Il codice ATECO per parrucchieri e barbieri nella classificazione ATECO 2025 è 96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri. Il codice identifica in modo specifico l’attività tipica di acconciatura.
ATECO 96.21.00
Il riferimento 96.21.00 va utilizzato quando l’attività effettivamente esercitata rientra nei servizi di parrucchiere o barbiere. Se il centro offre anche servizi estetici, vendita di prodotti o altre attività autonome, occorre verificare se siano necessari ulteriori codici.
ATECO 2025
La classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Nel 2026 ISTAT ha aggiornato le tavole di corrispondenza senza modificare struttura e descrizioni. Per una nuova apertura va quindi usata la classificazione vigente.
Regime forfettario
Per i servizi di parrucchieri e barbieri il coefficiente di redditività normalmente utilizzato nel forfettario è il 67%. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.
Inquadramento artigiano
L’attività è normalmente esercitata come impresa artigiana e richiede la verifica dei requisiti professionali previsti. Sul piano previdenziale, nel 2026 l’INPS indica per gli artigiani un’aliquota ordinaria del 24% e un minimale di reddito di 18.808 euro.
Altri servizi nello stesso salone
Se oltre all’acconciatura vengono svolti servizi estetici o attività con caratteristiche autonome, il codice principale resta quello dell’attività prevalente ma può essere necessario censire anche attività secondarie. La scelta va fatta sulla base dei servizi realmente offerti e fatturati.
Approfondimenti
Per il quadro completo consulta regime forfettario per parrucchieri. Per l’avvio trovi aprire Partita IVA come parrucchiere e per i numeri il calcolo tasse forfettario parrucchieri.
Come verificare il codice prima di utilizzarlo
Il controllo del codice ATECO per Parrucchieri dovrebbe partire dalla descrizione ufficiale e dalle relative note di inclusione ed esclusione. Due attività commercialmente simili possono appartenere a categorie differenti se cambia la prestazione effettivamente resa. Per questo non è prudente copiare il codice utilizzato da un concorrente o da una vecchia guida senza verificare la classificazione vigente.
Quando vengono svolte più attività, occorre individuare quella principale e valutare se indicare una o più attività secondarie. La presenza di più codici non significa automaticamente applicare lo stesso coefficiente di redditività a tutti i ricavi: il trattamento fiscale deve restare coerente con la natura delle diverse attività esercitate.
ATECO, previdenza e autorizzazioni sono verifiche diverse
Il codice ATECO classifica l’attività economica, ma non determina da solo tutti gli altri obblighi. Iscrizione previdenziale, eventuale Registro Imprese, requisiti professionali, autorizzazioni o comunicazioni amministrative devono essere controllati separatamente. Un inquadramento corretto nasce quindi dall’insieme di questi elementi e non dalla sola scelta del codice.
Prima di utilizzare il codice in una pratica o in fattura è quindi utile verificare che la descrizione scelta rappresenti ancora l’attività prevalente prevista per l’anno. Se il modello di business cambia, ad esempio perché si aggiungono servizi, vendita di prodotti o una nuova modalità di intermediazione, anche la classificazione può dover essere aggiornata. La verifica periodica evita che un codice inizialmente corretto diventi poco rappresentativo dell’attività effettivamente esercitata.
ATECO 2025 e coefficiente forfettario nel 2026
ATECO 2025 è la classificazione utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025 e l’aggiornamento ISTAT 2026 non ne ha modificato struttura, livelli o descrizioni, ma soltanto le relazioni di corrispondenza. Sul piano fiscale occorre distinguere il codice dal coefficiente: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati su ATECO 2025, il D.Lgs. 81/2025 prevede che il reddito forfettario continui a essere determinato con i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuati attraverso il codice ATECO 2007 corrispondente.
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