Il codice ATECO 73.30.03 identifica le attività di promozione di prodotti diversi da quelli farmaceutici e dagli articoli medicali. Non è però un codice generico per marketing, pubblicità, social media o vendita: ATECO 2025 separa espressamente la promozione di prodotti dalle campagne pubblicitarie, dall’influencer marketing, dalle pubbliche relazioni e dall’attività commerciale svolta direttamente da grossisti e dettaglianti.
Per scegliere correttamente il 73.30.03 bisogna quindi capire che cosa viene fatto concretamente per il cliente: promuovere un prodotto non significa necessariamente creare campagne advertising, gestire social, vendere quel prodotto, fare intermediazione commerciale o svolgere consulenza di comunicazione. La distinzione è importante perché attività apparentemente vicine ricadono in codici diversi.
In breve: questi sono i punti essenziali da controllare.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 73.30.03 |
| Denominazione ufficiale | Attività di promozione di altri prodotti |
| Prodotti esclusi | Prodotti farmaceutici e articoli medicali |
| Da distinguere soprattutto da | 73.11.02 campagne marketing/pubblicità, 73.11.03 influencer marketing, 73.30.09 PR e comunicazione n.c.a. |
| Promozione svolta dal venditore dei propri prodotti | Va verificata nella sezione G, non attribuita automaticamente al 73.30.03 |
| Coefficiente forfettario | Da verificare tramite il codice ATECO 2007 corrispondente finché non saranno approvati nuovi coefficienti basati su ATECO 2025 |
| Previdenza | Da determinare sulla forma concreta dell’attività e sulla posizione personale |
Cosa comprende il codice ATECO 73.30.03
Nelle note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT, il codice 73.30.03 corrisponde a “Attività di promozione di altri prodotti”. La nota di inclusione precisa che riguarda la promozione di prodotti diversi da quelli farmaceutici e dagli articoli medicali.
Il codice si trova nella sezione N “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, divisione 73 “Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni”, gruppo 73.3 e classe 73.30 “Pubbliche relazioni e comunicazione”. All’interno della stessa categoria ATECO 2025 distingue quattro sottocategorie: rappresentanza di interessi, informazione scientifica su farmaci e articoli medicali, promozione di altri prodotti e pubbliche relazioni/comunicazione n.c.a.
| Livello | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| Sezione | N | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
| Divisione | 73 | Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni |
| Gruppo | 73.3 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
| Classe | 73.30 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
| Categoria | 73.30.0 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
| Sottocategoria | 73.30.03 | Attività di promozione di altri prodotti |
Promozione di prodotti non significa automaticamente pubblicità
La parola “promozione” può trarre in inganno. Nel linguaggio comune promozione, marketing e pubblicità vengono spesso usati come sinonimi, mentre la classificazione ATECO li distingue. Le note della divisione 73 escludono dal gruppo 73.30 le attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie, rinviandole alla classe 73.1.
Se il lavoro consiste nell’ideare e gestire campagne pubblicitarie, pianificare advertising, acquistare o coordinare spazi pubblicitari, gestire campagne digitali o fornire veri servizi pubblicitari, il riferimento da verificare non è automaticamente il 73.30.03. Per il digital marketing RM approfondisce il codice ATECO 73.11.02 e le principali alternative.
Il criterio pratico è separare la promozione del prodotto dall’erogazione di un servizio pubblicitario strutturato. La prima può ricadere nel 73.30.03; la seconda appartiene al perimetro della pubblicità e del marketing quando le prestazioni concrete coincidono con le note della classe 73.1.
73.30.03, 73.11.02 e 73.11.03: differenze da non confondere
Per le attività moderne la distinzione più utile è spesso tra promozione di prodotti, campagne di marketing e influencer marketing. Tutte possono avere l’obiettivo economico di aumentare la conoscenza o le vendite di un prodotto, ma ATECO 2025 le classifica separatamente in base al servizio effettivamente prestato.
| Attività concreta | Codice da verificare |
|---|---|
| Promozione di prodotti non farmaceutici/medicali senza svolgere attività pubblicitaria classificata nella 73.1 | 73.30.03 |
| Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari | 73.11.02 |
| Promozione di prodotti o brand svolta come influencer marketing | 73.11.03 |
| Informazione scientifica su prodotti farmaceutici e medicali per scopi promozionali | 73.30.02 |
| Pubbliche relazioni e comunicazione non classificate altrove | 73.30.09 |
Un creator che realizza contenuti sponsorizzati per un brand, ad esempio, non dovrebbe scegliere automaticamente 73.30.03: ATECO 2025 ha introdotto una voce specifica per l’influencer marketing. RM spiega le alternative nella guida sul codice ATECO del content creator e in quella dedicata al codice ATECO per influencer.
