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Regime forfettario per psicologi: requisiti e quando conviene

Aggiornato il 13 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario per psicologi: requisiti e quando conviene

Il regime forfettario per psicologi permette di esercitare la libera professione con un sistema fiscale semplificato e un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% quando si rispettano i requisiti per le nuove attività. Per utilizzarlo, però, non basta essere iscritti all’Albo o avere compensi inferiori a 85.000 euro: bisogna verificare anche il lavoro dipendente, i rapporti con precedenti datori di lavoro, le eventuali partecipazioni societarie e le altre cause di esclusione previste dalla legge.

Per la normale attività dello psicologo il coefficiente di redditività è del 78% e la previdenza professionale fa riferimento all’ENPAP. La convenienza del forfettario dipende inoltre dalle spese dello studio, dal tipo di prestazioni svolte e dalla situazione fiscale personale. Vediamo come verificare i requisiti nel 2026, quando si rischia di uscire dal regime e in quali casi può essere preferibile una soluzione diversa.

Regime forfettario psicologo: requisiti e dati essenziali

Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi 54–89, della Legge 190/2014 e successive modificazioni. È riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e soddisfano le condizioni richieste.

VoceRegola applicabile
Attività professionalePsicologo libero professionista, persona fisica
Codice ATECO 202586.93.00
Limite ordinario dei compensi85.000 € nell’anno precedente, ragguagliati ad anno quando previsto
Superamento di 100.000 €Fuoriuscita dal regime nello stesso anno
Spese per personale e collaboratori rilevantiMassimo 20.000 € lordi nell’anno precedente
Redditi da lavoro dipendente e assimilatiSoglia di 35.000 € per l’accesso nel 2026, con le eccezioni previste
Coefficiente di redditività78%
Imposta sostitutiva15%, oppure 5% se spettante
PrevidenzaENPAP, quando sorge l’obbligo di iscrizione

La tabella è un punto di partenza, non una verifica automatica dell’idoneità. Alcune condizioni si controllano sui dati dell’anno precedente; altre riguardano la situazione attuale o devono essere valutate al termine dell’anno. Per questo è importante distinguere i requisiti quantitativi dalle cause ostative.

La normativa di riferimento è consultabile nella Legge 190/2014, testo vigente. Le disposizioni temporanee per il 2026 vanno lette insieme alla relativa legge di bilancio.

Chi può aderire al regime forfettario per psicologi?

Può applicare il regime uno psicologo che esercita individualmente la libera professione, rispetta i limiti economici e non si trova in una delle situazioni incompatibili previste dalla legge. L’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo restano necessarie per esercitare le attività riservate allo psicologo, indipendentemente dal regime fiscale scelto.

I requisiti principali sono due: non aver superato nell’anno precedente il limite dei compensi previsto per il forfettario e non aver sostenuto spese per determinate categorie di lavoratori e collaboratori superiori al tetto di legge. Accanto a questi requisiti bisogna controllare le cause di esclusione, comprese quelle relative ai redditi da lavoro dipendente.

Per uno psicologo che apre una nuova attività senza redditi professionali precedenti, l’assenza di compensi nell’anno passato non costituisce di per sé un ostacolo. Occorre comunque verificare le condizioni personali, dichiarare correttamente l’avvio dell’attività e monitorare i compensi percepiti durante il primo anno.

Il limite di 20.000 euro per dipendenti e collaboratori

Per applicare il forfettario, nell’anno precedente le spese complessivamente sostenute per le categorie di lavoro individuate dalla legge non devono superare 20.000 euro lordi. Rientrano nel controllo, secondo le disposizioni del comma 54 della Legge 190/2014, determinate spese per dipendenti, collaboratori e altre prestazioni di lavoro espressamente richiamate.

La presenza di una segretaria o di un collaboratore non impedisce automaticamente l’utilizzo del forfettario. Diventa necessario verificare quanto è stato effettivamente sostenuto per le voci rilevanti e confrontarlo con il tetto previsto. Non tutte le fatture ricevute da altri professionisti costituiscono automaticamente spese per personale ai fini di questa soglia.

