Se sei in regime forfettario e vendi un’auto, un computer, un macchinario o un’altra attrezzatura usata per lavorare, la domanda è molto concreta: il prezzo incassato o l’eventuale plusvalenza entrano nel limite di 85.000 euro?
Quando si tratta di un vero bene strumentale, la vendita non va confusa con i normali ricavi o compensi dell’attività. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le plusvalenze e minusvalenze realizzate durante il regime forfettario non concorrono alla formazione del reddito. Diverso è il caso dei beni acquistati o prodotti per essere normalmente rivenduti: in quel caso la vendita genera ricavi dell’attività.
Vendita di un bene strumentale nel forfettario: la regola
Nel regime forfettario il reddito imponibile non viene calcolato sommando tutte le componenti positive e sottraendo tutti i costi reali. Il meccanismo parte dai ricavi o compensi percepiti e applica il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Proprio per questa struttura, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 10/E del 4 aprile 2016, ha precisato che le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali, realizzate durante l’applicazione del regime, non assumono rilevanza fiscale.
La vendita conta nel limite di 85.000 euro?
La soglia ordinaria del regime forfettario è riferita ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti. Una cessione occasionale di un bene che è stato effettivamente utilizzato come strumento di lavoro non deve quindi essere trattata come se fosse un normale ricavo derivante dall’attività tipica.
In pratica, se un consulente vende il vecchio computer dello studio oppure un artigiano vende un macchinario che sostituisce con uno nuovo, l’operazione ha natura diversa rispetto alla vendita di servizi, prodotti o merci che costituiscono l’oggetto ordinario dell’attività.
Il punto decisivo è quindi qualificare correttamente il bene. Se è realmente strumentale, la plusvalenza è fiscalmente irrilevante nel periodo in cui si applica il forfettario. Se invece si tratta di un bene-merce o di una vendita che rientra normalmente nell’attività commerciale esercitata, l’incasso può costituire ricavo e deve essere considerato secondo le regole ordinarie della soglia.
Esempio: professionista a 80.000 euro che vende il computer
Immaginiamo un professionista che nel 2026 abbia percepito 80.000 euro di compensi e venda per 2.000 euro un computer utilizzato per anni nello studio.
Il computer non è stato comprato per essere rivenduto ai clienti: è stato usato per produrre i compensi professionali. La sua cessione è quindi una dismissione di un bene strumentale, non una nuova prestazione professionale. L’eventuale differenza positiva collegata alla cessione non entra nel reddito forfettario come plusvalenza imponibile.
Esempio: commerciante che vende beni destinati alla clientela
Il risultato cambia se un commerciante vende beni che appartengono alla normale attività di vendita. Se acquista prodotti per rivenderli, l’incasso ottenuto dalla vendita è un ricavo dell’attività, anche se il singolo bene ha un valore elevato.
Per questo non basta chiamare un bene “strumentale”: bisogna guardare alla sua funzione effettiva nell’attività. Un computer usato dal consulente è normalmente strumentale; un computer venduto da un negozio di informatica è normalmente merce.
Auto utilizzata per lavoro: cosa succede quando la vendi?
L’autovettura è uno dei casi più frequenti. Se l’auto è stata utilizzata nell’attività e viene ceduta per sostituirla, la vendita deve essere distinta dai ricavi o compensi tipici. La stessa logica vale per attrezzature, arredi, macchinari, hardware e altri beni durevoli impiegati nello svolgimento dell’attività.
Per approfondire acquisto, carburante, leasing, manutenzione e IVA puoi leggere anche la guida sulle spese auto nel regime forfettario.
Plusvalenza e prezzo di vendita non sono la stessa cosa
È utile distinguere due concetti. Il prezzo di vendita è quanto incassi dalla cessione del bene. La plusvalenza, nei regimi che la tassano analiticamente, è invece la differenza positiva tra il corrispettivo e il valore fiscalmente riconosciuto del bene.
Nel regime forfettario, però, l’Agenzia ha chiarito che la plusvalenza realizzata in costanza di regime non concorre al reddito. Lo stesso principio è stato richiamato nella risposta n. 478 del 2019.
