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TD19 fattura estero: acquisti di beni da soggetti esteri e reverse charge

Aggiornato il 11 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > TD19 fattura estero: acquisti di beni da soggetti esteri e reverse charge

Il TD19 è il tipo documento elettronico utilizzato per l’integrazione o autofattura relativa a determinati acquisti di beni da soggetti non residenti, quando l’IVA è dovuta in Italia dal cessionario ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972. È un documento diverso dal TD18: quest’ultimo riguarda gli acquisti intracomunitari di beni, mentre TD19 copre fattispecie nelle quali i beni sono territorialmente rilevanti in Italia senza configurare il classico acquisto intracomunitario.

Per chi opera in regime forfettario la distinzione è essenziale. Anche se normalmente non addebita IVA e non la detrae, il forfettario può diventare debitore dell’imposta sugli acquisti da soggetti esteri. In questi casi l’IVA assolta tramite reverse charge non è, in linea generale, detraibile e diventa un costo effettivo.

Argomenti del post

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  • Quando si usa il TD19
  • Differenza tra TD19, TD18 e importazione
  • TD19 e regime forfettario
  • Come compilare il TD19
  • Scadenza di trasmissione e pagamento IVA
  • Esempio pratico: bene già in Italia acquistato da società estera
  • Controlli prima di emettere il TD19
  • Bollo, esterometro e fonti ufficiali
  • Domande frequenti sul TD19
  • A cosa serve il TD19?
  • TD19 si usa per beni acquistati in Germania?
  • TD19 si usa per le importazioni extra-UE?
  • Il forfettario recupera l’IVA del TD19?
  • Il TD19 è soggetto a bollo?
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Quando si usa il TD19

Il TD19 si usa quando un soggetto passivo italiano acquista beni da un fornitore non residente e l’operazione è territorialmente rilevante in Italia con applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972. Un caso tipico è la cessione di beni già presenti nel territorio italiano effettuata da un soggetto estero nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia.

  • Servizi acquistati dall’estero: si valuta TD17, non TD19.
  • Beni acquistati da un fornitore UE con movimentazione intracomunitaria: se l’operazione è un acquisto intracomunitario, il documento è TD18.
  • Beni acquistati da soggetto estero ma già presenti in Italia: può ricorrere TD19.
  • Importazioni da Paesi extra-UE: normalmente l’IVA è assolta in dogana e il documento principale è la bolletta doganale; non va sostituita automaticamente con TD19.

Prima di scegliere il tipo documento bisogna quindi ricostruire dove si trovano i beni, da dove partono, chi è il cedente e quale norma individua il debitore dell’IVA. Limitarsi al Paese del fornitore porta facilmente a usare il codice sbagliato.

Differenza tra TD19, TD18 e importazione

La differenza più importante riguarda il percorso fisico e fiscale dei beni. Nel TD18 i beni sono oggetto di un acquisto intracomunitario: vengono ceduti da un operatore UE e trasferiti tra Stati membri nell’ambito di un’operazione che soddisfa i presupposti della disciplina intra-UE. Nel TD19, invece, l’acquisto è da un soggetto non residente ma non rientra nella fattispecie TD18.

L’importazione extra-UE costituisce un terzo caso. Se i beni entrano nel territorio doganale dell’Unione da un Paese terzo, l’IVA può essere riscossa in dogana insieme agli eventuali dazi. Per approfondire la parte doganale puoi consultare la guida su importazione di beni nel regime forfettario.

TD19 e regime forfettario

Il forfettario beneficia di importanti semplificazioni IVA, ma resta soggetto alle regole che lo individuano come debitore d’imposta per specifiche operazioni. Quando l’articolo 17, comma 2, trasferisce l’obbligo sul cessionario italiano, il fatto di adottare il regime forfettario non consente di ignorare il reverse charge.

La conseguenza economica è più pesante rispetto a un soggetto ordinario che possiede pieno diritto alla detrazione: il forfettario versa l’IVA ma non la recupera in detrazione. Per questo, quando si acquista da un fornitore estero, occorre calcolare il costo complessivo dell’operazione e non fermarsi al prezzo netto indicato in fattura.

Il quadro generale delle eccezioni IVA del regime è illustrato nella guida su regime forfettario e IVA. La fattispecie TD19 va però analizzata separatamente perché dipende dalla territorialità dei beni e dal ruolo del cessionario italiano.

Come compilare il TD19

Le specifiche dell’Agenzia delle Entrate definiscono TD19 come integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, DPR 633/1972. Nel file elettronico il fornitore estero viene indicato come cedente/prestatore, mentre il soggetto italiano che assolve l’imposta è il cessionario/committente.