Per esempio, uno studio individuale che impiega una persona part-time deve controllare il costo lordo fiscalmente rilevante dell’anno precedente, non soltanto la retribuzione netta percepita dal lavoratore.

Limiti di 85.000 e 100.000 euro: quando lo psicologo esce dal forfettario?

Le soglie di 85.000 e 100.000 euro hanno conseguenze diverse. Il limite ordinario serve a stabilire se si può applicare il regime nell’anno successivo; il superamento di 100.000 euro determina invece la fuoriuscita nello stesso anno in cui avviene.

Compensi percepiti nell’annoEffetto sul regimeCosa verificare
Fino a 85.000 €Il requisito quantitativo ordinario è rispettatoAltre cause di esclusione
Oltre 85.000 € e fino a 100.000 €Uscita dall’anno successivoPassaggio di regime e adempimenti
Oltre 100.000 €Uscita nello stesso annoImposte, IVA e fatturazione dalla soglia

Esempio: psicologo che incassa 92.000 euro nel 2026

Uno psicologo che applica regolarmente il forfettario nel 2026 e incassa 92.000 euro durante l’anno supera il limite ordinario di 85.000 euro, ma non quello di 100.000 euro. Per il 2026 resta nel regime secondo la regola ordinaria di fuoriuscita, mentre dal 2027 non potrà continuare ad applicarlo sulla base dei compensi del 2026.

È quindi opportuno programmare per tempo la gestione del nuovo regime: tipo di fatturazione, trattamento IVA delle prestazioni, registrazioni e dichiarazione dei redditi.

Esempio: psicologo che supera 100.000 euro

Se uno psicologo supera 100.000 euro di compensi percepiti nell’anno, la fuoriuscita dal forfettario è immediata. Non si tratta semplicemente di applicare il regime ordinario dal 1° gennaio successivo: il cambiamento produce effetti già nell’anno del superamento.

Per le operazioni soggette a IVA, le regole sul superamento richiedono particolare attenzione a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Le prestazioni sanitarie esenti IVA mantengono comunque il proprio trattamento specifico quando ne ricorrono i presupposti.

Questo caso va gestito tempestivamente, soprattutto se lo psicologo emette fatture sia per prestazioni sanitarie sia per consulenze non sanitarie. L’Agenzia delle Entrate, attraverso FiscoOggi, ha illustrato gli effetti fiscali e IVA della fuoriuscita per superamento dei 100.000 euro.

Nel primo anno i limiti si calcolano in proporzione ai mesi?

Quando l’attività inizia nel corso dell’anno, il requisito ordinario degli 85.000 euro prevede il ragguaglio ad anno. Non è quindi corretto considerare automaticamente l’intera soglia di 85.000 euro senza valutare la durata effettiva dell’attività.

Il limite di 100.000 euro per la fuoriuscita immediata, invece, viene verificato senza ragguagliarlo alla frazione di anno in cui l’attività è stata esercitata. Questa distinzione è confermata nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla circolare 32/E del 2023.

Se l’attività inizia a metà anno, è quindi necessario effettuare due controlli differenti: il limite ordinario ragguagliato al periodo di esercizio e la soglia assoluta di 100.000 euro. Il calcolo effettivo del ragguaglio va effettuato sulle date pertinenti, non limitandosi sempre a dividere la soglia per dodici.

Psicologo dipendente e Partita IVA: quando è possibile il forfettario?

Essere psicologo dipendente non impedisce automaticamente di svolgere anche la libera professione in regime forfettario. Bisogna però verificare il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, gli eventuali rapporti di fatturazione con il datore di lavoro e le regole contrattuali o professionali applicabili.

La soglia di 35.000 euro per il 2026

Per l’accesso al regime nel 2026 è stata confermata la soglia di 35.000 euro relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. La norma ordinaria prevede un limite inferiore; l’innalzamento a 35.000 euro è una misura specificamente confermata anche per il 2026.

La verifica si basa sul reddito fiscalmente rilevante, non semplicemente sulla retribuzione netta accreditata sul conto corrente. La legge prevede inoltre che la verifica della soglia sia irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato, secondo le condizioni applicabili al caso concreto.

