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Codice ATECO psicologo 2026: 86.93.00, Partita IVA ed ENPAP

Aggiornato il 1 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO psicologo 2026: 86.93.00, Partita IVA ed ENPAP

Il codice ATECO per psicologo nel 2026 è 86.93.00 – Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici. È il riferimento ATECO 2025 operativo dal 1° aprile 2025 e sostituisce, per questa attività, il precedente codice 86.90.30.

Il codice serve a identificare correttamente l’attività fiscale, ma va letto insieme a iscrizione all’Ordine, Partita IVA, regime fiscale ed ENPAP. In questa guida vediamo cosa comprende 86.93.00, cosa cambia rispetto al vecchio codice e quali controlli fare prima di aprire o aggiornare la posizione.

Argomenti del post

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  • Qual è il codice ATECO psicologo nel 2026?
  • Cosa comprende il codice 86.93.00
  • Dal vecchio 86.90.30 al nuovo 86.93.00
  • Psicologo e psicoterapeuta hanno lo stesso codice ATECO?
  • Codice ATECO e regime forfettario: coefficiente del 78%
  • Partita IVA, Ordine ed ENPAP: l’ordine corretto dei controlli
  • Quando può servire un secondo codice ATECO
  • Errori da evitare nella scelta del codice ATECO
  • Approfondimenti per psicologi con Partita IVA
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Qual è il codice ATECO psicologo nel 2026?

La classificazione ATECO 2025 individua per psicologi e psicoterapeuti non medici il codice 86.93.00. La voce ufficiale è “Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici”. La nuova classificazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è utilizzata operativamente per gli adempimenti amministrativi e fiscali dal 1° aprile 2025.

  • Codice ATECO 2025: 86.93.00
  • Descrizione: Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici
  • Inquadramento tipico: libera professione
  • Camera di Commercio: normalmente no per la sola attività professionale di psicologo
  • Previdenza: ENPAP quando ricorrono le condizioni di iscrizione

La fonte da utilizzare per verificare la classificazione vigente è ISTAT – ATECO 2025.

Cosa comprende il codice 86.93.00

Le note esplicative ATECO 2025 includono nel codice 86.93.00 le attività di consulenza e trattamento svolte da psicologi, tra cui psicologi clinici e psicologi della salute, oltre alle attività degli psicoterapeuti non medici. Sono comprese anche le attività di psicanalisti non medici e la musicoterapia quando viene svolta da psicologi o psicoterapeuti.

La classificazione esclude invece l’attività degli psichiatri, che è attività medica e segue un diverso inquadramento. Per questo non basta scegliere un codice sulla base di una parola generica: bisogna verificare la prestazione effettivamente svolta.

Dal vecchio 86.90.30 al nuovo 86.93.00

Molte guide e documenti meno recenti riportano ancora 86.90.30 – Attività svolta da psicologi. Quel codice appartiene alla precedente classificazione. Con ATECO 2025 il riferimento per psicologi e psicoterapeuti non medici è diventato 86.93.00.

Se la Partita IVA era già aperta con il vecchio codice, prima di presentare variazioni è opportuno controllare la posizione fiscale aggiornata e il codice attribuito secondo la nuova classificazione. Non conviene presentare una variazione soltanto perché una vecchia pagina web mostra ancora 86.90.30.

Psicologo e psicoterapeuta hanno lo stesso codice ATECO?

Sì, quando lo psicoterapeuta non è medico: ATECO 2025 riunisce espressamente psicologi e psicoterapeuti non medici nella stessa voce 86.93.00. L’abilitazione professionale e l’eventuale annotazione come psicoterapeuta restano però questioni ordinistiche distinte dalla classificazione fiscale dell’attività.

Se accanto all’attività professionale vengono svolte attività realmente autonome e differenti, per esempio formazione o altri servizi non riconducibili alle prestazioni psicologiche, può essere necessario valutare un’attività secondaria e il relativo codice. La scelta dipende da ciò che viene effettivamente svolto e fatturato.

