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Home > Guide Fiscali > Requisiti regime forfettario: chi può accedere

Requisiti regime forfettario: chi può accedere

Aggiornato il 20 Ottobre 2026

I requisiti del regime forfettario 2026 prevedono, in linea generale, ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro, spese per il personale rilevanti entro 20.000 euro e assenza delle cause di esclusione. Il regime può essere applicato dalle persone fisiche che svolgono individualmente attività d’impresa, arte o professione, se rispettano tutte le condizioni previste. Vuoi aprire una Partita IVA forfettaria oppure verificare se puoi mantenere il regime? Devi distinguere soglie economiche, rapporti di lavoro e partecipazioni societarie prima di scegliere.

Per stabilire chi può accedere al regime forfettario bisogna valutare anche i rapporti con i datori di lavoro, le partecipazioni in società e i redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati: nel 2026, per questi ultimi, la soglia è di 35.000 euro riferiti al 2025, salve le eccezioni previste. Questa guida ti aiuta a controllare condizioni di accesso e permanenza, casi pratici, documenti e possibili errori. Per il 2027 le soglie soggette a proroghe annuali dovranno essere verificate nuovamente.

Requisiti del regime forfettario 2026: la verifica in breve

Controllo Regola da verificare nel 2026
Chi può applicarlo Persone fisiche che svolgono individualmente un’attività d’impresa, arte o professione, se rispettano le condizioni previste.
Ricavi o compensi Non oltre 85.000 € nell’anno precedente, con ragguaglio ad anno nei casi previsti.
Spese per personale Non oltre 20.000 € lordi per le spese considerate dalla norma.
Redditi da dipendente e assimilati Non oltre 35.000 € percepiti nel 2025 per applicare il regime nel 2026, salvo eccezioni.
Cause ostative Assenza di situazioni incompatibili, tra cui alcune partecipazioni societarie, regimi IVA speciali e prevalenza verso attuali o precedenti datori di lavoro.
Superamento delle soglie Oltre 85.000 € e fino a 100.000 €: uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 €: uscita immediata nell’anno.

Il riferimento normativo è l’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014, modificata nel tempo. Per le soglie di ricavi e per l’uscita immediata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella comunicazione sulla circolare 32/E del 5 dicembre 2023. Per i redditi da lavoro dipendente, il Ministero del Lavoro conferma espressamente la soglia di 35.000 euro per il 2026.

Chi può aderire al regime forfettario?

Il regime è riservato, in linea generale, a chi opera come persona fisica: libero professionista, lavoratore autonomo, artigiano o commerciante con impresa individuale. Non è un regime che una SRL o una società di persone può scegliere per il proprio reddito. La presenza di un’impresa familiare o di una partecipazione societaria richiede però una valutazione specifica delle regole applicabili: non basta osservare soltanto la forma utilizzata.

Il controllo deve riguardare sia l’inizio dell’attività sia ogni anno successivo. Se intendi aprire adesso, verifica anche la procedura per aprire una Partita IVA forfettaria, che è distinta dai requisiti per utilizzare il regime fiscale.

Accesso, permanenza e nuova attività: tre verifiche diverse

Una fonte ricorrente di errore è controllare le stesse informazioni nello stesso modo per chi è già titolare di Partita IVA e per chi deve ancora iniziare. Il comma 54 della legge 190/2014 richiede di considerare i dati dell’anno precedente; il comma 56 regola invece chi avvia una nuova attività e comunica di presumere la sussistenza dei requisiti.

Situazione Come si effettua il controllo
Attività già aperta nel 2025 Per applicare il forfettario nel 2026 si parte dai dati economici del 2025 e si verificano le cause ostative rilevanti.
Apertura nel 2026 Si valuta la situazione personale e si stimano i ricavi e le spese attesi, comunicando i requisiti secondo la procedura di inizio attività.
Forfettario già applicato nel 2026 Si monitorano incassi, spese e possibili cause ostative per stabilire il regime dell’anno successivo e individuare l’eventuale uscita immediata oltre 100.000 euro.

