Il codice ATECO 86.22.03 identifica le altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici. In ATECO 2025 comprende strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali o in day-hospital, come centri di dialisi, radioterapia, chemioterapia, vaccinazione, trattamento delle trombosi, cure antifumo e altri poliambulatori specialistici, esclusa la chirurgia estetica.
Il punto decisivo è distinguere la struttura sanitaria organizzata dal medico specialista che lavora come professionista indipendente. Per il singolo specialista va infatti confrontato il 86.22.02; per la clinica o il centro specialistico che organizza ed eroga le prestazioni il riferimento può essere il 86.22.03.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO | 86.22.03 |
| Denominazione | Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici |
| Attività tipiche | Poliambulatori specialistici, dialisi, radioterapia, chemioterapia, vaccini, trombosi, cure antifumo |
| Da distinguere | 86.22.02 medico specialista indipendente; 86.22.01 chirurgia estetica; 86.10 attività ospedaliere |
| Autorizzazione | Da verificare secondo D.Lgs. 502/1992 e disciplina regionale |
| Forfettario | Non automatico: dipende dal soggetto fiscale; società ed enti non applicano il regime delle persone fisiche |
| Previdenza | ENPAM per il medico libero professionista; struttura e altri professionisti vanno valutati separatamente |
Cosa comprende il codice ATECO 86.22.03
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 86.22.03 le attività di centri tricologici con medici specialisti in dermatologia, centri di consulenza familiare che forniscono trattamenti medici in strutture non residenziali e trattamenti ambulatoriali o in day-hospital.
Rientrano inoltre centri vaccinali, centri per il trattamento delle trombosi, ambulatori per cure antifumo, ambulatori specialistici presso ASL e altri ambulatori e poliambulatori di medicina specialistica, con esclusione della chirurgia estetica.
Dialisi, chemioterapia, radioterapia e trattamenti day-hospital
ISTAT cita espressamente tra gli esempi dialisi, chemioterapia, terapia insulinica, trattamenti respiratori e radioterapia. Sono prestazioni che possono essere erogate in strutture specialistiche senza configurare necessariamente un’attività ospedaliera completa.
Con ATECO 2025 diverse attività che in precedenza avevano codici autonomi — come centri di radioterapia e centri di dialisi — confluiscono nel nuovo 86.22.03. La tavola di raccordo collega al nuovo codice anche il precedente 86.22.02 degli ambulatori e poliambulatori del SSN, il vecchio 86.22.03 dei centri di radioterapia, il 86.22.04 dei centri di dialisi e parte del precedente 86.22.09. Per una struttura già attiva è quindi importante verificare la riclassificazione effettiva e non limitarsi al vecchio numero ATECO.
Centri vaccinali, trombosi, cure antifumo e tricologia medica.
Il 86.22.03 comprende anche centri per vaccini, trattamento delle trombosi, cure antifumo e centri tricologici quando operano con medici specialisti in dermatologia. La classificazione segue l’attività sanitaria specialistica organizzata della struttura.
La semplice presenza di un medico non basta però a rendere corretto questo codice: bisogna capire se il soggetto economico è una clinica o un centro specialistico oppure se si tratta dello studio professionale del singolo medico.
86.22.03 o 86.22.02: clinica contro medico specialista indipendente
Il 86.22.02 riguarda altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti. Il 86.22.03 riguarda invece le prestazioni erogate presso cliniche e centri specialistici come attività della struttura.
Per il professionista è utile confrontare la guida al codice ATECO per medici e quella su come aprire Partita IVA per medico. Il codice della struttura non deve essere attribuito automaticamente al singolo specialista che vi collabora.
86.22.03 o 86.22.01: chirurgia estetica esclusa
ATECO 2025 esclude espressamente dal 86.22.03 la chirurgia estetica, classificata nel 86.22.01. Questo confine è importante per cliniche e poliambulatori che offrono più specialità.
Se la struttura svolge sia medicina specialistica ordinaria sia trattamenti di chirurgia estetica, può essere necessario indicare più attività. Per i trattamenti non sanitari di bellezza va invece verificata la divisione 96, ad esempio il codice ATECO 96.22.09.
86.22.03 o attività ospedaliera 86.10
La presenza di day-hospital non trasforma automaticamente la struttura in ospedale. Il 86.10 riguarda attività ospedaliere con un’organizzazione sanitaria diversa e un perimetro più ampio rispetto all’assistenza specialistica ambulatoriale.
La distinzione va fatta sulla modalità con cui vengono erogate le prestazioni, sulla struttura autorizzata e sul regime assistenziale. Il Ministero della Salute distingue infatti l’assistenza specialistica ambulatoriale dalle attività ospedaliere e residenziali.
Autorizzazione sanitaria della clinica o del centro specialistico
L’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 prevede che la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie siano subordinati ad autorizzazione. Tra le strutture interessate rientrano quelle che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese diagnostica strumentale, laboratorio e riabilitazione.
Il codice ATECO non sostituisce quindi autorizzazione all’esercizio, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Le procedure concrete sono definite anche a livello regionale e possono cambiare in base alle prestazioni svolte e alla configurazione del centro.
Autorizzazione e accreditamento SSN non sono la stessa cosa
L’autorizzazione consente alla struttura di esercitare l’attività sanitaria nel rispetto dei requisiti previsti. L’accreditamento riguarda invece il rapporto con il Servizio sanitario e presuppone ulteriori condizioni.
