Cassa Forense: il contributo di maternità 2026 è stato approvato in misura pari a 94 euro per ciascun iscritto. Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha approvato la delibera n. 253 del 22 maggio 2026 con nota del 25 settembre 2026. Il comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026. La somma è un contributo previdenziale annuale e non una nuova imposta applicata alle fatture degli avvocati.
Per gli iscritti alla Cassa la novità è soprattutto la conferma ministeriale dell’importo già inserito nella quarta rata dei contributi minimi 2026. Quella rata aveva scadenza ordinaria il 30 settembre 2026: la pubblicazione di ottobre non riapre automaticamente i termini. Chi vuole verificare la propria situazione deve consultare gli avvisi nell’area riservata, distinguendo l’importo fisso di maternità dagli altri contributi soggettivi e integrativi.
Contributo maternità Cassa Forense 2026: 94 euro
Il comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026 riguarda l’approvazione della delibera n. 253 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, assunta il 22 maggio.
Il via libera ministeriale è contenuto nella nota 0010920/AVV-L-221 del 25 settembre 2026 e interviene secondo la procedura di vigilanza prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 509/1994. L’oggetto della delibera è preciso: determinare il contributo di maternità per l’anno 2026 in 94,00 euro pro capite.
Il termine «pro capite» indica che la misura è riferita alla posizione soggettiva dell’iscritto, non a una percentuale del fatturato dello studio e neppure a una cifra da moltiplicare automaticamente per il numero dei clienti. Per questo motivo non si deve confondere il contributo di maternità con il contributo integrativo, che segue regole differenti ed è collegato alle prestazioni professionali.
| Voce | Valore ufficiale |
|---|---|
| Contributo maternità 2026 | 94,00 € per iscritto |
| Delibera Cassa Forense | N. 253 del 22 maggio 2026 |
| Approvazione Ministeri vigilanti | 25 settembre 2026 |
| Pubblicazione in Gazzetta | 22 ottobre 2026, n. 246 |
| Rata ordinaria in cui era compreso | Quarta rata minimi, 30 settembre 2026 |
| Canali ordinari di versamento | pagoPA o F24 secondo la scelta dell’iscritto |
L’importo approvato vale per l’annualità 2026. Non consente di affermare quale sarà la cifra per il 2027, perché il contributo viene determinato annualmente dalla Cassa e assoggettato all’approvazione dei Ministeri vigilanti. Non è quindi corretto trasformare il valore di 94 euro in una quota immutabile per gli anni successivi.
L’atto pubblicato non riforma il sistema pensionistico forense e non introduce nuovi requisiti per l’apertura di una Partita IVA. È una decisione sulla componente di maternità del finanziamento previdenziale, da leggere insieme alle indicazioni operative della Cassa.
Quando si pagavano i 94 euro nel 2026
La comunicazione ufficiale di Cassa Forense sui contributi minimi 2026 ha indicato quattro rate ordinarie: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre. La quarta e ultima rata comprende anche il contributo di maternità. La Cassa ha reso disponibili gli avvisi della quarta rata nel mese di settembre, prima del termine di versamento.
Una successiva comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Verona del 14 settembre 2026 confermava che il pagamento di settembre includeva i 94 euro e illustrava l’uso dei modelli F24 o di pagoPA. La circostanza spiega perché, alla data del 22 ottobre, il valore fosse già noto agli iscritti pur essendo il comunicato ministeriale apparso in Gazzetta solo successivamente.
La Gazzetta del 22 ottobre non dispone una nuova scadenza ordinaria. Chi ha pagato correttamente la quarta rata, comprensiva della quota maternità, non deve effettuare un secondo versamento degli stessi 94 euro soltanto perché è stato pubblicato il comunicato di approvazione.
Per chi invece non ha versato, ha pagato una somma diversa o non trova l’esito del pagamento, il passaggio opportuno è controllare la propria posizione presso Cassa Forense. Le conseguenze di un versamento tardivo o incompleto non possono essere ricavate automaticamente dal comunicato ministeriale: dipendono dalla posizione contributiva, dalle regole applicabili e dalle comunicazioni dell’ente.
È utile ricordare che il 30 settembre 2026 concentrava altri adempimenti forensi, fra cui la presentazione del Modello 5/2026 e la prima rata dell’eventuale autoliquidazione. Questi obblighi sono distinti dal contributo fisso di maternità e non vengono riaperti dalla delibera n. 253. Il calendario è approfondito nella guida RM Scadenze Cassa Forense 2026: contributi e Modello 5.
Come verificare il pagamento: pagoPA e modello F24
Per controllare il proprio addebito è necessario utilizzare la sezione «Accessi riservati / Posizione personale / Pagamenti» del sito Cassa Forense. Lì l’iscritto può esaminare gli avvisi generati e i dati relativi alla propria posizione. È preferibile utilizzare il documento personalizzato fornito dall’ente piuttosto che compilare autonomamente un versamento sulla base di un articolo informativo.
Per il 2026 i canali ordinari erano pagoPA oppure modello F24. La scelta del canale, secondo le indicazioni della Cassa, valeva per le quattro rate minime dell’anno e non era modificabile liberamente di volta in volta. Questa regola evita di interpretare la pubblicazione in Gazzetta come un’occasione per cambiare modalità di pagamento a posteriori.
