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Regime forfettario e IVA: come funziona e quando si paga

Aggiornato il 11 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario e IVA: come funziona e quando si paga

Nel regime forfettario l’IVA funziona in modo diverso rispetto al regime ordinario: sulle normali fatture attive il contribuente non addebita l’imposta al cliente e, sugli acquisti, non esercita il diritto alla detrazione. Questo però non significa che un forfettario sia sempre e in ogni situazione “senza IVA”.

Esistono infatti operazioni nelle quali il contribuente forfettario diventa debitore dell’IVA, soprattutto in presenza di acquisti dall’estero, reverse charge, acquisti intracomunitari e altre fattispecie specifiche. Per capire davvero il rapporto tra regime forfettario e IVA bisogna quindi separare le fatture emesse, gli acquisti italiani e le operazioni particolari.

Argomenti del post

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  • Come funziona l’IVA nel regime forfettario
  • Fatture emesse: niente IVA, ma dicitura corretta
  • IVA sugli acquisti: perché diventa un costo
  • Quando il forfettario deve pagare IVA
  • Regime forfettario e acquisti intracomunitari
  • Operazioni con l’estero: territorialità prima del regime
  • Bollo, registri e dichiarazione IVA
  • Esempi pratici
  • Fonti e domande frequenti
  • Il regime forfettario è esente IVA?
  • Il forfettario paga l’IVA quando compra?
  • Il forfettario presenta la dichiarazione IVA?
  • L’IVA pagata dal forfettario si recupera?
  • Un forfettario può fare operazioni con l’estero?
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Come funziona l’IVA nel regime forfettario

Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014, è un regime di franchigia IVA. In termini pratici, il contribuente che applica il regime:

  • non esercita la rivalsa dell’IVA sulle operazioni nazionali per le quali valgono le regole del regime;
  • non detrae l’IVA pagata sugli acquisti;
  • è esonerato da molti adempimenti IVA ordinari;
  • deve comunque rispettare gli obblighi previsti nelle operazioni per le quali risulta debitore d’imposta.

Per questo è più corretto dire che il forfettario non applica normalmente l’IVA in rivalsa, anziché considerarlo semplicemente “esente IVA” in senso tecnico. La distinzione è utile perché evita errori quando si incontrano operazioni fuori dalla gestione ordinaria.

Fatture emesse: niente IVA, ma dicitura corretta

Nelle normali fatture emesse per operazioni nazionali soggette alle regole del regime, il forfettario indica il proprio compenso o corrispettivo senza aggiungere l’IVA. Nel file elettronico va utilizzato il regime fiscale RF19 e, quando appropriato, la Natura N2.2 per l’operazione non soggetta.

La fattura deve riportare anche il riferimento al regime forfettario e, se ricorrono i presupposti, l’imposta di bollo. La guida sulla dicitura della fattura nel regime forfettario contiene formule, Natura IVA, RF19, ritenuta e casi pratici.

Il mancato addebito dell’IVA può essere particolarmente rilevante quando il cliente è un consumatore finale o un soggetto che non avrebbe pieno diritto alla detrazione. Non significa però che il prezzo debba necessariamente essere più basso: il forfettario sostiene l’IVA sugli acquisti come costo e deve costruire il proprio prezzo considerando anche questa componente.

IVA sugli acquisti: perché diventa un costo

Nel regime ordinario, quando ne ricorrono i presupposti, l’IVA sugli acquisti può essere detratta dall’IVA sulle vendite. Il forfettario non utilizza questo meccanismo: l’IVA pagata a un fornitore italiano resta incorporata nel costo sostenuto.

Esempio: un professionista forfettario acquista un computer da 1.000 euro più 220 euro di IVA. Paga 1.220 euro e non recupera i 220 euro attraverso una liquidazione IVA. Ai fini della convenienza economica dell’acquisto, quindi, deve ragionare sul costo lordo.

Questo principio è importante anche per servizi digitali, software, attrezzature e fornitori esteri. Se l’IVA deve essere assolta in Italia tramite reverse charge, il forfettario la versa ma, restando nel regime, non la porta normalmente in detrazione.

Quando il forfettario deve pagare IVA

Le semplificazioni non eliminano tutte le ipotesi di debito IVA. I casi più frequenti riguardano operazioni nelle quali la legge sposta l’obbligo sul committente o cessionario italiano.

  • Servizi ricevuti da fornitori esteri: quando sono territorialmente rilevanti in Italia e il committente italiano è debitore dell’imposta, si applica il reverse charge; nel flusso elettronico si utilizza normalmente TD17.
  • Acquisti intracomunitari di beni: quando l’operazione è imponibile in Italia, la fattura UE viene integrata; il documento elettronico è TD18.
  • Altri acquisti di beni da soggetti esteri: nelle fattispecie dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972 può essere necessario TD19.
  • Importazioni: l’IVA può essere riscossa in dogana e resta indetraibile nel regime forfettario.
  • Reverse charge interno: in specifici settori e operazioni il contribuente può essere debitore dell’imposta anche se è forfettario.