La conferma per il 2026 è riportata dal Ministero del Lavoro nella sintesi ufficiale della Legge di Bilancio 2026.

Reddito dipendente 2025Valutazione per il 2026Attenzione
28.000 €Soglia rispettataVerificare le altre cause ostative
35.000 €Soglia non superataIl limite riguarda i redditi rilevanti
38.000 €Soglia superataVerificare l’eventuale cessazione del rapporto e le altre condizioni

Per esempio, uno psicologo che nel 2025 ha percepito 28.000 euro di reddito da lavoro dipendente non è escluso dal forfettario 2026 per questa sola causa. Dovrà comunque verificare le altre condizioni, comprese quelle relative ai compensi professionali e ai propri clienti.

Le regole del rapporto di lavoro dipendente meritano una verifica autonoma, soprattutto quando si tratta di dipendenti pubblici, attività intramuraria, autorizzazioni o possibili incompatibilità. L’ammissibilità fiscale del forfettario non equivale automaticamente all’autorizzazione a svolgere qualunque attività esterna.

Si può fatturare al proprio datore di lavoro?

Un’altra causa ostativa riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

Per prevalenza si considera, in via generale, il superamento del 50% dei compensi dell’attività verso i soggetti interessati, secondo i criteri applicabili alla verifica annuale. Non basta dunque dire che il cliente è un ex datore di lavoro per concludere automaticamente che il forfettario sia vietato: bisogna ricostruire i rapporti e misurare la prevalenza.

Esempio: uno psicologo percepisce 30.000 euro di compensi professionali e ne riceve 21.000 dall’ex datore di lavoro con il quale era in rapporto in uno dei due periodi d’imposta precedenti. In questa situazione, la quota del 70% richiede una verifica della causa ostativa, salvo le eccezioni previste.

Il superamento della soglia dei compensi verso il datore di lavoro e il limite dei 35.000 euro di redditi dipendenti sono due controlli distinti. Uno psicologo può rispettare uno dei due e avere un problema sull’altro.

Gli effetti previdenziali della contemporanea attività da dipendente e libero professionista sono trattati nella guida sui doppi contributi dello psicologo.

Partecipazioni societarie e altre cause di esclusione

Oltre ai limiti economici e al lavoro dipendente, la legge prevede altre situazioni nelle quali il regime forfettario non può essere applicato.

La partecipazione a una società di persone, a un’associazione professionale o a un’impresa familiare richiamata dalla norma può essere incompatibile con il regime. Per le società a responsabilità limitata, invece, il controllo richiede una valutazione diversa: rilevano il controllo diretto o indiretto e lo svolgimento di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del professionista.

Esempio: uno psicologo titolare di una quota in una società di persone deve verificare l’incompatibilità con particolare attenzione. Se invece possiede una partecipazione minoritaria in una Srl, non è corretto presumere automaticamente che ogni quota, qualunque sia il peso e l’attività della società, impedisca il forfettario.

La legge comprende inoltre altre cause di esclusione, tra cui l’utilizzo di determinati regimi speciali IVA, alcune operazioni immobiliari o sui mezzi di trasporto, e specifiche condizioni relative ai soggetti non residenti. Per la normale attività dello psicologo alcune ipotesi sono poco frequenti, ma non vanno ignorate in presenza di situazioni personali particolari.

La disciplina completa delle cause ostative è contenuta nell’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014.

Qual è il codice ATECO dello psicologo in regime forfettario?

Con la classificazione ATECO 2025, il codice della normale attività professionale è 86.93.00 – Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici. La nuova classificazione è operativa per gli adempimenti amministrativi e fiscali dal 1° aprile 2025.

Il vecchio codice 86.90.30 appartiene alla classificazione precedente e non va confuso con il riferimento attuale. Secondo le note ufficiali ISTAT, il nuovo codice comprende attività di consulenza e trattamento effettuate da psicologi, psicologi clinici, psicologi della salute e psicoterapeuti non medici, mentre esclude le attività proprie degli psichiatri medici.

Il codice individua l’attività, ma non determina da solo il diritto al regime forfettario. È inoltre necessario distinguere l’attività professionale dello psicologo da eventuali ulteriori attività autonome con inquadramento differente.

