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Calcolo tasse nuovo regime forfettario

Home > Regime forfettario > Calcolo tasse nuovo regime forfettario

Il Regime forfettario è il nuovo regime agevolato introdotto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) poi modificato con la Legge di Stabilità 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015 c. 111-113). Come ben saprai, la legge di bilancio 2019 ha modificato, l’ambito di applicazione del regime forfettario introducendo una unica soglia di ricavi e compensi pari ad 65.000 € indipendentemente dall’attività esercitata.

Ti ricordiamo che questa soglia fa riferimento alla somma dei ricavi e dei compensi derivante dalle diverse attività esercitate.
Per capire la convenienza del regime forfettario è necessario conoscere tutte le sue proprietà ma soprattutto è indispensabile capire come avviene il calcolo tasse regime forfettario.

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  • Calcolo tasse regime forfettario
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  • Libero professionista
  • Calcolo tasse regime forfettario: professionista
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  • Uno sguardo al regime forfettario
  • I requisiti del regime forfettario
  • Caratteristiche regime forfettario
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Calcolo tasse regime forfettario

Il calcolo tasse in regime forfettario è molto diverso rispetto al vecchio regime dei minimi.
Il reddito imponibile non è più determinato in modo analitico con la differenza tra ricavi e costi, ma a forfait.
Al totale del fatturato viene applicato una percentuale, che la legge ha definito coefficiente di redditività.

Il coefficiente di redditività è fondamentale nel calcolo tasse in regime forfettario.
Questa percentuale varia a seconda dell’attività svolta, ad esempio per il commercio è del 40%, mentre per i liberi professionisti è del 78%.

Tabella coefficienti di redditività

  • Industrie alimentari e delle bevande: 40%
  • Commercio all’ingrosso e dettaglio: 40%
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 40%
  • Commercio ambulante di altri prodotti: 54%
  • Costruzioni e attività immobiliari: 86%
  • Intermediari del commercio: 62%
  • Attività dei servizi di alloggio e ristorazione: 40%
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche , sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%
  • Altre attività economiche: 67%

Il coefficiente determina a forfait il reddito imponibile, rendendo inutili, ai fini del calcolo tasse, i costi inerenti all’attività sostenuti durante l’anno.
Attenzione: I costi sostenuti durante l’anno non sono deducibili dal reddito.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva IRPEF nel regime forfettario è ordinariamente al 15%, ma può essere  ridotta al 5% nel caso sia rispettati determinati requisiti.

Libero professionista

Il primo esempio che ti proponiamo, riguarda un libero professionista che ipotizziamo aver iniziato la sua attività a febbraio 2018.
Il totale degli incassi al 31/12/2018 risulta di 25.000 €.

Calcolo tasse regime forfettario: professionista

31.12.2018
Ricavi: 25.000 €
Coefficiente di redditività: 78%
Reddito imponibile: 25.000 € x 78% = 19.500 €

30.06.2019 scadenza saldo 2018 e 1°acconto 2019
Saldo imposta sostitutiva IRPEF 2018:
Si moltiplica il reddito imponibile per l’imposta che nel nostro caso è del 5%

19.500 € x 5% = 975 €
975 € è il saldo delle tasse da versare

Come sappiamo dobbiamo versare anche gli acconti per l’imposta sostitutiva del 2019, vediamo come si calcolano:
975 € x 40% = 390 €
Il 1° acconto è il 40% del saldo e viene versato al 30.06.2019

Totale tasse al 30/06/2019:

975 € + 390 € = 1.375 €

30.11.2019 scadenza 2° acconto 2019
Il 2° acconto è il 60% del saldo
975 € x 60% = 585 €

I costi sostenuti dal professionista nel corso del 2018 non vengono considerati, in quanto non sono deducibili dal reddito.

Calcolo contributi gestione separata: professionista

Vediamo adesso il calcolo dei contributi nel regime forfettario per un libero professionista.

30.06.2019
Reddito netto 19.500 €
Saldo Gestione separata 2018 5.015,40 € [19.500 x 25,72%]
1° Acconto Gestione separata 2006,16 € [5.015,40 x 40%= 2006,16 €]

30.11.2019

2° acconto gestione separata 2006,16 € [5.015,40 x 40%= 2006,16 €]

Ricorda che gli acconti versati nell’anno 2019, saranno scalati nel saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi che dovranno essere pagati nel 2020.

