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Beni strumentali nel regime forfettario: regole, acquisti e limiti

Aggiornato il 17 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Beni strumentali nel regime forfettario: regole, acquisti e limiti

Nel regime forfettario puoi acquistare beni strumentali senza un tetto complessivo di 20.000 euro: quel vecchio requisito è stato eliminato dal 2019. Computer, attrezzature, arredi, macchinari e altri beni necessari all’attività possono quindi essere acquistati anche per importi rilevanti, fermo restando che il loro costo non viene dedotto analiticamente dal reddito forfettario.

La confusione nasce perché la disciplina originaria del regime forfettario prevedeva davvero un limite sul valore dei beni strumentali. Oggi non è più così. Conviene quindi distinguere tre temi diversi: quali beni sono strumentali, come vengono trattati nel forfettario e quali documenti è utile conservare.

Cosa sono i beni strumentali

I beni strumentali sono beni utilizzati in modo durevole per svolgere l’attività. Non vengono acquistati per essere rivenduti al cliente, ma per produrre beni, fornire servizi o organizzare il lavoro.

Per un professionista possono essere, per esempio, computer, monitor, stampanti, scrivanie, strumenti tecnici o apparecchiature. Per un artigiano possono essere macchinari, utensili e attrezzature di laboratorio. Per un commerciante possono rientrare arredi, attrezzature del punto vendita e determinati mezzi utilizzati nell’attività.

La funzione concreta è più importante del nome del bene: un computer usato stabilmente per lavorare è normalmente un bene strumentale, mentre un computer acquistato per essere rivenduto è merce.

Il vecchio limite di 20.000 euro sui beni strumentali non esiste più

La versione originaria della legge 190/2014 prevedeva, tra i requisiti del regime forfettario, che il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superasse 20.000 euro. La legge 145/2018 ha però sostituito i commi 54 e 55 della disciplina, eliminando dal 2019 questo requisito.

Oggi non devi quindi sommare computer, auto, macchinari e altri beni per verificare un presunto tetto di 20.000 euro. Un investimento superiore a quella cifra non determina, da solo, l’uscita dal regime forfettario.

Il limite di 20.000 euro che continua a comparire nella disciplina vigente riguarda invece determinate spese per lavoro dipendente e collaborazioni, non il valore dei beni strumentali. Sono due regole diverse e non devono essere confuse.

Cosa significa in pratica per chi è nel forfettario

Se la tua attività richiede un investimento importante puoi acquistare il bene senza perdere automaticamente il regime per il solo valore dell’acquisto. Prima di procedere restano naturalmente da valutare la sostenibilità finanziaria dell’investimento, gli altri requisiti del forfettario e l’eventuale convenienza di un regime fiscale diverso.

Il punto fiscale fondamentale è un altro: nel forfettario il reddito non viene determinato sottraendo i costi realmente sostenuti. Per questo un investimento elevato non produce lo stesso effetto fiscale che avrebbe in un regime con determinazione analitica del reddito.

Beni strumentali, merce e spese correnti: non sono la stessa cosa

È utile separare tre categorie. Un bene strumentale viene utilizzato durevolmente nell’attività; la merce viene acquistata per essere rivenduta; una spesa corrente riguarda invece consumi o servizi che si esauriscono normalmente in un periodo breve.

Una macchina fotografica usata da un fotografo è normalmente strumentale. La stessa macchina fotografica acquistata da un negozio per rivenderla è merce. Un abbonamento mensile a un software, invece, è normalmente un servizio e non un bene strumentale.

Questa distinzione resta utile anche se nel forfettario i costi non sono dedotti uno per uno, perché permette di organizzare meglio documenti, patrimonio dell’attività e passaggi futuri a un altro regime.

Quali acquisti possono essere beni strumentali

Tra gli esempi più comuni troviamo computer e hardware, arredi professionali, macchinari, impianti, attrezzature, strumenti tecnici e determinati veicoli. Anche alcuni diritti o beni immateriali possono avere una funzione pluriennale, ma il loro trattamento dipende dalla natura concreta dell’acquisto.

Non esiste quindi una lista valida per qualsiasi attività. Un bene deve essere valutato rispetto al lavoro effettivamente svolto e al modo in cui viene utilizzato.