Il comma 60 della legge 190/2014 prevede che, per le operazioni nelle quali il forfettario risulta debitore dell’IVA, l’imposta venga versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Regime forfettario e acquisti intracomunitari

Gli acquisti di beni da fornitori UE meritano una verifica specifica. Per i soggetti che applicano regimi senza diritto alla detrazione, la disciplina degli acquisti intracomunitari considera anche la soglia annua di 10.000 euro prevista dal DL 331/1993, oltre all’eventuale opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia.

Sotto la soglia, quando ricorrono tutte le condizioni previste e non è stata esercitata l’opzione, l’acquisto può non essere trattato come acquisto intracomunitario imponibile in Italia. Superata la soglia, oppure in presenza dell’opzione, si applicano le regole dell’acquisto intracomunitario e il forfettario assolve l’IVA italiana senza detrarla.

Per evitare di confondere beni e servizi, soglia e reverse charge, consulta la guida completa su cessioni e acquisti intracomunitari.

Operazioni con l’estero: territorialità prima del regime

Quando cliente o fornitore è estero, il primo passaggio non è chiedersi se il contribuente è forfettario, ma stabilire dove l’operazione è territorialmente rilevante. Solo dopo si applicano le regole proprie del regime.

Per i servizi generici B2B, ad esempio, la regola generale dell’articolo 7-ter individua il luogo di tassazione nel Paese del committente. Esistono però numerose deroghe per immobili, eventi, trasporti, ristorazione e altri servizi. La guida sulla territorialità IVA spiega il procedimento completo.

Per la gestione pratica di clienti e fornitori stranieri, codice XXXXXXX, VIES e documenti elettronici, consulta anche la guida sulla fattura estero.

Bollo, registri e dichiarazione IVA

L’esonero dagli adempimenti ordinari è uno dei vantaggi del regime forfettario. In generale il contribuente non effettua le liquidazioni IVA periodiche ordinarie e non presenta la dichiarazione IVA per le operazioni ricomprese nel regime, fermo restando l’obbligo di documentare, conservare e gestire correttamente le operazioni particolari.

Sulle fatture attive senza IVA può essere dovuto il bollo di 2 euro quando il documento supera 77,47 euro e ricorrono i presupposti. Il bollo non va però applicato meccanicamente a ogni documento senza IVA: alcune operazioni hanno regole specifiche. Inoltre l’Agenzia delle Entrate esclude i documenti TD17, TD18 e TD19 dal calcolo automatico del bollo elettronico.

Conserva fatture emesse, fatture di acquisto, bollette doganali, documenti integrativi, ricevute SdI e prove dei versamenti. Anche un regime semplificato richiede una documentazione capace di ricostruire il corretto trattamento fiscale.

Esempi pratici

Fattura italiana da 1.500 euro. Un consulente forfettario fattura a una società italiana: non aggiunge IVA, utilizza le indicazioni del regime e gestisce il bollo se dovuto.

Acquisto di consulenza UE. Lo stesso professionista riceve una fattura da un fornitore francese per un servizio B2B territorialmente rilevante in Italia. Integra l’IVA con TD17 e versa l’imposta, senza detrarla.

Acquisto di beni UE imponibile in Italia. Una ditta forfettaria acquista merce da un fornitore tedesco e l’operazione costituisce un acquisto intracomunitario: integra con TD18 e l’IVA resta a suo carico.

Importazione extra-UE. Il forfettario importa attrezzatura dalla Cina: l’IVA assolta in dogana non diventa detraibile solo perché il bene è strumentale all’attività.

Fonti e domande frequenti

Il riferimento principale è la legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, insieme al DPR 633/1972 per la disciplina IVA e al DL 331/1993 per le operazioni intracomunitarie.

Il regime forfettario è esente IVA?

Nel linguaggio comune si usa spesso questa espressione, ma tecnicamente il forfettario opera in un regime di franchigia: non addebita normalmente l’IVA sulle proprie fatture e non la detrae sugli acquisti. Esistono comunque operazioni nelle quali deve assolvere l’imposta.

Il forfettario paga l’IVA quando compra?

Sì. Negli acquisti italiani paga l’IVA al fornitore e non la detrae. In alcune operazioni estere o in reverse charge deve invece assolvere direttamente l’IVA italiana.

Il forfettario presenta la dichiarazione IVA?

Per le operazioni ricomprese nel regime è esonerato dalla dichiarazione IVA ordinaria, fermo restando il rispetto degli obblighi specifici previsti per operazioni particolari.

L’IVA pagata dal forfettario si recupera?

In linea generale no: chi resta nel regime forfettario non esercita il diritto alla detrazione. L’IVA pagata o assolta sugli acquisti rappresenta quindi un costo.

Un forfettario può fare operazioni con l’estero?

Sì. Deve però applicare le regole sulla territorialità, verificare VIES e operazioni intracomunitarie quando rilevanti e gestire eventuali TD17, TD18, TD19, dogana o INTRASTAT.

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