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Codice ATECO per Influencer

Guide Fiscali·Aggiornato il 20 Agosto 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO per Influencer

Il codice ATECO per influencer deve descrivere l’attività realmente svolta. Con ATECO 2025 molte professioni hanno codici più specifici rispetto alle classificazioni precedenti, mentre altre continuano a richiedere una scelta basata sul tipo di servizio o prodotto.

Argomenti del post

Toggle
  • Quale ATECO usare per influencer
  • ATECO 2025 e aggiornamento 2026
  • Effetto sul regime forfettario
  • Effetto sulla previdenza
  • Errori da evitare
  • Guide collegate
  • In sintesi
  • ATECO 2025 e coefficiente forfettario nel 2026

Quale ATECO usare per influencer

ATECO 2025 prevede 73.11.03 per le attività di influencer marketing. Se l’attività prevalente è invece la produzione e pubblicazione di contenuti propri, possono essere pertinenti codici differenti, ad esempio 58.19.00 per contenuti editoriali o 59.11.00 per contenuti video digitali.

Il codice non va scelto perché produce un coefficiente fiscale più conveniente: deve corrispondere all’attività prevalente. Se vengono svolte attività autonome differenti può essere necessario valutare uno o più codici secondari.

ATECO 2025 e aggiornamento 2026

ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Nel 2026 ISTAT ha aggiornato le relazioni di corrispondenza senza cambiare struttura, livelli e descrizioni. Per una nuova apertura è quindi opportuno usare la classificazione vigente e non copiare automaticamente codici riportati in vecchi articoli.

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Effetto sul regime forfettario

Per il tipico inquadramento considerato qui, il coefficiente di redditività di riferimento è 78% quando l’attività prevalente è influencer marketing/pubblicità; attività di content creation possono ricadere in un coefficiente differente. Quando esistono più attività possibili, il coefficiente va verificato sul corretto inquadramento fiscale e non sulla sola etichetta professionale.

Nel forfettario le normali spese dell’attività non vengono sottratte una per una. I ricavi o compensi incassati vengono moltiplicati per il coefficiente di redditività previsto per l’attività fiscale; dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi in deduzione e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Effetto sulla previdenza

La previdenza dipende dalla natura dell’attività: un professionista senza Cassa può dover verificare la Gestione Separata INPS, mentre commercio, impresa o altre attività monetizzate possono richiedere un diverso inquadramento.

Errori da evitare

  • usare un codice ATECO vecchio senza verificarne la corrispondenza con ATECO 2025;
  • scegliere il codice in base al solo nome della professione quando i servizi sono diversi;
  • confondere codice ATECO, forma giuridica e gestione previdenziale;
  • applicare automaticamente un coefficiente di redditività senza controllare l’attività fiscale;
  • trascurare eventuali requisiti professionali o amministrativi che non dipendono dal codice ATECO.

Guide collegate

Il codice ATECO è soltanto una parte dell’inquadramento. Consulta anche regime forfettario per influencer, aprire la Partita IVA per influencer, codice ATECO per influencer, calcolo tasse per influencer, commercialista per influencer.

In sintesi

Per influencer il riferimento da verificare è: 73.11.03 per influencer marketing; possibili codici diversi quando prevale la produzione di contenuti. La scelta definitiva deve riflettere ciò che viene realmente fatturato e va coordinata con previdenza e regime fiscale.

ATECO 2025 e coefficiente forfettario nel 2026

ATECO 2025 è la classificazione utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025 e l’aggiornamento ISTAT 2026 non ne ha modificato struttura, livelli o descrizioni, ma soltanto le relazioni di corrispondenza. Sul piano fiscale occorre distinguere il codice dal coefficiente: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati su ATECO 2025, il D.Lgs. 81/2025 prevede che il reddito forfettario continui a essere determinato con i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuati attraverso il codice ATECO 2007 corrispondente.

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