Cosa succede se il bene era stato acquistato prima del forfettario?
Il chiarimento dell’Agenzia riguarda anche i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime forfettario. Se la cessione avviene mentre il contribuente applica il forfettario, la plusvalenza o minusvalenza non assume rilevanza nella determinazione del reddito del periodo.
E se vendo il bene dopo essere uscito dal forfettario?
Qui la situazione cambia. Se la vendita avviene dopo l’uscita dal regime forfettario, tornano applicabili le regole del regime ordinario o semplificato in vigore al momento della cessione. Per determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza occorre ricostruire correttamente il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
L’Agenzia distingue tra beni acquistati prima dell’ingresso nel forfettario e beni acquistati durante il periodo agevolato. Questa verifica diventa quindi importante soprattutto nei passaggi di regime.
Acquisto del bene e vendita sono due problemi diversi
Nel forfettario il costo di acquisto del bene strumentale non viene dedotto analiticamente dal reddito. Per mobili, computer, attrezzature, leasing e noleggio puoi approfondire nella guida sulla deduzione dei beni strumentali nel forfettario.
La successiva vendita del bene pone invece un problema differente: bisogna capire se si tratta della dismissione di un cespite realmente utilizzato nell’attività oppure di un normale ricavo commerciale.
Come capire se il bene è davvero strumentale?
- è stato acquistato per essere utilizzato stabilmente nell’attività;
- non è stato acquistato con lo scopo ordinario di rivenderlo;
- ha avuto una funzione concreta nella produzione dei ricavi o compensi;
- la vendita rappresenta una sostituzione, una dismissione o la cessazione dell’utilizzo;
- la cessione non costituisce l’attività commerciale abitualmente svolta dal contribuente.
Attenzione alle vendite frequenti
Una vendita isolata di un’attrezzatura è molto diversa da una sequenza sistematica di compravendite. Se le cessioni diventano frequenti, organizzate e coerenti con un’attività di commercio, può essere necessario riconsiderare la natura delle operazioni e il corretto inquadramento dell’attività esercitata.
85.000 e 100.000 euro: non confondere le due soglie
Per il regime forfettario è importante distinguere la soglia ordinaria di 85.000 euro da quella di 100.000 euro che determina la fuoriuscita immediata dal regime nell’anno in cui viene superata. In entrambi i casi il controllo parte dai ricavi o compensi rilevanti dell’attività, non da qualunque movimento finanziario entrato sul conto corrente.
Per una panoramica completa sui requisiti puoi consultare la guida al regime forfettario 2026.
Domande frequenti
La vendita di un bene strumentale è tassata nel forfettario?
Le plusvalenze e minusvalenze realizzate durante l’applicazione del regime forfettario non concorrono alla determinazione del reddito secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Se vendo un’auto usata per lavorare supero gli 85.000 euro?
La vendita di un vero bene strumentale non va confusa con i ricavi o compensi ordinari dell’attività. Bisogna però verificare che l’auto sia effettivamente un bene utilizzato nell’attività e non un bene destinato alla rivendita.
Se vendo merce del mio negozio vale la stessa regola?
No. La vendita di beni-merce costituisce normalmente ricavo dell’attività e rientra nel calcolo delle soglie del regime.
Se vendo il bene dopo essere passato all’ordinario?
La cessione avvenuta dopo l’uscita dal forfettario segue le regole del regime applicato al momento della vendita e può rendere necessario calcolare una plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante.
In sintesi
Se vendi nel 2026 un vero bene strumentale mentre applichi il regime forfettario, la relativa plusvalenza non concorre alla formazione del reddito. La vendita non deve però essere confusa con l’attività ordinaria di cessione di beni o servizi: se ciò che vendi è merce, l’incasso è normalmente un ricavo.
Il controllo corretto, quindi, non consiste nel sommare automaticamente qualunque incasso agli 85.000 euro, ma nel capire che natura fiscale ha l’operazione.
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