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Home > News > Mutui Como e Monza-Brianza: sospensione prorogata al 2027

Mutui Como e Monza-Brianza: sospensione prorogata al 2027

Aggiornato il 24 Ottobre 2026

La sospensione dei mutui per il maltempo a Como e Monza-Brianza è prorogata di 12 mesi. La delibera del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 prolunga lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici di settembre 2025 e l’ABI, il 23 ottobre, ha confermato l’estensione della misura sulle rate dei finanziamenti. La possibilità di chiedere la sospensione riguarda famiglie e imprese con edifici sgomberati o danneggiati, comprese le attività commerciali ed agricole esercitate negli immobili interessati, secondo le condizioni dell’ordinanza di Protezione Civile n. 1174/2025.

La proroga non annulla automaticamente le rate di tutti i mutui nella provincia e non equivale a un nuovo contributo a fondo perduto. Per chi ha subito un danno, il passaggio utile è verificare i requisiti, predisporre l’autocertificazione e chiedere alla banca le modalità della sospensione. L’istituto deve illustrare anche i costi e il piano di rimborso delle quote rinviate.

Proroga mutui a Como e Monza-Brianza: cosa cambia

La delibera del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 dispone altri dodici mesi di stato di emergenza rispetto alla dichiarazione originaria del 5 novembre 2025. Il termine della fase emergenziale viene quindi esteso, in base alla proroga, fino al 5 novembre 2027, salvo futuri provvedimenti. La decisione riguarda gli eventi del 10-13 settembre 2025 nella provincia di Como e quelli del 22-27 settembre 2025 nella provincia di Como e in alcuni Comuni di Monza e Brianza.

L’Associazione Bancaria Italiana, con comunicazione del 23 ottobre 2026, segnala espressamente agli istituti associati che la proroga dello stato di emergenza comporta l’estensione di dodici mesi della misura di sospensione delle rate prevista dall’ordinanza di Protezione Civile.

Provvedimento Contenuto
5 novembre 2025 Stato di emergenza iniziale per 12 mesi
4 dicembre 2025 Ordinanza n. 1174, articolo 10, sul diritto di chiedere la sospensione dei mutui
13 ottobre 2026 Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi
23 ottobre 2026 Comunicazione ABI dell’estensione della misura sulle rate

È essenziale distinguere la durata massima del periodo di emergenza dalla durata effettiva di una sospensione accordata a un mutuatario. L’ordinanza la collega al periodo necessario per recuperare agibilità o abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza. Non attribuisce automaticamente a ogni richiedente altri dodici mesi di sospensione a prescindere dalle condizioni dell’edificio o dal rapporto con la banca.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2026 riguarda l’atto di proroga. La comunicazione ABI, diffusa il giorno precedente, aveva già richiamato la delibera disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Per la disciplina pratica delle richieste resta decisivo l’articolo 10 dell’ordinanza n. 1174.

Quali territori e mutui sono interessati

Per la provincia di Como la delimitazione considera gli eventi del 10-13 settembre e del 22-27 settembre 2025. Per la provincia di Monza e Brianza la delibera cita gli eventi del 22-27 settembre 2025 nei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo. La mera residenza in un territorio interessato non dimostra, da sola, il diritto alla sospensione: occorre verificare il collegamento del mutuo agli immobili e ai danni previsti.

Il testo ufficiale dell’ordinanza n. 1174 del 4 dicembre 2025, articolo 10, comprende i titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati e i mutui collegati alla gestione di attività commerciali ed economiche, anche agricole, esercitate nei medesimi edifici.

Possono quindi essere interessati, quando rispettano tali condizioni, sia chi ha un mutuo su un’abitazione colpita dal maltempo sia un’attività economica con sede o locali danneggiati. Per un imprenditore o un professionista non è sufficiente avere la Partita IVA nella provincia: il finanziamento e l’immobile devono rientrare nella situazione descritta dall’ordinanza. Un prestito generico per liquidità, non riconducibile all’ambito previsto, non diventa automaticamente sospendibile per effetto della proroga.

Esempio: un laboratorio artigiano svolto in un edificio reso inagibile dal maltempo può verificare con la propria banca se il mutuo utilizzato per l’immobile o l’attività rientra nell’articolo 10. Una società con sede legale in uno dei Comuni, ma senza edifici interessati o senza il collegamento richiesto al mutuo, non dovrebbe presumere di essere ammessa. La verifica dipende dai documenti e dai fatti concreti.

Per le imprese, questa tutela sul credito è diversa dagli obblighi assicurativi contro le calamità naturali. Le valutazioni sulla copertura dei rischi e sulle polizze possono essere approfondite nella pagina RM dedicata al monitoraggio delle polizze catastrofali; la sospensione del mutuo dipende invece dalla normativa emergenziale e dai requisiti specifici.

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Come chiedere la sospensione delle rate

La prima cosa da fare è contattare la banca o l’intermediario che gestisce il finanziamento e richiedere la procedura dedicata all’ordinanza n. 1174/2025, specificando la proroga del 13 ottobre 2026. È utile citare l’articolo 10 e chiedere un riscontro scritto su requisiti, documenti, decorrenza e durata proposta.