Vendita e promozione: quando il codice 73.30.03 non va usato
ISTAT esclude espressamente dal 73.30.03 la promozione effettuata da venditori all’ingrosso o al dettaglio a favore dei propri clienti, rinviando alla sezione G dedicata al commercio. Questo significa che un commerciante non trasforma in attività professionale separata la normale promozione dei prodotti che vende ai propri clienti.
La distinzione diventa particolarmente importante quando la persona non si limita a presentare il prodotto ma conclude vendite, intermedia contratti o percepisce provvigioni legate alla vendita. In questi casi occorre verificare se l’attività concreta sia commercio, rappresentanza o intermediazione anziché semplice promozione. Il nome dato al contratto non basta: contano funzioni svolte, responsabilità, modalità di remunerazione e rapporto con il cliente finale.
Allo stesso modo, chi vende direttamente propri prodotti online o in negozio deve partire dalla classificazione dell’attività commerciale effettiva. Se accanto alla vendita esiste un servizio autonomo di promozione reso a terzi, possono invece emergere più attività da classificare separatamente. La guida RM su più attività con una sola Partita IVA spiega come gestire codici principali e secondari.
Prodotti farmaceutici, medicali e integratori: attenzione al 73.30.02
Il 73.30.03 esclude espressamente prodotti farmaceutici e articoli medicali. ATECO 2025 dedica il 73.30.02 all’informazione scientifica inerente prodotti farmaceutici e articoli medicali per scopi promozionali. Le note ufficiali comprendono, tra gli esempi, farmaci, parafarmaci, integratori e nutraceutici, prodotti botanici per uso farmaceutico, alimenti a fini medici speciali, dermocosmetici e dispositivi medici.
La presenza di un prodotto legato alla salute richiede quindi un controllo specifico prima di usare il 73.30.03. Non è sufficiente dire “faccio promozione”: bisogna capire che tipo di prodotto viene promosso e quale attività informativa viene effettivamente svolta.
Promoter, procacciatore e agente: attività diverse
Un altro confine delicato è quello tra promozione e intermediazione commerciale. Un promoter può presentare un prodotto, illustrarne caratteristiche e favorirne la conoscenza senza concludere contratti per conto dell’azienda. Un procacciatore o un agente, invece, può avere il compito di mettere in contatto cliente e impresa, raccogliere ordini o svolgere una vera attività di intermediazione.
La differenza non si risolve guardando soltanto come viene chiamata la persona nel contratto. Occorre verificare se esiste potere di negoziare, se vengono raccolti ordini, se la remunerazione è collegata alle vendite, se il soggetto opera stabilmente in una determinata zona o portafoglio clienti e se l’attività è organizzata come rappresentanza commerciale. Se questi elementi diventano centrali, il 73.30.03 può non essere la classificazione più adatta.
Per questo, prima di aprire la Partita IVA, è utile descrivere separatamente tre fasi: presentazione del prodotto, acquisizione del cliente e conclusione della vendita. Se il professionista svolge soltanto la prima, la promozione può essere il perimetro prevalente; se gestisce anche le altre, va verificata la classificazione commerciale o di intermediazione pertinente.
Promozione in negozio, fiere ed eventi
Il luogo nel quale viene svolta la promozione non decide da solo il codice. Un’attività può essere svolta in un punto vendita, in una fiera, durante un evento, in uno showroom o presso la sede del cliente. Ciò che conta è il servizio economico prestato e il rapporto con il prodotto promosso.
Un promoter incaricato da un produttore o da un’agenzia di presentare un prodotto di terzi può trovarsi in una situazione diversa dal personale del negozio che promuove la merce venduta dallo stesso esercizio. Nel secondo caso le note ISTAT escludono espressamente dal 73.30.03 la promozione effettuata da grossisti o dettaglianti a favore dei propri clienti.
Anche la presenza in fiera non trasforma automaticamente l’attività in organizzazione eventi o pubblicità. Se la prestazione consiste nella promozione del prodotto presso uno stand, va analizzata come tale; se invece il professionista organizza l’evento, vende spazi, cura una campagna pubblicitaria completa o svolge altre funzioni autonome, possono servire codici differenti.
