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Scadenze Cassa Forense 2026: contributi e Modello 5

Aggiornato il 18 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Scadenze Cassa Forense 2026: contributi e Modello 5

Le scadenze Cassa Forense 2026 comprendono quattro rate dei contributi minimi e il calendario del Modello 5/2026. I minimi si pagano il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre; il Modello 5 va inviato entro il 30 settembre 2026 e l’eventuale autoliquidazione si versa in due rate, il 30 settembre e il 31 dicembre.

La distinzione è importante: i contributi minimi riguardano l’anno 2026, mentre il Modello 5/2026 comunica i redditi professionali e il volume d’affari prodotti nel 2025. Per questo aliquote, soglie e anno di riferimento non vanno confusi.

Scadenze Cassa Forense 2026: calendario

28 febbraio 2026 Prima rata dei contributi minimi
30 aprile 2026 Seconda rata dei contributi minimi
30 giugno 2026 Terza rata dei contributi minimi
30 settembre 2026 Quarta rata dei minimi + maternità; invio Modello 5/2026; prima rata autoliquidazione 50%
31 dicembre 2026 Seconda rata a saldo dell’autoliquidazione ed eventuale contributo modulare volontario

Gli avvisi relativi ai minimi vengono resi disponibili nell’area riservata. Per gli importi e le scadenze annuali è sempre opportuno verificare la posizione personale sul sito di Cassa Forense.

Contributi minimi Cassa Forense 2026: importi

Per il 2026 gli importi di riferimento sono:

  • 2.790 euro di contributo minimo soggettivo intero;
  • 1.395 euro di contributo minimo soggettivo ridotto nei casi previsti;
  • 355 euro di contributo minimo integrativo intero;
  • 177,50 euro di contributo minimo integrativo ridotto nei casi previsti.

Alla quarta rata si aggiunge il contributo di maternità. I minimi sono un anticipo della contribuzione: quando reddito professionale o volume d’affari superano le soglie coperte dai minimi, la differenza emerge con il Modello 5.

Su RM abbiamo già una news dedicata ai contributi minimi Cassa Forense 2026; questa guida ha invece intento operativo sulle scadenze annuali.

Come si pagano i minimi: PagoPA o F24

I contributi minimi possono essere pagati tramite PagoPA oppure tramite modello F24 generato dalla procedura della Cassa. L’F24 può essere utile quando l’avvocato dispone di crediti compensabili nei limiti consentiti, inclusi i crediti da patrocinio a spese dello Stato.

La scelta del canale non cambia la scadenza. È consigliabile conservare la ricevuta e controllare che il pagamento risulti correttamente acquisito nella posizione personale.

Modello 5/2026: scadenza 30 settembre

Il Modello 5/2026 deve essere inviato telematicamente entro il 30 settembre 2026. Serve a comunicare il reddito netto professionale e il volume d’affari prodotti nel 2025.

Cassa Forense chiarisce che il modello deve essere presentato anche in diversi casi in cui il reddito è zero o negativo oppure la dichiarazione fiscale non è stata ancora trasmessa.

Il Modello 5 va inviato anche con reddito zero?

Sì, quando permane l’obbligo dichiarativo. Tra i casi da verificare rientrano:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • dati IRPEF o IVA pari a zero o negativi;
  • Partita IVA non ancora aperta ma obbligo dichiarativo ancora presente;
  • cancellazione dalla Cassa con redditi da comunicare per l’anno di riferimento.

Ritardo e omissione possono comportare sanzioni e, nei casi previsti, comunicazioni al competente Consiglio dell’Ordine.

Modello 5/2026: redditi 2025, non redditi 2026

Questo è il punto che genera più errori. Il modello si presenta nel 2026 ma riguarda i redditi prodotti nel 2025. Per l’autoliquidazione si devono quindi utilizzare le aliquote e le soglie applicabili all’anno di produzione del reddito.

Per i redditi 2025 dichiarati nel Modello 5/2026 il contributo soggettivo in autoliquidazione è pari al 16% sulla parte di reddito netto professionale eccedente la soglia coperta dal minimo, fino al tetto reddituale previsto; sulla parte eccedente il tetto si applica il 3%.

Il contributo integrativo in autoliquidazione resta invece pari al 4% sulla parte di volume d’affari eccedente la soglia coperta dal minimo secondo le regole della Cassa.

Perché nel 2026 trovi anche l’aliquota del 17%

L’aliquota soggettiva ordinaria è salita al 17% per i redditi prodotti nel 2026. È quindi corretta, ma entrerà nel Modello 5/2027.

  • Modello 5/2026 → redditi 2025 → aliquota 16%;
  • Modello 5/2027 → redditi 2026 → aliquota 17%.

Separare l’anno di presentazione dall’anno del reddito evita di applicare l’aliquota sbagliata all’autoliquidazione.

Prima rata autoliquidazione: 30 settembre

Se dal Modello 5 risultano contributi soggettivi o integrativi aggiuntivi, il 50% deve essere versato entro il 30 settembre 2026. La stessa data concentra quindi quarta rata dei minimi, invio del modello e prima rata dell’eventuale eccedenza.

È uno dei mesi più delicati per la liquidità dello studio, soprattutto quando il reddito dell’anno precedente è cresciuto.

Saldo autoliquidazione: 31 dicembre

Il restante 50% dei contributi in autoliquidazione scade il 31 dicembre 2026. Entro la stessa data è dovuto anche l’eventuale contributo modulare volontario scelto dall’iscritto.

