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Riscatto congedo gravi patologie: domanda INPS e costi

Aggiornato il 27 Ottobre 2026

Riscatto del congedo per gravi patologie: con la circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026 i lavoratori dipendenti che hanno fruito del congedo non retribuito previsto dalla legge 106/2025 possono recuperare, pagando i contributi, fino a 24 mesi utili alla pensione. La possibilità riguarda dipendenti pubblici e privati con malattie oncologiche o invalidanti o croniche, anche rare, associate a un grado di invalidità pari almeno al 74%. Il periodo deve essere successivo all’entrata in vigore della legge, il 9 agosto 2025, e non deve essere già coperto da contribuzione in altre gestioni.

Come fare domanda di riscatto del congedo e quanto costa? Il lavoratore può presentare la richiesta online tramite il portale INPS delle posizioni assicurative, oppure rivolgersi al contact center o a un patronato. Occorre dimostrare il rapporto di lavoro dipendente e l’effettiva fruizione del congedo. L’INPS calcola l’onere usando la retribuzione imponibile dei 12 mesi utili antecedenti alla domanda, l’aliquota della gestione previdenziale e la durata da coprire: non esiste un prezzo fisso uguale per tutti. Le somme sostenute per il riscatto sono deducibili dal reddito complessivo, nei termini previsti dalla normativa fiscale.

Chi ha diritto al congedo e quali mesi si possono riscattare

La base della novità è l’articolo 1 della legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio ed entrata in vigore il 9 agosto 2025. La tutela si rivolge a lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche, comprese quelle rare, che comportino un’invalidità almeno del 74%. La malattia e la documentazione sanitaria devono essere certificate con le modalità previste dalla legge: non basta dichiarare genericamente di avere avuto un’assenza per malattia.

Il dipendente può chiedere un congedo continuativo oppure frazionato, fino a un massimo di 24 mesi complessivi nell’arco della vita lavorativa. Durante questo periodo il posto di lavoro è conservato, ma non è corrisposta retribuzione e il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo decorre dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, disponibili secondo legge e contratto.

Il congedo non è conteggiato nell’anzianità di servizio e non crea da solo contribuzione utile alla pensione. Questa è la ragione dell’intervento della circolare INPS 108/2026: il legislatore ha previsto la possibilità di versare contributi per recuperare periodi che, altrimenti, rischierebbero di lasciare un vuoto nell’estratto contributivo.

Requisito Regola applicabile
Rapporto Dipendente pubblico o privato nel periodo di congedo
Condizione tutelata Patologia oncologica, invalidante o cronica, anche rara, con invalidità pari almeno al 74%
Durata massima 24 mesi in totale, anche frazionati
Periodo di decorrenza Congedi fruiti dal 9 agosto 2025, non anteriori
Durante il congedo Posto conservato, senza retribuzione e senza contribuzione automatica
Copertura pensionistica Eventuale riscatto o prosecuzione volontaria, se ne ricorrono i requisiti

L’INPS chiarisce che questi 24 mesi costituiscono una tutela specifica e non si confondono con i due anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari previsti dalla legge 53/2000 né con il limite di tre anni fissato dal decreto legislativo 564/1996 per determinate sospensioni del lavoro. Si tratta di istituti con presupposti e regole diversi: usare un congedo non significa automaticamente aver fruito di un altro.

Un’ulteriore condizione è l’assenza di contribuzione sovrapposta. Non possono essere riscattati periodi che risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da altro riscatto, non solo nella gestione presso cui si presenta la domanda, ma anche in altre gestioni italiane, Casse professionali e regimi previdenziali esteri rilevanti. La verifica deve essere effettuata sulla posizione assicurativa completa, non su un solo estratto contributivo.

Attenzione al lavoro autonomo: la legge 106/2025 disciplina separatamente alcune forme di sospensione delle attività continuative dei lavoratori autonomi. Questo non significa che l’autonomo possa automaticamente riscattare 24 mesi secondo la procedura dedicata al congedo dei dipendenti. Il presupposto di quest’ultimo è aver fruito del congedo specifico durante un rapporto di lavoro subordinato. Per altre questioni previdenziali dell’autonomo è disponibile la guida RM alla pensione con Partita IVA.

