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Dog sitter ed educatore cinofilo: Partita IVA e ATECO 2026

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Chi svolge insieme attività di dog sitter ed educatore cinofilo deve distinguere correttamente i servizi già al momento dell’apertura della Partita IVA. Con ATECO 2025 le due attività non ricadono più in un unico codice generico: la custodia degli animali e l’educazione o addestramento hanno riferimenti distinti.

Argomenti del post

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  • La domanda: dog sitter ed educazione cinofila con la stessa Partita IVA
  • ATECO 2025: due codici diversi
  • Educatore cinofilo e addestratore: cosa comprende il 96.99.13
  • Partita IVA: quando diventa necessaria
  • Professionista o attività d’impresa: non si decide dal nome
  • Previdenza nel 2026
  • Regime forfettario e coefficiente del 67%
  • Se l’attività principale è l’educazione cinofila
  • Se fai anche dog sitting
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

La domanda: dog sitter ed educazione cinofila con la stessa Partita IVA

La domanda originaria riguarda una persona che vuole lavorare come educatrice cinofila e dog sitter presso il proprio domicilio, a casa del cliente, in spazi esterni o presso centri di addestramento. I dubbi principali sono ancora attuali: quale ATECO usare, se serva la Camera di Commercio, quale previdenza applicare e come si calcolino tasse e contributi.

ATECO 2025: due codici diversi

La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT separa in modo esplicito le due attività. Per il dog sitting e la custodia il riferimento è 96.99.11 – Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia; per educazione e addestramento il riferimento è 96.99.13 – Servizi di addestramento per animali da compagnia.

Il vecchio codice 96.09.04 non è quindi il riferimento da utilizzare per una nuova apertura nel 2026. Se le due attività sono entrambe svolte in modo abituale, vanno descritte separatamente e occorre individuare quella prevalente, valutando anche l’eventuale indicazione dell’altra come attività secondaria.

Educatore cinofilo e addestratore: cosa comprende il 96.99.13

Il codice 96.99.13 riguarda i servizi di addestramento degli animali da compagnia. Per un educatore o addestratore cinofilo comprende il lavoro finalizzato all’educazione, all’apprendimento e alla gestione del cane. Non comprende automaticamente pensione, custodia, toelettatura, allevamento, commercio o prestazioni veterinarie.

L’ENCI mantiene inoltre un Registro degli addestratori cinofili nell’ambito delle attività connesse al Libro genealogico e disciplina propri percorsi formativi e di iscrizione. Questo registro non va confuso con un generico albo fiscale: per l’avvio dell’attività devono essere verificati separatamente ATECO, forma di esercizio ed eventuali requisiti regionali, locali o collegati alla struttura utilizzata.

Partita IVA: quando diventa necessaria

La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma viene svolta in modo abituale e organizzato. La soglia di 5.000 euro non è una franchigia generale che consente di esercitare stabilmente senza Partita IVA: riguarda specifici profili previdenziali delle attività occasionali e non sostituisce il requisito dell’abitualità.

Professionista o attività d’impresa: non si decide dal nome

L’inquadramento non dipende soltanto dalla dicitura “educatore cinofilo” o “dog sitter”. Un’attività personale di consulenza, educazione e addestramento può presentare caratteristiche proprie del lavoro autonomo professionale; una struttura organizzata con centro, custodia degli animali, personale, servizi accessori o altri elementi d’impresa può invece richiedere adempimenti diversi, compresa la verifica presso Registro Imprese e Camera di Commercio.

Per questo non è corretto affermare in assoluto che chi lavora nel settore debba sempre iscriversi alla Camera di Commercio, né che ne sia sempre escluso. La forma concreta dell’attività deve essere definita prima dell’apertura.

Previdenza nel 2026

Se l’educazione o l’addestramento sono esercitati come attività professionale autonoma senza altra gestione previdenziale obbligatoria, può trovare applicazione la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica per i professionisti senza altra copertura obbligatoria l’aliquota complessiva del 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra previdenza obbligatoria si applica il 24%.

Se invece la posizione è configurata come attività d’impresa, l’inquadramento previdenziale deve essere verificato nelle gestioni speciali applicabili. È quindi sbagliato trasferire automaticamente la Gestione Separata a qualunque attività mista di dog sitting e addestramento.

Regime forfettario e coefficiente del 67%

Quando sono rispettati tutti i requisiti, il regime forfettario può essere applicato. Per le attività qui considerate il coefficiente di redditività di riferimento è 67%. Nel 2026, in attesa dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, il D.Lgs. 81/2025 mantiene l’applicazione dei coefficienti dell’Allegato 4 della legge 190/2014 attraverso il raccordo con ATECO 2007.

Con 25.000 euro di ricavi o compensi, il 67% produce un reddito lordo forfettario di 16.750 euro. Solo dopo aver definito la previdenza effettivamente applicabile è possibile stimare correttamente contributi e imposta sostitutiva del 15% o, quando spettano i requisiti della nuova attività, del 5%.

Se l’attività principale è l’educazione cinofila

Per approfondire l’attività pura di educazione e addestramento consulta come aprire la Partita IVA da educatore cinofilo, il codice ATECO 96.99.13, il regime forfettario per educatore cinofilo, il calcolo di tasse e contributi e la guida sul commercialista per educatore cinofilo.

Se fai anche dog sitting

Per la sola attività di custodia puoi approfondire la guida su come aprire la Partita IVA da dog sitter, il codice ATECO del dog sitter, il regime forfettario per dog sitter e il calcolo delle tasse. Tenere distinti i due servizi evita di usare un solo codice per attività che ATECO 2025 classifica separatamente.

In sintesi

Nel 2026 chi svolge insieme dog sitting ed educazione cinofila deve partire da due codici distinti, 96.99.11 e 96.99.13, e poi definire attività prevalente, forma professionale o d’impresa e previdenza effettiva. La vecchia impostazione con un unico codice generico non è più adeguata alla classificazione ATECO 2025.

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