Codice ATECO e regime forfettario: coefficiente del 78%

Per la tipica attività professionale dello psicologo, il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è 78%. Significa che, ai fini del calcolo forfettario, il 78% dei compensi incassati concorre alla determinazione del reddito prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Nel 2026 occorre però ricordare la regola di raccordo introdotta dal D.Lgs. 81/2025: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti direttamente su ATECO 2025, continuano a essere applicati i coefficienti dell’Allegato 4 della legge 190/2014 individuati attraverso il codice ATECO 2007 corrispondente. Le attività professionali e sanitarie del gruppo di riferimento hanno coefficiente 78%.

Il coefficiente non è l’aliquota d’imposta. L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per la nuova attività. Per il calcolo completo puoi leggere calcolo tasse regime forfettario per psicologi.

Partita IVA, Ordine ed ENPAP: l’ordine corretto dei controlli

Per esercitare autonomamente come psicologo occorre coordinare requisiti professionali, apertura della Partita IVA e previdenza. L’apertura fiscale può essere effettuata con il modello AA9/12 utilizzando il codice coerente con l’attività. Per i passaggi operativi vedi come aprire la Partita IVA per psicologi.

Un punto importante riguarda ENPAP: la sola apertura della Partita IVA non obbliga da sola all’iscrizione all’Ente. Secondo ENPAP, lo psicologo iscritto all’Albo deve iscriversi quando ha incassato il primo compenso derivante dall’attività libero-professionale, anche se occasionale, e ha 90 giorni dalla data dell’incasso per farlo.

La regola può essere verificata direttamente nella pagina ufficiale ENPAP – Iscriverti all’Ente. Questo passaggio è importante perché apertura della Partita IVA e decorrenza dell’obbligo previdenziale non coincidono automaticamente.

Quando può servire un secondo codice ATECO

Il codice 86.93.00 copre l’attività professionale di psicologo e psicoterapeuta non medico descritta dalla classificazione. Un secondo codice va valutato soltanto se viene svolta un’altra attività economicamente autonoma che non rientra in quella descrizione.

  • formazione svolta come attività distinta e non come semplice componente della prestazione professionale;
  • consulenze o servizi aziendali con natura diversa dall’attività psicologica;
  • attività editoriali, digitali o commerciali autonome;
  • altre prestazioni con una propria organizzazione e una diversa classificazione economica.

In presenza di più attività bisogna valutare anche quale sia quella prevalente e come i diversi codici incidano sul regime fiscale e sul coefficiente di redditività. Non è corretto aggiungere codici “per sicurezza” senza un’attività effettiva corrispondente.

Errori da evitare nella scelta del codice ATECO

  • usare ancora 86.90.30 come codice corrente: è il riferimento della classificazione precedente;
  • confondere psicologo e psichiatra: lo psichiatra è un medico ed è escluso da 86.93.00;
  • iscriversi a ENPAP soltanto perché si apre la Partita IVA: il momento rilevante è l’incasso del primo compenso professionale;
  • confondere coefficiente e aliquota: il 78% determina il reddito forfettario, mentre il 5% o 15% è l’aliquota dell’imposta sostitutiva;
  • scegliere più codici senza necessità: ogni attività secondaria deve corrispondere a un’attività realmente esercitata.

Approfondimenti per psicologi con Partita IVA

Per completare l’inquadramento puoi consultare le guide dedicate a regime forfettario per psicologi, apertura della Partita IVA, calcolo delle tasse e commercialista per psicologi.

In sintesi

Nel 2026 il codice ATECO psicologo è 86.93.00. Comprende psicologi, psicoterapeuti non medici, psicanalisti non medici e le attività indicate nelle note ufficiali ATECO 2025. Il vecchio 86.90.30 resta utile per comprendere documenti e posizioni storiche, ma non è il codice corrente della nuova classificazione. Prima di aprire o modificare la Partita IVA vanno verificati insieme attività effettiva, Ordine, regime fiscale ed ENPAP.

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