Acquistare un bene strumentale nel regime forfettario

L’acquisto di un bene strumentale da parte di un forfettario segue le normali regole commerciali: ricevi la fattura o il documento previsto, paghi il fornitore e conservi la documentazione. Il costo sostenuto, però, non viene sottratto direttamente dai ricavi o compensi per calcolare il reddito imponibile.

Il reddito forfettario deriva infatti dall’applicazione del coefficiente di redditività previsto per l’attività. I costi dell’attività sono considerati in modo forfettario attraverso questo meccanismo, con le eccezioni previste dalla legge, come la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori nei casi consentiti.

Per l’approfondimento specifico su acquisto, noleggio e leasing resta distinta la guida sulla deduzione dei beni strumentali nel forfettario.

IVA sull’acquisto dei beni strumentali

Chi applica il regime forfettario non esercita normalmente il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. L’IVA pagata al fornitore diventa quindi, nella pratica, parte del costo sostenuto dal contribuente e non viene recuperata attraverso la liquidazione IVA.

Questo aspetto è particolarmente importante quando si confronta il costo reale di un investimento tra regime forfettario e regime ordinario. Un macchinario, un computer o un’attrezzatura costosa possono avere un impatto economico diverso proprio perché nel forfettario non si recupera l’IVA e non si deduce analiticamente il costo.

Noleggio e leasing non trasformano il costo in una deduzione

Passare dall’acquisto al noleggio o al leasing non rende automaticamente deducibile il costo nel regime forfettario. Il canone può avere vantaggi finanziari o gestionali, ma non modifica il metodo con cui viene determinato il reddito forfettario.

Prima di scegliere tra acquisto, noleggio e leasing è quindi meglio confrontare liquidità richiesta, durata del contratto, servizi inclusi, possibilità di sostituzione del bene e costo complessivo, senza basare la decisione sull’idea che il canone riduca direttamente il reddito imponibile.

Quali documenti conviene conservare

Anche se il costo del bene non viene ammortizzato fiscalmente nel forfettario, è opportuno conservare fatture, contratti, ricevute di pagamento, eventuali documenti di consegna, garanzie e dati identificativi del bene.

Per i beni più importanti è utile mantenere un semplice prospetto con data di acquisto, descrizione, costo, numero della fattura e data di eventuale vendita o dismissione. Questa organizzazione aiuta nella gestione dell’attività e diventa particolarmente utile se in futuro cambi regime fiscale.

Il forfettario deve tenere il libro cespiti?

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Nel forfettario non si calcolano quote di ammortamento analitiche e il registro fiscale dei beni ammortizzabili non è normalmente necessario per determinare il reddito. Questo non impedisce di tenere un elenco gestionale dei beni posseduti.

Il tema degli obblighi, della contabilità semplificata e delle informazioni da registrare è approfondito nella guida al libro cespiti. Le due questioni sono collegate ma hanno intenti diversi: qui interessa il trattamento dei beni strumentali nel forfettario, mentre quella guida spiega come funziona il registro dei beni ammortizzabili.

Beni sotto 516,46 euro: la soglia non è un requisito del forfettario

La soglia di 516,46 euro appartiene alle regole fiscali che consentono, in determinati regimi con deduzione analitica, di dedurre integralmente alcuni beni di modesto valore invece di ammortizzarli su più anni.

Per un forfettario non significa che i beni sotto 516,46 euro siano deducibili e quelli sopra no. Il costo effettivo non viene comunque sottratto analiticamente dal reddito forfettario. La soglia può diventare rilevante se passi a un regime nel quale i costi e gli ammortamenti vengono determinati analiticamente.

Beni a uso promiscuo

Computer, smartphone, veicoli e altre attrezzature possono essere utilizzati sia per lavoro sia per esigenze personali. Nel forfettario questa circostanza non genera una percentuale di deduzione analitica del costo, perché il reddito continua a essere determinato con il coefficiente di redditività.

Resta comunque utile documentare la destinazione del bene e distinguere gli acquisti realmente collegati all’attività, soprattutto per esigenze gestionali, assicurative o per un successivo cambio di regime.

Vendita di un bene strumentale

Quando un bene viene venduto, è importante conservare la documentazione della cessione e distinguere il bene strumentale dalla merce normalmente destinata alla vendita. Il trattamento della cessione e i suoi effetti sui limiti del regime richiedono una valutazione specifica.

