Il regime forfettario per un certificatore energetico nel 2026 può essere applicato se sono rispettati i requisiti fiscali previsti dalla legge. Prima ancora delle tasse, però, va chiarito un punto importante: “certificatore energetico” identifica una funzione professionale, non un unico codice ATECO valido per tutti. Il codice 74.99.32 può essere coerente per chi svolge prevalentemente consulenza su efficienza energetica, ma un ingegnere, architetto, geometra o altro tecnico abilitato può dover mantenere il codice della propria professione.
ATECO 74.99.32: quando è coerente
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 descrivono il 74.99.32 come attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica. Comprende consulenza sul risparmio energetico e sulla gestione delle diverse fonti di energia. Non identifica però in modo esclusivo ogni professionista che redige un APE.
La redazione dell’APE non determina da sola il codice
L’Attestato di Prestazione Energetica è un’attività tecnica regolamentata. Se l’APE viene redatto nell’ambito dell’attività professionale di un ingegnere, architetto, geometra, perito o altro tecnico, il corretto ATECO dipende dall’attività professionale effettivamente esercitata. Il 74.99.32 è quindi una possibilità, non una scorciatoia universale.
Chi può fare il certificatore energetico
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 disciplina i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Titolo di studio, competenze professionali, eventuale iscrizione a ordine o collegio e, in alcuni percorsi, corso di formazione con esame determinano la possibilità di operare. Non esiste quindi un obbligo di corso identico per ogni profilo.
Regole regionali e iscrizione negli elenchi
Alla disciplina nazionale si aggiungono procedure regionali per accreditamento, catasto energetico e deposito dell’APE. Per esempio la Regione Liguria prevede un elenco regionale dei certificatori e distingue i requisiti in base a titolo, iscrizione professionale e formazione. Prima di iniziare bisogna quindi verificare il sistema della Regione in cui si opera.
Il sopralluogo fa parte del servizio APE
Le Linee guida nazionali per l’APE prevedono che il soggetto abilitato effettui almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare per reperire e verificare i dati necessari. Il preventivo professionale dovrebbe quindi considerare tempo di trasferta, rilievo, raccolta documentale, elaborazione, firma e deposito, non soltanto la produzione del file finale.
Coefficiente di redditività del 78%
Per le attività professionali e tecnico-scientifiche normalmente utilizzate in questo ambito, il regime forfettario applica in genere il coefficiente del 78%. Con 30.000 euro di compensi incassati il reddito lordo forfettario è quindi 23.400 euro. Il coefficiente va comunque verificato dopo aver identificato il codice ATECO effettivo.
I costi reali non si deducono analiticamente
Software per il calcolo energetico, strumentazione, assicurazione professionale, formazione, sopralluoghi, auto, computer e quote professionali non vengono sottratti uno per uno dal reddito forfettario. Il 22% dei compensi rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo presunto. Se i costi reali sono elevati, conviene confrontare il forfettario con un regime analitico.
Quanto rende davvero un incarico APE
Il prezzo dell’APE va confrontato con il tempo totale impiegato. Un incarico comprende acquisizione dei dati, sopralluogo, verifiche, calcolo, eventuali richieste di documenti mancanti, predisposizione dell’attestato e trasmissione al sistema regionale. Un compenso apparentemente elevato può avere un margine modesto se richiede molte ore o trasferte. Nel forfettario questa differenza economica non modifica il coefficiente fiscale, ma incide sulla convenienza reale dell’attività.
Trasferte e zona di lavoro incidono sulla redditività
Chi lavora su più province può accumulare chilometri, pedaggi e ore non fatturabili. Definire una zona di intervento, un eventuale rimborso per trasferte o un compenso minimo per gli immobili più lontani aiuta a proteggere il margine. Nel forfettario queste spese restano comprese nella quota presunta del 22% e non vengono recuperate analiticamente.
Previdenza: cassa professionale o Gestione Separata?
La previdenza dipende dal profilo professionale. Un tecnico iscritto a un ordine o collegio può essere soggetto alla cassa previdenziale della propria categoria quando ne ricorrono le condizioni. La Gestione Separata INPS non può essere applicata automaticamente a tutti i certificatori energetici.
Quando entra la Gestione Separata
Se il professionista non ha una cassa professionale obbligatoria per l’attività esercitata e non ricade in un’altra gestione, il riferimento può diventare la Gestione Separata. Nel 2026 l’aliquota per il libero professionista senza altra previdenza obbligatoria è del 26,07%; per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria si applica, nei casi previsti, il 24%.
Indipendenza del certificatore
Il D.P.R. 75/2013 disciplina anche i requisiti di indipendenza e imparzialità. Il certificatore deve valutare eventuali conflitti di interesse rispetto alla proprietà, alla progettazione, alla direzione lavori e agli altri soggetti coinvolti. La gestione professionale non è quindi soltanto fiscale: incarico e dichiarazioni devono essere coerenti con la normativa tecnica applicabile.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Il 5% può spettare nel periodo iniziale se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Per chi prosegue sostanzialmente una precedente attività professionale, l’aliquota ridotta non va data per scontata.
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