Le mappe del rischio alluvioni sono state aggiornate in quattro Comuni veneti: Dolo, Pianiga, Mirano e Santo Stefano di Cadore. Due decreti dell’Autorità di bacino delle Alpi Orientali, comunicati in Gazzetta Ufficiale il 17 e il 21 ottobre 2026, modificano le cartografie delle altezze idriche, della pericolosità e del rischio idraulico. Per proprietari, tecnici e imprese che intendono realizzare lavori, la novità pratica è verificare la classificazione aggiornata del singolo terreno o fabbricato prima di valutare un intervento.
Gli aggiornamenti sono efficaci dalle date delle rispettive pubblicazioni. Non significa che tutti gli immobili dei quattro Comuni siano diventati più pericolosi: gli avvisi non indicano un peggioramento generalizzato, né elencano da soli le singole particelle interessate. Per conoscere l’effetto su un indirizzo occorre leggere gli elaborati cartografici e le norme tecniche applicabili, consultabili tramite l’Autorità di bacino e il portale SIGMA.
Mappe alluvioni 2026: quali Comuni cambiano
Il primo provvedimento è il decreto del Segretario generale n. 137 del 9 ottobre 2026, riguardante Dolo, Pianiga e Mirano, tutti in provincia di Venezia. Il relativo comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2026 precisa che sono state aggiornate le mappe delle altezze idriche, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera A, e comma 2 delle norme tecniche del PGRA.
Il secondo è il decreto n. 115 del 14 agosto 2026, relativo a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Il comunicato del 21 ottobre 2026 richiama l’articolo 6, comma 1, lettera B, e comma 3, lettera B2: anche qui sono state aggiornate le tre cartografie, dopo la pubblicazione comunale prevista e senza osservazioni pervenute nel procedimento descritto dall’avviso.
| Comune | Decreto | Efficacia pubblicata |
|---|---|---|
| Dolo (VE) | N. 137 del 9 ottobre 2026 | 17 ottobre 2026 |
| Pianiga (VE) | N. 137 del 9 ottobre 2026 | 17 ottobre 2026 |
| Mirano (VE) | N. 137 del 9 ottobre 2026 | 17 ottobre 2026 |
| Santo Stefano di Cadore (BL) | N. 115 del 14 agosto 2026 | 21 ottobre 2026 |
È importante distinguere la data del decreto da quella in cui l’aggiornamento produce effetti secondo il comunicato. Nel caso di Santo Stefano, per esempio, il decreto risale ad agosto, ma la Gazzetta indica il 21 ottobre come decorrenza. Anche per Dolo, Pianiga e Mirano l’efficacia è collegata al comunicato pubblicato il 17 ottobre.
Si tratta inoltre di due procedimenti di aggiornamento diversi, pur riferiti allo stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni. Non vanno quindi sommati come se costituissero un unico decreto regionale che abbia modificato tutte le mappe del Veneto nella stessa giornata.
Pericolosità, rischio e altezze idriche: differenze
Il PGRA, Piano di gestione del rischio di alluvioni, è lo strumento del distretto idrografico che individua le aree potenzialmente esposte ad allagamenti e orienta la gestione e la riduzione del rischio. È collegato alla direttiva europea 2007/60/CE e al D.Lgs. 49/2010. Nel distretto delle Alpi Orientali costituisce il riferimento per la pericolosità idraulica, mentre altri strumenti continuano a trattare aspetti come la pericolosità geologica e da frana.
Le tre informazioni aggiornate nel 2026 non sono sinonimi:
| Cartografia | Cosa rappresenta |
|---|---|
| Altezze idriche | Stima della profondità dell’acqua negli scenari di allagamento considerati |
| Pericolosità idraulica | Classificazione delle aree in rapporto agli scenari e alle condizioni di possibile alluvione |
| Rischio idraulico | Valutazione che combina la pericolosità con gli elementi esposti e le possibili conseguenze |
Una zona può quindi essere esposta a un fenomeno idraulico senza avere lo stesso livello di rischio di un’altra area con molti edifici, attività o infrastrutture presenti. Pericolosità e rischio non coincidono, e una modifica delle altezze idriche non permette, da sola, di dedurre la nuova categoria assegnata a un singolo immobile.