Domanda INPS: procedura online, documenti e soggetti ammessi

La circolare n. 108/2026 chiarisce che la domanda è proponibile dalla data di entrata in vigore della legge, il 9 agosto 2025. Può presentarla il lavoratore interessato o un suo superstite, nei casi previsti. Inoltre non è necessario che il rapporto di lavoro sia ancora in essere: possono chiedere il riscatto anche persone che hanno cessato il servizio e lavoratori già pensionati, fatti salvi gli eventuali termini specifici della gestione previdenziale.

La richiesta deve essere indirizzata alla gestione previdenziale nella quale è accreditata la contribuzione del rapporto di lavoro durante il quale è stato fruito il congedo. Se in seguito vi è stata una ricongiunzione o un trasferimento della posizione assicurativa, la domanda va presentata alla gestione in cui è confluita la contribuzione relativa a quel rapporto. È un controllo importante per chi ha lavorato nel settore pubblico e privato o è passato tra gestioni differenti.

Per il cittadino che presenta domanda all’INPS, la procedura telematica indicata dalla circolare segue il percorso «Pensione e Previdenza» → «Ricongiunzioni e riscatti» → «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa». L’accesso avviene con identità digitale ammessa: SPID almeno livello 2, CIE livello 3, CNS o eIDAS; per specifiche situazioni di residenti all’estero è previsto il PIN dispositivo secondo le indicazioni INPS.

In alternativa si può contattare il Contact Center INPS al numero 803 164 da rete fissa o 06 164164 da mobile, con tariffazione secondo l’operatore, oppure utilizzare i servizi telematici dei patronati e degli intermediari INPS. Non è necessario rivolgersi a un intermediario privato se si possiedono le credenziali e si riesce a utilizzare il servizio, ma può essere utile un’assistenza previdenziale quando la posizione coinvolge più gestioni.

Per istruire la richiesta serve innanzitutto il provvedimento del datore di lavoro che ha concesso il congedo, o documentazione equivalente che dimostri che l’assenza è stata fruita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 106/2025. Deve essere possibile ricostruire l’inizio, la fine e gli eventuali frazionamenti del periodo all’interno del rapporto di lavoro dipendente.

Se non è disponibile il provvedimento originario, l’INPS ammette una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata «ora per allora», accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha giustificato il congedo e da altri elementi in grado di dimostrare l’effettiva assenza dal servizio. Questo non equivale a consentire una dichiarazione senza documenti: l’istruttoria deve poter verificare che il congedo sia stato effettivamente concesso e fruito nei termini richiesti.

Un controllo pratico consiste nel confrontare date del congedo, rapporto di lavoro, estratto conto contributivo e documenti del datore. Se è presente una copertura figurativa o obbligatoria sullo stesso intervallo, la situazione va chiarita prima di chiedere il riscatto, per evitare richieste inutili o sovrapposte. Le forme di congedo per assistere un familiare con disabilità sono trattate separatamente nella guida al congedo straordinario della legge 104: non hanno automaticamente le stesse regole previdenziali.

Quanto costa riscattare il congedo: calcolo e deducibilità

La circolare INPS indica che i periodi sono valorizzati con le regole del sistema contributivo e con il cosiddetto calcolo «a percentuale», previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 184/1997. Il costo non dipende soltanto dal numero di mesi da riscattare: conta anche la gestione previdenziale presso la quale si chiede la copertura e la base retributiva considerata dall’Istituto.

Il meccanismo prende come riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, applica l’aliquota contributiva di finanziamento vigente a tale data nella gestione interessata e rapporta il risultato alla durata oggetto del riscatto. Per la rivalutazione del montante contributivo, l’INPS precisa che gli effetti decorrono dalla data della domanda di riscatto.

Esempio puramente indicativo: supponiamo una base retributiva imponibile annuale di 30.000 euro, un’aliquota ipotetica del 33% e sei mesi interamente riscattabili. Una stima semplificata dell’onere sarebbe 30.000 × 33% × 6/12 = 4.950 euro. È soltanto un esempio matematico: l’importo reale dipende dalle regole e dalla base effettiva comunicata dalla gestione INPS, e può essere diverso anche a parità di durata.

