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Codice ATECO broker assicurativo: 66.22.00 e vecchio 66.22.01

Aggiornato il 2 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO broker assicurativo: 66.22.00 e vecchio 66.22.01

Il codice ATECO 2025 del broker assicurativo è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Dal 1° aprile 2025 questo codice ha sostituito, tra gli altri, il precedente 66.22.01 utilizzato specificamente per i broker di assicurazioni. Il nuovo 66.22.00 è più ampio: comprende infatti anche agenti, subagenti e altri intermediari assicurativi.

Questo non significa che broker e agente siano diventati la stessa figura. ATECO identifica l’attività economica, mentre IVASS continua a distinguere i diversi ruoli nel RUI: il broker opera nella sezione B, l’agente nella sezione A e altri collaboratori possono rientrare in sezioni differenti. Per questo il codice fiscale va sempre letto insieme alla disciplina professionale.

Codice ATECO broker assicurativo: 66.22.00

La classificazione ATECO 2025 pubblicata da ISTAT colloca l’attività nella classe 66.22, dedicata agli agenti e intermediari delle assicurazioni. Il codice completo da utilizzare è:

La collocazione nella sezione delle attività finanziarie e assicurative è coerente con la natura dell’intermediazione, ma il codice non descrive da solo il modello operativo del singolo broker. Due soggetti con lo stesso 66.22.00 possono infatti lavorare con organizzazioni, tipologie di clientela e modalità di remunerazione molto diverse. Per questo la descrizione dell’attività dichiarata deve essere sufficientemente precisa.

66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni

Il codice è operativo dal 1° aprile 2025 e rappresenta oggi il riferimento da verificare quando si apre o si aggiorna la Partita IVA di un broker assicurativo. La guida generale all’avvio dell’attività è disponibile nella pagina Partita IVA broker assicurativo.

Dal vecchio 66.22.01 al nuovo 66.22.00

Prima dell’entrata in vigore di ATECO 2025, la classificazione distingueva in modo più analitico alcune figure dell’intermediazione assicurativa. In particolare:

  • 66.22.01 – broker di assicurazioni;
  • 66.22.02 – agenti di assicurazioni;
  • 66.22.03 – subagenti di assicurazioni;
  • 66.22.04 – produttori, procacciatori e altri intermediari.

Con ATECO 2025 questi codici sono confluiti nel nuovo 66.22.00. L’INPS ha confermato espressamente questo raccordo nelle indicazioni pubblicate nel 2026 per il settore assicurativo. Il cambio è quindi classificatorio: non modifica da solo il ruolo professionale del soggetto né la sua posizione nel RUI.

Chi aveva già una posizione attiva deve verificare che il codice sia stato correttamente riclassificato nei registri fiscali e camerali. In caso di incongruenze può essere utile la guida su come cambiare codice ATECO.

Perché broker e agente hanno oggi lo stesso ATECO

Il fatto che broker e agente condividano il 66.22.00 non elimina le differenze tra le due attività. La classificazione ATECO serve a descrivere l’attività economica ai fini statistici, fiscali e amministrativi; non sostituisce le regole professionali.

Broker: RUI sezione B

Il broker opera su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione o riassicurazione. IVASS lo individua nella sezione B del RUI. È questa iscrizione, insieme agli altri requisiti previsti, a qualificare professionalmente il broker.

Agente: RUI sezione A

L’agente opera invece per conto di una o più imprese assicurative ed è iscritto nella sezione A. Può quindi avere lo stesso codice ATECO 66.22.00 del broker, ma il rapporto con il cliente e con le compagnie resta diverso.

ATECO non sostituisce il RUI

L’errore più importante da evitare è pensare che l’apertura della Partita IVA con il 66.22.00 abiliti automaticamente all’esercizio dell’attività. L’intermediazione assicurativa resta regolamentata dal Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Quali attività rientrano nel 66.22.00

La classe 66.22 riguarda l’intermediazione nella vendita, negoziazione e distribuzione di polizze assicurative, riassicurative e prodotti collegati. Per un broker può comprendere, in funzione dell’attività effettivamente esercitata, la ricerca di soluzioni assicurative, l’assistenza al cliente nella scelta delle coperture, la gestione del rapporto con le imprese e le attività connesse alla distribuzione.