Il sistema cartografico dell’Autorità distingue, fra le altre, aree di pericolosità moderata P1, media P2 ed elevata P3, oltre alle aree fluviali e alle zone di attenzione. Le condizioni effettive dipendono dalla carta consultata e dalle relative norme tecniche, comprese le eventuali articolazioni delle classi. Non è prudente trasformare un’indicazione cromatica vista su uno screenshot in un certificato tecnico sulla particella.
La documentazione ufficiale del PGRA 2021-2027 comprende gli elaborati cartografici e l’allegato con le norme tecniche di attuazione. Le carte servono a conoscere il quadro territoriale, mentre le norme stabiliscono quali verifiche e condizioni possano essere rilevanti per gli interventi consentiti nelle diverse aree.
Come verificare terreno e immobile nelle mappe
Per controllare un fabbricato, un terreno o un locale commerciale, il riferimento operativo è SIGMA, il portale ufficiale dell’Autorità di bacino, che permette di consultare e scaricare gli elaborati del PGRA e di accedere ai procedimenti ambientali connessi alla direttiva alluvioni.
Il controllo va fatto con una sequenza precisa: individuare il Comune e la posizione del bene, attivare i livelli cartografici di pericolosità, rischio e altezze idriche, verificare la legenda e la data dello strato informativo, quindi confrontare la rappresentazione con il decreto di aggiornamento e i suoi allegati. Quando il terreno è esteso o vicino al confine tra classi, occorre esaminare con particolare attenzione la porzione effettivamente interessata.
È opportuno conservare l’identificativo del decreto applicabile: 137/2026 per i tre Comuni veneziani, 115/2026 per Santo Stefano di Cadore. Gli avvisi rinviano alla sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Autorità per la consultazione dei decreti. Per verifiche formali è utile recuperare anche gli allegati cartografici relativi a quel provvedimento, anziché fare affidamento soltanto su una mappa di base che potrebbe non essere aggiornata.
Un esempio pratico: chi vuole acquistare un capannone a Pianiga non dovrebbe limitarsi a sapere che il Comune compare nella Gazzetta del 17 ottobre. Deve verificare la particella e l’esatta posizione del fabbricato, perché il decreto non dichiara che tutto il territorio comunale abbia la stessa classificazione. Il risultato può essere rilevante per le verifiche tecniche e amministrative da eseguire prima dell’acquisto.
Per un immobile in un condominio, l’amministratore può chiedere al tecnico incaricato di valutare anche eventuali parti comuni esposte, accessi, autorimesse interrate o impianti. Si tratta di un controllo distinto dalla gestione fiscale del condominio: le attività e gli adempimenti ordinari dell’amministratore in materia di contabilità e documentazione non sostituiscono la valutazione del rischio idraulico.
Se il portale non mostra chiaramente l’ultima versione della carta, non conviene dichiarare il risultato come definitivo: è preferibile chiedere al Comune o all’Autorità di bacino la conferma dell’elaborato vigente per la posizione interessata, indicando il numero del decreto e l’ubicazione del bene.
Effetti per lavori edilizi, aziende e assicurazioni
Le mappe di pericolosità sono rilevanti per la pianificazione del territorio, la valutazione di nuovi interventi e le scelte di prevenzione. In un’area interessata da un aggiornamento, il progettista dovrebbe verificare la classificazione attuale e le norme tecniche del PGRA prima di predisporre nuove opere, ampliamenti, cambi di destinazione o interventi che richiedono valutazioni idrauliche.
Non è però corretto sostenere che la pubblicazione dei due comunicati determini, per tutti gli immobili dei quattro Comuni, un divieto assoluto di costruire. La disciplina dipende dall’area specifica, dalla classe di pericolosità, dalla natura dell’intervento e dalle norme applicabili, oltre che dagli strumenti urbanistici e dai titoli edilizi necessari. Un cambio cartografico può imporre verifiche ulteriori, ma non equivale automaticamente a un diniego di permesso già rilasciato.
