Il codice ATECO 93.13.09 identifica le altre attività dei centri di fitness. Comprende palestre, strutture per bodybuilding e corsi fitness erogati direttamente dal centro. Non va però usato automaticamente per studi di yoga, pilates o Tai Chi, che in ATECO 2025 hanno il codice 93.13.01, né per personal trainer e istruttori indipendenti, che rientrano nella formazione sportiva della classe 85.51.
Il vecchio 93.13.00 “Gestione di palestre” è stato riclassificato nel nuovo 93.13.09, mentre ATECO 2025 ha separato gli studi di yoga, pilates e Tai Chi. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività di riferimento è 67%. Previdenza, SCIA e requisiti tecnici dipendono però da forma dell’attività e disciplina locale, quindi il codice da solo non basta a definire tutti gli adempimenti.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 93.13.09 |
| Denominazione | Altre attività dei centri di fitness |
| Comprende | Palestre, bodybuilding, corsi fitness forniti dal centro |
| Vecchio riferimento | 93.13.00 – Gestione di palestre |
| Forfettario | Coefficiente di redditività 67% |
| Da distinguere | 93.13.01 yoga/pilates/Tai Chi; 85.51 istruttori indipendenti; 93.12 club; 93.11 impianti |
Cosa comprende il codice ATECO 93.13.09
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 93.13.09 le attività di palestre, la gestione di strutture per culturismo e i corsi di fitness forniti dai centri di fitness. Il codice descrive quindi una struttura organizzata che mette a disposizione spazi, attrezzature e attività motorie ai clienti.
La caratteristica distintiva è proprio il centro di fitness: non la singola prestazione dell’istruttore, ma l’organizzazione della palestra o del centro. Possono rientrare sala pesi, area cardio, allenamento funzionale, corsi collettivi e altre attività di fitness purché restino nel perimetro della struttura.
Palestra e bodybuilding: quando usare 93.13.09
Una palestra con sala pesi, macchine isotoniche, attrezzature cardio o spazi per allenamento funzionale è il caso tipico del 93.13.09. ISTAT cita espressamente anche la gestione di strutture per body-building.
Il codice resta coerente anche quando il centro offre programmi di allenamento, lezioni di gruppo o servizi accessori direttamente collegati alla fruizione della palestra. Possono rientrare anche box e strutture per allenamento funzionale quando il modello economico è quello del centro fitness, con spazi e attrezzature messi a disposizione degli utenti. Anche reception, spogliatoi e servizi accessori restano normalmente funzionali all’attività principale. Se però l’attività prevalente cambia e diventa, per esempio, gestione di piscina, club sportivo, studio yoga o semplice attività personale di un trainer indipendente, occorre verificare il codice specifico.
Corsi fitness forniti dal centro
ATECO 2025 include nel 93.13.09 i corsi di fitness forniti da centri di fitness. Questo significa che una palestra può organizzare corsi collettivi, circuiti, ginnastica funzionale o altre attività motorie senza dover utilizzare automaticamente il codice dell’istruttore.
Il punto da verificare è chi presta il servizio al cliente. Se il cliente acquista l’accesso o il corso dal centro fitness, l’attività resta collegata alla struttura. Se invece il professionista lavora in proprio, senza gestire una palestra, e fattura direttamente lezioni o allenamento, va verificata la classe 85.51 e la guida sul codice ATECO del personal trainer.
Yoga, pilates e Tai Chi: quando usare 93.13.01
ATECO 2025 ha separato gli studi di yoga, pilates e Tai Chi nel codice 93.13.01. Rientrano in quella voce gli studi dedicati a queste discipline e i corsi fitness forniti da strutture simili.
Un centro fitness generalista che offre anche una lezione di yoga può restare nel 93.13.09 se la palestra è l’attività prevalente. Se invece l’attività è strutturata come vero studio di yoga, pilates o Tai Chi, il 93.13.01 è il primo codice da verificare. RM tratta il caso nella guida su come aprire uno studio yoga e nel codice ATECO per yoga.
Personal trainer e istruttori indipendenti: classe 85.51
ISTAT esclude dalla classe 93.13 la formazione sportiva fornita da insegnanti o allenatori indipendenti. Se il professionista non gestisce il centro fitness ma presta personalmente lezioni, allenamento o coaching sportivo, va verificata la classe 85.51.
Questo confine è importante perché una palestra può avere dipendenti o collaboratori istruttori, ma il loro inquadramento personale non coincide automaticamente con quello della struttura. Per la posizione del singolo professionista puoi consultare aprire Partita IVA da personal trainer e la guida sul lavoro sportivo.
Club sportivo e centro fitness non sono la stessa cosa
I club sportivi rientrano nel gruppo 93.12. Il club può organizzare allenamenti, attività associative e competizioni per i propri iscritti, mentre il 93.13.09 è centrato sulla gestione del centro fitness o della palestra.
