Il calcolo delle tasse per UX/UI designer in regime forfettario nel 2026 parte dal codice ATECO corretto, non direttamente dall’aliquota del 15% o del 5%. Se l’attività rientra nella progettazione della divisione 74 il coefficiente di redditività di riferimento è normalmente 78%; se invece prevalgono programmazione e sviluppo della divisione 62 il riferimento è normalmente 67%.
Dopo il reddito forfettario si calcolano i contributi previdenziali secondo la gestione effettivamente applicabile e, quando deducibili, si sottraggono per determinare la base dell’imposta sostitutiva. Per questo applicare semplicemente il 15% al fatturato produce una stima sbagliata.
Prima del calcolo: verificare ATECO e coefficiente
La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT distingue attività che nel lavoro quotidiano possono essere svolte dallo stesso professionista. Il codice ATECO UX/UI designer va quindi definito prima della simulazione.
| Attività prevalente | ATECO da verificare | Coefficiente |
|---|---|---|
| UI e grafica di pagine web | 74.12.01 | 78% |
| Progettazione grafica e comunicazione visiva più ampia | 74.12.09 | 78% |
| Programmazione e sviluppo software/web | 62.10.00 | 67% |
| Servizi diversi o ricerca prevalente | Da verificare | Dipende dal codice corretto |
Formula del regime forfettario
La sequenza di calcolo può essere sintetizzata così:
- compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito forfettario iniziale;
- reddito forfettario iniziale − contributi previdenziali obbligatori deducibili = base dell’imposta sostitutiva;
- base imponibile × 15% oppure 5%, quando spettante = imposta sostitutiva.
I normali costi dell’attività non vengono sottratti uno per uno. Hardware, software, coworking, formazione, strumenti di prototipazione e altre spese professionali sono rappresentati convenzionalmente dalla parte di fatturato esclusa attraverso il coefficiente.
Esempio con 30.000 euro e coefficiente 78%
Supponiamo che l’attività sia correttamente classificata nella divisione 74 e che il coefficiente sia del 78%:
30.000 × 78% = 23.400 euro di reddito forfettario iniziale.
Questo importo non è ancora il reddito su cui applicare automaticamente il 15%. Prima va determinata la previdenza effettiva e vanno considerati i contributi obbligatori deducibili versati nel periodo.
Esempio Gestione Separata 26,07% su 30.000 euro
Nel solo caso in cui il professionista sia correttamente iscritto alla Gestione Separata e si applichi l’aliquota 2026 del 26,07%, i contributi calcolati su 23.400 euro sono circa 6.100,38 euro. La circolare INPS n. 8/2026 indica questa aliquota per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria.
In una simulazione semplificata, sottraendo 6.100,38 euro dal reddito forfettario di 23.400 euro, la base residua è circa 17.299,62 euro. L’imposta sostitutiva sarebbe quindi circa 2.594,94 euro al 15% oppure 864,98 euro al 5%, quando l’aliquota agevolata spetta effettivamente.
L’esempio serve a mostrare il metodo e non sostituisce il calcolo della posizione individuale: versamenti effettivi, altra copertura previdenziale, anno di apertura, crediti e altre variabili possono modificare il risultato.
Caso con aliquota Gestione Separata del 24%
Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria, nei casi previsti, la circolare INPS 2026 indica il 24%. Sui 23.400 euro dell’esempio i contributi teorici sarebbero 5.616 euro. La base fiscale e l’imposta sostitutiva cambierebbero quindi rispetto al caso del 26,07%.
Esempio con 50.000 euro e coefficiente 78%
Con 50.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario iniziale è:
50.000 × 78% = 39.000 euro.
Se, per la sola simulazione, si applicasse la Gestione Separata al 26,07%, i contributi teorici sarebbero circa 10.167,30 euro. La base residua sarebbe circa 28.832,70 euro, con imposta di circa 4.324,91 euro al 15% oppure 1.441,64 euro al 5% quando spettante.