Promozione online e offline: il canale non basta per scegliere l’ATECO
Il fatto che il lavoro venga svolto online non rende automaticamente il 73.30.03 un codice di digital marketing. Una prestazione può essere digitale e restare promozione di prodotto, ma può anche essere una campagna pubblicitaria, influencer marketing, produzione di contenuti, gestione social o consulenza di comunicazione.
Per esempio, presentare prodotti di un’azienda durante dimostrazioni online non equivale necessariamente a gestire Meta Ads o Google Ads. Allo stesso modo, pubblicare contenuti sponsorizzati sul proprio profilo personale può rientrare nell’influencer marketing. Il mezzo utilizzato è secondario rispetto alla natura della prestazione.
Contratti e fatture: come mantenere coerente l’attività dichiarata
Contratti, preventivi e descrizioni in fattura dovrebbero essere coerenti con il servizio effettivamente svolto. Formule come “attività di promozione prodotto”, “presentazione e dimostrazione prodotti”, “gestione campagne pubblicitarie”, “consulenza marketing” o “procacciamento clienti” descrivono attività differenti e possono essere un segnale utile per capire se il codice scelto rappresenta davvero il lavoro.
Non è necessario inserire il codice ATECO in ogni fattura, ma è opportuno evitare una situazione in cui la Partita IVA risulta aperta per promozione di prodotti mentre i documenti emessi descrivono stabilmente servizi pubblicitari, intermediazione commerciale o attività di vendita. Se il modello di business cambia nel tempo, il codice va rivalutato e, quando necessario, aggiornato o affiancato da un codice secondario.
Regime forfettario: perché il coefficiente non va attribuito automaticamente
Su questa voce è utile essere particolarmente prudenti. Alcune tabelle e guide online attribuiscono direttamente al 73.30.03 un coefficiente di redditività del 78%, ma la disciplina transitoria di ATECO 2025 richiede una verifica più rigorosa.
Il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025, i contribuenti forfettari continuano a utilizzare i coefficienti dell’Allegato 4 della legge 190/2014 individuando il coefficiente sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo ATECO 2007.
La cautela è ancora più importante perché nel luglio 2026 ISTAT ha aggiornato le relazioni di corrispondenza tra ATECO 2025 e la classificazione precedente, senza cambiare struttura o descrizioni dei codici. Per il 73.30.03 è quindi preferibile ricostruire l’attività precedente effettivamente corrispondente e solo dopo applicare il coefficiente fiscale. Attribuire una percentuale soltanto perché il codice oggi si trova nella divisione 73 può essere troppo semplicistico.
In pratica: il codice ATECO va scelto per descrivere l’attività reale; il coefficiente viene determinato dopo. Se stai aprendo o variando la Partita IVA, è opportuno verificare il raccordo applicabile al tuo caso prima di fare simulazioni fiscali definitive. Questo principio vale anche nella guida generale RM su come scegliere correttamente il codice ATECO.
Previdenza: Gestione Separata o Commercianti?
Il codice 73.30.03 non dovrebbe essere usato come automatismo per decidere la gestione previdenziale. La posizione INPS dipende da come viene svolta l’attività: prestazione professionale personale, organizzazione d’impresa, eventuale attività commerciale, ruolo del soggetto e presenza di altre coperture previdenziali.
Una prestazione professionale autonoma senza cassa potrebbe richiedere la verifica della Gestione Separata; un’attività organizzata come impresa commerciale può porre invece temi diversi. Se la persona svolge anche vendita o intermediazione, la previdenza va valutata insieme alla corretta classificazione di quelle attività. Per questo non è prudente scrivere “73.30.03 = una specifica gestione INPS” senza analizzare il caso concreto.
La regola pratica è separare tre domande: quale attività economica svolgo?, con quale organizzazione la svolgo?, quale gestione previdenziale deriva dalla mia posizione?. Il codice ATECO risponde soprattutto alla prima domanda.
Esempi pratici per capire quando valutare il 73.30.03
Promoter di prodotti non medicali per conto di aziende. Il professionista presenta e promuove prodotti di terzi senza gestire campagne advertising, senza vendere i prodotti in proprio e senza agire come intermediario commerciale. Il 73.30.03 è una delle voci da verificare perché la prestazione è centrata sulla promozione del prodotto.