Non serve aprire una nuova Partita IVA per passare al forfettario se si possiede già una posizione fiscale compatibile: si tratta di un regime fiscale, non di un tipo diverso di numero IVA. Al contrario, l’apertura di una nuova posizione non cancella automaticamente precedenti rapporti di lavoro o partecipazioni societarie.

Per chi passa da un regime ordinario o semplificato, la verifica dei ricavi va coordinata con le regole del regime contabile utilizzato prima del passaggio. La circolare 32/E del 2023 è utile anche per distinguere il regime di partenza dall’applicazione del forfettario.

Limite di 85.000 euro: quali incassi contano?

Il limite ordinario è di 85.000 euro di ricavi o compensi, non di utile e non di reddito imponibile. Per le attività soggette al criterio di cassa rilevano, in generale, le somme effettivamente percepite, con le regole specifiche applicabili alle diverse tipologie di operazioni. Una fattura non ancora incassata non è automaticamente equivalente a un compenso riscosso.

Se hai più attività o più codici ATECO, non hai 85.000 euro disponibili per ciascuna: devi considerare complessivamente i ricavi e i compensi rilevanti. Non devi nemmeno sottrarre affitto, computer o altre spese per stabilire se sei sotto la soglia.

Esempio: due attività con la stessa Partita IVA

Un professionista incassa 48.000 euro da consulenze e 30.000 euro da formazione: il totale da controllare è 78.000 euro. Se l’anno successivo aggiunge 12.000 euro da una terza attività, la verifica va fatta sulla somma delle attività, non separatamente.

Se inizi durante l’anno, il limite va rapportato ai giorni

Chi avvia l’attività nel corso dell’anno deve considerare il limite ragguagliato alla durata dell’esercizio. Per esempio, con avvio il 1° luglio 2026, i giorni fino al 31 dicembre sono 184: il riferimento per l’anno di avvio è circa 42.849 euro (85.000 × 184 ÷ 365). Non significa che la soglia ordinaria sia stata abolita: significa che bisogna applicarla correttamente al periodo iniziale.

Per i casi particolari di fatturato e incassi, compresi documenti emessi e somme riscosse in anni differenti, puoi approfondire come si verifica il fatturato nel regime forfettario.

Fatturato, compensi e reddito: perché non sono la stessa cosa

La soglia di accesso non si determina sottraendo le spese dagli incassi. Un professionista che ha percepito 82.000 euro e sostiene 25.000 euro di spese non può dichiarare di essere sotto il limite perché il suo margine è 57.000 euro: ai fini della soglia si controllano gli 82.000 euro di compensi. La convenienza del regime è una verifica distinta e dipende anche dal coefficiente di redditività.

Per un professionista che applica il principio di cassa, la data di incasso è particolarmente importante. Esempio: una fattura emessa il 20 dicembre 2025 ma pagata il 10 gennaio 2026, in linea generale, non forma compenso percepito nel 2025. La ricostruzione deve però considerare correttamente eventuali anticipi, incassi parziali e la disciplina applicabile al singolo caso.

Rimborsi, rivalse e altri importi: non usare il totale delle fatture alla cieca

Non ogni voce inserita in fattura assume lo stesso trattamento. Rimborsi spese, contributi addebitati al cliente e importi anticipati in nome e per conto del committente possono seguire regole differenti. La stessa Agenzia, nelle istruzioni del quadro LM, distingue alcune contribuzioni previdenziali addebitate da iscritti alle casse professionali e da soggetti tenuti alla Gestione Separata.

Se hai fatture con rimborsi, rivalse previdenziali o compensi percepiti dall’estero, il primo passo è classificare le singole componenti anziché sommare automaticamente il totale di tutti i documenti. Una contabilità degli incassi ben riconciliata con gli estratti conto evita errori soprattutto a fine anno.