Il Ministero della Salute ricorda che l’assistenza specialistica ambulatoriale del SSN può essere erogata da strutture pubbliche o private accreditate. Una clinica privata autorizzata non è quindi automaticamente accreditata con il SSN.
Operativamente conviene quindi verificare separatamente l’autorizzazione regionale, l’eventuale accreditamento con il SSN e i requisiti organizzativi richiesti per le prestazioni effettivamente erogate.
Poliambulatorio e professionisti sanitari che lavorano nella struttura
Una clinica o un poliambulatorio può avvalersi di medici, tecnici sanitari e altri professionisti. Il codice ATECO della struttura e quello del singolo professionista non devono però essere confusi.
Per esempio, un tecnico sanitario di radiologia che lavora autonomamente può avere un proprio inquadramento: puoi confrontare la guida al codice ATECO TSRM. Allo stesso modo, il medico che fattura la propria prestazione alla struttura può avere un codice diverso da quello della clinica.
Regime forfettario: attenzione al soggetto che usa il codice
Le principali banche dati associano al 86.22.03 un coefficiente di redditività del 78%, coerente con il settore sanitario. Questo dato non va però applicato automaticamente alla clinica o al centro specialistico. Il nuovo codice aggrega infatti attività provenienti da più codici della classificazione precedente e il soggetto che gestisce la struttura può essere una società, un ente oppure, in casi particolari, una persona fisica.
Il regime forfettario della legge 190/2014 è riservato alle persone fisiche esercenti impresa, arte o professione. Una società che gestisce una clinica o un centro specialistico non può quindi utilizzare il forfettario. Se il soggetto titolare è una persona fisica e ricorrono tutti i requisiti, il coefficiente va verificato anche alla luce del raccordo ATECO 2025 e dell’attività effettiva.
Per il singolo medico puoi approfondire il regime forfettario per medici e il calcolo tasse del medico.
ENPAM e previdenza: struttura e medico sono due piani diversi
Per il medico libero professionista il riferimento previdenziale è l’ENPAM. La Quota B ENPAM riguarda il reddito libero-professionale medico e odontoiatrico.
Una clinica o un centro specialistico, però, può essere una società o altro ente con dipendenti e collaboratori: la previdenza della struttura non si esaurisce nell’ENPAM del singolo medico. Vanno distinti obblighi societari, personale dipendente, medici liberi professionisti e altri professionisti sanitari. Per la gestione fiscale puoi vedere anche la pagina commercialista per medici.
Più specialità e più attività: quando servono codici aggiuntivi
Un poliambulatorio può svolgere medicina specialistica, diagnostica, fisioterapia, odontoiatria o altre attività sanitarie. Se queste prestazioni sono autonome e abituali, un solo codice può non descrivere correttamente l’intera struttura.
La guida su più codici ATECO con la stessa Partita IVA e quella sul codice ATECO principale e secondario aiutano a distinguere attività prevalente e attività secondarie.
Errori frequenti con il codice ATECO 86.22.03
- Usarlo per il singolo medico specialista indipendente senza verificare il 86.22.02.
- Usarlo per chirurgia estetica senza verificare il 86.22.01.
- Confondere una struttura specialistica ambulatoriale con un’attività ospedaliera 86.10.
- Pensare che il codice ATECO sostituisca l’autorizzazione sanitaria regionale.
- Confondere autorizzazione sanitaria e accreditamento SSN.
- Attribuire alla struttura il regime previdenziale del singolo medico.
- Applicare automaticamente il forfettario 78% a una società o a un centro organizzato.
- Usare un solo codice quando il poliambulatorio svolge attività sanitarie autonome differenti.
Domande frequenti sul codice ATECO 86.22.03
Quali attività rientrano nel 86.22.03?
Poliambulatori e centri specialistici, centri di dialisi e radioterapia, chemioterapia e altri trattamenti day-hospital, centri vaccinali, trombosi, cure antifumo e altre attività specialistiche organizzate in strutture.
Un medico specialista libero professionista usa il 86.22.03?
Non automaticamente. Per il medico specialista indipendente va prima verificato il 86.22.02.
Una clinica con 86.22.03 può usare il regime forfettario?
Dipende dal soggetto fiscale. Una società o un ente non possono applicare il regime forfettario delle persone fisiche; per una persona fisica occorre verificare tutti i requisiti e il corretto raccordo fiscale.
Serve un’autorizzazione sanitaria?
Sì, le strutture che erogano assistenza specialistica ambulatoriale rientrano tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992, con procedure definite anche a livello regionale.
La previdenza è sempre ENPAM?
ENPAM riguarda il medico e odontoiatra. La struttura può avere una forma societaria e personale con inquadramenti diversi; per questo la previdenza va analizzata separando ente e singoli professionisti.
In sintesi: il 86.22.03 è il codice ATECO 2025 da verificare per cliniche, poliambulatori e centri specialistici che erogano medicina specialistica non ospedaliera, inclusi dialisi, radioterapia, chemioterapia, vaccinazioni e altre prestazioni ambulatoriali. Va distinto dal medico indipendente 86.22.02, dalla chirurgia estetica 86.22.01 e dalle attività ospedaliere. Autorizzazione sanitaria, fiscalità e previdenza devono essere valutate sulla struttura concreta e sul soggetto che esercita l’attività.