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Contributi nel 730/2026: colf, riscatto laurea, fondi sanitari e previdenza

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

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Contributi deducibili e detraibili nel 730/2026: previdenza obbligatoria e volontaria, riscatto della laurea, colf e badanti, fondi sanitari e previdenza complementare seguono regole differenti. Non tutto ciò che viene chiamato “contributo” produce la stessa agevolazione: in molti casi la somma versata si deduce dal reddito complessivo, mentre in situazioni specifiche dà diritto a una detrazione dall’IRPEF, per esempio del 19% nel caso del riscatto universitario di un familiare a carico che non sia mai stato iscritto a una gestione pensionistica obbligatoria.

La guida FiscoOggi del 2 settembre 2026, “Dentro la dichiarazione (19)” chiarisce le principali voci utilizzabili per la dichiarazione dei redditi 2026, relativa in linea generale alle spese effettivamente pagate nel 2025. Gli importi da conoscere sono, fra gli altri, 1.549,37 euro come limite della deduzione dei contributi a carico del datore di lavoro domestico, 3.615,20 euro per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nei presupposti normativi e 5.164,57 euro per la previdenza complementare ordinaria, con eccezioni specifiche.

La distinzione è importante sia per chi presenta il modello 730/2026 sia per chi utilizza il modello Redditi Persone fisiche 2026. I contribuenti in regime forfettario devono inoltre distinguere gli oneri personali deducibili dall’IRPEF dai contributi obbligatori dell’attività, che seguono una disciplina specifica nel quadro LM. Nessuna di queste agevolazioni va conteggiata due volte.

Tabella 730/2026: quali contributi si deducono e quali si detraggono

Per impostare correttamente la dichiarazione conviene individuare la natura del versamento, il soggetto che lo ha effettivamente sostenuto e il rigo nel quale deve essere riportato. Il quadro E delle istruzioni 730/2026 dell’Agenzia distingue gli oneri che riducono il reddito complessivo dagli oneri che riducono direttamente l’imposta dovuta.

Spesa o contributo Trattamento principale 730/2026 Redditi PF 2026
Contributi previdenziali obbligatori e volontari ammessi Deduzione dal reddito E21 RP21
Riscatto laurea/ITS Academy di familiare a carico mai iscritto a previdenza obbligatoria Detrazione IRPEF 19%, con condizioni Righi E8–E10 con codice pertinente Righi RP8–RP13
Contributi a carico del datore per colf, badanti e addetti domestici Deduzione fino a 1.549,37 € E23 RP23
Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nei casi ammessi Deduzione entro 3.615,20 € complessivi E26, codice 6 RP26, codice pertinente
Previdenza complementare ordinaria Deduzione entro 5.164,57 €, salvo casi speciali E27–E30, secondo la situazione RP27–RP30, secondo la situazione

Deduzione significa che un onere ammesso diminuisce il reddito sul quale si calcola l’imposta. Non rappresenta un rimborso di pari importo. Se, a titolo esemplificativo, 1.000 euro sono deducibili e il reddito imponibile è assoggettato a una certa aliquota marginale, il risparmio d’imposta dipende dalla situazione fiscale complessiva e non è automaticamente pari a 1.000 euro.

Detrazione significa invece sottrarre una percentuale o un importo direttamente dall’imposta lorda, nei limiti della capienza e delle altre regole applicabili. Una spesa detraibile al 19% pari a 1.000 euro genera, in assenza di ulteriori limitazioni, un beneficio teorico di 190 euro, non una deduzione del reddito di 1.000 euro. Le due modalità non possono essere utilizzate alternativamente per la stessa spesa in base alla convenienza del contribuente.

Occorre infine ricordare che il 730/2026 riguarda i redditi e gli oneri del 2025. In ottobre 2026 non si apre, per effetto della pubblicazione di un articolo informativo, un nuovo termine per inviare il 730 ordinario. Eventuali correzioni e dichiarazioni ancora consentite devono seguire termini e modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

Contributi obbligatori e volontari: E21 e RP21, familiari ed esclusioni

L’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR disciplina la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e dei contributi volontari alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza. In linea generale, la spesa deve essere effettivamente sostenuta e rimasta a carico di chi richiede la deduzione. Il versamento va considerato secondo il principio di cassa, cioè nel periodo d’imposta nel quale è stato pagato.