Le imprese con magazzini, officine, laboratori o altri locali a piano terra o interrati possono usare l’aggiornamento come occasione per controllare l’esposizione di beni, merci e attrezzature. La prevenzione può comprendere, in base alla valutazione tecnica, protezione degli accessi, gestione delle emergenze, collocazione di attrezzature sensibili e manutenzione degli scarichi. Sono possibili misure da valutare, non prescrizioni uniformi introdotte dai decreti 115 e 137.
La classificazione di rischio non va confusa con una determinazione automatica del premio assicurativo. Le polizze contro le calamità e il monitoraggio IVASS dei prezzi riguardano un ambito distinto: la compagnia applica le condizioni contrattuali e le regole del prodotto. Non si può dedurre dai soli avvisi in Gazzetta né un aumento generalizzato delle polizze né un indennizzo per danni non ancora avvenuti.
Per chi sta progettando uno sviluppo immobiliare è utile distinguere anche gli aspetti fiscali dell’attività dagli aspetti urbanistici e idraulici. La scheda relativa al codice ATECO 68.12.00 per lo sviluppo di progetti immobiliari riguarda l’inquadramento economico e fiscale, non costituisce un’autorizzazione all’edificazione in una determinata classe PGRA.
Gli atti dell’Autorità di bacino non prevedono, nei due avvisi pubblicati, un nuovo contributo economico automatico per i proprietari delle aree interessate. Gli eventuali finanziamenti per opere di protezione, indennizzi o altre misure richiedono distinti provvedimenti e proprie condizioni di accesso.
Decorrenza, osservazioni e domande frequenti
La pubblicazione in Gazzetta rappresenta il passaggio che dà efficacia agli aggiornamenti in questione. Per Dolo, Pianiga e Mirano il riferimento è il 17 ottobre 2026; per Santo Stefano di Cadore è il 21 ottobre 2026. La procedura relativa a Santo Stefano include espressamente una fase di affissione all’albo pretorio comunale, svolta senza osservazioni, secondo il comunicato pubblicato.
La diversa procedura richiamata dai due avvisi è un motivo in più per non generalizzare i termini di partecipazione. Se il proprietario ritiene che una mappa non rappresenti correttamente il rischio, occorre verificare i procedimenti di aggiornamento previsti dall’articolo 6 delle norme tecniche e gli atti effettivamente applicabili. Non emerge dai comunicati un nuovo termine universale di trenta giorni per impugnare o presentare osservazioni a tutte le mappe già efficaci.
Il rischio alluvione è aumentato in tutti e quattro i Comuni?
Non necessariamente. Gli avvisi attestano un aggiornamento delle cartografie, non un aumento uniforme della pericolosità per tutti gli immobili. Occorre consultare gli elaborati e le classi della zona che interessa, possibilmente confrontandoli con la precedente versione.
Un immobile in area P2 o P3 non si può più ristrutturare?
Non si può dare una risposta unica sulla base della sigla. Le condizioni dipendono dalle norme tecniche del PGRA, dall’intervento previsto e dalle altre disposizioni urbanistiche. Prima dei lavori serve una verifica puntuale con un professionista e gli uffici competenti.
Dove si vedono le mappe aggiornate?
Nel portale SIGMA dell’Autorità di bacino delle Alpi Orientali e negli allegati ai decreti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. Il riferimento corretto dipende dal Comune: decreto 137/2026 oppure 115/2026.
Le nuove mappe danno diritto a un rimborso o a un bonus?
No. I due comunicati riguardano la pianificazione del rischio di alluvioni e non istituiscono un incentivo o un ristoro economico per tutti i proprietari.
Le fonti primarie sono gli avvisi per Dolo, Pianiga e Mirano del 17 ottobre e quello del 21 ottobre per Santo Stefano di Cadore. Per i criteri e le norme tecniche si consulta la documentazione ufficiale del PGRA.
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