Elemento di calcolo Da dove deriva
Durata Mesi e frazioni di congedo effettivamente riscattabili
Base retributiva Retribuzione imponibile negli ultimi 12 mesi utili considerati alla domanda
Aliquota Aliquota contributiva della gestione interessata alla data della domanda
Onere Importo ufficiale determinato dalla gestione dopo l’istruttoria
Versamento Scadenze e modalità della disciplina del riscatto della gestione competente

Le modalità di pagamento dell’onere, comprese le scadenze e la gestione di eventuali ritardi, seguono le norme generali applicabili nella gestione previdenziale specifica. La circolare non crea una rateizzazione speciale uniforme né stabilisce che tutti debbano versare la stessa cifra. Per prendere una decisione economica occorre attendere il calcolo ufficiale e verificare le opzioni di pagamento effettivamente disponibili nella propria gestione.

Dal punto di vista fiscale, la circolare specifica che l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo da parte del soggetto che lo ha effettivamente sostenuto. Deducibilità significa che il contributo può ridurre il reddito imponibile alle condizioni di legge: non equivale a un rimborso integrale della somma pagata né a una detrazione fissa del 19%. Per approfondire la differenza fra contributi previdenziali deducibili e oneri detraibili è disponibile la guida RM sui contributi deducibili nella dichiarazione dei redditi, fermo restando che occorre applicare le regole relative al proprio anno d’imposta.

Una valutazione di convenienza può confrontare costo effettivo del riscatto, conseguenze fiscali personali e impatto previdenziale stimato. Due lavoratori che abbiano fruito degli stessi sei mesi di congedo possono avere costi differenti, perché possono differire le retribuzioni imponibili, la gestione e le aliquote. Inoltre il vantaggio può riguardare non soltanto l’assegno futuro, ma anche la disponibilità di periodi utili al raggiungimento del requisito contributivo.

Riscatto o contributi volontari: quale copertura vale per la pensione

Un punto decisivo della circolare 108/2026 è l’interpretazione estensiva della norma: il lavoratore interessato può scegliere fra il riscatto del congedo e la prosecuzione volontaria della contribuzione, nel rispetto delle regole proprie di ciascuno strumento. Non sono due contributi da versare insieme sullo stesso mese: bisogna stabilire quale copertura risulta ammissibile e adeguata alla propria posizione.

Il riscatto consente di attribuire copertura contributiva a periodi di congedo pregressi che risultano scoperti, dopo la verifica documentale e il pagamento dell’onere. La prosecuzione volontaria segue invece il proprio regime di autorizzazione e versamento, e deve essere valutata secondo le condizioni che il lavoratore soddisfa presso la gestione interessata. La circolare riconosce la possibilità di scelta, ma non rende intercambiabili tutte le regole su requisiti, tempi e costo.

L’anzianità contributiva ottenuta tramite il riscatto è utile sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinarne l’importo. Questo non garantisce, per ogni lavoratore, un pensionamento anticipato di tanti mesi quanti ne sono riscattati: il diritto alla prestazione dipende dai requisiti pensionistici complessivi e dalle norme della gestione interessata. Anche il valore del montante e le regole di rivalutazione devono essere considerati nella valutazione individuale.

Il periodo può essere riscattato anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, nei limiti previsti, da chi è già titolare di pensione o dai suoi superstiti. Occorre però accertare i termini eventualmente previsti dalla gestione: non è corretto dire che la domanda resta sempre aperta senza limiti. Il fatto che la legge sia entrata in vigore nel 2025 non permette comunque di riscattare con questo istituto congedi analoghi fruiti negli anni precedenti.

Un ulteriore controllo riguarda le gestioni previdenziali diverse. L’INPS ricorda che il periodo non deve risultare coperto neppure presso un’altra Cassa italiana, un sistema previdenziale europeo o un regime di un Paese convenzionato. Chi abbia avuto rapporti professionali e dipendenti durante la carriera dovrebbe verificare le sovrapposizioni prima di inoltrare la domanda: un periodo già coperto altrove non diventa nuovamente riscattabile con questa procedura.