Per non sovrapporre due intenti diversi, trovi l’analisi completa nella guida sulla vendita di un bene strumentale nel regime forfettario.

Cosa succede ai beni se passi all’ordinario o alla semplificata

Il cambio di regime rende importante la storia dei beni già acquistati. Per questo fatture, date, costi e documenti non vanno persi solo perché durante il forfettario non hai dedotto ammortamenti.

Nel nuovo regime possono diventare rilevanti il valore fiscale del bene, le regole di ammortamento e, in alcuni casi, la rettifica della detrazione IVA. Il passaggio va quindi ricostruito bene anziché iniziare a dedurre automaticamente il prezzo originario come se il bene fosse stato appena acquistato.

Per il quadro generale puoi consultare la guida su come cambiare regime fiscale.

Un investimento elevato può rendere meno conveniente il forfettario?

Sì, ma è una valutazione economica e fiscale, non un limite automatico previsto sui beni strumentali. Un’attività che sostiene investimenti elevati e molti costi reali può trovare meno vantaggioso un sistema che determina i costi in modo forfettario.

Questo non significa che si debba uscire dal regime ogni volta che si compra un bene costoso. Significa piuttosto che, prima di un investimento importante, conviene confrontare il carico fiscale complessivo dei regimi applicabili, tenendo conto anche di IVA, contributi e prospettive di reddito.

Errori da evitare

  • applicare ancora il vecchio limite di 20.000 euro ai beni strumentali;
  • confondere il limite di 20.000 euro per determinate spese di lavoro con il valore dei beni;
  • pensare che un bene sotto 516,46 euro sia automaticamente deducibile nel forfettario;
  • credere che il noleggio o il leasing diventino deducibili solo perché non sono un acquisto;
  • buttare fatture e documenti dei beni perché non vengono ammortizzati nel forfettario;
  • confondere bene strumentale e merce destinata alla rivendita;
  • iniziare un ammortamento dopo il cambio di regime senza ricostruire la storia fiscale del bene.

Fonti ufficiali

  • Normattiva — Legge 190/2014, disciplina del regime forfettario
  • Normattiva — Legge 145/2018, modifica dei requisiti dal 2019

Domande frequenti

Esiste ancora il limite di 20.000 euro per i beni strumentali nel forfettario?

No. Il requisito sul valore complessivo dei beni strumentali è stato eliminato dal 2019. Il limite di 20.000 euro presente nella disciplina vigente riguarda determinate spese per lavoro, non i beni strumentali.

Posso comprare un macchinario da più di 20.000 euro restando nel forfettario?

Il valore del macchinario, da solo, non determina l’uscita dal regime. Restano però da rispettare gli altri requisiti previsti dalla disciplina vigente e va valutata la convenienza economica del forfettario.

Posso dedurre il costo di un computer nel forfettario?

Non analiticamente. Il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività e il costo effettivo del computer non viene sottratto direttamente dai ricavi o compensi.

Devo registrare i beni nel libro cespiti?

Nel regime forfettario il libro cespiti fiscale non è normalmente necessario per calcolare il reddito, ma è utile conservare un prospetto gestionale dei beni più importanti e tutta la documentazione di acquisto.

Cosa succede ai beni se esco dal forfettario?

Fatture, costo originario e storia del bene diventano importanti per applicare correttamente le regole del nuovo regime. Non va iniziato un nuovo ammortamento senza verificare il trattamento fiscale previsto nel passaggio.

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Stefano dice

    13 Febbraio 2017 alle 13:08

    Sono un contribuente che dal 1° Gennaio 2017 è passato dal regime dei minimi a quello forfettario.
    Il mio reddito lordo annuo complessivo si aggira attorno ai 20.000 euro.
    Stavo prendendo in considerazione l’idea di effettuare il noleggio lungo termine di un’auto da usare in modo promiscuo tra professione e privato.
    Quali sarebbero i vantaggi fiscali di deducibilità/detrazione, se ne esistono, nel mio caso?
    Grazie per la risposta
    Stefano