Il codice non va però esteso automaticamente a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria, patrimoniale o aziendale. Se il professionista svolge anche attività autonome diverse dall’intermediazione assicurativa occorre verificare se servano codici ATECO aggiuntivi.

Un controllo utile consiste nel separare le prestazioni che nascono direttamente dal mandato di broker da quelle che potrebbero essere acquistate dal cliente anche indipendentemente dalla distribuzione di una polizza. Più la seconda attività è autonoma, continuativa e remunerata separatamente, maggiore è la necessità di verificare un inquadramento specifico.

Consulenza assicurativa collegata all’intermediazione

Quando la consulenza è parte integrante dell’attività distributiva del broker, il 66.22.00 resta il riferimento principale. Se invece viene svolta un’attività consulenziale distinta e autonoma, occorre analizzare separatamente natura del servizio, modalità di remunerazione e corretto inquadramento.

Quando serve un secondo codice ATECO

Un broker può svolgere più attività con la stessa Partita IVA, ma ciascuna deve essere classificata correttamente. Per esempio, potrebbero richiedere una verifica specifica attività di consulenza non assicurativa, formazione, servizi amministrativi o altre prestazioni svolte stabilmente e in modo autonomo.

La regola pratica è distinguere ciò che è accessorio e funzionale all’intermediazione da ciò che costituisce una vera attività economica ulteriore. Per approfondire puoi consultare più attività con la stessa Partita IVA e, quando necessario, la procedura per aggiungere un codice ATECO con Comunicazione Unica.

Se vengono aggiunti più codici, va inoltre individuata l’attività prevalente e verificato se i diversi ricavi ricadano nello stesso coefficiente di redditività oppure in gruppi differenti. Questo punto incide direttamente sul calcolo fiscale nel regime forfettario e non va gestito soltanto come formalità anagrafica.

Codice ATECO e regime forfettario del broker

Per requisiti, limiti e cause di esclusione puoi approfondire il regime forfettario del broker assicurativo; per esempi numerici trovi il calcolo delle tasse del broker.

Il codice ATECO incide anche sulla determinazione del reddito nel regime forfettario. Per il 66.22.00 il coefficiente di redditività da verificare è normalmente il 78%. Questo significa che il reddito forfettario non coincide con il fatturato: viene determinato applicando il coefficiente ai ricavi rilevanti.

Esempio con 40.000 euro di ricavi

Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è pari a 31.200 euro. Da questa base si considerano i contributi previdenziali obbligatori deducibili e successivamente si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando ricorrono tutti i requisiti previsti per le nuove attività.

Per le regole generali del settore resta utile costi e coefficiente di redditività nel forfettario.

Codice ATECO e INPS: non sono la stessa cosa

Il codice 66.22.00 non determina da solo la gestione previdenziale. Il broker può esercitare in forma individuale o societaria e l’inquadramento dipende dalla forma con cui viene svolta concretamente l’attività, dal ruolo del soggetto e dall’organizzazione adottata.

È quindi prudente evitare schemi automatici del tipo “codice ATECO uguale a una sola gestione INPS”. La verifica deve considerare chi esercita l’attività, se esiste un’organizzazione d’impresa, l’eventuale partecipazione a società e il ruolo operativo effettivamente svolto. Un errore iniziale può produrre iscrizioni e contribuzioni non coerenti con la posizione reale.

Quando il broker opera come titolare di un’impresa commerciale va normalmente verificata la Gestione Commercianti INPS. Per evitare automatismi è opportuno controllare la posizione concreta prima dell’apertura o della variazione. La guida quali contributi INPS paga una Partita IVA riassume le principali gestioni.

L’INPS ha inoltre chiarito nel 2026 che i precedenti codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04 risultano oggi ricompresi nel nuovo 66.22.00, confermando il raccordo della nuova classificazione.

Come indicare il codice quando si apre la Partita IVA

Per coordinare ATECO, previdenza e regime fiscale puoi approfondire anche il commercialista per broker assicurativo.

In fase di apertura occorre utilizzare il codice vigente e descrivere in modo coerente l’attività esercitata. Per il broker il 66.22.00 deve quindi essere accompagnato da una descrizione che renda chiara la natura di intermediazione assicurativa svolta in qualità di broker.

