Il codice ATECO 96.22.09 identifica gli altri servizi di cura della bellezza e gli altri trattamenti di bellezza n.c.a. È la voce da verificare per attività estetiche come massaggio del viso, trucco permanente, depilazione, abbronzatura e trattamenti di ciglia e sopracciglia, quando non si tratta di prestazioni mediche o di manicure e pedicure.
Il codice è quindi strettamente collegato all’attività di estetista, ma non coincide con qualunque servizio beauty. ATECO 2025 separa manicure e pedicure nel 96.22.01, parrucchieri e barbieri nel 96.21.00 e i centri benessere nel 96.23. Per la scelta corretta conta sempre la prestazione realmente resa al cliente.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 96.22.09 |
| Denominazione | Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. |
| Sezione | T – Altre attività di servizi |
| Attività tipiche | Massaggio del viso, trucco permanente, depilazione, abbronzatura, lash making e trattamenti sopracciglia |
| Da distinguere | 96.22.01 manicure/pedicure; 96.21.00 parrucchieri; 96.23 centri benessere; 86.22 chirurgia estetica; 86.99 podologia |
| Forfettario | Coefficiente di riferimento 67% |
Cosa comprende il codice ATECO 96.22.09
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono nel 96.22.09 i trattamenti di bellezza e i trattamenti estetici non eseguiti da medici specialisti. Gli esempi espressamente indicati sono massaggio del viso, trucco permanente, depilazione e abbronzatura.
ISTAT include inoltre i trattamenti di bellezza di ciglia e sopracciglia, indicati anche come lash making. La sottocategoria è quindi una voce residuale all’interno del gruppo 96.22, ma non è un contenitore generico per qualunque attività alla persona.
Estetista e codice 96.22.09.
Per l’estetista che svolge prevalentemente trattamenti viso, depilazione, abbronzatura, trucco permanente, ciglia e sopracciglia, il 96.22.09 è normalmente il codice da verificare. La pagina resta però distinta dalla sola etichetta professionale: un’estetista può infatti svolgere anche manicure e pedicure, servizi che ATECO 2025 colloca separatamente nel 96.22.01.
Per il percorso operativo di apertura puoi approfondire come aprire Partita IVA da estetista e la guida sul regime forfettario per estetiste.
Manicure e pedicure: quando usare 96.22.01
ATECO 2025 separa espressamente 96.22.01 – Servizi di manicure e pedicure dal 96.22.09. Se l’attività prevalente consiste esclusivamente o principalmente in manicure, pedicure e servizi riconducibili a quella voce, non è corretto usare automaticamente il codice residuale 96.22.09.
Quando lo stesso centro offre sia manicure e pedicure sia altri trattamenti estetici, bisogna individuare l’attività prevalente e valutare se dichiarare anche un codice secondario. Per i casi con più attività puoi consultare più codici ATECO con la stessa Partita IVA.
Trucco permanente, makeup artist e trucco beauty
ISTAT cita espressamente il trucco permanente tra le attività comprese nel 96.22.09. Per il makeup artist che esegue trucco beauty non permanente, invece, il codice va verificato sulla prestazione concreta e sul contesto in cui viene svolta: il fatto che un’attività appartenga al settore beauty non significa che ogni forma di trucco ricada automaticamente nella stessa sottocategoria.
La distinzione è ancora più importante per il trucco di scena o svolto prevalentemente per produzioni audiovisive e spettacolo. RM mantiene una guida verticale sul codice ATECO per truccatori e makeup artist, da usare per verificare quel sotto-caso specifico.
Ciglia, sopracciglia e lash making
Il lash making è espressamente incluso nel 96.22.09. Rientrano quindi i trattamenti estetici rivolti a ciglia e sopracciglia quando hanno natura beauty e non medica. La classificazione non sostituisce però i requisiti professionali eventualmente richiesti per esercitare l’attività.
Quando al trattamento di ciglia e sopracciglia si affiancano stabilmente manicure, vendita di prodotti, formazione o altri servizi autonomi, va verificato se il 96.22.09 resta l’attività principale o se servano codici aggiuntivi.
Depilazione, abbronzatura e trattamenti viso
Depilazione e abbronzatura sono incluse espressamente nelle note ISTAT. Anche il massaggio del viso viene indicato come esempio di trattamento estetico. Il confine resta quello tra finalità estetica e finalità terapeutica o sanitaria.
La Legge 4 gennaio 1990 n. 1 definisce l’attività di estetista come l’insieme di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con finalità estetiche, escludendo le prestazioni rivolte in modo specifico ed esclusivo a finalità terapeutiche.
Chirurgia estetica, podologia e trattamenti sanitari sono esclusi
ATECO 2025 esclude dalla classe 96.22 i trattamenti di chirurgia estetica svolti da medici specialisti, rinviando all’area 86.22. Esclude inoltre l’attività dei podologi, che appartiene alla divisione 86.99.
Il codice 96.22.09 non può quindi essere utilizzato per prestazioni sanitarie o terapeutiche riservate. Per il confine con la podologia puoi consultare il codice ATECO del podologo.
Centro benessere e massaggi: quando entra 96.23
ATECO 2025 distingue i servizi di cura della bellezza dai centri benessere, sauna e bagno di vapore del gruppo 96.23. In quella famiglia rientrano, tra gli altri, centri benessere, saune, bagni di vapore, solarium e centri per dimagrimento o snellimento, con specifiche esclusioni per attività sanitarie.
