Oggi parliamo di uno dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario e precisamente i beni strumentali.
Ti ricordiamo che i requisiti per accedere al regime forfettario sono essenzialmente tre:
- limite volume di affari;
- limite spese lavoro dipendente;
- beni strumentali.
Abbiamo già affrontato i primi due argomenti negli articoli limite volume di affari e regime forfettario e lavoro dipendente.
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Senza ombra di dubbio conoscere il rapporto tra beni strumentali regime forfettario è importante per tutti i contribuenti che hanno adottato questo regime agevolato.
Nel caso avessi delle domande puoi inserire un commento a fine pagina ed un nostro esperto ti risponderà appena possibile.
Gli argomenti più importanti che trattiamo nell’articolo si focalizzano in modo particolare sui seguenti aspetti:
- qual è la soglia del costo dei beni strumentali da non superare;
- quali sono le differenze con il regime dei minimi;
- come si può calcolare il valore degli stessi.
La cosa fondamentale da sapere è che il costo dei beni strumentali al 31/12 dell’esercizio precedente, non deve superare i 20.000 €, al lordo degli ammortamenti.
Molti di voi ricordano sicuramente che, anche nel regime dei minimi, vige un limite ben preciso al possesso dei beni strumentali.
In tutti i regimi agevolativi soltanto coloro che non effettuano grandi investimenti per l’esercizio della loro attività, possono essere partite Iva minime.
Ma tra il regime forfettario e quello dei minimi il requisito è strutturato in modo diverso.
Argomenti del post
Differenze tra regime dei minimi e regime forfettario
Tra il regime forfettario ed il regime dei minimi, ancora in adozione, vi è una netta differenza di logica operativa.
Nel regime forfettario il limite dei beni strumentali non è misurato in termini di flusso di acquisizioni dei beni nel triennio precedente.
Al contrario, il limite è riferito all’ammontare complessivo del costo dei beni posseduti al termine dell’esercizio.
Nel regime dei minimi, il limite dimensionale è pari a 15.000 €.
Per tale regime la cessione di beni non decrementa gli investimenti ai fini della determinazione del rispetto del limite di 15.000 €.
Nel regime forfettario il limite è pari a 20.000 €.
Un’altra differenza sostanziale è che per i forfettari non sono rilevanti gli immobili e nemmeno i canoni di locazione corrisposti.
Tutto ciò si desume dall’art. 1, comma 54, lettera c, della legge 190/2014.
Come abbiamo precisato, il requisito inerente i beni strumentali per il regime forfettario è dunque legato alla data di chiusura dell’esercizio.
Questo significa che il contribuente forfettario potrebbe acquistare beni strumentali per importi eccedenti la soglia durante l’anno e rivenderli entro il 31/12 senza pregiudicare la fuoriuscita dal regime.
Calcolo del valore dei beni strumentali nel regime forfettario
Proseguiamo la nostra analisi dei beni strumentali regime forfettario e vediamo come determinare l’ammontare dell’investimento nel regime forfettario.
La Circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E ha precisato che occorre fare riferimento al totale degli acquisti.
Gli stessi si rilevano in base alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta.
La Circolare 7/E del 2008 prevedeva che il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali sia da verificare con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Qualora invece l’acquisto avvenga da un cedente privato, è rilevante il corrispettivo indicato nella ricevuta rilasciata da tale soggetto.
Il valore dei beni strumentali deve essere considerato al lordo degli ammortamenti.
Altra questione, peraltro ricorrente, si ha per i beni ad uso promiscuo, come ad esempio l’auto.
I beni utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’impresa e per uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.
La verifica di questo requisito è svincolata dalla tipologia di attività.
Quali beni strumentali concorrono alla verifica del limite?
Analizziamo quali sono i beni strumentali che devono essere computati per verificare il raggiungimento o meno della soglia dei 20.000,00 €.
La circolare 6/E del 4 aprile 2016 ha precisato che non concorrono alla determinazione della soglia, i beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’arte o della professione, il cui costo unitario sia inferiore ai 516,45 €.