La fonte di classificazione è ISTAT – ATECO 2025. Per casi particolari e attività ulteriori puoi consultare la guida specifica sul codice ATECO dello psicologo.

Uno psicologo può svolgere più attività con la stessa Partita IVA?

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Uno psicologo può svolgere più attività economiche, quando sono compatibili con le regole professionali applicabili, ma non deve presumere che tutte rientrino automaticamente nel codice ATECO della professione psicologica.

Per esempio, l’attività clinica, la formazione aziendale, una diversa consulenza professionale o un’eventuale attività d’impresa possono richiedere una valutazione distinta dell’inquadramento fiscale, previdenziale e della fatturazione.

Quando un contribuente esercita contemporaneamente attività con codici ATECO diversi, ai fini del limite di accesso al regime forfettario si considera la somma dei ricavi e compensi delle attività esercitate, secondo l’articolo 1, comma 55, della Legge 190/2014.

Esempio: uno psicologo percepisce 55.000 euro dall’attività professionale e 35.000 euro da un’altra attività economica con codice diverso. Il totale è 90.000 euro: non sarebbe corretto confrontare ciascun importo separatamente con il limite di 85.000 euro, ignorando il cumulo richiesto dalla norma.

In presenza di attività differenti può cambiare anche il coefficiente di redditività applicabile ai singoli compensi. Non bisogna quindi estendere automaticamente il 78% a ogni attività svolta dalla stessa persona.

Quante tasse paga uno psicologo forfettario?

Per l’attività psicologica ordinaria si utilizza il coefficiente di redditività del 78%. Il reddito imponibile si determina applicando tale coefficiente ai compensi fiscalmente rilevanti e sottraendo i contributi previdenziali obbligatori deducibili effettivamente versati, secondo le regole fiscali applicabili.

Sul reddito imponibile risultante si applica poi l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando spettante. La formula non deve essere confusa con il calcolo dei contributi ENPAP, che seguono proprie basi contributive.

Esempio con 30.000 euro di compensi

Supponiamo che uno psicologo percepisca 30.000 euro di compensi professionali fiscalmente rilevanti e che nello stesso anno abbia effettivamente versato 2.000 euro di contributi previdenziali obbligatori deducibili. I 2.000 euro sono un’ipotesi didattica, non il contributo ENPAP automaticamente dovuto su quei compensi.

PassaggioImporto
Compensi rilevanti30.000 €
Reddito forfettario: 30.000 × 78%23.400 €
Contributi deducibili già versati− 2.000 €
Reddito imponibile21.400 €
Imposta sostitutiva al 15%3.210 €
Imposta al 5%, se spettante1.070 €

L’esempio mostra soltanto l’imposta sostitutiva. Per capire quanto rimane davvero al professionista bisogna considerare anche le altre uscite previdenziali, le spese operative e il calendario dei versamenti.

Le simulazioni complete da 10.000 a 60.000 euro, la differenza fra contributi ENPAP maturati e pagati, il saldo e gli acconti sono illustrati nella guida sul calcolo delle tasse dello psicologo forfettario.

Quando lo psicologo paga il 5% invece del 15%?

L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è il 15%. Il 5% è un’agevolazione per le nuove attività che soddisfano specifici requisiti: non si ottiene automaticamente perché si è aperta da poco la Partita IVA o perché si è nei primi anni di iscrizione all’ENPAP.

L’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 prevede l’aliquota ridotta per l’anno di inizio dell’attività e per i quattro successivi, purché ricorrano le condizioni di legge. In particolare, occorre verificare che:

  • nei tre anni precedenti il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei termini previsti;
  • la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo, salvo l’eccezione del periodo di pratica obbligatoria prevista dalla norma;
  • quando si prosegue un’attività svolta da un altro soggetto, i relativi ricavi e compensi del periodo precedente non superino il limite applicabile.

Uno psicologo che apre una nuova attività nel 2026 e rispetta tutte le condizioni può quindi applicare il 5% per il 2026 e per i quattro periodi d’imposta successivi. La durata dell’agevolazione si riferisce ai periodi d’imposta previsti dalla legge e non dipende dal numero di mesi in cui lo studio è rimasto effettivamente aperto nel primo anno.