La posizione previdenziale annuale non va quindi considerata chiusa a settembre: l’ultimo controllo va effettuato a dicembre verificando il saldo risultante nell’area riservata.

Cassa Forense e regime forfettario

Nel regime forfettario il reddito fiscale dell’avvocato viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 78% ai compensi rilevanti. Per gli obblighi previdenziali occorre poi utilizzare i dati richiesti da Cassa Forense, distinguendo reddito professionale e volume d’affari.

Il reddito non coincide con il fatturato e il contributo soggettivo non utilizza la stessa base dell’integrativo. Per il quadro completo puoi collegare questa pagina alla guida sul regime forfettario per avvocati e al calcolo delle tasse dell’avvocato.

Contributo integrativo 4% in fattura

Il contributo integrativo Cassa Forense del 4% viene normalmente esposto in fattura secondo le regole previdenziali. Nel regime forfettario continua a essere applicato anche se l’avvocato non addebita IVA e non subisce ritenuta d’acconto.

Il 4% non va confuso con il contributo soggettivo: l’integrativo viene poi confrontato con il minimo e con quanto dovuto in autoliquidazione sulla base del volume d’affari dichiarato.

Giovani avvocati e contribuzione ridotta

Il Regolamento della previdenza forense prevede minimi ridotti in specifiche situazioni. Nel 2026 il minimo soggettivo ridotto è pari a 1.395 euro e l’integrativo ridotto a 177,50 euro.

La riduzione dipende dai requisiti della posizione individuale e non può essere applicata soltanto perché il reddito è basso. L’importo corretto va sempre verificato nell’area riservata.

Pensionati che continuano a esercitare

Gli avvocati pensionati di vecchiaia che continuano l’attività seguono regole contributive specifiche. La loro posizione va verificata separatamente rispetto a quella degli iscritti ordinari, sia sui minimi sia sull’autoliquidazione.

Come pianificare la liquidità

Per organizzare l’anno conviene creare tre accantonamenti distinti:

  • contributi minimi Cassa Forense;
  • eventuale autoliquidazione Modello 5;
  • imposta sostitutiva e altri versamenti fiscali.

La stima dell’autoliquidazione dovrebbe essere preparata prima dell’estate usando i dati 2025. Quando la procedura del Modello 5 viene aperta, l’avvocato può così confrontare la propria previsione con il calcolo della Cassa e programmare settembre e dicembre.

Esempio pratico

Un avvocato in misura piena versa durante l’anno almeno 2.790 euro di soggettivo minimo e 355 euro di integrativo minimo, oltre al contributo di maternità. Questi importi vengono distribuiti nelle quattro rate annuali.

Se dal Modello 5/2026 emerge un’eccedenza, il 50% va pagato il 30 settembre e il restante 50% il 31 dicembre. Il costo previdenziale complessivo può quindi essere superiore ai soli minimi.

Errori da evitare

  • considerare i minimi come contribuzione definitiva;
  • dimenticare che il Modello 5/2026 riguarda i redditi 2025;
  • usare il 17% del 2026 sui redditi 2025;
  • non inviare il Modello 5 perché il reddito è zero;
  • confondere soggettivo e integrativo 4%;
  • non accantonare liquidità per settembre e dicembre;
  • pagare con F24 senza utilizzare i dati predisposti dalla Cassa.

Checklist Cassa Forense 2026

  • controlla gli avvisi dei minimi a febbraio;
  • verifica se utilizzi PagoPA o F24;
  • programma le rate del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre;
  • prepara i dati reddituali 2025 prima dell’estate;
  • invia il Modello 5 entro il 30 settembre;
  • controlla l’autoliquidazione;
  • versa il 50% entro il 30 settembre;
  • versa il saldo entro il 31 dicembre;
  • conserva ricevute e verifica la posizione personale.

Domande frequenti

Quando si pagano i minimi Cassa Forense nel 2026?

Le quattro scadenze sono 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.

Quando scade il Modello 5/2026?

Il Modello 5/2026 va inviato entro il 30 settembre 2026 e comunica redditi e volume d’affari prodotti nel 2025.

Quando si paga l’autoliquidazione?

Il 50% scade il 30 settembre 2026 e il saldo il 31 dicembre 2026.

Quanto sono i minimi Cassa Forense 2026?

Il minimo soggettivo intero è 2.790 euro e l’integrativo intero 355 euro; nei casi previsti esistono importi ridotti.

Il Modello 5 va inviato anche con reddito zero?

Sì, se permane l’obbligo dichiarativo previsto dalla Cassa.

Nel Modello 5/2026 si usa il 16% o il 17%?

Per i redditi 2025 comunicati nel Modello 5/2026 si usa il 16% secondo le soglie previste per il 2025. Il 17% riguarda i redditi prodotti nel 2026 e rileverà nel Modello 5/2027.

In sintesi

Le principali scadenze Cassa Forense 2026 sono le quattro rate dei minimi, il Modello 5 entro il 30 settembre e l’autoliquidazione divisa tra settembre e dicembre. Il punto chiave è distinguere la contribuzione corrente 2026 dal Modello 5/2026 riferito ai redditi 2025.

Integrare il calendario previdenziale con la gestione fiscale dell’avvocato permette di programmare con anticipo i mesi più impegnativi e ridurre il rischio di errori su aliquote, annualità e versamenti.

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