• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

TD18 fattura estero: acquisti intracomunitari di beni e integrazione

Aggiornato il 11 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > TD18 fattura estero: acquisti intracomunitari di beni e integrazione

Il TD18 è il tipo documento della fattura elettronica usato per l’integrazione degli acquisti intracomunitari di beni. Serve quando un soggetto passivo italiano riceve da un fornitore di un altro Stato UE una fattura relativa a un acquisto di beni che, secondo le regole IVA, costituisce un acquisto intracomunitario imponibile in Italia.

Il punto è particolarmente delicato per chi opera in regime forfettario. Il forfettario normalmente non applica IVA sulle proprie vendite e non detrae l’imposta sugli acquisti, ma sugli acquisti intracomunitari può diventare debitore dell’IVA italiana. Quando ciò accade, l’imposta integrata non è detraibile e rappresenta un costo effettivo.

Argomenti del post

Toggle
  • Quando si usa il TD18
  • TD18 nel regime forfettario e soglia di 10.000 euro
  • Come funziona l’integrazione della fattura UE
  • Come compilare il TD18
  • Scadenza TD18 e versamento per il forfettario
  • Esempio TD18 con acquisto di beni da 15.000 euro
  • TD18, INTRASTAT e bollo
  • Errori da evitare e fonti ufficiali
  • Domande frequenti sul TD18
  • Il forfettario deve usare il TD18?
  • Il TD18 si usa sotto 10.000 euro?
  • L’IVA del TD18 si può detrarre?
  • TD18 e TD19 sono uguali?
  • Sul TD18 si paga il bollo?
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Quando si usa il TD18

Il TD18 si utilizza per integrare una fattura emessa da un fornitore stabilito in un altro Stato membro UE quando l’operazione è qualificata come acquisto intracomunitario di beni. Non basta quindi che il venditore abbia una Partita IVA europea: bisogna verificare che si tratti effettivamente di beni movimentati tra Stati membri e che l’acquisto sia imponibile in Italia.

  • Beni acquistati da fornitore UE e spediti in Italia: può ricorrere il TD18 se l’operazione è un acquisto intracomunitario.
  • Servizi acquistati dall’estero: non si usa TD18 ma, ricorrendone i presupposti, TD17.
  • Beni già presenti in Italia ceduti da soggetto estero: può essere necessario TD19, non TD18.
  • Importazione da Paese extra-UE: il documento centrale è la bolletta doganale; non si trasforma l’importazione in un TD18.

Queste differenze sono fondamentali: TD17, TD18 e TD19 non sono tre modi alternativi per registrare una fattura estera, ma tre documenti costruiti per fattispecie diverse.

TD18 nel regime forfettario e soglia di 10.000 euro

Per i contribuenti in regime forfettario gli acquisti intracomunitari di beni richiedono una verifica specifica della disciplina prevista dal decreto-legge 331/1993. In particolare, per determinate categorie di soggetti che non detraggono l’IVA, tra cui i forfettari, assume rilievo la soglia annua di 10.000 euro prevista per gli acquisti intracomunitari.

Finché ricorrono le condizioni per non considerare l’acquisto come intracomunitario in Italia e non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta italiana, il trattamento è diverso da quello di un acquisto intracomunitario imponibile in Italia. Quando invece la soglia viene superata, oppure il contribuente ha optato per l’applicazione del regime degli acquisti intracomunitari, l’acquisto è assoggettato alle regole italiane e l’IVA va assolta dal compratore.

La soglia non va applicata meccanicamente a qualsiasi operazione estera: riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, non i servizi ricevuti dall’estero. Per una panoramica più ampia su soglia, cessioni, servizi e VIES consulta la guida dedicata a cessioni e acquisti intracomunitari.

Come funziona l’integrazione della fattura UE

Quando l’acquisto è imponibile in Italia, il fornitore UE emette normalmente la fattura senza addebitare la propria IVA nazionale. Il cliente italiano integra il documento con l’aliquota e l’imposta previste in Italia. Nel flusso elettronico l’integrazione viene rappresentata dal TD18.

  1. Si verifica che il fornitore sia un operatore UE e che i beni siano effettivamente movimentati tra Stati membri.
  2. Si controlla la validità della posizione IVA/VIES quando richiesta per l’operazione.
  3. Si riceve e conserva la fattura del fornitore.
  4. Si determina imponibile, aliquota italiana e IVA dovuta.
  5. Si genera il file elettronico con TipoDocumento TD18 e lo si trasmette tramite SdI.
  6. Il forfettario versa l’IVA dovuta senza esercitare la detrazione.

La verifica VIES può essere fatta prima dell’operazione. Sul sito trovi sia la guida all’iscrizione VIES sia quella per verificare una Partita IVA estera.

Come compilare il TD18

Nella guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il TD18 è definito come integrazione per acquisto di beni intracomunitari. Il cedente/prestatore è il fornitore UE; il cessionario/committente è il soggetto italiano che effettua l’integrazione.

