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Regime forfettario Energy Manager 2026: ATECO, EGE, tasse e INPS

Guide Fiscali·Aggiornato il 2 Settembre 2026

Il regime forfettario per Energy Manager nel 2026 può essere applicato quando l’attività autonoma è correttamente classificata e sono rispettati tutti i requisiti fiscali. Per la consulenza sulla gestione delle risorse energetiche, sulle rinnovabili e sull’efficienza il codice ATECO di riferimento è normalmente 74.99.32, con coefficiente di redditività del 78%.

Argomenti del post

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  • I dati principali
  • ATECO 74.99.32 e attività dell’Energy Manager
  • Energy Manager ed EGE: distinzione decisiva
  • Nomina obbligatoria: le soglie non sono limiti fiscali
  • Come si calcola il reddito nel forfettario
  • Costi reali: quando il 78% può essere favorevole o no
  • Gestione Separata INPS nel 2026
  • Quando verificare Inarcassa
  • Diagnosi energetiche e certificazione EGE
  • Attività multiple: consulenza, progettazione e ambiente
  • Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
  • Cause di esclusione e lavoro dipendente
  • Come impostare la posizione

I dati principali

  • ATECO: 74.99.32 per la consulenza energetica descritta da ATECO 2025;
  • coefficiente: 78%;
  • soglia ordinaria: 85.000 euro di ricavi o compensi;
  • uscita immediata: oltre 100.000 euro secondo la disciplina vigente;
  • imposta sostitutiva: 15% oppure 5% quando ricorrono le condizioni della nuova attività;
  • previdenza: Gestione Separata per il professionista senza Cassa, con verifica di Inarcassa quando l’attività è svolta da ingegneri o architetti e ricorrono i requisiti.

ATECO 74.99.32 e attività dell’Energy Manager

Le note ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel 74.99.32 la consulenza in materia di risparmio energetico e gestione di risorse energetiche, biomasse, energia eolica, idrica e solare. Il codice è quindi coerente con il professionista che supporta aziende ed enti nel monitoraggio dei consumi, nell’analisi dei dati e nella definizione di interventi di efficienza.

Progettazione impiantistica, certificazione energetica, installazione di impianti, attività da ESCo, consulenza ambientale e commercio di energia non devono essere ricondotti automaticamente allo stesso codice. Se sono prestazioni autonome e abituali vanno verificate separatamente.

Energy Manager ed EGE: distinzione decisiva

L’articolo 19 della Legge 10/1991 disciplina il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, cioè l’Energy Manager. L’EGE – Esperto in Gestione dell’Energia è invece una qualifica professionale certificata secondo la UNI CEI 11339.

Le figure possono coincidere, ma non sono sinonimi. La certificazione EGE non è un requisito generale per applicare il forfettario o per aprire la Partita IVA. Diventa però importante in specifici servizi regolati e può essere richiesta dal mercato o nelle procedure di affidamento. La FIRE raccomanda in particolare un EGE certificato per gli Energy Manager esterni. Per requisiti, formazione, certificazione e percorso professionale puoi approfondire anche come diventare Energy Manager.

Nomina obbligatoria: le soglie non sono limiti fiscali

La Legge 10/1991 obbliga determinate organizzazioni a nominare annualmente l’Energy Manager quando nell’anno precedente superano 10.000 tep nel settore industriale oppure 1.000 tep nei settori civile, terziario e trasporti. La nomina viene comunicata entro il 30 aprile tramite la piattaforma NEMO gestita dalla FIRE.

Queste soglie riguardano il cliente o l’organizzazione che deve nominare il responsabile e non il regime fiscale del consulente. Un professionista può lavorare come consulente energetico anche per soggetti sotto soglia e può ricevere una nomina volontaria.

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Come si calcola il reddito nel forfettario

Con coefficiente del 78%, il reddito lordo forfettario è pari al 78% dei compensi. Con 30.000 euro di ricavi il reddito lordo è 23.400 euro; con 50.000 euro è 39.000 euro. I costi reali non vengono dedotti uno per uno.

Nel 2026 il D.Lgs. 81/2025 mantiene transitoriamente i coefficienti della tabella vigente attraverso il raccordo con la precedente classificazione ATECO.

Costi reali: quando il 78% può essere favorevole o no

Un Energy Manager autonomo può sostenere spese per software di monitoraggio, strumenti, formazione, certificazione EGE, assicurazione professionale, trasferte, banche dati e servizi specialistici. Un professionista tecnico può inoltre avere costi di Ordine e Cassa.

Nel forfettario queste spese non riducono analiticamente il reddito imponibile. Chi ha costi contenuti può trovare il coefficiente del 78% vantaggioso; chi sostiene costi elevati per strumentazione, trasferte o collaborazioni dovrebbe confrontare il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.

Gestione Separata INPS nel 2026

Per l’Energy Manager che opera come libero professionista senza una Cassa autonoma, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica il 26,07% per i professionisti non pensionati e privi di altra copertura obbligatoria e il 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.

Quando verificare Inarcassa

Molti Energy Manager hanno una formazione ingegneristica. Se il professionista è ingegnere o architetto iscritto all’Albo e la consulenza energetica è connessa alle competenze tecniche della professione, non va aperta la Gestione Separata per automatismo. Inarcassa ricorda che le attività che presentano un nesso con le competenze professionali possono essere soggette alla Cassa quando ricorrono i requisiti di iscrizione.

Questa verifica va fatta prima di calcolare il netto: cambiano infatti regole contributive, minimi ed eventuale contributo integrativo. Gli esempi costruiti con la Gestione Separata non possono essere copiati sulla posizione Inarcassa sostituendo soltanto una percentuale.

Diagnosi energetiche e certificazione EGE

Se l’Energy Manager offre anche diagnosi energetiche obbligatorie, va verificato il perimetro del D.Lgs. 102/2014. Per le diagnosi soggette alla disciplina il legislatore prevede soggetti certificati secondo gli schemi applicabili, tra cui EGE UNI CEI 11339 ed ESCo UNI CEI 11352.

La certificazione può quindi incidere sui servizi vendibili e sul posizionamento professionale, ma non modifica da sola il coefficiente del regime forfettario: il trattamento fiscale deriva dalle attività e dai relativi codici ATECO.

Attività multiple: consulenza, progettazione e ambiente

Un Energy Manager può affiancare alla consulenza energetica progettazione tecnica, consulenza ambientale, formazione o altre prestazioni. Se queste attività sono autonome e abituali possono servire codici ATECO secondari e, se appartengono a gruppi fiscali diversi, coefficienti differenti nel forfettario.

Conviene separare correttamente i compensi già in fattura e nella gestione interna. Questo rende più semplice applicare il coefficiente corretto in dichiarazione e verificare la previdenza collegata a ciascuna attività.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

Dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati, l’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Il 5% può spettare nei primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono realmente le condizioni previste per una nuova attività; non scatta automaticamente perché la Partita IVA è nuova o perché il professionista ha ottenuto una certificazione EGE.

Cause di esclusione e lavoro dipendente

Oltre ai limiti di ricavi vanno controllate tutte le cause ostative del forfettario. Nel 2026 resta rilevante, nei casi previsti, la soglia di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente. È inoltre necessario verificare partecipazioni societarie e rapporti prevalenti con datori o ex datori di lavoro secondo la disciplina vigente.

Come impostare la posizione

La scelta corretta parte da servizi reali, ATECO, eventuale certificazione EGE e previdenza. Per approfondire puoi consultare l’apertura della Partita IVA, il codice ATECO, il calcolo delle tasse e la guida al commercialista per Energy Manager.

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