    • Staff dice

      13 Febbraio 2017 alle 17:21

      Salve Stefano, se dal primo gennaio 2017 adotti il regime forfettario l’acquisto di un bene strumentale non incide nel calcolo dell’imposta sostitutiva (il regime forfettario prescinde da un calcolo analitico dei costi sostenuti). L’utilizzazione dell’auto quale bene ad uso promiscuo incide invece sul valore complessivo dei beni strumentali, per una quota del 50%. Uno dei requisiti che consentono la permanenza nel regime forfettario è che tale valore non sia superiore ad euro 20.000,00. Cordiali Saluti

  2. Bruna dice

    24 Febbraio 2017 alle 17:19

    sono un contribuente che dal 1 gennaio 2017 ho optato per il regime forfettario. in riferimento ai beni strumentali: nell’anno 2016 non ho avuto alcun acquisto, ma ho nel registro dei cespiti beni per un costo storico di circa 26.000,00 acquistati nel 2011, quasi completamente ammortizzati. questi beni vengono presi in considerazione come requisito del regime forfettario?

    • Staff dice

      27 Febbraio 2017 alle 13:40

      Buongiorno,

      Si ritiene che se al 31.12.2016 il valore iscritto nel registro del libro cespiti era superiore a 20.000,00 €, nel 2017 non è consentito l’ accesso al regime forfettario.
      La Circolare dell’Agenzia delle entrate n° 10/E del 2016 chiarisce che per il conteggio del predetto limite non devono essere conteggiati:
      – i beni immobili, anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa;
      – i beni inferiore, il cui costo unitario non è superiore ai 516,45€
      Inoltre viene specificato che per la verifica del limite deve essere considerato il costo di acquisto al netto dell’Iva.
      Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo, ovvero che possono essere utilizzati sia per l’attività d’impresa che per uso personale o familiare, nella verifica del limite dei beni strumentali devono essere conteggiati al 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e dalle percentuali di deducibilità applicate.
      Si ricorda infine che qualora si decida di vendere parte dei beni strumentali per abbattere il limite di 20.000,00 €, il regime forfettario potrà essere applicato solo dall’anno successivo.

      Cordiali saluti

  3. antonello dice

    11 Luglio 2017 alle 18:14

    salve sono un contribuente in regime forfettario dal 2015, sto per fare un acquisto di un bene strumentale superiore a 20.000,00, come mi devo comportare già nel 2017? se esco dal regime l’iva la recupero? quali sono gli adempimenti da farsi?

    • Staff dice

      12 Luglio 2017 alle 12:48

      Buonasera, la fuoriuscita dal regime forfettario per il superamento del limite di valore dei beni strumentali avverrà dal 1° Gennaio 2018. Pertanto se il bene viene pagato tutto nel 2017 per il principio di cassa dovrà essere trattato come un acquisto effettuato nel regime forfettario, quindi non potrà essere recuperata l’Iva. Si consiglia di applicare il regime semplificato sin dal 2017 in modo da poter recuperare l’Iva; se questo non è possibile si consiglia di effettuare l’acquisto nel 2018 con il regime semplificato.
      Cordiali saluti

  4. Claudia dice

    27 Luglio 2017 alle 13:00

    Salve, sono in regime dei minimi e non mi è chiaro se il costo dei beni strumentali da poter dedurre integralmente è quello comprensivo di Iva o senza. Grazie

    • Staff dice

      27 Luglio 2017 alle 19:03

      Buonasera Claudia, i contribuenti nel regime dei minimi deducono i costi inerenti la loro attività integralmente comprendendo anche l’Iva, in quanto per questi contribuenti l’Iva rimane solamente un costo.
      Per quanto riguarda invece il calcolo del limite di acquisto di beni strumentali di 15.000€ nel triennio di riferimento, i beni strumentali devono essere considerati al netto dell’Iva.
      Cordiali saluti.