L’ex dipendente che diventa psicologo autonomo ha diritto al 5%?

Non necessariamente. Se la nuova libera professione rappresenta, nei fatti, la mera prosecuzione di un’attività già svolta come dipendente o autonomo, il requisito per applicare l’aliquota ridotta potrebbe non essere rispettato.

È diverso il caso di chi avvia un’attività effettivamente nuova e non prosegue sostanzialmente quella precedente. La qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete delle prestazioni, dai rapporti professionali e dalle condizioni previste dalla norma.

Il controllo sul 5% va tenuto distinto dalla causa ostativa relativa alla fatturazione prevalente verso datori di lavoro attuali o precedenti: le due disposizioni hanno presupposti differenti.

Prima di impostare le previsioni fiscali al 5% è opportuno verificare la propria storia lavorativa e professionale. Il testo normativo è disponibile nell’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014.

Contributi ENPAP: cosa cambia con il regime forfettario?

Il regime fiscale non sostituisce la previdenza professionale. Lo psicologo che esercita autonomamente e soddisfa le condizioni previste dall’ENPAP deve iscriversi alla Cassa e versare i contributi dovuti.

Secondo le istruzioni ufficiali ENPAP, l’obbligo di iscrizione nasce per lo psicologo iscritto all’Albo che incassa il primo compenso da attività libero-professionale, anche occasionale. L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dal primo incasso; la sola apertura della Partita IVA senza compensi non fa nascere automaticamente l’obbligo.

La contribuzione comprende tre voci: il contributo soggettivo, il contributo integrativo e la maternità. Il soggettivo ordinario è pari al 10% del reddito netto professionale, con minimo ordinario di 856 euro; l’integrativo è pari al 2% dei corrispettivi lordi, con minimo di 66 euro. La maternità è una quota determinata per l’annualità di riferimento.

Il soggettivo e la maternità sono fiscalmente deducibili secondo le regole applicabili e il principio di cassa; il contributo integrativo non è invece deducibile. Possono inoltre essere previste riduzioni del minimo soggettivo per alcune situazioni, come i primi anni di iscrizione o la contemporanea attività da dipendente, quando ne ricorrono i requisiti.

Per aliquote, minimi, riduzioni, scadenze, metodi di versamento e simulazioni aggiornate è disponibile la guida dedicata ai contributi ENPAP dello psicologo. I requisiti di iscrizione sono spiegati anche nella pagina ufficiale ENPAP – Iscriverti all’Ente.

Come funziona la fatturazione dello psicologo forfettario?

Le fatture dello psicologo devono essere gestite distinguendo la natura della prestazione e il tipo di cliente. Non è corretto trattare allo stesso modo una seduta sanitaria resa a una persona fisica e una consulenza non sanitaria prestata a un’azienda.

Nel regime forfettario, per le operazioni nazionali soggette alle regole ordinarie del regime, non si addebita l’IVA in rivalsa e non si applica la ritenuta d’acconto sui compensi professionali quando vengono rispettati gli adempimenti previsti.

Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche resta il divieto di emissione tramite Sistema di Interscambio, anche nel 2026; quando previsto, i dati sono gestiti attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Le prestazioni non sanitarie e le fatture verso imprese o enti seguono regole differenti, da verificare in relazione all’operazione.

Il professionista deve inoltre gestire correttamente il contributo integrativo ENPAP del 2%, l’eventuale imposta di bollo e le diciture fiscali del regime adottato.

Gli esempi di documenti sanitari e non sanitari, le diciture e le regole sullo SdI sono disponibili nella guida sulla fattura dello psicologo in regime forfettario. Per gli invii delle spese sanitarie puoi consultare l’approfondimento sul Sistema Tessera Sanitaria.

Il regime forfettario conviene davvero agli psicologi?

Il forfettario può essere conveniente per uno psicologo con compensi entro le soglie previste, spese operative contenute e requisiti soddisfatti. Offre una determinazione semplice del reddito fiscale, un’imposta sostitutiva e minori adempimenti rispetto a molti casi di contabilità ordinaria.