  • TipoDocumento: TD18.
  • Fornitore: dati identificativi e identificativo IVA estero del cedente UE.
  • Cliente italiano: dati del soggetto che integra la fattura.
  • Imponibile: valore dell’acquisto da assoggettare a IVA in Italia.
  • Aliquota: aliquota italiana applicabile ai beni.
  • Imposta: IVA risultante dall’integrazione.
  • Riferimenti: numero e data della fattura estera devono restare chiaramente riconciliabili con il TD18.

Il TD18 non è una seconda fattura commerciale e non modifica il corrispettivo dovuto al fornitore: è il documento fiscale con cui il compratore italiano rappresenta l’integrazione dell’IVA e trasmette i dati dell’operazione attraverso lo SdI.

Scadenza TD18 e versamento per il forfettario

Per le operazioni passive con soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione dei dati attraverso SdI va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, secondo la fattispecie applicabile.

Il contribuente forfettario deve poi considerare il versamento dell’IVA: quando è debitore dell’imposta per l’acquisto intracomunitario, non potendo detrarre l’IVA, versa l’importo dovuto secondo le regole del regime. L’articolo 1, comma 60, della legge 190/2014 prevede il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni per le quali il forfettario risulta debitore d’imposta.

Esempio TD18 con acquisto di beni da 15.000 euro

Una ditta individuale in regime forfettario acquista da un fornitore tedesco beni destinati alla propria attività per 15.000 euro. Supponiamo che l’operazione costituisca un acquisto intracomunitario imponibile in Italia e che ai beni si applichi l’aliquota ordinaria del 22%.

  • Imponibile: 15.000 euro.
  • IVA italiana al 22%: 3.300 euro.
  • Documento elettronico: TD18.
  • IVA detraibile nel forfettario: zero, salvo uscita dal regime o fattispecie diverse da valutare separatamente.
  • Effetto economico: l’IVA assolta aumenta il costo effettivo dell’acquisto.

Questo è il motivo per cui, prima di un acquisto UE rilevante, il forfettario dovrebbe valutare non soltanto il prezzo netto indicato dal fornitore, ma anche l’imposta che dovrà assolvere in Italia.

TD18, INTRASTAT e bollo

Il TD18 e gli elenchi INTRASTAT non sono lo stesso adempimento. Il primo documenta elettronicamente l’integrazione e trasmette i dati allo SdI; gli eventuali modelli INTRA hanno regole proprie, comprese soglie e periodicità che vanno verificate sul caso concreto. Evita quindi di concludere che ogni TD18 produca automaticamente un identico obbligo INTRASTAT.

Anche il bollo segue una regola distinta. L’Agenzia delle Entrate esclude espressamente i documenti TD18 dal calcolo del bollo elettronico. Il TD18 non va quindi trattato come una normale fattura attiva senza IVA soggetta eventualmente a bollo.

Errori da evitare e fonti ufficiali

  • Usare TD18 per servizi esteri anziché TD17.
  • Usare TD18 per un’importazione extra-UE gestita in dogana.
  • Ignorare la soglia e l’eventuale opzione rilevanti per il forfettario.
  • Detrarre l’IVA integrata pur restando in regime forfettario.
  • Confondere il TD18 con INTRASTAT.
  • Applicare il bollo al documento integrativo TD18.

Per verificare la compilazione tecnica usa la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate. Per la disciplina sostanziale degli acquisti intracomunitari il riferimento è il DL 331/1993, in particolare l’articolo 38, mentre per il regime forfettario resta centrale la legge 190/2014.

Domande frequenti sul TD18

Il forfettario deve usare il TD18?

Sì, quando effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile in Italia e deve integrare la fattura del fornitore UE.

Il TD18 si usa sotto 10.000 euro?

Non automaticamente. Per i forfettari la soglia annua di 10.000 euro può incidere sulla qualificazione degli acquisti di beni UE, salvo opzione o altre circostanze. Va quindi verificato prima se l’acquisto è imponibile come intracomunitario in Italia.

L’IVA del TD18 si può detrarre?

Il contribuente che resta nel regime forfettario, in linea generale, non detrae l’IVA sugli acquisti. L’imposta assolta con l’integrazione resta quindi a suo carico.

TD18 e TD19 sono uguali?

No. TD18 riguarda gli acquisti intracomunitari di beni; TD19 riguarda specifici acquisti di beni da soggetti non residenti per i quali l’IVA è assolta dal cessionario italiano ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.

Sul TD18 si paga il bollo?

No. L’Agenzia delle Entrate esclude il TD18 dai documenti considerati per l’integrazione del bollo elettronico.

Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.

  • Apertura della Partita IVA
  • Cambio commercialista
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata

La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.

Compila il modulo e descrivici brevemente la tua situazione.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.