Digital marketer che gestisce campagne Meta Ads e Google Ads. Qui il servizio principale è la conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Il riferimento da verificare è 73.11.02, non il 73.30.03 soltanto perché l’obiettivo finale è promuovere un prodotto.
Influencer che pubblica contenuti sponsorizzati. ATECO 2025 prevede il 73.11.03 per l’influencer marketing. La presenza di prodotti all’interno dei contenuti non rende automaticamente applicabile il 73.30.03.
Negoziante che pubblicizza i prodotti del proprio negozio. La promozione dei prodotti venduti ai propri clienti rientra nella normale attività commerciale e ISTAT la esclude espressamente dal 73.30.03.
Consulente PR che cura reputazione, comunicazione d’impresa e relazioni con stakeholder. Se il servizio è comunicazione e pubbliche relazioni, va verificato il 73.30.09 o altra voce pertinente, non il codice di promozione prodotti.
Come scegliere il codice in pratica
- Scrivi che cosa fai materialmente per il cliente.
- Indica se promuovi un prodotto, gestisci pubblicità, fai comunicazione oppure vendi/intermedi.
- Verifica se i prodotti sono farmaceutici o medicali.
- Controlla se concludi vendite o percepisci provvigioni collegate alla vendita.
- Leggi le note ISTAT di inclusione ed esclusione, non soltanto il titolo del codice.
- Verifica se esistono attività secondarie autonome che richiedono altri codici.
- Solo dopo ricostruisci coefficiente forfettario e previdenza applicabili.
Questo metodo evita due errori opposti: usare 73.30.03 come contenitore generico per qualsiasi lavoro di marketing oppure scartarlo solo perché l’attività viene svolta online. Il canale digitale non decide da solo il codice: conta la prestazione economica effettivamente resa.
Errori frequenti con il codice 73.30.03
- Confondere promozione di prodotti e gestione di campagne pubblicitarie.
- Usare il 73.30.03 per influencer marketing senza verificare il 73.11.03.
- Utilizzarlo per la normale promozione dei prodotti venduti dal proprio negozio o e-commerce.
- Ignorare la voce specifica 73.30.02 quando si promuovono farmaci o articoli medicali.
- Confondere promozione e intermediazione commerciale.
- Attribuire automaticamente il coefficiente 78% senza verificare il raccordo transitorio previsto dalla legge.
- Attribuire automaticamente una gestione INPS dal solo codice ATECO.
- Scegliere il codice in base al risultato fiscale anziché all’attività realmente esercitata.
Domande frequenti sul codice ATECO 73.30.03
Che attività identifica il codice ATECO 73.30.03?
Identifica le attività di promozione di prodotti diversi da quelli farmaceutici e dagli articoli medicali, secondo ATECO 2025. La prestazione deve essere distinta da pubblicità, vendita, intermediazione e PR quando queste rappresentano l’attività effettivamente svolta.
Un digital marketer deve usare 73.30.03?
Non automaticamente. Se gestisce campagne di marketing e servizi pubblicitari va verificato soprattutto il 73.11.02. Il 73.30.03 è una voce diversa e riguarda la promozione di prodotti nel perimetro definito da ISTAT.
Un influencer può usare il codice 73.30.03?
ATECO 2025 prevede il codice specifico 73.11.03 per l’influencer marketing. Se l’attività concreta consiste in contenuti promozionali svolti come influencer, quella voce va verificata prima del 73.30.03.
Qual è il coefficiente di redditività del 73.30.03?
Non è prudente attribuirlo automaticamente dal solo codice ATECO 2025. Finché non sono approvati nuovi coefficienti basati sulla classificazione 2025, il D.Lgs. 81/2025 richiede di individuare il coefficiente dell’Allegato 4 tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività esercitata.
Il codice 73.30.03 determina automaticamente l’INPS?
No. La gestione previdenziale va verificata in base alla forma concreta dell’attività, all’organizzazione, alla posizione personale e alle eventuali altre attività esercitate.
La promozione dei prodotti del mio negozio richiede il 73.30.03?
Non automaticamente. ISTAT esclude dal 73.30.03 la promozione svolta da grossisti o dettaglianti a favore dei propri clienti e rinvia alla sezione G del commercio.
In sintesi, 73.30.03 è un codice specifico e non una scorciatoia per qualunque attività di marketing. La scelta corretta passa dalla distinzione fra promozione, pubblicità, influencer marketing, PR, vendita e intermediazione; soltanto dopo vanno determinati coefficiente fiscale e previdenza applicabili al caso concreto.
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