  5. riccardo dice

    7 Agosto 2017 alle 10:49

    Buongiorno,
    sono libero professionista da Giugno 2017, non mi è chiarissimo il funzionamento della deduzione dei beni strumentali. Vi sottopongo il mio caso: vorrei acquistare un auto usata valore 6.000€, in quanto bene promiscuo questa incide per il 50% sui 20.000€ di beni complessivi deducibili (annuali?), quindi rimangono 3.000€; non mi è chiaro come viene recuperato questo valore, viene sottratto interamente o in pare dal utile dichiarato?
    Spero di aver esposto in modo chiaro i miei dubbi.
    Grazie per l’attenzione.
    Cordiali saluti

    • Staff dice

      7 Agosto 2017 alle 13:14

      Buongiorno Riccardo, al fine di rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali, si deve considerare il valore al 50% come indicato e al netto di eventuale Iva pagata.
      Dal reddito conseguito, nel regime forfettario, non può essere dedotto alcun costo. Il reddito imponibile viene determinato applicando al totale degli incassi una percentuale (chiamata coefficiente di redditività), indipendentemente dai costi sostenuti durante l’anno.
      Verifica in questo articolo quale è il coefficiente di redditività stabilito per il tuo codice Ateco.
      Cordiali saluti

  6. Sandro dice

    10 Agosto 2017 alle 22:47

    Salve,
    Ho da poco acquistato, tramite atto notarile, un’attività con i relativi beni strumentali. In merito al requisito dei beni al di sotto dei 20.000€ per l’applicazione del regime forfettario, devo considerare il valore, di tali beni, indicati nell’atto di cessione o considerare il valore storico dei beni che aveva il vecchio proprietario(visto che si devono considerare al lordo degli ammortamenti)? Inoltre si deve tenere conto anche del valore dell’avviamento?
    Grazie per la risposta.

    • Staff dice

      12 Agosto 2017 alle 18:05

      Buongiorno Sandro, quanto richiesto nel commento, non trova una vera e propria precisazione normativa.
      Sicuramente la Circolare 10/E del 4 Aprile 2016 può esserci di aiuto.
      Al punto 2.2 lettera c) viene indicato solamente che per i beni in proprietà sia da considerare “il prezzo di acquisto”.
      Il costo sostenuto deve essere considerato al netto dell’Iva e al 50% nel caso di beni ad uso promiscuo.
      Non rilevano i beni immobili, i beni con costo unitario inferiore ai 516,45€ e soprattutto specifica che non deve essere considerato in questo limite il valore attribuito all’avviamento.
      Cordiali saluti.

  7. Remo dice

    3 Ottobre 2017 alle 18:30

    Buongiorno, ho necessità di acquistare dell’attrezzatura per futura apertura dell’attività entro fine 2017. L’apertura della partita iva e l’iscrizione al Registro Imprese la vorrei però effettuare nel 2018 in previsione del concreto avvio dell’attività. In questo caso posso acquistare come privato nel 2017 e poi nel 2018, una volta aperta partita iva, fare autofattura (sempre ovviamente restando nei limiti dei 20.000) euro?

    • Staff dice

      12 Ottobre 2017 alle 09:38

      Buongiorno Remo, la procedura può essere considerata correta, ma con una precisazione: anzichè fare una autofattura è necessario emettere una ricevuta di cessione dei beni strumentali dalla persona fisica alla ditta individuale. L’autofattura è lo strumento per ovviare al procedimento contrario, ovvero quando la ditta individuale deve cedere beni strumentali o merci alla persona fisica.
      Cordiali saluti.

  8. matteo finizio dice

    18 Ottobre 2017 alle 22:22

    Salve
    Sono Matteo e mi occupo di grafica e animazione
    ho appena aperto una P. iva a regime forfettario; ho da poco acquistato un software comprensivo di Iva….ma mi veniva offerto l’ acquisto senza IVA comunicando il mio numero di partita iva.
    Mi chiedo se ho fatto giusto a pagarla l’iva o potevo risparmiarla
    Cordiali saluti

    • Staff dice

      19 Ottobre 2017 alle 18:28

      Buonasera Matteo, quando acquisti servizi dai paesi dell’Unione Europea, se questo è un costo relativo all’attività, devi acquistare indicando la partita Iva.
      Il fornitore ti emetterà la fattura in reverse charge senza Iva, ma dovrai provvedere ad integrare in fattura l’Iva italiana al 22%.
      L’Iva dovrà essere poi versata tramite F24 entro il 16 del mese successivo.
      Nel caso in cui acquistassi da privato, quindi senza indicare la p.iva, pagherai l’Iva del paese del venditore.
      Mentre per quanto riguarda l’acquisto di beni materiali, fino a quando non supererai la soglia di 10.000€ in due anni, l’acquisto non potrà essere considerato intracomunitario pertanto si pagherà l’Iva nel paese del venditore.
      Cordiali saluti.