Artigiano

Il secondo esempio, vede il caso di riguarda un idraulico che ha iniziato l’attività a febbraio 2018.
Il totale degli incassi al 31/12/2018 risulta di 30.000 €.
Il codice Ateco utilizzato è il 43.22.01 e relativo coefficiente di redditività è del 86%.

Calcolo tasse regime forfettario: artigiano

31.12.2018
Ricavi: 30.000 €
Coefficiente di redditività: 86%
Reddito imponibile: 30.000 € x 86% = 25.800 €

30.06.2019 scadenza saldo 2018 e 1°acconto 2019

Saldo imposta sostitutiva IRPEF 2018:
Si moltiplica il reddito imponibile per l’imposta che nel nostro caso è del 5%

25.800 € x 5% = 1.290 €
1.290 € è il saldo delle tasse da versare

Come sappiamo dobbiamo versare anche gli acconti per l’imposta sostitutiva del 2019, vediamo come si calcolano:
1.290 € x 40% = 516 €
Il 1° acconto è il 40% del saldo e viene versato al 30.06.2019

Totale tasse al 30/06/2019:

1.290 € + 516 € = 1.806 €

30.11.2019 scadenza 2° acconto 2019
Il 2° acconto è il 60% del saldo
1.290 € x 60% = 774 €

I costi sostenuti dall’artigiano nel corso del 2018 non vengono considerati, in quanto nel regime forfettario non sono deducibili dal reddito.

Calcolo contributi INPS: artigiano

Vediamo adesso come un artigiano deve versare i contributi INPS per la sua attività.
Per prima cosa vediamo i contributi fissi che devono essere versati durante l’anno.
Indipendentemente da quanto ha fatturato dovrà versare una quota fissa di contributi.

Questa quota per il 2019 ammonta a 3.818,16€, a meno che non sia stata fatta richiesta di riduzione del 35% (possibilità riconosciuta agli appartenenti al regime forfettario), in questo caso la quota ammonta a 2.484,40€.

Il pagamento dei contributi fissi è suddiviso in 4 rate trimestrali da 954,54€, oppure da 621,10€ in caso di riduzione del 35%.
Le scadenze dei contributi fissi sono fissate in queste date:

  • 16/05/2019
  • 20/08/2019
  • 18/11/2019
  • 17/02/2020

Veniamo adesso al calcolo dei cosiddetti contributi IVS in percentuale.
Nel regime forfettario questi contributi devono essere versati solamente se il totale dei ricevi moltiplicato per il coefficiente di redditività, è superiore alla soglia di 15.878€.
L’aliquota per gli artigiani è del 24%.
In caso affermativo, si andrà a versare i contributi in percentuale solamente sull’eccedenza, ma vediamo di seguito un esempio:

30.06.2019

Reddito netto: 30.000 € x 86% = 25.800 €
Reddito imponibile contributi IVS: 25.800€ -15.878€ = 9.922€

Saldo Contributi IVS 2018: 2.381,28 € [9.922 x 24%]
1° Acconto Contributi IVS 2019: 952,51 € [2.381,28 x 40%= 952,51 €]

30.11.2019

2° Acconto Contributi IVS 2019: 1.428,77 € [2.381,28 x 60%= 1.428,77 €]

Ricorda che gli acconti versati nell’anno 2019, saranno scalati nel saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi che dovranno essere pagati nel 2020.

Commerciante

L’ultimo esempio, propone il caso venditore ambulante di prodotti alimentari che ha iniziato l’attività a febbraio 2018.
Il totale degli incassi al 31/12/2018 risulta di 50.000 €.
Il codice Ateco utilizzato è il 47.81.09 e relativo coefficiente di redditività è del 40%.

Calcolo tasse regime forfettario: commerciante

31.12.2018
Ricavi: 50.000 €
Coefficiente di redditività: 40%
Reddito imponibile: 50.000 € x 40% = 20.000 €

30.06.2019 scadenza saldo 2018 e 1°acconto 2019
Saldo imposta sostitutiva IRPEF 2018:
Si moltiplica il reddito imponibile per l’imposta che nel nostro caso è del 5%

20.000 € x 5% = 1.000 €
1.000 € è il saldo delle tasse da versare

Come sappiamo dobbiamo versare anche gli acconti per l’imposta sostitutiva del 2019, vediamo come si calcolano:
1.000 € x 40% = 400 €
Il 1° acconto è il 40% del saldo e viene versato al 30.06.2019

Totale tasse al 30/06/2019:

1.000 € + 400 € = 1.400 €

30.11.2019 scadenza 2° acconto 2019
Il 2° acconto è il 60% del saldo
1.000 € x 60% = 600 €

I costi sostenuti dal commerciante nel corso del 2018 non vengono considerati, in quanto non sono deducibili dal reddito.