La distinzione dipende dalla struttura reale dell’attività. Una SSD o ASD può gestire anche una palestra, ma la forma associativa o societaria non determina da sola il codice ATECO. Devono essere valutati l’attività prevalente, i servizi resi, il rapporto con soci o clienti e l’eventuale iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Impianto sportivo e palestra: differenza dal gruppo 93.11
La gestione di impianti sportivi appartiene al gruppo 93.11. Piscine, stadi, campi e altri impianti possono avere codici specifici diversi dal 93.13.09.
Una palestra tradizionale rientra nel 93.13.09 anche se utilizza locali attrezzati per l’esercizio fisico. Se però la struttura principale è una piscina, un campo o un impianto sportivo destinato a discipline specifiche, va verificato il codice dell’impianto. Anche il 93.19.10 per organizzazioni ed eventi sportivi resta un’attività distinta.
Dal vecchio 93.13.00 al nuovo 93.13.09
Il vecchio codice ATECO 2007 93.13.00 – Gestione di palestre è stato riclassificato nel nuovo 93.13.09. ATECO 2025 ha però creato una separazione più precisa, dedicando il 93.13.01 agli studi di yoga, pilates e Tai Chi.
Per una palestra tradizionale il passaggio è quindi sostanzialmente diretto. Se l’attività era in precedenza classificata in modo generico come palestra ma oggi opera soprattutto come studio specializzato in yoga o pilates, il nuovo codice va scelto sulla base dell’attività effettiva e non per semplice continuità amministrativa.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 67%
Per il 93.13.09 il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è 67%. Con 50.000 euro di ricavi o compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 33.500 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi e dell’imposta sostitutiva.
Il coefficiente non è la percentuale delle tasse da pagare. RM approfondisce il meccanismo nella guida sul coefficiente di redditività del 67% e nella guida al regime forfettario. Se il centro è gestito da una società, ASD o SSD, il regime fiscale va verificato in base alla forma giuridica e non si applica automaticamente il forfettario delle persone fisiche.
Previdenza: il codice ATECO non basta
La gestione previdenziale dipende dalla forma in cui viene esercitata l’attività. Il titolare che gestisce una palestra come impresa individuale può avere un inquadramento diverso dal personal trainer freelance, dall’amministratore di una società o dal lavoratore sportivo.
Per questo non è corretto associare automaticamente il 93.13.09 alla Gestione Separata o alla Gestione Commercianti senza verificare il caso concreto. Forma giuridica, organizzazione, ruolo personale e rapporti di lavoro devono essere valutati insieme. Per un quadro generale puoi consultare quanto si paga di INPS con la Partita IVA.
SCIA, SUAP e requisiti tecnici della palestra
L’apertura di una palestra richiede verifiche amministrative ulteriori rispetto alla sola Partita IVA. La Camera di Commercio di Roma, per esempio, richiama documentazione igienico-sanitaria, prevenzione incendi, requisiti professionali e SCIA quando prevista dal regolamento comunale.
La disciplina varia per Regione e Comune. In Lombardia, per esempio, la normativa regionale disciplina qualifiche degli istruttori e adempimenti tramite SUAP; le FAQ SUAP regionali richiamano anche qualifiche degli istruttori e prevenzione incendi. Per questo responsabile tecnico, titoli degli istruttori, agibilità, capienza, antincendio e SCIA devono essere verificati nel territorio dove si trova la palestra, senza applicare una checklist nazionale identica per tutti.
Prima di firmare un contratto di locazione o acquistare attrezzature è quindi prudente verificare con il SUAP la compatibilità dei locali e gli eventuali requisiti della struttura. Il codice ATECO può essere corretto ma l’apertura può comunque richiedere adeguamenti edilizi, igienico-sanitari o antincendio.
Errori frequenti con il codice 93.13.09
- usarlo per uno studio di yoga, pilates o Tai Chi che rientra nel 93.13.01;
- usarlo per un personal trainer indipendente che non gestisce un centro fitness;
- confondere una palestra con un club sportivo 93.12;
- usarlo per una piscina o un altro impianto sportivo prevalente senza verificare il 93.11;
- pensare che il codice ATECO determini automaticamente la gestione INPS;
- applicare il coefficiente 67% a società, ASD o SSD senza verificare il regime fiscale effettivo;
- aprire la palestra senza verificare SCIA, requisiti professionali, agibilità e prevenzione incendi;
- mantenere il vecchio 93.13.00 senza aggiornare la classificazione ATECO 2025.
Domande frequenti sul codice ATECO 93.13.09
Qual è il codice ATECO di una palestra?
Per una palestra o centro fitness tradizionale il riferimento ATECO 2025 da verificare è 93.13.09.
Il 93.13.09 comprende corsi fitness?
Sì. ISTAT include espressamente i corsi fitness forniti da centri di fitness.
Uno studio yoga usa 93.13.09?
Non normalmente: per studi di yoga, pilates e Tai Chi ATECO 2025 prevede il 93.13.01.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per una persona fisica che può applicare il regime forfettario il coefficiente di riferimento è il 67%.
Serve una SCIA per aprire una palestra?
La procedura dipende dalla normativa regionale e comunale. Va verificato il SUAP competente insieme ai requisiti del locale, degli istruttori e della sicurezza.
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