Per questo non è corretto usare il 96.22.09 come codice universale per ogni centro beauty o massaggi. Se il servizio prevalente è diverso dai trattamenti estetici tipici dell’estetista, bisogna verificare la classificazione più specifica. RM ha una guida dedicata al codice ATECO di massaggiatori e massoterapisti.
Parrucchiere ed estetica: attività separate
Parrucchieri e barbieri appartengono al 96.21.00. Un salone che offre anche trattamenti estetici può quindi svolgere due attività differenti. Non è corretto considerare automaticamente depilazione, trucco permanente o lash making come semplici estensioni del codice del parrucchiere.
Se entrambe le attività sono esercitate stabilmente, bisogna verificare il codice principale e gli eventuali secondari. Per il comparto capelli puoi confrontare il codice ATECO 96.21.00 per parrucchieri e barbieri.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 67%
Per il tipico inquadramento dei servizi di estetica riconducibili a questa attività, il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è il 67%. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è quindi 20.100 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi e dell’imposta sostitutiva.
Il coefficiente è un criterio fiscale e non rappresenta i costi reali del centro estetico o dell’attività individuale. Prodotti, materiali di consumo, apparecchiature, affitto, utenze e formazione possono incidere in misura diversa. La convenienza del regime va quindi valutata anche sulla struttura effettiva dei costi. Puoi approfondire il coefficiente di redditività del 67% e il calcolo tasse per estetiste.
INPS Artigiani e requisiti professionali
L’attività di estetista esercitata come impresa individuale è normalmente collegata alla Gestione Artigiani INPS, ma l’inquadramento concreto dipende dalla forma con cui viene svolta l’attività e dal ruolo effettivo del titolare. Il codice ATECO non sostituisce la verifica previdenziale.
Inoltre, l’attività di estetista è disciplinata dalla Legge 1/1990 e dalle regole regionali e comunali applicabili. Qualifica professionale, responsabile tecnico, SCIA, locali e attrezzature devono quindi essere verificati separatamente dal codice ATECO. Per la gestione operativa puoi consultare la guida al commercialista per estetiste.
Vecchio 96.02.02 e passaggio ad ATECO 2025
Nelle vecchie guide si trova spesso il codice 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza. Con ATECO 2025 il settore è stato riorganizzato: manicure e pedicure hanno il 96.22.01, mentre gli altri trattamenti di bellezza n.c.a. sono classificati nel 96.22.09.
Chi possiede una posizione precedente deve quindi verificare il raccordo con ATECO 2025 e la composizione reale dei servizi offerti. Per la logica generale puoi consultare come scegliere correttamente il codice ATECO.
Un altro confine pratico riguarda la vendita di cosmetici e prodotti beauty. Se i prodotti vengono ceduti in modo accessorio al trattamento estetico, il tema va valutato nel contesto dell’attività principale; se invece nasce una vera linea commerciale autonoma, con assortimento, acquisti e vendite proprie, può essere necessario aggiungere un codice per il commercio al dettaglio. Anche in questo caso il 96.22.09 non deve essere usato come contenitore generale.
Lo stesso criterio vale per l’attività svolta a domicilio o presso sedi diverse dal centro estetico: il fatto di lavorare fuori dal proprio locale non cambia da solo la natura del trattamento, ma possono cambiare gli adempimenti amministrativi e i requisiti richiesti dalla disciplina regionale o comunale. Prima di avviare servizi itineranti o a domicilio è quindi necessario verificare le regole locali applicabili.
Errori frequenti con il codice 96.22.09
- usare 96.22.09 anche quando l’attività prevalente è manicure o pedicure;
- considerare qualsiasi servizio beauty automaticamente compreso nel codice;
- confondere trattamenti estetici e prestazioni sanitarie o terapeutiche;
- usare il codice dell’estetista per attività tipiche di centri benessere o massaggi;
- ignorare la distinzione con parrucchieri e barbieri;
- considerare il codice ATECO sufficiente senza verificare qualifica, SCIA e requisiti;
- scegliere il codice solo per ottenere il coefficiente fiscale del 67%;
- trascurare attività secondarie come vendita di prodotti o formazione quando realmente autonome.
Domande frequenti sul codice ATECO 96.22.09
Cosa comprende il codice ATECO 96.22.09?
Comprende altri trattamenti estetici e beauty n.c.a., tra cui massaggio del viso, trucco permanente, depilazione, abbronzatura e trattamenti di ciglia e sopracciglia.
Manicure e pedicure rientrano nel 96.22.09?
No. ATECO 2025 prevede il codice specifico 96.22.01 per manicure e pedicure.
Il trucco permanente rientra nel 96.22.09?
Sì. Il trucco permanente è indicato espressamente da ISTAT tra gli esempi di attività comprese.
Qual è il coefficiente di redditività?
Il coefficiente di riferimento è il 67% quando il soggetto possiede tutti i requisiti per applicare il regime forfettario.
Il codice 96.22.09 basta per aprire un centro estetico?
No. Il codice ATECO classifica l’attività, ma restano da verificare qualifica professionale, SCIA, requisiti del locale, responsabile tecnico e regole regionali o comunali applicabili.
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Caterina
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