  • TipoDocumento: TD19.
  • Cedente/prestatore: dati e identificativo estero del fornitore non residente.
  • Cessionario/committente: dati fiscali del soggetto italiano.
  • Imponibile: valore dell’operazione rilevante ai fini IVA in Italia.
  • Aliquota: quella italiana applicabile ai beni, salvo specifiche ipotesi di non imponibilità o esenzione.
  • Imposta: IVA risultante dall’integrazione/autofattura.
  • Fattura collegata: numero, data e riferimenti del documento del fornitore devono essere conservati in modo riconciliabile.

Il TD19 non modifica la fattura commerciale del venditore e non comporta un secondo pagamento al fornitore. È il documento con cui il compratore italiano assolve gli obblighi IVA e trasmette allo SdI i dati della specifica operazione.

Scadenza di trasmissione e pagamento IVA

Per le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, i dati vengono trasmessi tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione, secondo le regole applicabili alla fattispecie. La data da riportare nel documento deve essere coerente con il momento fiscalmente rilevante dell’operazione.

Se il cessionario è in regime forfettario e dal TD19 emerge IVA dovuta, l’imposta non è normalmente detraibile. Il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevede per il forfettario il versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risulta debitore d’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Esempio pratico: bene già in Italia acquistato da società estera

Un professionista italiano in regime forfettario acquista per 4.000 euro un’attrezzatura da una società estera. L’attrezzatura è già fisicamente in Italia e, sulla base della struttura dell’operazione, l’IVA è dovuta dal cessionario italiano ai sensi dell’articolo 17, comma 2.

  1. Il fornitore estero emette il proprio documento.
  2. Il cliente italiano verifica che non si tratti di importazione né di acquisto intracomunitario TD18.
  3. Predispone il TD19 collegato al documento del fornitore.
  4. Supponendo aliquota 22%, integra 880 euro di IVA.
  5. Trasmette il TD19 allo SdI nei termini.
  6. Versa l’IVA dovuta; nel regime forfettario gli 880 euro non sono normalmente detraibili.

L’esempio mostra perché è sbagliato associare automaticamente il TD18 a ogni fornitore UE: ciò che conta è la natura concreta della cessione e il trattamento IVA previsto.

Controlli prima di emettere il TD19

  • Individua il luogo in cui si trovano i beni al momento della cessione.
  • Verifica se vi è stata una movimentazione intracomunitaria.
  • Escludi che si tratti di importazione doganale.
  • Controlla se il fornitore dispone di una posizione IVA italiana e quale ruolo ha nell’operazione: la sola presenza di una Partita IVA italiana non risolve automaticamente la qualificazione.
  • Verifica l’aliquota IVA italiana applicabile al bene.
  • Conserva fattura estera, TD19, ricevuta SdI e prova del versamento.

Per gli operatori UE è utile anche verificare i dati del soggetto estero tramite i servizi disponibili: la guida su come verificare una Partita IVA estera spiega quali controlli fare prima di registrare l’operazione.

Bollo, esterometro e fonti ufficiali

Il TD19 viene trasmesso attraverso il tracciato della fattura elettronica e consente di comunicare l’operazione passiva transfrontaliera secondo le regole attuali. Non va applicato il bollo come se fosse una fattura attiva senza IVA: l’Agenzia delle Entrate esclude espressamente i documenti TD19 dal calcolo del bollo elettronico.

La fonte tecnica principale è la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate. Per la disciplina sostanziale vanno considerati il DPR 633/1972, in particolare l’articolo 17, e la legge 190/2014 per le regole del regime forfettario.

Domande frequenti sul TD19

A cosa serve il TD19?

Serve a integrare o documentare con autofattura determinati acquisti di beni da soggetti non residenti per i quali il cessionario italiano è debitore dell’IVA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.

TD19 si usa per beni acquistati in Germania?

Non sempre. Se i beni vengono trasferiti dalla Germania all’Italia nell’ambito di un acquisto intracomunitario, normalmente si usa TD18. TD19 riguarda una fattispecie diversa e va scelta analizzando territorialità e movimentazione dei beni.

TD19 si usa per le importazioni extra-UE?

Non per la normale importazione assoggettata a IVA in dogana. In quel caso il documento fiscale centrale è la bolletta doganale. Il TD19 non deve sostituirla automaticamente.

Il forfettario recupera l’IVA del TD19?

In linea generale no: il forfettario non esercita il diritto alla detrazione dell’IVA. L’imposta assolta tramite reverse charge rappresenta quindi un costo.

Il TD19 è soggetto a bollo?

No. L’Agenzia delle Entrate esclude TD19 dai tipi documento considerati nel calcolo del bollo elettronico.

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