Tre casi di controllo del limite di 85.000 euro

  • Incassi 84.500 euro e spese 30.000 euro: il requisito relativo ai ricavi/compensi è rispettato, perché le spese non riducono il dato da confrontare con 85.000 euro.
  • Incassi 50.000 euro dall’attività A e 36.000 euro dall’attività B: se entrambe rientrano nel conteggio, il totale è 86.000 euro; non esistono due soglie indipendenti.
  • Incassi 79.000 euro nel 2025 con 10.000 euro fatturati ma non ancora riscossi: per un professionista soggetto al principio di cassa, la data di pagamento può cambiare il conteggio, pur restando necessari i controlli sulle singole voci.

Spese per dipendenti e collaboratori: il limite di 20.000 euro

Per accedere o restare nel regime occorre avere sostenuto, nell’anno precedente, spese complessive non superiori a 20.000 euro lordi per le categorie di lavoro considerate dalla legge. Non ci si deve fermare al solo stipendio netto di un eventuale dipendente: nel calcolo possono entrare anche compensi per specifiche collaborazioni e prestazioni di lavoro individuate dalla norma.

Esempio: 14.500 euro lordi di costo rilevante per un dipendente e 7.000 euro di compensi rilevanti per un collaboratore portano a 21.500 euro: il requisito economico non è rispettato. Prima di sommare le voci occorre però qualificarle correttamente, perché non ogni servizio acquistato da un fornitore rientra in questo limite.

Non esiste più, invece, un limite generale al valore dei beni strumentali per entrare nel forfettario: confondere l’attuale soglia del personale con vecchi limiti per computer, macchinari o attrezzature porta a una verifica sbagliata.

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Lavoro dipendente e pensione: la soglia di 35.000 euro nel 2026

Un lavoratore dipendente può avere una Partita IVA forfettaria, ma non in tutti i casi. Per poter applicare il regime nel 2026, la causa ostativa relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati si valuta guardando ai redditi percepiti nel 2025: la soglia temporaneamente elevata è di 35.000 euro. La regola comprende le categorie reddituali indicate dalla normativa, nelle quali rientrano normalmente anche le pensioni.

La conferma ufficiale si trova nella sintesi della Legge di Bilancio 2026 pubblicata dal Ministero del Lavoro. Attenzione: il limite 2026 non va presentato automaticamente come già confermato anche per il 2027; per l’anno successivo occorrerà verificare l’eventuale nuova legge di bilancio.

Se il rapporto di lavoro è cessato

La norma prevede che, quando il rapporto di lavoro dipendente è cessato, la verifica della soglia possa diventare irrilevante. Questa eccezione va applicata alla situazione concreta, in particolare se sono intervenuti altri rapporti o se rimangono redditi assimilati. Non significa che una cessazione faccia decadere automaticamente tutte le altre cause ostative.

Se fatturi al datore di lavoro o all’ex datore

La soglia di 35.000 euro e la regola dell’attività prevalente verso il datore di lavoro sono controlli diversi. Il forfettario può essere precluso quando l’attività è svolta prevalentemente verso il datore attuale, un datore dei due precedenti periodi d’imposta o un soggetto a esso riconducibile, con le eccezioni previste, tra cui alcune attività avviate dopo periodi di pratica obbligatoria.

Esempio: chi incassa 24.000 euro dalla propria attività autonoma, ma 17.000 provengono dall’ex datore di lavoro, deve esaminare attentamente la prevalenza e il periodo in cui è esistito il rapporto: stare sotto gli 85.000 euro non risolve la questione. Per casi di compatibilità tra i due lavori consulta anche regime forfettario e lavoro dipendente.

Dipendente, pensionato, amministratore: esempi sulla soglia dei 35.000 euro

Per il 2026 la soglia di lavoro dipendente e redditi assimilati riguarda gli importi percepiti nel 2025. Non è un limite al volume delle fatture della Partita IVA, né si controlla solo l’ultima busta paga dell’anno. Bisogna considerare la corretta categoria reddituale e gli eventuali importi risultanti dalle certificazioni.

