Il parrucchiere in regime forfettario esercita normalmente un’attività artigiana. Oltre ai requisiti fiscali del regime vanno quindi considerati codice ATECO, requisiti professionali, posizione dell’impresa e contributi INPS.
Nel 2026 il regime forfettario resta disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. La soglia ordinaria di ricavi o compensi è 85.000 euro; se nell’anno i ricavi o compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime opera nello stesso anno secondo le regole previste dalla legge. Prima di scegliere il regime vanno comunque verificate tutte le cause di esclusione applicabili al caso concreto.
Partita IVA e attività di parrucchiere
Per avviare l’attività occorre coordinare gli adempimenti fiscali e amministrativi previsti per l’impresa artigiana. Puoi partire dalla guida su aprire Partita IVA come parrucchiere.
Codice ATECO 2025
Nella classificazione ATECO 2025 il codice specifico è 96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri. È il riferimento da verificare per l’attività tipica di acconciatura.
Trovi i dettagli nella pagina sul codice ATECO per parrucchieri.
Coefficiente di redditività
Per i servizi di parrucchieri e barbieri il regime forfettario rientra normalmente nel coefficiente di redditività del 67%. Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è quindi 20.100 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.
INPS artigiani 2026
Il parrucchiere individuale è normalmente iscritto alla Gestione Artigiani INPS. Per il 2026 l’aliquota ordinaria indicata dall’INPS è 24%, con minimale di reddito pari a 18.808 euro e ulteriori regole per la quota eccedente.
Calcolo delle tasse
Il reddito forfettario non si ottiene sottraendo le spese reali. Si parte dai ricavi o compensi incassati e si applica il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutti i requisiti previsti per una nuova attività.
Per gli esempi numerici consulta calcolo tasse forfettario parrucchieri.
In sintesi
Per il parrucchiere il percorso è abbastanza definito: ATECO 96.21.00, inquadramento artigiano, coefficiente 67%, previdenza INPS e imposta sostitutiva. Per la gestione ricorrente trovi anche commercialista per parrucchieri.
Come valutare la convenienza nella pratica
La convenienza del regime forfettario per Parrucchieri non si misura guardando soltanto all’aliquota dell’imposta. Prima bisogna stimare i ricavi realistici dell’anno, individuare il corretto coefficiente di redditività e capire quale previdenza si applica alla posizione concreta. A parità di fatturato, infatti, due contribuenti possono sostenere un carico complessivo differente quando cambiano gestione previdenziale, contributi obbligatori o condizioni personali.
È utile anche confrontare il reddito determinato forfettariamente con i costi che l’attività sostiene davvero. Nel forfettario le spese ordinarie non vengono dedotte analiticamente: per chi ha costi elevati, attrezzature importanti, collaboratori o investimenti ricorrenti la convenienza va quindi verificata con numeri concreti e non data per scontata.
Documenti e informazioni da raccogliere
- stima dei ricavi o compensi dell’anno;
- descrizione precisa dei servizi o prodotti offerti;
- eventuali altri redditi o rapporti di lavoro;
- posizione previdenziale già esistente;
- costi principali e investimenti previsti.
Verifica normativa 2026
Per il 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente; oltre 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti il regime cessa invece nello stesso anno, con applicazione dell’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento. La causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati opera, per il 2026, oltre 35.000 euro, salvo il caso previsto dalla legge in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
ATECO 2025 e coefficienti: nel 2026 si utilizza la classificazione ATECO 2025, ma fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione il D.Lgs. 81/2025 dispone di continuare a usare i coefficienti dell’Allegato 4 alla legge 190/2014, individuandoli tramite il codice ATECO 2007 corrispondente all’attività. Il coefficiente indicato in questa guida va letto secondo questa regola di raccordo.
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