  9. Paolo Adreani dice

    27 Novembre 2017 alle 17:19

    Buonasera, valutando l ipotesi del passaggio al regime forfetario, per quel che riguarda un bene strumentale in leasing, devo conteggiare il valore effettivo del bene o l’importo annuale del noleggio?

    • Staff dice

      28 Novembre 2017 alle 11:49

      Buongiorno Paolo, come riportato dalla circolare 10/e del 2016, per i beni in locazione finanziaria è necessario considerare il costo sostenuto dal concedente.
      Mentre per i beni in locazione, noleggio e comodato, devi considerare il valore normale del bene alla data del contratto.
      Cordiali saluti.

  10. Andrea dice

    9 Gennaio 2018 alle 15:57

    Ciao vorrei sapere i parametri dei beni strumentali,avendo in attività di distributori automatici di bibite e caffè,dove gli ultimi distributori comprati 10 anni fa’

    • Staff dice

      11 Gennaio 2018 alle 14:29

      Buongiorno Andrea,
      come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/e del 2016, al fine di rispettare il limite di 20.000€ come valore dei beni strumentali, rilevano:
      – per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
      – per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato, ai sensi dell’articolo 9 TUIR, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
      – per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.
      Cordiali saluti

  11. Vincenzo dice

    23 Gennaio 2018 alle 22:15

    Buona sera volevo un informazione , sono un artigiano (parrucchiere) poichè devo effettuare la ristrutturazione del negozio volevo sapere se l arredo più i lavori edili sono detraibili e in che modo. Grazie

    • Staff dice

      24 Gennaio 2018 alle 17:21

      Buonasera Vincenzo, nel regime forfettario non è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa i costi dell’attività.
      Cordiali saluti

  12. Davide dice

    25 Gennaio 2018 alle 12:07

    Buongiorno,
    sono in procinto di avviare un’attività come libero professionista ed ho alcuni dubbi riguardo i beni strumentali.
    Posseggo già un’auto che userei anche successivamente nell’attività è necessario dichiararla come bene strumentale?
    Per rientrare nel limite dei 20000€ posso fare acquisti da privato quando l’attività è già avviata (es pc e cellulare) senza ricevere contestazioni?

    • Staff dice

      25 Gennaio 2018 alle 17:51

      Buonasera Davide, considerato che l’attività deve essere ancora aperta, si ritiene che si possa acquistare i beni come privato. Ma attenzione, qualora un giorno si fuoriuscisse dal forfettario non potranno essere considerati come beni d’impresa, sarà necessario una fattura di vendita o nel caso dell’auto un comodato d’uso gratuito.
      cordiali saluti

  13. mary dice

    15 Febbraio 2018 alle 16:16

    buonasera, avrei bisogno di una info:
    nel 2017 ero in regime semplificato ed ho ammortizzato per intero un’autovettura.
    Nel 2018 sono passata al regime forfettario ed ho deciso di vendere l’autovettura.
    Come mi devo comportare in merito all’emissione della fattura senza applicazione dell’iva anche se in acquisto io l’ho detratta (anche se parzialmente)?

    • Staff dice

      15 Febbraio 2018 alle 18:37

      Buonasera Mary, per una risposta puoi contattare il nostro servizio di assistenza fiscale standard.
      Cordiali saluti

  14. Giandomenico dice

    8 Novembre 2018 alle 17:38

    Buonasera,
    Nel caso di una locazione operativa per noleggio di apparecchiatura elettromedicale cosa devo prendere in considerazione? Il bene ha un costo di € 22.000,00+IVA e il canone mensile è di € 400,00 oltre iva….considero 22.000 oppure 4800 (400×12)??? Non capisco quale sia il valore NORMALE?

    • Staff dice

      9 Novembre 2018 alle 10:20

      Buongiorno Giandomenico, per la definizione di valore normale deve essere ripreso quanto riportato nell’Articolo 9 del TUIR.
      In base all’articolo 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il valore normale va inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati. Inoltre testualmente “per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi […]”.
      In definitiva non devono essere tenuti in considerazione i canoni pagati ma il valore di acquisto del bene al netto dell’ Iva.
      Cordiali saluti.

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