  • Dipendente con 29.000 euro nel 2025: non supera la soglia 2026; può valutare il forfettario solo se sono rispettati anche tutti gli altri requisiti.
  • Dipendente con 35.000 euro esatti nel 2025: l’importo non è eccedente la soglia, ma la presenza di fatture verso il datore di lavoro potrebbe comunque determinare una causa ostativa autonoma.
  • Dipendente con 37.000 euro nel 2025: la soglia è superata; occorre verificare se si applichi una specifica eccezione legata alla cessazione del rapporto, senza presumere automaticamente il diritto al regime.
  • Pensionato che lavora autonomamente: deve controllare la qualificazione fiscale della pensione e gli eventuali redditi assimilati rilevanti, non soltanto il compenso da consulenze. Le particolarità della pensione richiedono una verifica del caso.

Il Ministero del Lavoro conferma la soglia temporanea di 35.000 euro nel 2026. Conviene confrontare tale informazione con la Certificazione Unica e gli altri documenti fiscali del 2025, invece di basarsi sul reddito mensile netto.

Il criterio della prevalenza verso ex datori di lavoro

La fatturazione verso il datore attuale o un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti richiede un controllo distinto. Il problema non è l’esistenza di qualsiasi fattura, ma la prevalenza dell’attività verso tali soggetti, o verso soggetti a essi riconducibili, con le eccezioni legislative. In pratica si ragiona sul peso dell’attività svolta e sui rapporti effettivi, non solo sul nome presente in fattura.

Esempio: 22.000 euro di compensi da un ex datore e 18.000 euro da altri clienti indicano una forte prevalenza del primo cliente; con 12.000 euro dall’ex datore e 40.000 da terzi, la situazione è diversa. Sono esempi per individuare il rischio, non una certificazione dell’assenza o presenza della causa ostativa: contano anche il periodo del precedente rapporto e le circostanze concrete.

Quali sono le principali cause di esclusione?

Le cause ostative non sono tutte uguali. Alcune dipendono dal tipo di attività, altre dalla residenza fiscale, da partecipazioni in società o dalle relazioni con il datore di lavoro. Per orientarsi occorre verificare ciascun punto, non cercare una risposta automatica basata solo sull’incassato.

Partecipazioni in società e controllo di una SRL

La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o altre fattispecie richiamate dalla norma può impedire il forfettario. Nel caso delle SRL non basta possedere una quota qualsiasi: occorre valutare il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività economiche svolte. Chi fattura alla propria SRL o svolge attività parallele dovrebbe verificare con attenzione la propria posizione; è utile l’approfondimento su fatturare alla SRL partecipata.

Regimi IVA speciali e determinate operazioni

Alcuni regimi IVA speciali e regimi forfettari di determinazione del reddito sono incompatibili con il forfettario. Esistono inoltre esclusioni per chi effettua in via esclusiva o prevalente determinate cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi. La semplice descrizione commerciale dell’attività non è sufficiente: è necessario verificare il regime IVA effettivamente applicabile.

Residenza fiscale all’estero

I soggetti non residenti sono generalmente esclusi, salvo le condizioni previste per i residenti in altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni, che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. In caso di attività transfrontaliere è indispensabile verificare anche la residenza fiscale effettiva.

Per le indicazioni interpretative sulle cause ostative, il riferimento è la circolare 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, da leggere insieme alle successive modifiche normative.

Società di persone, SRL e attività familiari: cinque situazioni da distinguere

La presenza di una quota in una società non produce sempre lo stesso effetto. La circolare 9/E del 2019 offre chiarimenti sulle cause ostative connesse alle partecipazioni e va letta insieme al testo di legge aggiornato e alla prassi successiva.