  • usare il codice ATECO 2025 66.22.00;
  • indicare correttamente la data di inizio attività;
  • coordinare l’apertura con l’iscrizione RUI sezione B;
  • verificare gli eventuali adempimenti al Registro Imprese;
  • definire correttamente la posizione previdenziale;
  • aggiungere eventuali codici secondari solo per attività realmente svolte.

Il codice ottenuto tramite gli strumenti ISTAT ha funzione classificatoria e deve essere utilizzato nella registrazione fiscale e camerale coerentemente con l’attività effettiva.

Vecchio codice già presente: cosa controllare

Chi aveva già una Partita IVA con 66.22.01 dovrebbe verificare che la posizione risulti aggiornata a 66.22.00 nei sistemi utilizzati da Agenzia delle Entrate, Registro Imprese e previdenza. Il passaggio alla nuova classificazione è stato gestito anche tramite riclassificazioni automatiche, ma è comunque opportuno controllare che l’attività registrata corrisponda a quella realmente esercitata.

Il controllo è particolarmente utile quando la posizione presenta più attività, quando nel tempo sono stati aggiunti codici secondari o quando documenti fiscali, visura e dati previdenziali riportano descrizioni non perfettamente allineate. In questi casi conviene uniformare i dati prima di utilizzare il codice in pratiche, contratti, dichiarazioni o nuove comunicazioni amministrative.

Non modificare il ruolo professionale per adeguare l’ATECO

L’aggiornamento del codice non trasforma un broker in agente né modifica la sua sezione RUI. Il ruolo continua a dipendere dall’iscrizione IVASS e dalle modalità concrete con cui viene esercitata l’intermediazione.

Errori frequenti nella scelta del codice

  • continuare a usare il vecchio 66.22.01 senza verificare ATECO 2025;
  • pensare che 66.22.00 identifichi soltanto i broker;
  • confondere codice ATECO e sezione RUI;
  • aprire la Partita IVA senza aver verificato i requisiti IVASS;
  • utilizzare 66.22.00 per attività finanziarie o consulenziali diverse dall’intermediazione;
  • non aggiungere un secondo codice quando esiste una distinta attività economica;
  • dedurre automaticamente l’inquadramento INPS dal solo ATECO;
  • applicare il coefficiente forfettario senza verificare la classificazione effettiva.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO 2025 del broker assicurativo?

Il codice è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Il vecchio 66.22.01 è ancora valido?

È il precedente codice specifico dei broker. Con ATECO 2025 è confluito nel nuovo 66.22.00, operativo dal 1° aprile 2025.

Broker e agente hanno lo stesso codice ATECO?

Sì. Con ATECO 2025 entrambi possono rientrare nel 66.22.00. Restano però figure professionali distinte nel RUI: broker in sezione B e agente in sezione A.

Il codice ATECO stabilisce l’iscrizione IVASS?

No. Il codice classifica l’attività economica; l’abilitazione professionale e la sezione RUI dipendono dalle regole IVASS.

Il coefficiente forfettario è il 78%?

Per l’attività classificata nel 66.22.00 il coefficiente normalmente da verificare è il 78%. Va comunque controllata la corretta classificazione dell’attività e la presenza dei requisiti per il regime.

Serve un secondo ATECO se il broker fa anche consulenza?

Dipende. Se la consulenza è parte dell’intermediazione assicurativa può restare assorbita nell’attività principale; se è un’attività autonoma e distinta, va verificato un codice ulteriore.

Fonti ufficiali

I riferimenti principali sono la documentazione ATECO 2025 di ISTAT, il Registro Unico degli Intermediari IVASS, il Regolamento IVASS n. 40/2018 e le indicazioni INPS sul raccordo dei codici dell’intermediazione assicurativa.

In sintesi

Il broker assicurativo utilizza oggi il codice ATECO 66.22.00. Il precedente 66.22.01 è confluito nel nuovo codice insieme a quelli di agenti, subagenti e altri intermediari. La classificazione economica è quindi comune, mentre il ruolo professionale resta distinto attraverso il RUI: il broker continua a essere identificato dalla sezione B. Per aprire o aggiornare correttamente la posizione bisogna coordinare ATECO, iscrizione IVASS, forma d’impresa, previdenza e regime fiscale, senza usare il codice come sostituto dei requisiti professionali.

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