Le scadenze Cassa Forense 2026 comprendono quattro rate dei contributi minimi e il calendario del Modello 5/2026. I minimi si pagano il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre; il Modello 5 va inviato entro il 30 settembre 2026 e l’eventuale autoliquidazione si versa in due rate, il 30 settembre e il 31 dicembre.
La distinzione è importante: i contributi minimi riguardano l’anno 2026, mentre il Modello 5/2026 comunica i redditi professionali e il volume d’affari prodotti nel 2025. Per questo aliquote, soglie e anno di riferimento non vanno confusi.
Scadenze Cassa Forense 2026: calendario
| 28 febbraio 2026 | Prima rata dei contributi minimi |
| 30 aprile 2026 | Seconda rata dei contributi minimi |
| 30 giugno 2026 | Terza rata dei contributi minimi |
| 30 settembre 2026 | Quarta rata dei minimi + maternità; invio Modello 5/2026; prima rata autoliquidazione 50% |
| 31 dicembre 2026 | Seconda rata a saldo dell’autoliquidazione ed eventuale contributo modulare volontario |
Gli avvisi relativi ai minimi vengono resi disponibili nell’area riservata. Per gli importi e le scadenze annuali è sempre opportuno verificare la posizione personale sul sito di Cassa Forense.
Contributi minimi Cassa Forense 2026: importi
Per il 2026 gli importi di riferimento sono:
- 2.790 euro di contributo minimo soggettivo intero;
- 1.395 euro di contributo minimo soggettivo ridotto nei casi previsti;
- 355 euro di contributo minimo integrativo intero;
- 177,50 euro di contributo minimo integrativo ridotto nei casi previsti.
Alla quarta rata si aggiunge il contributo di maternità. I minimi sono un anticipo della contribuzione: quando reddito professionale o volume d’affari superano le soglie coperte dai minimi, la differenza emerge con il Modello 5.
Su RM abbiamo già una news dedicata ai contributi minimi Cassa Forense 2026; questa guida ha invece intento operativo sulle scadenze annuali.
Come si pagano i minimi: PagoPA o F24
I contributi minimi possono essere pagati tramite PagoPA oppure tramite modello F24 generato dalla procedura della Cassa. L’F24 può essere utile quando l’avvocato dispone di crediti compensabili nei limiti consentiti, inclusi i crediti da patrocinio a spese dello Stato.
La scelta del canale non cambia la scadenza. È consigliabile conservare la ricevuta e controllare che il pagamento risulti correttamente acquisito nella posizione personale.
Modello 5/2026: scadenza 30 settembre
Il Modello 5/2026 deve essere inviato telematicamente entro il 30 settembre 2026. Serve a comunicare il reddito netto professionale e il volume d’affari prodotti nel 2025.
Cassa Forense chiarisce che il modello deve essere presentato anche in diversi casi in cui il reddito è zero o negativo oppure la dichiarazione fiscale non è stata ancora trasmessa.
Il Modello 5 va inviato anche con reddito zero?
Sì, quando permane l’obbligo dichiarativo. Tra i casi da verificare rientrano:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
- dati IRPEF o IVA pari a zero o negativi;
- Partita IVA non ancora aperta ma obbligo dichiarativo ancora presente;
- cancellazione dalla Cassa con redditi da comunicare per l’anno di riferimento.
Ritardo e omissione possono comportare sanzioni e, nei casi previsti, comunicazioni al competente Consiglio dell’Ordine.
Modello 5/2026: redditi 2025, non redditi 2026
Questo è il punto che genera più errori. Il modello si presenta nel 2026 ma riguarda i redditi prodotti nel 2025. Per l’autoliquidazione si devono quindi utilizzare le aliquote e le soglie applicabili all’anno di produzione del reddito.
Per i redditi 2025 dichiarati nel Modello 5/2026 il contributo soggettivo in autoliquidazione è pari al 16% sulla parte di reddito netto professionale eccedente la soglia coperta dal minimo, fino al tetto reddituale previsto; sulla parte eccedente il tetto si applica il 3%.
Il contributo integrativo in autoliquidazione resta invece pari al 4% sulla parte di volume d’affari eccedente la soglia coperta dal minimo secondo le regole della Cassa.
Perché nel 2026 trovi anche l’aliquota del 17%
L’aliquota soggettiva ordinaria è salita al 17% per i redditi prodotti nel 2026. È quindi corretta, ma entrerà nel Modello 5/2027.
- Modello 5/2026 → redditi 2025 → aliquota 16%;
- Modello 5/2027 → redditi 2026 → aliquota 17%.
Separare l’anno di presentazione dall’anno del reddito evita di applicare l’aliquota sbagliata all’autoliquidazione.
Prima rata autoliquidazione: 30 settembre
Se dal Modello 5 risultano contributi soggettivi o integrativi aggiuntivi, il 50% deve essere versato entro il 30 settembre 2026. La stessa data concentra quindi quarta rata dei minimi, invio del modello e prima rata dell’eventuale eccedenza.
È uno dei mesi più delicati per la liquidità dello studio, soprattutto quando il reddito dell’anno precedente è cresciuto.
Saldo autoliquidazione: 31 dicembre
Il restante 50% dei contributi in autoliquidazione scade il 31 dicembre 2026. Entro la stessa data è dovuto anche l’eventuale contributo modulare volontario scelto dall’iscritto.
