Il calcolo delle tasse del mediatore familiare in regime forfettario nel 2026 parte dai compensi incassati, applica il coefficiente di redditività del 78%, considera i contributi della Gestione Separata INPS e applica infine l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.
Non è corretto applicare semplicemente il 15% al fatturato. Il carico complessivo dipende anche dalla previdenza: nel 2026 l’aliquota della Gestione Separata è 26,07% per il professionista senza altra previdenza obbligatoria e 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma obbligatoria.
Calcolo tasse mediatore familiare: formula 2026
- compensi incassati × 78% = reddito forfettario lordo;
- reddito forfettario lordo × aliquota Gestione Separata = contributi previdenziali stimati;
- reddito forfettario lordo − contributi previdenziali obbligatori deducibili = base dell’imposta sostitutiva;
- base imponibile × 15% oppure × 5% se spettante = imposta sostitutiva.
| Voce | Dato 2026 |
|---|---|
| ATECO di riferimento | 88.99.02 – Consulenza familiare |
| Coefficiente di redditività | 78% |
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% |
| Nuova attività | 5% se ricorrono tutte le condizioni |
| Gestione Separata senza altra previdenza | 26,07% |
| Gestione Separata con altra previdenza obbligatoria o pensione | 24% |
1. Si parte dai compensi incassati
Per il libero professionista in regime forfettario conta il principio di cassa: il calcolo fiscale parte dai compensi effettivamente percepiti nell’anno. Una fattura emessa ma non ancora incassata non va trattata automaticamente come un compenso già percepito.
Per una previsione affidabile bisogna quindi distinguere fatture emesse, incassi effettivi e somme realmente disponibili sul conto.
2. Coefficiente di redditività: 78%
Per il codice 88.99.02 – Consulenza familiare, nel 2026 il coefficiente utilizzato nel regime forfettario è 78%. Il coefficiente determina la quota dei compensi che forma il reddito forfettario lordo.
Con 30.000 euro di compensi, per esempio, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente: le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. Per l’inquadramento completo consulta il codice ATECO del mediatore familiare.
3. Contributi Gestione Separata INPS 2026
Per il mediatore familiare libero professionista senza una cassa previdenziale dedicata, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. La Circolare INPS n. 8/2026 stabilisce per i professionisti non assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria un’aliquota complessiva del 26,07%.
Per pensionati o professionisti già assicurati presso un’altra forma pensionistica obbligatoria, quando la Gestione Separata è dovuta, l’aliquota è del 24%. La fonte ufficiale è la Circolare INPS 8/2026.
Gestione Separata: esiste un contributo minimo fisso?
No. La Gestione Separata dei liberi professionisti non funziona come la Gestione Artigiani o Commercianti. I contributi vengono calcolati sul reddito soggetto a contribuzione e non esiste un contributo fisso annuale comunque dovuto anche in assenza di reddito.
Il minimale pubblicato dall’INPS serve anche per determinare l’accredito dell’intero anno contributivo e non va confuso con un minimale contributivo fisso.
4. Contributi deducibili e base dell’imposta
I contributi previdenziali obbligatori versati e ammessi in deduzione riducono il reddito sul quale viene calcolata l’imposta sostitutiva. Per questo il 15% non viene applicato direttamente né al fatturato né al reddito lordo ottenuto applicando il coefficiente.
La sequenza corretta è quindi: compensi → coefficiente 78% → contributi previdenziali → base imponibile → imposta sostitutiva.
5. Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’imposta sostitutiva ordinaria del regime forfettario è pari al 15%. Può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Il 5% non è automatico perché la Partita IVA è nuova. Bisogna verificare, tra le altre condizioni, che l’attività non costituisca una mera prosecuzione di attività precedente nei casi previsti dalla normativa. Per i passaggi iniziali vedi come aprire Partita IVA da mediatore familiare; per requisiti, soglie e cause ostative consulta il regime forfettario del mediatore familiare.
Esempio: 30.000 euro di compensi
Ipotizziamo un mediatore familiare senza altra previdenza obbligatoria, quindi con aliquota Gestione Separata del 26,07%, e 30.000 euro di compensi incassati.
- 30.000 × 78% = 23.400,00 euro di reddito forfettario lordo;
- 23.400 × 26,07% = 6.100,38 euro di contributi stimati;
- 23.400 − 6.100,38 = 17.299,62 euro di base imponibile;
- 17.299,62 × 15% = 2.594,94 euro di imposta sostitutiva;
- se spettasse il 5%: 864,98 euro.
L’esempio serve a mostrare il metodo. Acconti, arrotondamenti, contributi effettivamente versati e situazione personale possono modificare gli importi della dichiarazione.
Esempio: 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi e la stessa ipotesi previdenziale del 26,07%:
- 50.000 × 78% = 39.000,00 euro di reddito forfettario lordo;
- 39.000 × 26,07% = 10.167,30 euro di contributi stimati;
- 39.000 − 10.167,30 = 28.832,70 euro di base imponibile;
- 28.832,70 × 15% = 4.324,91 euro di imposta sostitutiva;
- se spettasse il 5%: 1.441,64 euro.
Cosa cambia se il mediatore familiare è anche dipendente?
Se il professionista è già assicurato presso un’altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota Gestione Separata applicabile può essere del 24% anziché del 26,07%. Inoltre il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente deve essere controllato per la specifica causa ostativa del forfettario.
Nel 2026 la soglia di questa causa ostativa è pari a 35.000 euro, salvo le eccezioni previste quando il rapporto di lavoro è cessato. Due professionisti con gli stessi compensi possono quindi avere un carico previdenziale diverso.
Saldo, acconti e previsione di cassa
Il carico fiscale maturato nell’anno non coincide necessariamente con quanto viene pagato in una singola scadenza. Imposta sostitutiva e Gestione Separata prevedono meccanismi di saldo e acconto che possono concentrare una parte importante dei versamenti.
È quindi utile accantonare durante l’anno una quota degli incassi, ma non esiste una percentuale universale valida per tutti: dipende da aliquota INPS, imposta al 5% o 15%, reddito e posizione personale.
Spese professionali e netto reale
Formazione continua, assicurazione, software, studio, pubblicità, telefono e altre normali spese professionali non vengono dedotte analiticamente nel forfettario. Il sistema presume i costi attraverso il coefficiente del 78%.
Il reddito fiscale e il denaro che rimane realmente al professionista non sono quindi la stessa cosa. Per valutare la convenienza del regime bisogna considerare anche i costi effettivi, pur se non deducibili uno per uno.
Errori frequenti nel calcolo
- calcolare il 15% direttamente sui compensi;
- confondere il coefficiente del 78% con un’aliquota fiscale;
- utilizzare un vecchio coefficiente collegato a codici ATECO non più correnti;
- applicare sempre il 26,07% senza verificare altra previdenza obbligatoria;
- considerare la Gestione Separata come una gestione con contributi minimi fissi;
- ignorare la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori;
- considerare il 5% automatico per ogni nuova Partita IVA;
- dimenticare saldo e acconti nella previsione finanziaria.
In sintesi
Il calcolo tasse del mediatore familiare forfettario nel 2026 segue una sequenza precisa: compensi incassati, coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, deduzione dei contributi e imposta sostitutiva al 15% o 5% se spettante. Verificare ATECO e posizione previdenziale prima del calcolo evita le principali fonti di errore e permette di stimare meglio il netto realmente disponibile.
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