  1. Socio di società di persone: le partecipazioni contemplate dalla lettera d) del comma 57 possono essere incompatibili con il regime della propria attività individuale. Non basta dichiarare che dalla società non si percepiscono utili.
  2. Socio di una SRL senza controllo: il semplice possesso di una quota non equivale sempre all’esclusione; si valutano le condizioni del controllo diretto o indiretto e l’eventuale riconducibilità delle attività.
  3. Controllo di una SRL con attività affine: la combinazione tra controllo e riconducibilità economica è un segnale da approfondire, anche quando le due posizioni hanno codici ATECO formalmente differenti.
  4. Fatture alla propria SRL: il rapporto economico concreto deve essere analizzato insieme alle quote, al controllo e alle prestazioni rese; non c’è una risposta universale basata sul solo fatto di essere socio.
  5. Impresa familiare: il regime può riguardare l’imprenditore individuale che gestisce l’impresa familiare alle condizioni previste dalla legge; è diversa la posizione di chi partecipa contemporaneamente a un’impresa familiare di altro soggetto.

Prima di prendere decisioni irreversibili, conviene verificare documenti societari, assetto proprietario anche indiretto, attività realmente svolte e fatture tra i soggetti interessati. Modificare soltanto il codice ATECO non risolve necessariamente una causa ostativa sostanziale.

Regimi IVA speciali e attività particolari: quando approfondire

La legge esclude chi applica determinati regimi IVA speciali o altri regimi forfettari di determinazione del reddito. L’incompatibilità riguarda le fattispecie stabilite dalla norma, non ogni professione che ha qualche adempimento particolare. Le attività agricole, le agenzie di viaggio, alcune operazioni nel settore dell’editoria e altre operazioni soggette a regole speciali richiedono una verifica specifica.

Un’altra causa di esclusione riguarda chi effettua in via esclusiva o prevalente determinate cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. La normale compravendita di beni utilizzati nella professione non va confusa con tali operazioni.

Come controllare: identifica la natura delle operazioni effettivamente svolte, il regime IVA applicato e la loro incidenza nel complesso dell’attività; poi confronta questi elementi con il comma 57 della legge 190/2014. Non è sufficiente cercare il nome commerciale dell’attività in un elenco online.

Superare 85.000 o 100.000 euro: che cosa cambia?

Le due soglie producono conseguenze diverse. La loro disciplina è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate nel 2023.

Ricavi o compensi rilevanti nell’anno Effetto sul regime
Fino a 85.000 € La soglia economica è rispettata, ferma restando la verifica delle altre condizioni.
Oltre 85.000 € e fino a 100.000 € Si esce dal regime dall’anno successivo.
Oltre 100.000 € Il regime cessa nello stesso anno: l’operazione che determina il superamento ha conseguenze IVA da gestire secondo i chiarimenti dell’Agenzia.

Caso pratico 1: un consulente incassa 89.000 euro nel 2026. In assenza di altre anomalie, applica il forfettario per il 2026 ma non può mantenerlo nel 2027 sulla base della soglia ordinaria.

Caso pratico 2: un professionista arriva a 98.000 euro e riceve un ulteriore pagamento che fa superare 100.000 euro nel 2026. L’uscita è immediata: non bisogna attendere il 1° gennaio 2027. Anche l’imposta sui redditi dell’anno va verificata secondo le regole ordinarie. La gestione dell’IVA sulla specifica operazione richiede particolare attenzione.

Se ritieni di avvicinarti alla soglia, controlla periodicamente gli incassi reali e non limitarti alle fatture emesse.

Quando si perde il regime: attenzione alle date

La distinzione tra 85.000 e 100.000 euro non riguarda soltanto l’anno di uscita. Quando viene superata la soglia di 100.000 euro, le conseguenze si estendono anche al trattamento IVA delle operazioni che determinano lo sforamento e alla determinazione del reddito dell’anno interessato. Chi incassa una somma significativa non dovrebbe aspettare la dichiarazione dell’anno successivo per verificare che cosa è accaduto.

Il limite di 100.000 euro non si ragguaglia nell’anno di inizio

Questo è un chiarimento importante della circolare 32/E del 5 dicembre 2023: il ragguaglio della soglia ordinaria di 85.000 euro per l’attività avviata in corso d’anno non va applicato automaticamente anche alla soglia di 100.000 euro che determina la fuoriuscita immediata. Sono due regole diverse.