L’ordinanza richiede la presentazione di un’autocertificazione del danno subito ai sensi del DPR 445/2000. Per prepararla correttamente conviene ricostruire l’indirizzo e la natura dell’edificio interessato, la data dell’evento meteorologico, il danno o lo sgombero e il collegamento con il mutuo. È prudente conservare eventuali ordinanze comunali, comunicazioni tecniche, fotografie, perizie e corrispondenza con l’istituto. Questi ultimi sono esempi di documenti utili e non un elenco tassativo di allegati imposto dall’articolo 10.

L’ordinanza riconosce al richiedente una scelta tra sospensione dell’intera rata e sospensione della sola quota capitale. La prima opzione rinvia capitale e interessi secondo il meccanismo concordato; la seconda lascia normalmente da corrispondere la componente di interessi secondo le condizioni applicabili. Prima di scegliere è necessario leggere l’informativa della banca sui costi dei pagamenti sospesi e sul loro recupero.

Chi aveva già ottenuto la sospensione dovrebbe chiedere come la proroga incide sul proprio piano esistente: non bisogna considerarla un rinnovo automatico identico per ogni mutuatario. Chi invece non ha ancora presentato domanda deve verificare le finestre e la procedura vigenti presso l’istituto, tenendo conto della comunicazione ABI e dell’ordinanza applicabile.

L’articolo 10 impone alle banche e agli intermediari di informare i mutuatari con avvisi nelle filiali e sui siti web, indicando tempi di rimborso, costi delle rate sospese e termine per esercitare la facoltà. La disposizione originaria contempla anche un regime particolare in caso di omessa informativa, ma ne indica espressamente il termine del 5 novembre 2026. Non si deve presumere che tale data, riferita a una specifica conseguenza dell’omessa comunicazione, sia stata automaticamente sostituita con il 2027 senza un ulteriore chiarimento applicativo.

Un consiglio pratico è conservare la data e la prova dell’invio della richiesta, la risposta scritta della banca e il piano di ammortamento aggiornato. Evita di confondere un differimento con una cancellazione del debito e permette di controllare l’importo delle rate alla ripresa dei pagamenti. Gli effetti fiscali degli interessi sul mutuo seguono regole autonome, trattate nell’approfondimento sulla detrazione degli interessi passivi nel 730.

Stanziamenti per l’emergenza: cosa finanziano

La proroga del 13 ottobre non introduce nuovi stanziamenti: la stessa delibera specifica che dall’atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È un punto da chiarire perché le risorse già assegnate all’emergenza esistono, ma provengono da atti differenti.

Alla dichiarazione dello stato di emergenza del 5 novembre 2025 erano stati destinati 10,1 milioni di euro per i primi interventi urgenti. La successiva delibera del 24 settembre 2026, pubblicata il 17 ottobre, ha aggiunto 5,66 milioni di euro, portando la somma degli stanziamenti statali citati in questi due atti a 15,76 milioni di euro.

Questi importi finanziano interventi previsti dal sistema di Protezione Civile per completare le prime attività, sostenere il recupero e avviare lavori più urgenti. Non sono un fondo da ripartire automaticamente e in parti uguali tra i titolari dei mutui. Gli eventuali contributi per privati e imprese danneggiati seguono le proprie ricognizioni, ordinanze, istruttorie e misure attuative.

L’ordinanza 1174 include allegati per la ricognizione dei danni alla popolazione e alle attività economiche e produttive. La compilazione di quei moduli e l’eventuale diritto a un contributo per la ripresa dell’attività non coincidono con la richiesta alla banca di sospendere un finanziamento. Si tratta di percorsi amministrativi distinti, con documentazione e condizioni proprie.

Una differenza simile vale nelle altre emergenze territoriali: le agevolazioni e le sospensioni non sono automaticamente trasferibili da una regione all’altra. Per esempio, il precedente approfondimento RM sul maltempo nel Lazio e la sospensione dei mutui si riferisce a un’altra ordinanza e ad altre aree, non ai territori di Como e Monza-Brianza.

Domande frequenti e fonti ufficiali

Fino a quando dura la proroga dello stato di emergenza?

La delibera prolunga la dichiarazione iniziale del 5 novembre 2025 di ulteriori dodici mesi: l’orizzonte della fase emergenziale arriva al 5 novembre 2027, salvo provvedimenti successivi. La durata effettiva della sospensione richiesta da un singolo mutuatario resta legata ai requisiti dell’articolo 10.

Può chiedere la sospensione anche una piccola impresa?

Sì, se ricorrono i presupposti previsti: il testo comprende anche mutui relativi alla gestione di attività commerciali ed economiche, comprese quelle agricole, esercitate in edifici sgomberati o danneggiati. La sola localizzazione dell’impresa non basta.

La banca deve cancellare gli interessi?

No. L’ordinanza prevede una scelta tra sospendere l’intera rata e sospendere soltanto la quota capitale, con informativa su tempi di rimborso e costi. Una sospensione non è di per sé un condono degli interessi né una cancellazione del capitale residuo.

Serve dimostrare il danno subito?

Sì. La norma richiede un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. L’istituto può precisare la modulistica e le informazioni necessarie per verificare l’ammissibilità e il rapporto fra immobile, danno e mutuo.

Le fonti principali sono la delibera di proroga del 13 ottobre 2026, l’ordinanza 1174/2025, articolo 10 e la comunicazione ABI del 23 ottobre 2026. Per applicare la misura al proprio finanziamento occorre consultare anche l’informativa aggiornata della banca.

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