Al contrario, sono inclusi nella determinazione di questa soglia:
- il costo sostenuto dal cedente per l’acquisizione di beni in leasing;
- il valore normale di beni in locazione, noleggio e comodato (ai sensi dell’art. 9 Tuir);
- nella misura del 50 % i beni in regime di impresa, arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente.
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Stefano says
Sono un contribuente che dal 1° Gennaio 2017 è passato dal regime dei minimi a quello forfettario.
Il mio reddito lordo annuo complessivo si aggira attorno ai 20.000 euro.
Stavo prendendo in considerazione l’idea di effettuare il noleggio lungo termine di un’auto da usare in modo promiscuo tra professione e privato.
Quali sarebbero i vantaggi fiscali di deducibilità/detrazione, se ne esistono, nel mio caso?
Grazie per la risposta
Stefano
Staff says
Salve Stefano, se dal primo gennaio 2017 adotti il regime forfettario l’acquisto di un bene strumentale non incide nel calcolo dell’imposta sostitutiva (il regime forfettario prescinde da un calcolo analitico dei costi sostenuti). L’utilizzazione dell’auto quale bene ad uso promiscuo incide invece sul valore complessivo dei beni strumentali, per una quota del 50%. Uno dei requisiti che consentono la permanenza nel regime forfettario è che tale valore non sia superiore ad euro 20.000,00. Cordiali Saluti
Bruna says
sono un contribuente che dal 1 gennaio 2017 ho optato per il regime forfettario. in riferimento ai beni strumentali: nell’anno 2016 non ho avuto alcun acquisto, ma ho nel registro dei cespiti beni per un costo storico di circa 26.000,00 acquistati nel 2011, quasi completamente ammortizzati. questi beni vengono presi in considerazione come requisito del regime forfettario?
Staff says
Buongiorno,
Si ritiene che se al 31.12.2016 il valore iscritto nel registro del libro cespiti era superiore a 20.000,00 €, nel 2017 non è consentito l’ accesso al regime forfettario.
La Circolare dell’Agenzia delle entrate n° 10/E del 2016 chiarisce che per il conteggio del predetto limite non devono essere conteggiati:
– i beni immobili, anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa;
– i beni inferiore, il cui costo unitario non è superiore ai 516,45€
Inoltre viene specificato che per la verifica del limite deve essere considerato il costo di acquisto al netto dell’Iva.
Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo, ovvero che possono essere utilizzati sia per l’attività d’impresa che per uso personale o familiare, nella verifica del limite dei beni strumentali devono essere conteggiati al 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e dalle percentuali di deducibilità applicate.
Si ricorda infine che qualora si decida di vendere parte dei beni strumentali per abbattere il limite di 20.000,00 €, il regime forfettario potrà essere applicato solo dall’anno successivo.
Cordiali saluti
antonello says
salve sono un contribuente in regime forfettario dal 2015, sto per fare un acquisto di un bene strumentale superiore a 20.000,00, come mi devo comportare già nel 2017? se esco dal regime l’iva la recupero? quali sono gli adempimenti da farsi?
Staff says
Buonasera, la fuoriuscita dal regime forfettario per il superamento del limite di valore dei beni strumentali avverrà dal 1° Gennaio 2018. Pertanto se il bene viene pagato tutto nel 2017 per il principio di cassa dovrà essere trattato come un acquisto effettuato nel regime forfettario, quindi non potrà essere recuperata l’Iva. Si consiglia di applicare il regime semplificato sin dal 2017 in modo da poter recuperare l’Iva; se questo non è possibile si consiglia di effettuare l’acquisto nel 2018 con il regime semplificato.
Cordiali saluti
Claudia says
Salve, sono in regime dei minimi e non mi è chiaro se il costo dei beni strumentali da poter dedurre integralmente è quello comprensivo di Iva o senza. Grazie
Staff says
Buonasera Claudia, i contribuenti nel regime dei minimi deducono i costi inerenti la loro attività integralmente comprendendo anche l’Iva, in quanto per questi contribuenti l’Iva rimane solamente un costo.