Che cosa fare quando ti avvicini alla soglia

  1. Riconcilia incassi, bonifici, eventuali anticipi e note di credito; separa l’importo della fattura dalla somma effettivamente riscossa secondo il criterio fiscale pertinente.
  2. Somma i ricavi e compensi di tutte le attività interessate.
  3. Identifica la data dell’incasso che provoca il superamento: è decisiva per il regime di uscita e per gli adempimenti connessi.
  4. Fai verificare l’operazione rilevante ai fini IVA e il conseguente passaggio al regime ordinario, evitando correzioni improvvisate dopo l’emissione della fattura.

Nuova Partita IVA: quali requisiti si controllano prima di aprire?

Chi inizia nel 2026 può applicare il regime fin dall’avvio se prevede ragionevolmente di rispettarne le condizioni e non ricade in una causa ostativa. Occorre distinguere tra requisiti per il regime fiscale e adempimenti per avviare l’attività: codice ATECO, iscrizioni camerali, autorizzazioni, INPS o Cassa professionale non coincidono con la semplice scelta del forfettario.

Prima di presentare la pratica conviene verificare: attività effettiva, eventuali rapporti di lavoro in essere o cessati, partecipazioni societarie, redditi dell’anno precedente, ricavi previsti e spese per collaborazioni. La procedura generale è descritta nella guida su come aprire la Partita IVA.

Il 5% e il 15% sono requisiti di accesso?

No. Il 15% è l’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva; il 5% è un’aliquota agevolata per il primo periodo d’imposta e i quattro successivi quando ricorrono condizioni ulteriori per una nuova attività. Avere i requisiti del regime forfettario non significa avere automaticamente quelli per il 5%.

Per l’aliquota ridotta occorre, tra le altre condizioni, non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti e non trovarsi nella mera prosecuzione di un’attività precedente, salve le eccezioni normative. Se si prosegue un’attività svolta da altri, sono previsti ulteriori controlli. Il regime al 15% può quindi essere corretto anche per una Partita IVA aperta da poco.

Anche i contributi previdenziali si valutano separatamente. Per stimare imposte e contributi in base alla propria attività, utilizza il calcolo delle tasse nel regime forfettario, senza confondere un esempio con una verifica dei requisiti personali.

Regime forfettario e contributi INPS: quali condizioni non vanno confuse?

Avere i requisiti fiscali per il forfettario non significa essere automaticamente esonerati dai contributi previdenziali. L’obbligo e l’importo dipendono dall’inquadramento dell’attività: per esempio, la Gestione Separata, la gestione artigiani e commercianti o una Cassa professionale seguono regole differenti.

Per alcuni imprenditori iscritti alle gestioni speciali INPS esiste un regime contributivo agevolato disciplinato separatamente; non va confuso con l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%. Non tutti i professionisti possono richiedere le medesime riduzioni contributive. Per questo, prima di aprire, è necessario verificare sia il regime fiscale sia l’inquadramento previdenziale.

Analogamente, l’assenza di IVA sulle normali fatture forfettarie non implica assenza di obblighi IVA in ogni operazione: acquisti intracomunitari, reverse charge e fatturazione elettronica possono richiedere adempimenti specifici anche a chi resta nel forfettario. Tali adempimenti non costituiscono, da soli, una nuova causa ostativa.

