Il coefficiente di redditività del 67% nel regime forfettario è il coefficiente residuale previsto per numerose attività economiche che non rientrano nei gruppi specifici del 40%, 54%, 62%, 78% o 86%. Significa che il 67% dei ricavi o compensi fiscalmente rilevanti viene assunto come reddito forfettario iniziale e il restante 33% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
È una percentuale molto diffusa, ma non va trasformata nella regola “artigiano = 67%”. Alcune attività artigiane appartengono infatti a gruppi diversi: per esempio molte attività edilizie ricadono nell’86%. La classificazione corretta dipende dall’attività realmente svolta e dal raccordo del codice ATECO 2025 con i gruppi utilizzati dalla tabella normativa.
Cosa significa coefficiente di redditività 67%
Il 67% è la percentuale applicata ai ricavi o compensi rilevanti per ottenere il reddito determinato forfettariamente. Non indica quante tasse paghi. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 20.100 euro e la quota di costi presunta dal sistema è 9.900 euro.
Dal reddito forfettario vengono poi dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole applicabili; sulla base risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando ne ricorrono i requisiti.
Quali attività rientrano nel coefficiente 67%
Nell’Allegato 4 alla Legge 190/2014 il 67% copre le “altre attività economiche”, cioè un insieme molto ampio di gruppi ATECO 2007 non già assegnati alle percentuali specifiche. Può comprendere attività manifatturiere, trasporti, servizi informatici in determinati gruppi storici, noleggio e supporto alle imprese, servizi alla persona, attività artistiche e altri settori.
- molte attività artigiane di produzione e servizi;
- parrucchieri e altre attività di servizi alla persona ricondotte al gruppo previsto;
- numerose attività creative e dello spettacolo;
- trasporto e magazzinaggio nei gruppi residuali;
- alcuni servizi informatici e di comunicazione;
- noleggio, servizi di supporto e altre attività non comprese nei gruppi specifici.
Per esempio, la guida RM sul regime forfettario per parrucchieri utilizza il 67% per l’attività corrispondente. L’esempio non autorizza però a estendere la stessa percentuale a qualunque artigiano.
Perché il 67% è un coefficiente residuale
La tabella assegna prima percentuali specifiche a determinati gruppi: commercio e ristorazione al 40%, ambulanti non alimentari al 54%, intermediari del commercio al 62%, professioni e attività assimilate al 78%, costruzioni e immobiliari all’86%. Tutte le attività elencate nel gruppo residuale seguono invece il 67%.
Questo significa che la corretta classificazione è essenziale. Un’attività descritta genericamente come “servizi” potrebbe ricadere nel 67% oppure nel 78% a seconda del codice e della natura effettiva del lavoro.
ATECO 2025 e coefficiente 67% nel 2026
Con ATECO 2025 non basta confrontare le prime cifre del nuovo codice con la vecchia tabella. Il decreto legislativo 81/2025 stabilisce che, finché non saranno approvati i nuovi coefficienti elaborati sulla nuova classificazione, continuano ad applicarsi quelli dell’Allegato 4 individuati tramite la corrispondenza con ATECO 2007.
L’ISTAT rende disponibili le tavole di raccordo. Per il 67%, che raccoglie molti settori diversi, questo passaggio è particolarmente importante perché un cambio di struttura della classificazione può rendere fuorviante un confronto diretto tra numeri vecchi e nuovi.
Come si calcola il reddito con il 67%
Con 20.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 13.400 euro. Il 33% restante, pari a 6.600 euro, rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente.
- Ricavi: 20.000 €.
- Coefficiente: 67%.
- Reddito forfettario iniziale: 13.400 €.
- Quota forfettaria di costi: 6.600 €.
Per completare la simulazione con contributi e imposta puoi utilizzare il calcolatore delle tasse del regime forfettario.