La convenienza non può però essere stabilita soltanto guardando l’aliquota del 15% o del 5%. Occorre considerare il costo reale dell’attività, la tipologia di prestazioni e il trattamento IVA effettivamente applicabile.

Quando il forfettario può essere più conveniente

Uno psicologo che lavora in uno studio condiviso a costi contenuti, ha spese limitate per strumenti e software e non prevede investimenti importanti può trovare nel forfettario una soluzione semplice ed economicamente interessante.

Il coefficiente del 78% riconosce forfettariamente una quota del 22% di costi, anche se le spese ordinarie effettivamente sostenute sono inferiori. Tuttavia questo non significa che il 22% dei compensi sia una somma rimborsata o garantita: è soltanto una regola di determinazione del reddito fiscale.

Quando può essere opportuno confrontarlo con l’ordinario

Il confronto diventa più importante quando lo psicologo sostiene costi reali elevati, gestisce uno studio strutturato, prevede investimenti o svolge attività con trattamenti IVA differenti.

Nel regime forfettario le normali spese dello studio non vengono dedotte analiticamente dal reddito: il costo dell’affitto, della formazione, dell’assicurazione, del software e dei servizi professionali incide sulla liquidità, ma non riduce la base imponibile euro per euro.

Nel regime ordinario possono invece applicarsi regole differenti di deduzione dei costi, tassazione progressiva e adempimenti. La convenienza va verificata con numeri reali, evitando di confrontare soltanto il 15% con una singola aliquota IRPEF.

Un’altra distinzione importante riguarda l’IVA: molte prestazioni sanitarie dello psicologo possono essere esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972, quando rispettano i requisiti richiesti. Perciò il regime ordinario non implica automaticamente che una seduta sanitaria debba essere fatturata con IVA, né garantisce automaticamente la detrazione di tutta l’IVA sugli acquisti.

Per valutare spese fisse e variabili consulta la guida ai costi della Partita IVA dello psicologo. In presenza di investimenti e attività miste è opportuno effettuare una simulazione personalizzata dei due regimi.

Come passare dal regime ordinario al forfettario e viceversa?

Uno psicologo già titolare di Partita IVA può valutare il passaggio al regime forfettario quando soddisfa i requisiti applicabili. Non è necessario aprire una seconda Partita IVA per svolgere la stessa attività professionale individuale.

Prima del passaggio bisogna controllare i compensi dell’anno precedente, l’eventuale presenza di cause ostative, i rapporti societari e gli effetti fiscali e IVA derivanti dal cambiamento. Possono essere necessari specifici adempimenti di rettifica o adeguamento, secondo le operazioni e la situazione precedente.

Anche il percorso inverso va programmato. Chi esce dal forfettario perché ha superato 85.000 euro, ma non 100.000 euro, deve organizzare le regole applicabili dal successivo periodo d’imposta. Chi supera 100.000 euro deve affrontare invece il passaggio nello stesso anno.

Non è corretto pensare che qualunque uscita renda impossibile tornare al regime in futuro: l’eventuale rientro dipenderà dai requisiti e dalle condizioni di legge vigenti nel periodo interessato.

Come aprire la Partita IVA da psicologo in regime forfettario?

Per lo psicologo libero professionista persona fisica, l’apertura fiscale avviene normalmente mediante la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA9/12 o la procedura telematica applicabile.

Prima dell’apertura è utile seguire una sequenza precisa:

  1. Verificare abilitazione e iscrizione all’Albo: sono condizioni professionali distinte dalla scelta del regime fiscale.
  2. Controllare i requisiti del forfettario: compensi, lavoro dipendente, partecipazioni e rapporti con ex datori.
  3. Identificare l’attività e il codice ATECO: per l’attività psicologica ordinaria il riferimento corrente è 86.93.00.
  4. Presentare la dichiarazione di inizio attività: indicando correttamente i dati e la scelta fiscale applicabile.
  5. Organizzare la fatturazione: distinguendo le prestazioni sanitarie da quelle non sanitarie.
  6. Controllare l’obbligo ENPAP: dopo il primo compenso professionale, rispettando il termine di iscrizione previsto.
  7. Programmare imposte e contributi: evitando che gli incassi iniziali vengano utilizzati integralmente per le spese correnti.