Documenti da avere pronti per verificare i requisiti

Una checklist è utile soltanto se puoi dimostrare i dati su cui si basa. Prima di scegliere il regime, raccogli questi documenti, quando pertinenti:

  • Elenco incassi dell’anno precedente: fatture, note di credito, estratti conto e riconciliazione delle somme effettivamente percepite o dei ricavi da considerare secondo il regime di provenienza.
  • Spese per personale e collaboratori: prospetti paga, documenti sui compensi e contratti che aiutino a individuare le voci rilevanti ai fini del limite di 20.000 euro.
  • Certificazioni Uniche e documenti reddituali: per il controllo della soglia di 35.000 euro relativa a lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati nel 2025.
  • Contratti di lavoro in essere o cessati: date e soggetti coinvolti, per valutare cessazione del rapporto e attività verso datori attuali o precedenti.
  • Visure e partecipazioni: quote societarie, assetti di controllo e attività delle società partecipate.
  • Attività effettiva e codice ATECO: descrizione delle prestazioni o vendite realmente previste, utile per verificare regime IVA e adempimenti amministrativi.
  • Previsione di fatturato per nuove aperture: contratti acquisiti, corrispettivi attesi, mesi di esercizio e possibili ricavi da più attività.

Questi controlli non richiedono di pubblicare informazioni personali sul sito: servono per predisporre una verifica fiscalmente attendibile con il proprio consulente. L’eventuale esito va poi rivalutato quando cambiano i rapporti contrattuali o la struttura dell’attività.

Checklist: posso applicare il forfettario nel 2026?

Usa queste domande come controllo preliminare, non come attestazione automatica di idoneità:

  1. Opero, o aprirò, come persona fisica con un’attività individuale?
  2. I ricavi o compensi rilevanti dell’anno precedente non superano 85.000 euro, con il corretto ragguaglio quando necessario?
  3. Ho sommato gli importi rilevanti di tutte le attività che esercito?
  4. Le spese per personale e collaboratori rilevanti non superano 20.000 euro lordi?
  5. Se ho percepito lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati nel 2025, ho verificato il limite di 35.000 euro ed eventuali eccezioni per cessazione del rapporto?
  6. Non fatturerò prevalentemente al datore di lavoro attuale o a ex datori nei periodi considerati dalla norma?
  7. Ho controllato partecipazioni in società e, per le SRL, anche controllo e attività riconducibili?
  8. Non applico regimi IVA speciali incompatibili e non svolgo operazioni prevalenti escluse?
  9. La mia residenza fiscale e gli eventuali redditi esteri sono compatibili con le condizioni richieste?
  10. Se apro nel corso del 2026, ho valutato il limite ragguagliato ai giorni e gli incassi previsti?

Se una risposta è incerta, serve un esame del caso prima di adottare il regime: un solo requisito mancante può modificare il trattamento fiscale dell’attività.

Casi pratici completi: chi può scegliere il forfettario?

Freelance che apre a settembre con redditi da dipendente

Un consulente decide di aprire la Partita IVA a settembre 2026. Ha incassato 27.000 euro come dipendente nel 2025 e non ha partecipazioni societarie; prevede 9.000 euro di compensi autonomi fino a dicembre. In prima analisi la soglia dei redditi da dipendente non è superata. Dovrà comunque verificare il ragguaglio dei ricavi nel periodo iniziale, l’assenza di altre cause ostative e se i suoi clienti coincidono con il datore attuale o con ex datori interessati dalla norma.

Professionista con fatturato basso ma partecipazione in una società di persone

Una professionista percepisce 18.000 euro di compensi e partecipa contemporaneamente a una società di persone. Il basso livello di incassi non basta: l’incompatibilità può dipendere dalla partecipazione, non dal fatturato. Prima di applicare il regime deve verificare esattamente la causa ostativa prevista dalla legge.

Consulente con due codici ATECO e incassi vicini alla soglia

Un lavoratore autonomo incassa 57.000 euro da consulenza e 29.000 euro da attività di formazione: i compensi complessivi sono 86.000 euro. Per la verifica del requisito di ricavi/compensi non può utilizzare il limite due volte. Se l’ammontare è riferito al 2026 e rimane sotto 100.000 euro, l’uscita si valuta dall’anno successivo; le ulteriori condizioni restano da controllare separatamente.

Artigiano che acquista attrezzature costose

Un artigiano incassa 62.000 euro e acquista macchinari per 32.000 euro. Non esiste oggi un limite generale ai beni strumentali come requisito di accesso, ma occorre valutare la convenienza fiscale: nel forfettario i costi effettivi non si deducono come avviene nel regime ordinario. Deve inoltre verificare i contributi previdenziali e gli eventuali altri requisiti per la propria attività.