Per comprendere come i contributi incidano sui requisiti e sulla misura della pensione è utile il quadro generale della pensione a 64 anni e del ricalcolo contributivo. È tuttavia un tema separato dal diritto al congedo: non bisogna trasferire automaticamente i requisiti di una specifica tipologia di pensionamento nella valutazione della domanda di riscatto.

Cosa controllare prima della richiesta: congedo, documenti e fonti

Il primo controllo consiste nell’identificare la fattispecie corretta di congedo. La legge 106/2025 tutela un dipendente con specifiche condizioni di salute e invalidità; è diversa dal congedo parentale, dal congedo straordinario per assistere familiari con disabilità e dalle ordinarie assenze per malattia. Chi ha usufruito di un istituto diverso deve verificare le sue specifiche regole contributive, senza presumere che la circolare 108/2026 si applichi automaticamente.

È utile predisporre in anticipo documenti sul rapporto di lavoro, provvedimento che ha concesso il congedo, date e frazioni di assenza, eventuale certificazione sanitaria pertinente e posizione assicurativa. Dove il provvedimento del datore non sia reperibile, è ammessa la dichiarazione «ora per allora» alle condizioni precisate dall’INPS; serve comunque la prova dell’effettivo congedo ai sensi della legge.

Il secondo controllo è l’assenza di contribuzione sul periodo. Se sull’estratto conto compare una copertura o vi sono altre gestioni in cui potrebbero risultare contributi per i medesimi mesi, la situazione deve essere chiarita prima del versamento. Il terzo è il calcolo ufficiale dell’onere, da confrontare con le condizioni di eventuale contribuzione volontaria, con gli effetti pensionistici e con il trattamento fiscale personale.

La comunicazione INPS del 23 ottobre 2026 riassume le nuove istruzioni, mentre la circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026 contiene tutte le sezioni operative: periodi ammessi, documenti, invio telematico, determinazione e versamento dell’onere ed efficacia ai fini pensionistici. Il testo della legge 106/2025 su Normattiva chiarisce il presupposto originario della tutela. La pagina INPS «Riscatto del congedo per lavoratori con gravi patologie» segnala la pubblicazione della circolare e il contesto della misura.

Non viene introdotto un incentivo da 24 mensilità a carico dello Stato: il riscatto è oneroso ed è una scelta previdenziale, mentre il congedo resta una misura di tutela del posto di lavoro. Per capire se convenga presentare domanda è necessario stimare con la gestione previdenziale competente il rapporto tra contributi da versare, periodi recuperabili e pensione attesa.

Domande frequenti sul riscatto del congedo per gravi patologie

Chi può riscattare fino a 24 mesi di congedo ai fini pensionistici?

I dipendenti pubblici e privati che hanno fruito del congedo previsto dall’articolo 1 della legge 106/2025 in presenza di una patologia ammessa e invalidità pari almeno al 74%. Il periodo, anche frazionato, deve essere successivo al 9 agosto 2025 e non già coperto da contribuzione previdenziale.

Come si presenta la domanda di riscatto all’INPS?

Dal sito INPS: Pensione e Previdenza → Ricongiunzioni e riscatti → Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa, autenticandosi con identità digitale ammessa. In alternativa si possono usare il contact center INPS o i patronati. Serve la documentazione che dimostri l’effettiva fruizione del congedo.

Quanto costa riscattare un anno di congedo non retribuito?

Non esiste un importo fisso. L’INPS applica la aliquota contributiva della gestione alla base retributiva individuata nei dodici mesi utili precedenti alla domanda, riproporzionandola al periodo riscattato. Il calcolo ufficiale viene definito nella singola pratica; i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo di chi sostiene l’onere.

Il riscatto vale anche per chi non è più dipendente o è pensionato?

Sì, nei casi previsti. L’INPS ammette la domanda anche dopo la cessazione del rapporto, da chi è già pensionato e dai superstiti, nel rispetto degli eventuali termini della gestione previdenziale. È indispensabile che il periodo richiesto corrisponda a un congedo effettivamente fruito durante un rapporto di lavoro subordinato.

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