Le istruzioni riportano fra i possibili contributi deducibili quelli obbligatori alle gestioni previdenziali, la quota della Gestione Separata INPS rimasta a carico del contribuente, i contributi agricoli per la costituzione della posizione previdenziale personale, le somme per prosecuzione volontaria, ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di corsi universitari e ITS Academy, nonché i versamenti per il fondo casalinghe e l’assicurazione INAIL obbligatoria contro gli infortuni domestici, quando sussistono i presupposti.

Queste voci vengono in linea generale indicate nel rigo E21 del 730 oppure nel corrispondente RP21 di Redditi PF, purché non siano già state dedotte altrove. Il fatto che un contributo faccia riferimento a un periodo previdenziale precedente non impedisce necessariamente la deduzione nell’anno in cui il pagamento avviene: conta l’esborso effettivo, nel rispetto della disciplina applicabile.

La deduzione può riguardare anche contributi versati per familiari fiscalmente a carico, nelle condizioni previste dall’articolo 10. Questo non autorizza a dedurre in modo generico qualsiasi spesa sostenuta per un familiare. È necessario verificare che la somma sia effettivamente un contributo ammesso, che il familiare rientri nelle condizioni richieste e che la spesa non sia già stata agevolata da altri.

Esistono anche casi particolari legati al coniuge deceduto. L’Agenzia ammette, nelle condizioni illustrate nella guida 2026, la deduzione di contributi intestati al defunto ma versati dal coniuge superstite, quando il mancato pagamento avrebbe impedito a quest’ultimo, come erede, di ottenere la prestazione pensionistica e dalle ricevute risulta che la spesa è stata integralmente sostenuta dal superstite. Non basta un pagamento generico di un debito intestato al familiare defunto.

Fra le somme non deducibili come contributi previdenziali la fonte segnala le quote di iscrizione agli albi professionali, i contributi al Servizio sanitario nazionale inclusi nei premi RC auto, sanzioni e interessi moratori per violazioni contributive e alcuni versamenti speciali che non costituiscono contribuzione destinata a generare una prestazione pensionistica futura. L’esclusione da E21 non significa che ogni importo sia irrilevante in assoluto per un’impresa: l’eventuale trattamento come costo professionale segue regole distinte dal rigo degli oneri personali.

Esempio illustrativo: un contribuente che ha cessato l’attività nel 2024 versa nel 2025 contributi obbligatori INPS riferiti a un periodo precedente. La deducibilità va verificata con riferimento al pagamento del 2025, alla natura obbligatoria del contributo e al quadro fiscale pertinente. Non è corretto cancellare automaticamente la deduzione perché la Partita IVA è stata chiusa, ma nemmeno dedurre la stessa somma sia da un reddito d’impresa sia da RP21. RM tratta quel caso specifico nella guida alla deduzione INPS dopo la chiusura della Partita IVA.

In linea generale, il limite della deduzione ordinaria è rappresentato dalla capienza del reddito complessivo dal quale possono essere sottratti gli oneri. Una deduzione non trasforma automaticamente un reddito negativo o nullo in un credito rimborsabile. Per professionisti e contribuenti in regimi sostitutivi è necessario controllare separatamente il rapporto tra reddito soggetto a IRPEF ordinaria e reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Riscatto laurea e ITS Academy: quando spetta il 19% invece della deduzione

Il riscatto di periodi di studio costituisce uno dei casi in cui la posizione previdenziale della persona interessata può cambiare il trattamento fiscale. Se il riscatto riguarda il contribuente già iscritto, anche in passato, a una gestione obbligatoria, gli oneri ammessi seguono normalmente la deduzione dal reddito prevista dall’articolo 10 TUIR. Se invece un genitore paga per un familiare fiscalmente a carico inoccupato che non è mai stato iscritto ad alcuna forma pensionistica obbligatoria, compresa la Gestione Separata, opera una specifica detrazione IRPEF del 19%, nel rispetto delle condizioni di legge.

La distinzione fra “non occupato oggi” e “mai iscritto a una forma previdenziale obbligatoria” è fondamentale. Una persona che non lavora al momento del pagamento ma che in passato è stata iscritta anche per poco tempo a una gestione obbligatoria non soddisfa automaticamente la condizione per la particolare detrazione del familiare inoccupato. Occorre ricostruire la storia contributiva prima di scegliere rigo e agevolazione.