Calcolo contributi INPS: commercianti

Vediamo adesso come devono essere versati i contributi INPS per la sua attività.
Indipendentemente da quanto ha fatturato, il commerciante, deve versare una quota fissa di contributi.

Per l’anno 2019, ammonta a 3.832,45€, a meno che non sia stata fatta richiesta di riduzione del 35% (possibilità riconosciuta agli appartenenti al regime forfettario), in questo caso la quota ammonta a 2.498,68€.

Il pagamento dei contributi fissi è suddiviso in 4 rate trimestrali da 958,11€, oppure da 624,67€ in caso di riduzione del 35%.
Le scadenze dei contributi fissi sono fissate in queste date:

  • 16/05/2019
  • 20/08/2019
  • 18/11/2019
  • 17/02/2020

Veniamo adesso al calcolo dei cosiddetti contributi IVS in percentuale.
Nel regime forfettario questi contributi devono essere versati solamente se il totale dei ricevi moltiplicato per il coefficiente di redditività, è superiore alla soglia di 15.878€.
L’aliquota per i Commercianti è del 24,09%.
In caso affermativo, si andrà a versare i contributi in percentuale solamente sull’eccedenza, ma vediamo di seguito un esempio:

30.06.2019
Reddito netto: 50.000 € x 40% = 20.000 €
Reddito imponibile contributi IVS: 20.000€ – 15.878€ = 4.122€

Saldo Contributi IVS 2018: 992,99 € [4.122 x 24,09%]
1° Acconto Contributi IVS 2019: 397,20 € [992,99€ x 40%= 397,20 €]

30.11.2019

2° Acconto Contributi IVS 2019: 595,79 € [992,99€ x 60%= 595,79 €]

Ricorda che gli acconti versati nell’anno 2019, saranno scalati nel saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi che dovranno essere pagati nel 2020.

Uno sguardo al regime forfettario

I requisiti del regime forfettario

Adesso che abbiamo capito come si calcolano le tasse nel nuovo regime forfettario, ricapitoliamo quali sono i requisiti per potervi accedere.
Il limite di fatturato fino al 31/12/2018 variava a seconda dell’attività esercitata che erano raggruppate in base ai codici Ateco.
Dal primo di gennaio del 2019, il limite di fatturato è stato innalzato a 65.000€ per tutte le categorie di attività.

Per adottare o per rimanere nel regime forfettario, abbiamo parlato dei requisiti necessari, vediamoli qui di seguito:

  1. Non aver percepito al 31/12/2018 ricavi superiori a 65.000€;
  2. non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
  3. essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
  4. non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  5. non partecipare a società di persone/associazioni professionali/Srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività;
  6. non avere partecipazioni di controllo in Srl la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale;
  7. il fatturato non deve essere prodotto prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono corso rapporti di lavoro o erano intercors nei due anni precedenti d’imposta.

Per quanto riguarda le problematiche relative all’IVA è importante conoscere fondamentalmente due aspetti fondamentali, agevolazioni ed adempimenti.

In aggiunta ai precedenti punti, per ottenere la riduzione dell’imposta al 5% per i primi 5 anni devono essere soddisfatti questi tre requisiti:

  1. nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività non deve essere stata esercitata alcuna attività di impresa, artistica o professionale sia in forma individuale che societaria;
  2. la nuova attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di attività già svolta come dipendente;
  3. nel caso venga rilevata un’attività precedentemente svolta da un altro soggetto, al 31/12 dell’anno precedente devono essere stati rispettati tutti i requisiti per l’accesso al regime forfettario.

Caratteristiche regime forfettario

Ecco in sintesi tutti le caratteristiche del regime forfettario:

  • imposta sostitutiva al 15%, ridotta la 5% per i primi 5 anni se si rispettano i requisiti della novità
  • nessun limite temporale di permanenza, si rimane nel regime forfettario fino a quando si rispettano i requisiti
  • in caso di fuoriuscita per la perdita di uno dei requisiti, si passa al regime ordinario semplificato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo e il regime forfettario non potrà essere riapplicato per almeno tre anni;
  • i costi sostenuti durante l’anno non vengono considerati al fine del calcolo delle tasse;
  • i limiti di ricavo ed i coefficienti di redditività variano a seconda dell’attività svolta;
  • il regime forfettario si presenta come regime naturale, quindi l’eventuale scelta del regime semplificato è vincolante per 3 anni.

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