Per chi aveva scelto l’F24, la quarta rata veniva suddivisa in due modelli per esigenze di compilazione della sezione previdenziale. Il primo riportava i codici E100 per il contributo minimo soggettivo e E107 per quello integrativo; il secondo riportava il codice E101 relativo al contributo di maternità. Gli avvisi erano disponibili dall’area riservata dell’ente.
| Codice F24 | Tipologia |
|---|---|
| E100 | Contributo minimo soggettivo |
| E107 | Contributo minimo integrativo |
| E101 | Contributo di maternità |
Il valore di 94 euro si riferisce soltanto alla componente maternità: l’importo complessivo della quarta rata può essere maggiore perché comprende anche altre voci previdenziali riferite alla singola posizione. Non si deve quindi confrontare il totale dell’avviso con 94 euro e considerare automaticamente errato un importo superiore.
In caso di pagamento con F24 e compensazione di crediti fiscali o da patrocinio a spese dello Stato, Cassa Forense richiede di seguire le specifiche istruzioni per l’F24 telematico sui canali dell’Agenzia delle Entrate. Le regole di compensazione non vanno dedotte dalla sola presenza dei codici E100, E107 ed E101: occorre controllare il modello personalizzato e la documentazione del proprio credito.
I pensionati che continuano l’attività professionale possono essere interessati al contributo di maternità anche quando per altre componenti previdenziali valgono regole differenziate. Il vademecum della Cassa prevede, per determinati pensionati di vecchiaia, la possibilità di richiedere la trattenuta del contributo sui ratei di pensione. Anche in questi casi è necessaria la verifica della singola posizione, senza dedurre un’esenzione generalizzata dalla condizione di pensionato.
Chi è tenuto al contributo e che cosa finanzia
Secondo il Vademecum previdenziale di Cassa Forense, il contributo di maternità è dovuto dagli iscritti alla Cassa secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile. La misura viene determinata annualmente dal consiglio di amministrazione in relazione agli oneri sostenuti per le prestazioni di maternità e necessita del controllo ministeriale.
La finalità è contribuire al finanziamento delle tutele previdenziali di maternità. Da un punto di vista concettuale è essenziale distinguere il contributo versato dall’indennità di maternità erogata: i 94 euro sono una somma a carico degli iscritti, non l’importo del beneficio riconosciuto a chi presenta una richiesta di indennità.
Le prestazioni di maternità e i requisiti per ottenerle seguono infatti una normativa propria. Le condizioni per l’indennità non vengono modificate automaticamente dal fatto che nel 2026 il contributo annuale sia stato approvato a 94 euro. Non esiste un rapporto diretto in cui versare 94 euro attribuisca da solo il diritto a ricevere una prestazione di uguale importo.
Anche le eventuali misure di esonero dai contributi minimi, previste in circostanze particolari dal regolamento previdenziale, vanno considerate separatamente. Non si può affermare che ogni genitore sia esentato dal contributo di maternità né che tutte le prestazioni assistenziali spettino senza domanda: per ciascuna misura contano regole, termini e requisiti distinti.
Per l’avvocato che svolge l’attività con Partita IVA in regime forfettario l’approvazione non modifica direttamente l’imposta sostitutiva né il coefficiente di redditività. Restano da applicare le regole fiscali ordinarie sui contributi previdenziali effettivamente versati, secondo il regime posseduto. La guida RM sul regime forfettario degli avvocati e Cassa Forense tratta questi aspetti separatamente.
Per l’organizzazione finanziaria dello studio, il costo è modesto rispetto ad altre voci contributive, ma merita comunque una rilevazione corretta. Un prospetto annuale dei versamenti può distinguere minimo soggettivo, integrativo, maternità ed eventuali importi in autoliquidazione, evitando di registrare due volte la quota di 94 euro se è già compresa nell’avviso di settembre.
Chi ha aperto da poco uno studio legale deve inoltre considerare che iscrizione alla Cassa e apertura della Partita IVA non sono la stessa formalità: sono adempimenti distinti, soggetti alle rispettive regole. I costi e le procedure iniziali sono descritti anche nella guida RM su come aprire la Partita IVA da avvocato. Il nuovo comunicato ministeriale non sostituisce queste procedure.
Domande frequenti sul contributo maternità 2026
Quanto si paga di maternità a Cassa Forense nel 2026?
94,00 euro pro capite, secondo la delibera n. 253 del 22 maggio 2026 approvata dai Ministeri vigilanti e comunicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre.
La pubblicazione del 22 ottobre fa ripartire i termini di pagamento?
No, il comunicato non riapre i termini. Il contributo era compreso nella quarta rata dei minimi con scadenza ordinaria il 30 settembre 2026. Se il versamento è già stato eseguito correttamente, la pubblicazione non implica un secondo pagamento.
Quale codice F24 serve per il contributo maternità?
Negli F24 personalizzati da Cassa Forense la componente maternità utilizza il codice E101. I codici E100 ed E107 riguardano rispettivamente altre due componenti dei contributi minimi.
I 94 euro sono l’indennità di maternità ricevuta dall’avvocata?
No. Sono il contributo previdenziale annuale versato dagli iscritti. Le indennità di maternità sono prestazioni disciplinate separatamente e non coincidono con la somma fissata dalla delibera.
Le fonti principali sono il comunicato ministeriale 26A05529 nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026, la comunicazione di Cassa Forense sui contributi minimi 2026 e la nota dell’Ordine degli Avvocati di Verona sulla quarta rata. Per verificare pagamenti, compensazioni ed eventuali irregolarità deve sempre essere consultata la posizione personale presso Cassa Forense.
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Caterina
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