Il codice ATECO del certificatore energetico nel 2026 non può essere scelto soltanto partendo dalla parola “APE”. Il 74.99.32 è il riferimento ATECO 2025 per la consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica, ma non rappresenta automaticamente ogni tecnico che redige attestati di prestazione energetica.
Cosa comprende davvero il 74.99.32
Le note esplicative ISTAT ATECO 2025 associano il 74.99.32 alla consulenza sul risparmio energetico, sulla gestione delle risorse energetiche e sulle fonti rinnovabili. È quindi un codice coerente per chi vende prevalentemente consulenza energetica ed efficienza energetica.
L’APE non compare come attività esclusiva del 74.99.32
Le note ISTAT non trasformano il 74.99.32 nel “codice ATECO dell’APE”. La certificazione energetica è una prestazione tecnica che può essere svolta da professionisti con differenti titoli e competenze. Per questo il codice fiscale deve rappresentare la professione o l’attività prevalente del soggetto, non soltanto il documento finale consegnato al cliente.
Quando 74.99.32 è una scelta plausibile
Il 74.99.32 è da valutare quando il professionista svolge soprattutto consulenza sull’efficienza energetica, analisi dei consumi, interventi di risparmio energetico e attività affini, e la redazione degli APE si inserisce in questa attività prevalente. In questo scenario la descrizione ISTAT è coerente con ciò che viene effettivamente fatturato.
APE, diagnosi energetica e consulenza non sono sinonimi
Un APE attesta la prestazione energetica di un edificio secondo la disciplina specifica. Una diagnosi energetica, un audit dei consumi o una consulenza per progettare interventi di efficientamento hanno finalità e contenuti diversi. Se il professionista vende stabilmente questi servizi insieme agli APE, il 74.99.32 può diventare più coerente; se svolge quasi esclusivamente prestazioni tipiche della propria professione tecnica, il codice professionale può restare prevalente.
Ingegnere o architetto che redige APE
Se un ingegnere o un architetto redige APE nell’ambito della propria attività tecnica ordinaria, il codice principale può rimanere quello della professione esercitata. Lo stesso principio vale per altri professionisti tecnici abilitati: la certificazione energetica è una prestazione del professionista e non obbliga, da sola, ad aprire un nuovo codice 74.99.32.
Geometra, perito e altri tecnici
Anche per geometri, periti e altri tecnici il punto di partenza è l’attività professionale concreta. Se la maggior parte dei compensi deriva dalla professione tecnica e l’APE è soltanto uno dei servizi offerti, il codice principale deve continuare a descrivere quell’attività. Se invece nasce una vera attività autonoma di consulenza energetica, può essere opportuno valutare un codice aggiuntivo.
Requisiti professionali e ATECO sono due cose diverse
Il D.P.R. 75/2013 stabilisce chi può operare come certificatore energetico e con quali requisiti. L’ATECO descrive invece l’attività economica ai fini fiscali e statistici. Avere il codice 74.99.32 non rende automaticamente abilitati a redigere APE; allo stesso modo un tecnico abilitato non è obbligato per questo solo motivo a usare il 74.99.32.
Tre esempi pratici
- consulente energetico indipendente: 74.99.32 può essere il codice principale da verificare;
- ingegnere che progetta impianti e redige anche APE: il codice della professione tecnica può restare prevalente;
- geometra che offre pratiche edilizie, catasto e APE: il codice professionale può descrivere meglio l’attività complessiva.
Se svolgi più attività
Una Partita IVA può avere più codici ATECO. Se consulenza energetica, progettazione tecnica o altre prestazioni diventano linee autonome e significative, si può valutare un codice secondario. Il codice principale deve rappresentare l’attività prevalente, mentre i ricavi vanno ricostruiti per attività quando il trattamento fiscale richiede coefficienti differenti.
Quando l’APE da servizio accessorio diventa attività prevalente
Un tecnico può iniziare redigendo pochi APE l’anno e successivamente trasformare la certificazione e la consulenza energetica nella principale fonte di compensi. In quel momento è opportuno rivedere l’ATECO, perché la fotografia fiscale deve seguire l’attività reale. Non è il numero assoluto degli attestati a decidere, ma il peso stabile che quella linea di lavoro assume nell’organizzazione professionale.
Coefficiente forfettario: normalmente 78%
Il 74.99.32 ricade nelle attività professionali, scientifiche e tecniche con coefficiente di redditività del 78%. Anche molti codici tipici delle professioni tecniche utilizzano il 78%, ma il coefficiente va sempre verificato sul codice effettivamente adottato. Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo forfettario è 39.000 euro.
Il codice influenza anche la previdenza?
ATECO e previdenza sono collegati all’attività reale ma non coincidono. Un professionista iscritto a ordine o collegio può essere soggetto alla cassa previdenziale della propria categoria; un consulente senza cassa professionale obbligatoria può invece ricadere nella Gestione Separata. Non bisogna quindi dedurre automaticamente “74.99.32 = Gestione Separata”.
Accreditamento regionale e codice fiscale
L’iscrizione a un elenco regionale dei certificatori o l’abilitazione all’uso del catasto energetico non sostituisce la scelta dell’ATECO. Sono due piani diversi: da una parte il diritto a esercitare e depositare l’APE, dall’altra la classificazione fiscale dell’attività professionale.
Quando aggiornare l’ATECO
Il codice va rivisto quando cambia stabilmente il modello professionale: per esempio quando un tecnico passa da pochi APE accessori a una vera attività prevalente di consulenza energetica, oppure quando apre una nuova linea autonoma di progettazione o servizi tecnici. Non serve modificare l’ATECO per ogni singolo incarico occasionale.
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