Per quanto riguarda invece il calcolo del limite di acquisto di beni strumentali di 15.000€ nel triennio di riferimento, i beni strumentali devono essere considerati al netto dell’Iva.
Cordiali saluti.
riccardo says
Buongiorno,
sono libero professionista da Giugno 2017, non mi è chiarissimo il funzionamento della deduzione dei beni strumentali. Vi sottopongo il mio caso: vorrei acquistare un auto usata valore 6.000€, in quanto bene promiscuo questa incide per il 50% sui 20.000€ di beni complessivi deducibili (annuali?), quindi rimangono 3.000€; non mi è chiaro come viene recuperato questo valore, viene sottratto interamente o in pare dal utile dichiarato?
Spero di aver esposto in modo chiaro i miei dubbi.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti
Staff says
Buongiorno Riccardo, al fine di rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali, si deve considerare il valore al 50% come indicato e al netto di eventuale Iva pagata.
Dal reddito conseguito, nel regime forfettario, non può essere dedotto alcun costo. Il reddito imponibile viene determinato applicando al totale degli incassi una percentuale (chiamata coefficiente di redditività), indipendentemente dai costi sostenuti durante l’anno.
Verifica in questo articolo quale è il coefficiente di redditività stabilito per il tuo codice Ateco.
Cordiali saluti
Sandro says
Salve,
Ho da poco acquistato, tramite atto notarile, un’attività con i relativi beni strumentali. In merito al requisito dei beni al di sotto dei 20.000€ per l’applicazione del regime forfettario, devo considerare il valore, di tali beni, indicati nell’atto di cessione o considerare il valore storico dei beni che aveva il vecchio proprietario(visto che si devono considerare al lordo degli ammortamenti)? Inoltre si deve tenere conto anche del valore dell’avviamento?
Grazie per la risposta.
Staff says
Buongiorno Sandro, quanto richiesto nel commento, non trova una vera e propria precisazione normativa.
Sicuramente la Circolare 10/E del 4 Aprile 2016 può esserci di aiuto.
Al punto 2.2 lettera c) viene indicato solamente che per i beni in proprietà sia da considerare “il prezzo di acquisto”.
Il costo sostenuto deve essere considerato al netto dell’Iva e al 50% nel caso di beni ad uso promiscuo.
Non rilevano i beni immobili, i beni con costo unitario inferiore ai 516,45€ e soprattutto specifica che non deve essere considerato in questo limite il valore attribuito all’avviamento.
Cordiali saluti.
Remo says
Buongiorno, ho necessità di acquistare dell’attrezzatura per futura apertura dell’attività entro fine 2017. L’apertura della partita iva e l’iscrizione al Registro Imprese la vorrei però effettuare nel 2018 in previsione del concreto avvio dell’attività. In questo caso posso acquistare come privato nel 2017 e poi nel 2018, una volta aperta partita iva, fare autofattura (sempre ovviamente restando nei limiti dei 20.000) euro?
Staff says
Buongiorno Remo, la procedura può essere considerata correta, ma con una precisazione: anzichè fare una autofattura è necessario emettere una ricevuta di cessione dei beni strumentali dalla persona fisica alla ditta individuale. L’autofattura è lo strumento per ovviare al procedimento contrario, ovvero quando la ditta individuale deve cedere beni strumentali o merci alla persona fisica.
Cordiali saluti.
matteo finizio says
Salve
Sono Matteo e mi occupo di grafica e animazione
ho appena aperto una P. iva a regime forfettario; ho da poco acquistato un software comprensivo di Iva….ma mi veniva offerto l’ acquisto senza IVA comunicando il mio numero di partita iva.
Mi chiedo se ho fatto giusto a pagarla l’iva o potevo risparmiarla
Cordiali saluti
Staff says
Buonasera Matteo, quando acquisti servizi dai paesi dell’Unione Europea, se questo è un costo relativo all’attività, devi acquistare indicando la partita Iva.