La posizione previdenziale annuale non va quindi considerata chiusa a settembre: l’ultimo controllo va effettuato a dicembre verificando il saldo risultante nell’area riservata.
Cassa Forense e regime forfettario
Nel regime forfettario il reddito fiscale dell’avvocato viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 78% ai compensi rilevanti. Per gli obblighi previdenziali occorre poi utilizzare i dati richiesti da Cassa Forense, distinguendo reddito professionale e volume d’affari.
Il reddito non coincide con il fatturato e il contributo soggettivo non utilizza la stessa base dell’integrativo. Per il quadro completo puoi collegare questa pagina alla guida sul regime forfettario per avvocati e al calcolo delle tasse dell’avvocato.
Contributo integrativo 4% in fattura
Il contributo integrativo Cassa Forense del 4% viene normalmente esposto in fattura secondo le regole previdenziali. Nel regime forfettario continua a essere applicato anche se l’avvocato non addebita IVA e non subisce ritenuta d’acconto.
Il 4% non va confuso con il contributo soggettivo: l’integrativo viene poi confrontato con il minimo e con quanto dovuto in autoliquidazione sulla base del volume d’affari dichiarato.
Giovani avvocati e contribuzione ridotta
Il Regolamento della previdenza forense prevede minimi ridotti in specifiche situazioni. Nel 2026 il minimo soggettivo ridotto è pari a 1.395 euro e l’integrativo ridotto a 177,50 euro.
La riduzione dipende dai requisiti della posizione individuale e non può essere applicata soltanto perché il reddito è basso. L’importo corretto va sempre verificato nell’area riservata.
Pensionati che continuano a esercitare
Gli avvocati pensionati di vecchiaia che continuano l’attività seguono regole contributive specifiche. La loro posizione va verificata separatamente rispetto a quella degli iscritti ordinari, sia sui minimi sia sull’autoliquidazione.
Come pianificare la liquidità
Per organizzare l’anno conviene creare tre accantonamenti distinti:
- contributi minimi Cassa Forense;
- eventuale autoliquidazione Modello 5;
- imposta sostitutiva e altri versamenti fiscali.
La stima dell’autoliquidazione dovrebbe essere preparata prima dell’estate usando i dati 2025. Quando la procedura del Modello 5 viene aperta, l’avvocato può così confrontare la propria previsione con il calcolo della Cassa e programmare settembre e dicembre.
Esempio pratico
Un avvocato in misura piena versa durante l’anno almeno 2.790 euro di soggettivo minimo e 355 euro di integrativo minimo, oltre al contributo di maternità. Questi importi vengono distribuiti nelle quattro rate annuali.
Se dal Modello 5/2026 emerge un’eccedenza, il 50% va pagato il 30 settembre e il restante 50% il 31 dicembre. Il costo previdenziale complessivo può quindi essere superiore ai soli minimi.
Errori da evitare
- considerare i minimi come contribuzione definitiva;
- dimenticare che il Modello 5/2026 riguarda i redditi 2025;
- usare il 17% del 2026 sui redditi 2025;
- non inviare il Modello 5 perché il reddito è zero;
- confondere soggettivo e integrativo 4%;
- non accantonare liquidità per settembre e dicembre;
- pagare con F24 senza utilizzare i dati predisposti dalla Cassa.
Checklist Cassa Forense 2026
- controlla gli avvisi dei minimi a febbraio;
- verifica se utilizzi PagoPA o F24;
- programma le rate del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre;
- prepara i dati reddituali 2025 prima dell’estate;
- invia il Modello 5 entro il 30 settembre;
- controlla l’autoliquidazione;
- versa il 50% entro il 30 settembre;
- versa il saldo entro il 31 dicembre;
- conserva ricevute e verifica la posizione personale.
Domande frequenti
Quando si pagano i minimi Cassa Forense nel 2026?
Le quattro scadenze sono 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.
Quando scade il Modello 5/2026?
Il Modello 5/2026 va inviato entro il 30 settembre 2026 e comunica redditi e volume d’affari prodotti nel 2025.
Quando si paga l’autoliquidazione?
Il 50% scade il 30 settembre 2026 e il saldo il 31 dicembre 2026.
Quanto sono i minimi Cassa Forense 2026?
Il minimo soggettivo intero è 2.790 euro e l’integrativo intero 355 euro; nei casi previsti esistono importi ridotti.
Il Modello 5 va inviato anche con reddito zero?
Sì, se permane l’obbligo dichiarativo previsto dalla Cassa.
Nel Modello 5/2026 si usa il 16% o il 17%?
Per i redditi 2025 comunicati nel Modello 5/2026 si usa il 16% secondo le soglie previste per il 2025. Il 17% riguarda i redditi prodotti nel 2026 e rileverà nel Modello 5/2027.
In sintesi
Le principali scadenze Cassa Forense 2026 sono le quattro rate dei minimi, il Modello 5 entro il 30 settembre e l’autoliquidazione divisa tra settembre e dicembre. Il punto chiave è distinguere la contribuzione corrente 2026 dal Modello 5/2026 riferito ai redditi 2025.
Integrare il calendario previdenziale con la gestione fiscale dell’avvocato permette di programmare con anticipo i mesi più impegnativi e ridurre il rischio di errori su aliquote, annualità e versamenti.
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