Il beneficio specifico per il familiare inoccupato riguarda il riscatto di corsi universitari e dei percorsi ITS Academy, nelle condizioni previste. L’Agenzia precisa che per questa detrazione del 19% non è stabilito un tetto autonomo massimo della spesa cui applicare la percentuale, ferme restando le regole generali sulla capienza e sugli eventuali limiti complessivi delle detrazioni applicabili dal 2025 per contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

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Esempio: un genitore sostiene nel 2025 3.000 euro per il riscatto universitario di un figlio fiscalmente a carico che non è mai stato iscritto a una gestione pensionistica obbligatoria. Se sono rispettate le condizioni, il beneficio teorico della detrazione è di 570 euro, pari al 19% della spesa. Non deve però essere presentato come rimborso INPS garantito: dipende dalla corretta qualificazione dell’operazione, dalla dichiarazione del genitore e dalla disponibilità di imposta da detrarre.

Per questa specifica detrazione del 19%, l’Agenzia richiede anche un pagamento tracciabile, ad esempio tramite canali bancari o postali, carte, MAV, PagoPA o strumenti equiparati. È opportuno conservare la documentazione del versamento, i dati del familiare e della sua condizione previdenziale e i documenti che identificano con precisione il corso riscattato.

Se lo stesso familiare è già stato iscritto a una gestione pensionistica obbligatoria, la disciplina ordinaria prevede la deducibilità dei contributi, con le condizioni per gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Non si può scegliere la detrazione del 19% soltanto perché è più conveniente in un calcolo personale.

Per la dichiarazione 2026 la sezione previdenza della precompilata dell’Agenzia include separatamente i contributi previdenziali ordinari e gli oneri di riscatto dei percorsi universitari o ITS Academy dei familiari a carico. Occorre verificare il codice previsto dai righi per le detrazioni del proprio modello, senza confondere la categoria con il rigo E21 dei contributi deducibili.

Contributi colf, badanti e baby-sitter: deduzione fino a 1.549,37 euro

Chi assume regolarmente un collaboratore domestico può beneficiare, nei limiti previsti, della deduzione per i contributi previdenziali e assistenziali versati. Sono interessate, per esempio, colf, badanti, baby-sitter, autisti, giardinieri e altri addetti ai servizi domestici o all’assistenza personale e familiare. Il riferimento per il 730/2026 è il rigo E23, mentre in Redditi PF si utilizza il corrispondente RP23.

Il limite annuo di deducibilità è pari a 1.549,37 euro. È importante comprendere che non si tratta di un importo rimborsato dall’INPS e neppure di una deduzione del salario pagato al lavoratore. La somma ammessa è la quota dei contributi rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro, al netto della parte contributiva di competenza del dipendente, anche se il versamento materiale all’INPS viene eseguito dal datore.

Gli importi da considerare nel modello 730/2026 sono quelli effettivamente versati nel 2025. Il principio di cassa conta più del trimestre di competenza: un pagamento effettuato nel 2025 può essere rilevante anche se si riferisce a periodi lavorativi precedenti, mentre un pagamento fatto nel 2026 andrà valutato secondo la dichiarazione riferita al 2026, non anticipato senza motivo.

Esempio numerico: un datore di lavoro ha pagato complessivamente nel 2025 2.000 euro di contributi per una badante. Dalla documentazione risulta che 420 euro costituiscono la quota a carico della lavoratrice: la parte rimasta a carico del datore è di 1.580 euro. La deduzione massima per quell’anno resta però 1.549,37 euro. Il beneficio non è pari a 1.549,37 euro di tasse risparmiate: la cifra riduce il reddito sul quale viene determinata l’IRPEF, secondo la situazione fiscale concreta.

La regola comprende, alle condizioni indicate dall’Agenzia, anche la badante assunta tramite agenzia interinale quando i contributi vengono sostenuti dall’utilizzatore e correttamente attestati dall’agenzia con documenti che riportano gli importi, le persone interessate e i dati necessari. Una fattura indistinta di servizi non prova automaticamente quale parte costituisca contribuzione deducibile.

La guida ufficiale richiama anche alcune particolarità del Libretto Famiglia INPS per attività domestiche e di assistenza ammesse. Per ogni titolo di pagamento da 10 euro, la quota di contribuzione IVS deducibile indicata è di 1,65 euro, a condizione che la prestazione sia stata svolta e il lavoratore sia stato pagato secondo il sistema. Non significa che l’intero voucher di 10 euro sia deducibile come contributo.