Il fornitore ti emetterà la fattura in reverse charge senza Iva, ma dovrai provvedere ad integrare in fattura l’Iva italiana al 22%.
L’Iva dovrà essere poi versata tramite F24 entro il 16 del mese successivo.
Nel caso in cui acquistassi da privato, quindi senza indicare la p.iva, pagherai l’Iva del paese del venditore.
Mentre per quanto riguarda l’acquisto di beni materiali, fino a quando non supererai la soglia di 10.000€ in due anni, l’acquisto non potrà essere considerato intracomunitario pertanto si pagherà l’Iva nel paese del venditore.
Cordiali saluti.
Paolo Adreani says
Buonasera, valutando l ipotesi del passaggio al regime forfetario, per quel che riguarda un bene strumentale in leasing, devo conteggiare il valore effettivo del bene o l’importo annuale del noleggio?
Staff says
Buongiorno Paolo, come riportato dalla circolare 10/e del 2016, per i beni in locazione finanziaria è necessario considerare il costo sostenuto dal concedente.
Mentre per i beni in locazione, noleggio e comodato, devi considerare il valore normale del bene alla data del contratto.
Cordiali saluti.
Andrea says
Ciao vorrei sapere i parametri dei beni strumentali,avendo in attività di distributori automatici di bibite e caffè,dove gli ultimi distributori comprati 10 anni fa’
Staff says
Buongiorno Andrea,
come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/e del 2016, al fine di rispettare il limite di 20.000€ come valore dei beni strumentali, rilevano:
– per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
– per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato, ai sensi dell’articolo 9 TUIR, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
– per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.
Cordiali saluti
Vincenzo says
Buona sera volevo un informazione , sono un artigiano (parrucchiere) poichè devo effettuare la ristrutturazione del negozio volevo sapere se l arredo più i lavori edili sono detraibili e in che modo. Grazie
Staff says
Buonasera Vincenzo, nel regime forfettario non è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa i costi dell’attività.
Cordiali saluti
Davide says
Buongiorno,
sono in procinto di avviare un’attività come libero professionista ed ho alcuni dubbi riguardo i beni strumentali.
Posseggo già un’auto che userei anche successivamente nell’attività è necessario dichiararla come bene strumentale?
Per rientrare nel limite dei 20000€ posso fare acquisti da privato quando l’attività è già avviata (es pc e cellulare) senza ricevere contestazioni?
Staff says
Buonasera Davide, considerato che l’attività deve essere ancora aperta, si ritiene che si possa acquistare i beni come privato. Ma attenzione, qualora un giorno si fuoriuscisse dal forfettario non potranno essere considerati come beni d’impresa, sarà necessario una fattura di vendita o nel caso dell’auto un comodato d’uso gratuito.
cordiali saluti
mary says
buonasera, avrei bisogno di una info:
nel 2017 ero in regime semplificato ed ho ammortizzato per intero un’autovettura.
Nel 2018 sono passata al regime forfettario ed ho deciso di vendere l’autovettura.
Come mi devo comportare in merito all’emissione della fattura senza applicazione dell’iva anche se in acquisto io l’ho detratta (anche se parzialmente)?
Staff says
Buonasera Mary, per una risposta puoi contattare il nostro servizio di assistenza fiscale standard.
Cordiali saluti
Giandomenico says
Buonasera,
Nel caso di una locazione operativa per noleggio di apparecchiatura elettromedicale cosa devo prendere in considerazione? Il bene ha un costo di € 22.000,00+IVA e il canone mensile è di € 400,00 oltre iva….considero 22.000 oppure 4800 (400×12)??? Non capisco quale sia il valore NORMALE?
Staff says
Buongiorno Giandomenico, per la definizione di valore normale deve essere ripreso quanto riportato nell’Articolo 9 del TUIR.
In base all’articolo 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il valore normale va inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati. Inoltre testualmente “per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi […]”.
In definitiva non devono essere tenuti in considerazione i canoni pagati ma il valore di acquisto del bene al netto dell’ Iva.
Cordiali saluti.