Esempio con 50.000 euro di ricavi
Con 50.000 euro di ricavi, il 67% produce un reddito forfettario iniziale di 33.500 euro. La quota implicita di costi è 16.500 euro. I normali costi effettivamente sostenuti non vengono sottratti una seconda volta dal reddito, perché la loro incidenza è già rappresentata in modo standard dal coefficiente.
Rimangono separati i contributi previdenziali obbligatori, la cui deduzione segue la disciplina del regime. Per valutare il netto reale occorre quindi conoscere anche la gestione previdenziale applicabile all’attività.
67% o 78%: il confine più delicato
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la distinzione tra attività residuali al 67% e attività professionali al 78%. Non è sufficiente definirsi “freelance” o “consulente”: bisogna verificare che cosa si fa realmente e quale codice ATECO descrive quella prestazione.
Una professione scientifica, tecnica o consulenziale può ricadere nel grande gruppo del 78%, mentre un’attività creativa, operativa o di servizi appartenente ai gruppi residuali può essere al 67%. La differenza incide direttamente sul reddito fiscale: su 40.000 euro di ricavi, il 67% produce 26.800 euro, il 78% ne produce 31.200.
67% o 86% per un artigiano
Anche la formula “artigiani 67%” è troppo generica. Un parrucchiere può essere al 67%, mentre attività di costruzione e diversi mestieri dell’edilizia ricadono nel gruppo storico dell’86%. La natura artigiana rileva per altri aspetti, compresa la previdenza, ma non determina da sola il coefficiente.
Per questo coefficiente e gestione INPS non devono essere confusi: due contribuenti entrambi iscritti come artigiani possono avere percentuali di redditività differenti.
Il 33% di costi è una spesa reale?
No. È una quota forfettaria. Non devi dimostrare di avere sostenuto costi pari al 33% e non puoi abbassare il reddito soltanto perché nell’anno hai speso più del previsto. Se i costi reali sono strutturalmente molto elevati, questo elemento può incidere sulla convenienza complessiva del regime, ma non cambia il coefficiente previsto per l’attività.
Errori frequenti sul coefficiente 67%
- Considerare il 67% come coefficiente di tutti gli artigiani.
- Usare il 67% per qualsiasi freelance senza controllare il gruppo professionale.
- Confondere il coefficiente con l’aliquota dell’imposta.
- Applicare meccanicamente il nuovo codice ATECO 2025 alla vecchia tabella.
- Dedurre analiticamente i normali costi oltre alla quota già riconosciuta a forfait.
- Dimenticare di verificare separatamente la gestione previdenziale.
Checklist per verificare il 67%
- Individua l’attività realmente esercitata.
- Controlla il codice ATECO 2025 attribuito.
- Ricostruisci il raccordo con ATECO 2007.
- Verifica che l’attività non ricada in uno dei gruppi con coefficiente specifico.
- Applica il 67% ai ricavi o compensi rilevanti.
- Calcola poi contributi e imposta sostitutiva.
Per i coefficienti già pubblicati puoi confrontare anche 40%, 54% e 62%.
Domande frequenti sul coefficiente di redditività 67%
Quali attività hanno il coefficiente 67%?
È il coefficiente previsto per numerose “altre attività economiche” non comprese nei gruppi specifici dell’Allegato 4.
Tutti gli artigiani hanno il 67%?
No. Il coefficiente dipende dal gruppo dell’attività: alcuni artigiani, soprattutto nell’edilizia, possono rientrare nell’86%.
Un professionista può avere il 67%?
Dipende dall’attività e dal codice. Molte professioni tecniche, scientifiche e consulenziali rientrano nel 78%, mentre altre attività possono appartenere al gruppo residuale del 67%.
Con 10.000 euro di ricavi quanto è il reddito al 67%?
Il reddito forfettario iniziale è 6.700 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori applicabili.
ATECO 2025 ha cambiato il 67%?
Non automaticamente. Nel periodo transitorio i coefficienti vigenti vengono individuati tramite il raccordo con ATECO 2007.
Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita
Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.
- Apertura della Partita IVA
- Cambio commercialista
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.