Cosa cambia se il coefficiente corretto è 67%
Se l’attività prevalente è programmazione o sviluppo e il corretto inquadramento ricade nella divisione 62, sullo stesso fatturato di 30.000 euro il reddito forfettario iniziale diventa:
30.000 × 67% = 20.100 euro.
La differenza rispetto ai 23.400 euro del coefficiente 78% dimostra perché non conviene scegliere il coefficiente dal semplice titolo professionale. Anche la previdenza va poi verificata sulla forma effettiva con cui viene svolta l’attività.
Il 5% non spetta automaticamente
L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è 15%. Il 5% può spettare nel periodo agevolato iniziale soltanto se ricorrono tutte le condizioni previste dalla Legge 190/2014. Aprire una nuova Partita IVA o utilizzare un nuovo codice ATECO non basta da solo.
Limiti 85.000 e 100.000 euro nel 2026
Il limite ordinario di ricavi o compensi dell’anno precedente è 85.000 euro. Se durante l’anno vengono superati 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno secondo le regole previste. Nel 2026 va inoltre controllata la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, con soglia di 35.000 euro salvo l’eccezione prevista in caso di cessazione del rapporto.
Costi reali: perché il forfettario può non essere sempre conveniente
Con coefficiente 78% il sistema presume in modo convenzionale una quota di costi del 22%. Se il designer sostiene costi molto elevati per hardware, licenze, collaboratori, ricerca, coworking o trasferte, il regime ordinario può meritare un confronto. Nel forfettario queste spese non vengono dedotte analiticamente dal reddito.
Saldo e acconti: il problema della liquidità
Il carico economico annuo non coincide sempre con quanto viene materialmente versato in una singola data. Saldo e acconti possono concentrare una parte rilevante dei pagamenti. Per questo è utile accantonare progressivamente una quota degli incassi invece di considerare tutto il saldo bancario come reddito disponibile.
Cosa serve per un calcolo reale
- ATECO corretto e coefficiente applicabile;
- compensi effettivamente incassati;
- gestione previdenziale e aliquota corretta;
- contributi obbligatori effettivamente versati;
- diritto o meno all’imposta del 5%;
- eventuali altri redditi rilevanti per l’accesso al regime;
- crediti, acconti già versati e anno di apertura.
Guide collegate
Prima di utilizzare questi esempi verifica il codice ATECO UX/UI designer e il regime forfettario UX/UI designer. Per l’avvio consulta come aprire la Partita IVA e, per una simulazione personalizzata, la pagina sul commercialista per UX/UI designer. È disponibile anche il calcolatore generale del regime forfettario.
Domande frequenti
Quanto pago su 30.000 euro?
Non esiste un unico importo valido per tutti. Con coefficiente 78% il reddito iniziale è 23.400 euro; contributi e imposta dipendono poi da previdenza e aliquota sostitutiva effettivamente applicabili.
La Gestione Separata è sempre al 26,07%?
No. Il 26,07% riguarda nel 2026 i professionisti senza altra copertura obbligatoria nei casi previsti. Per pensionati o soggetti già assicurati può applicarsi il 24%; inoltre va prima verificato che la Gestione Separata sia effettivamente la gestione corretta.
Posso dedurre Figma, computer e coworking?
Nel forfettario i normali costi professionali non vengono dedotti analiticamente: sono rappresentati convenzionalmente dal coefficiente di redditività.
Il coefficiente UX/UI designer è sempre 78%?
No. È il riferimento per 74.12.01 e 74.12.09. Se l’attività corretta è programmazione della divisione 62, il coefficiente è normalmente 67%.
In sintesi
Il calcolo tasse UX/UI designer nel 2026 richiede quattro dati corretti: attività e ATECO, coefficiente, previdenza e aliquota dell’imposta sostitutiva. Solo dopo questi controlli è possibile trasformare il fatturato in una stima attendibile di contributi e imposte.
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