Ex dipendente che lavora quasi soltanto per il vecchio datore

Un ex dipendente apre come consulente e nel 2026 incassa 40.000 euro, di cui 31.000 dall’azienda presso cui lavorava fino al 2025. Anche se il suo fatturato è ampiamente inferiore a 85.000 euro, il rapporto con l’ex datore è centrale. La verifica della prevalenza verso i datori contemplati dalla norma è distinta da quella dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente.

Domande frequenti sui requisiti del regime forfettario

Posso avere il forfettario con 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente?

Nel 2026 la causa ostativa si riferisce ai redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti 35.000 euro nell’anno precedente. Il valore esattamente pari alla soglia non la supera, ma devono essere rispettate tutte le altre condizioni.

Se incasso 85.001 euro, perdo subito il forfettario?

No: se non superi 100.000 euro, in generale la cessazione avviene dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’effetto è invece immediato.

Se compro un computer costoso, esco dal regime?

Non esiste un limite generale attuale ai beni strumentali come requisito di accesso. L’acquisto può influire sulla convenienza economica del regime, ma non equivale di per sé a una causa di esclusione.

Posso aprire una seconda attività con un altro codice ATECO?

Sì, quando l’attività è lecita e gli adempimenti sono rispettati; ai fini del limite del forfettario, però, si considerano complessivamente i ricavi e i compensi delle attività rilevanti.

Se sono socio di una SRL sono sempre escluso?

Non necessariamente. Per le SRL occorre verificare controllo diretto o indiretto e attività riconducibili. È una verifica diversa dalle situazioni di partecipazione in società di persone previste dalla norma.

Chi avvia un’attività nel 2026 può scegliere subito il 5%?

Solo se, oltre a poter applicare il forfettario, soddisfa gli specifici requisiti per l’aliquota agevolata delle nuove attività. Aprire la Partita IVA non basta.

Per restare nel forfettario devo fare domanda ogni anno?

In generale, se continui a soddisfare le condizioni, non è necessario presentare ogni anno una nuova domanda per mantenere il regime. È però indispensabile controllare annualmente le soglie e le cause ostative, oltre a presentare le dichiarazioni richieste.

Una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio conta per quale anno?

Per il professionista che segue il criterio di cassa, in via generale il compenso rileva nell’anno dell’incasso. Occorre però verificare la disciplina del caso e il regime di provenienza, soprattutto in presenza di acconti, pagamenti parziali o rettifiche.

È possibile applicare il forfettario con più codici ATECO?

Sì, se le attività svolte sono compatibili e vengono rispettati gli altri requisiti. Per la soglia di 85.000 euro si sommano i ricavi e compensi rilevanti delle diverse attività, non si applica un limite autonomo per ciascun codice.

Il limite di 100.000 euro è ridotto se apro a metà anno?

No: la circolare 32/E del 2023 distingue il limite ordinario di 85.000 euro, da ragguagliare quando previsto, dalla soglia di 100.000 euro che determina la fuoriuscita immediata.

Posso essere forfettario se ho una pensione?

La pensione non esclude automaticamente il regime. Si devono verificare i redditi rilevanti per la soglia di lavoro dipendente e assimilati applicabile nel 2026, le relative eccezioni e tutti gli altri requisiti fiscali. Per pensioni e rapporti lavorativi particolari non è prudente limitarsi al solo importo mensile netto.

In sintesi, per usare correttamente il regime nel 2026 occorre verificare insieme soglie economiche, redditi da lavoro, cause ostative e situazione personale. Se hai già una Partita IVA, conserva la documentazione degli incassi e dei rapporti rilevanti; se la devi aprire, fai il controllo prima di avviare le pratiche. Per un confronto più ampio con altri regimi puoi leggere anche la guida generale al regime forfettario.

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