Fra le somme non ammesse alla specifica deduzione E23 figurano i versamenti alla Cas.sa.colf e alcuni contributi forfettari relativi a procedure di regolarizzazione di lavoratori stranieri. Inoltre l’Agenzia precisa che questa deduzione non è prevista per spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Occorre quindi identificare correttamente il soggetto che sostiene e dichiara l’onere.

Il contribuente deve conservare le ricevute dei versamenti previdenziali, con informazioni idonee a ricostruire il rapporto di lavoro, le ore, la retribuzione e la quota contributiva a carico del datore. Nel caso di agenzia interinale servono i documenti specifici rilasciati dall’intermediario, mentre per il Libretto Famiglia si applicano le ricevute e le comunicazioni richieste. La semplice presenza di un contratto di lavoro domestico non dimostra che i contributi siano stati effettivamente pagati nel 2025.

Fondi sanitari e previdenza complementare: limiti 3.615,20 e 5.164,57 euro

I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale costituiscono un’ulteriore categoria di oneri deducibili. La disciplina si riferisce a fondi che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nel quadro dei requisiti previsti. Nel 730/2026 le somme ammesse rientrano fra gli altri oneri deducibili del rigo E26, con codice 6; nel modello Redditi PF il riferimento corrispondente è il quadro RP.

Il tetto di deducibilità, per la categoria indicata dall’Agenzia, è pari a 3.615,20 euro annui complessivi. È un limite da considerare tenendo conto degli eventuali importi già dedotti dal sostituto d’imposta e indicati nella Certificazione Unica, non un nuovo plafond separato da utilizzare integralmente in dichiarazione. Il caso può comprendere, nei presupposti previsti, anche somme versate da lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali.

La deduzione può riguardare anche i versamenti sostenuti per familiari fiscalmente a carico, per la parte non dedotta dagli stessi. La documentazione del fondo, la sua natura giuridica e l’eventuale trattenuta operata dal datore di lavoro sono elementi fondamentali. Non tutte le polizze sanitarie private, i premi assicurativi o gli abbonamenti a servizi di welfare sono automaticamente contributi a un fondo integrativo del SSN con questa disciplina.

Esempio: un contribuente versa 900 euro a un fondo qualificato e il sostituto d’imposta ha già dedotto 1.200 euro dello stesso insieme di contribuzioni nel periodo fiscale. Non può dedurre di nuovo questi 1.200 euro, né utilizzare un massimale completamente nuovo di 3.615,20 euro. Deve verificare il totale, la parte già fiscalmente riconosciuta e gli ulteriori importi che rientrano nella disciplina, sulla base delle attestazioni e della Certificazione Unica.

Diversa è la previdenza complementare, che riguarda fondi pensione negoziali, forme individuali e, nei casi previsti, sottoconti PEPP. Per la deducibilità ordinaria, l’Agenzia delle Entrate indica il limite di 5.164,57 euro, calcolato considerando nel complesso i contributi versati dal lavoratore, quelli del datore di lavoro deducibili nei presupposti di legge e gli eventuali contributi per familiari a carico, senza moltiplicare il massimale per il numero di fondi posseduti.

I versamenti a forme diverse di previdenza complementare vanno considerati unitariamente. Occorre verificare nella Certificazione Unica quali somme siano già state dedotte e quali possano ancora essere portate in dichiarazione: l’Agenzia richiama in particolare i punti 412 e 413 della CU per distinguere gli importi dedotti e quelli non dedotti dal datore. È scorretto ricopiare tutto quanto versato dal lavoratore nel 730 se il sostituto ha già effettuato la deduzione.

Esistono regole speciali per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, per alcuni fondi in squilibrio finanziario e per i versamenti a favore di familiari fiscalmente a carico. I lavoratori di prima occupazione possono, alle condizioni indicate nelle istruzioni, incrementare il limite ordinario negli anni successivi al quinto, entro il tetto aggiuntivo previsto. Non va applicata automaticamente la maggiorazione a tutti gli iscritti a un fondo pensione.

La normativa distingue, inoltre, il TFR conferito al fondo dai normali contributi soggetti al plafond ordinario: non è corretto trattare automaticamente la quota di TFR come un versamento personale che consuma il limite di 5.164,57 euro. Allo stesso modo, rendimenti, anticipazioni e prestazioni pensionistiche della previdenza complementare hanno discipline proprie e non devono essere sommati indiscriminatamente agli oneri da dedurre.

Partita IVA forfettaria, documenti e controlli prima di inviare la dichiarazione

Per un contribuente in regime forfettario la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori relativi all’attività segue prioritariamente le regole del quadro LM, anziché quelle ordinarie degli oneri del 730. Nel modello Redditi PF 2026 la collocazione principale è LM35; l’eventuale eccedenza che non trova capienza nel reddito forfettario può rilevare nel quadro RP secondo le specifiche istruzioni. Nel residuo regime di vantaggio opera il riferimento LM7.

È quindi fondamentale non riportare una stessa somma sia in LM35 sia in RP21 come se fossero due deduzioni autonome. Se il contribuente ha altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria, le deduzioni personali possono assumere rilievo nel quadro RP, a condizione che sussista capienza e che il versamento rispetti la categoria normativa. La guida RM ai contributi previdenziali obbligatori deducibili approfondisce proprio LM35, LM7 e RP21, mentre la presente news copre anche colf, fondi, riscatti e altre situazioni personali non riconducibili a quella sola categoria.

Per i contribuenti che versano contributi superiori al reddito forfettario è disponibile anche la guida RM sul passaggio da LM35 a LM49 e RP21, nella quale sono illustrati i limiti della deduzione e il trattamento dell’eccedenza. I lavoratori dipendenti, invece, devono prima verificare se i contributi obbligatori siano già stati considerati nella determinazione delle retribuzioni imponibili da parte del sostituto, come risulta dalla Certificazione Unica.

Una checklist pratica parte dai versamenti sostenuti nel 2025. Per i contributi obbligatori e volontari servono ricevute, quietanze, attestazioni degli enti e dati del familiare quando rilevante. Per il riscatto della laurea o degli ITS Academy è necessario verificare anche la posizione previdenziale del soggetto riscattato. Per colf e badanti occorre distinguere la quota a carico del datore. Per fondi sanitari e previdenza complementare bisogna confrontare le attestazioni con la CU.

In sede di revisione della precompilata è opportuno controllare righi, codici, importi già considerati, rimborsi ricevuti e massimali complessivi. Un dato caricato automaticamente dall’Agenzia non elimina la responsabilità di verificarne la correttezza o la rispondenza ai requisiti. Se manca un documento, bisogna recuperarlo dall’ente o dal datore competente invece di stimare l’importo senza prova.

Per alcune spese detraibili al 19% è necessario poter dimostrare la tracciabilità del pagamento, salvo le eccezioni previste; questa regola è particolarmente importante per il riscatto dei periodi universitari o ITS Academy del familiare inoccupato. Le deduzioni previdenziali e i contributi domestici seguono le condizioni documentali e di pagamento proprie di ciascuna categoria: non conviene sostituire ricevute INPS o certificazioni delle casse con una generica autocertificazione personale.

Un altro errore frequente consiste nel trattare il massimale come un rimborso automatico. Un versamento di 1.549,37 euro per contributi domestici può ridurre il reddito imponibile nel limite previsto, ma non genera un assegno dello stesso importo. La convenienza effettiva cambia con il reddito, la situazione fiscale e gli altri oneri. È quindi più corretto parlare di risparmio d’imposta potenziale derivante da una deduzione, evitando di presentare il tetto dell’onere come somma che verrà restituita.

Le fonti principali per verificare le regole sono la pubblicazione FiscoOggi del 2 settembre 2026, la pagina dell’Agenzia sugli oneri previdenziali e assistenziali e le istruzioni del quadro E del modello 730/2026. Chi utilizza Redditi PF deve rifarsi alle corrispondenti istruzioni del quadro RP e, per le attività in regime sostitutivo, del quadro LM.

In sintesi: nel 730/2026 contributi obbligatori e volontari ammessi si deducono normalmente in E21; colf e badanti in E23 fino a 1.549,37 euro; fondi integrativi SSN entro 3.615,20 euro; previdenza complementare ordinaria entro 5.164,57 euro; e il riscatto della laurea di un familiare a carico mai iscritto a previdenza obbligatoria può dare il 19% di detrazione, nei presupposti di legge. La chiave è non confondere categorie, non duplicare oneri già dedotti e verificare documenti e anno di pagamento.

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