La sola attività professionale individuale ordinistica non richiede normalmente un’iscrizione alla Camera di Commercio, ma situazioni imprenditoriali ulteriori o strutture societarie devono essere valutate separatamente.

La procedura completa, i documenti e gli adempimenti preliminari sono approfonditi nella guida su come aprire la Partita IVA per psicologi.

Tre casi pratici per capire se il forfettario è utilizzabile

Psicologo che apre la prima Partita IVA

Una psicologa iscritta all’Albo avvia la libera professione nel 2026, senza precedenti attività d’impresa o professionali e senza rapporti di lavoro potenzialmente incompatibili. Prevede compensi contenuti e non ha partecipazioni societarie rilevanti.

In questa situazione il regime forfettario può essere applicabile, dopo aver verificato tutte le condizioni personali. Potrebbe inoltre spettare l’aliquota del 5% se la nuova attività soddisfa i requisiti specifici del comma 65. L’obbligo di iscrizione ENPAP nascerà secondo le regole previdenziali, con riferimento al primo compenso professionale incassato.

Psicologo dipendente con attività privata

Uno psicologo dipendente nel 2025 percepisce 32.000 euro di reddito da lavoro dipendente e intende esercitare anche privatamente nel 2026. Per la soglia dei redditi dipendenti del 2026, i 32.000 euro non superano il limite di 35.000 euro.

Questo non conclude però la verifica: vanno controllati i rapporti con il datore di lavoro, eventuali cause ostative ulteriori e la compatibilità dell’attività privata con il contratto e le norme professionali. Inoltre il 5% non è automatico, soprattutto quando la nuova attività può essere collegata a quella svolta in precedenza.

Psicologo con studio in crescita e costi elevati

Uno psicologo che già applica il forfettario ha incassato 78.000 euro nel 2025 e prevede di superare 90.000 euro nel 2026, con costi di studio in aumento.

Nel 2026 può continuare ad applicare il regime se tutti i requisiti sono soddisfatti. Se gli incassi 2026 supereranno 85.000 euro ma non 100.000 euro, dovrà però programmare l’uscita per il 2027. La vicinanza alla soglia rende particolarmente importante confrontare i due regimi e preparare per tempo la nuova gestione.

Cosa controllare prima di scegliere il regime forfettario

Prima di aprire la Partita IVA o confermare il forfettario per l’anno successivo, una verifica ordinata permette di evitare errori sulle soglie e sulla posizione fiscale.

  • Compensi percepiti nell’anno precedente ed eventuale ragguaglio in caso di inizio attività.
  • Somma dei compensi di eventuali attività con codici ATECO differenti.
  • Spese rilevanti per dipendenti e collaboratori.
  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati, con riferimento alla soglia applicabile all’anno.
  • Clienti che sono attuali o precedenti datori di lavoro e relativa prevalenza dei compensi.
  • Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, Srl e altre situazioni rilevanti.
  • Requisiti specifici per applicare l’aliquota del 5%.
  • Posizione professionale e previdenziale ENPAP.
  • Tipo di fatture da emettere e obblighi del Sistema Tessera Sanitaria.
  • Spese reali e confronto economico con il regime ordinario.

Se la situazione comprende precedenti rapporti di lavoro, più attività, partecipazioni societarie o compensi vicini alle soglie, è preferibile verificare l’inquadramento prima di iniziare a emettere le fatture con il nuovo regime. Per scegliere quali attività affidare a un professionista puoi consultare la guida sul commercialista per psicologi.

Domande frequenti sul regime forfettario per psicologi

Uno psicologo può usare il forfettario con un lavoro dipendente?

Sì, il lavoro dipendente non impedisce automaticamente l’utilizzo del forfettario. Per il 2026 occorre verificare la soglia di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025, le eccezioni previste dalla legge e l’eventuale prevalenza di compensi verso datori di lavoro attuali o precedenti. Restano da controllare anche le regole contrattuali e professionali.

Qual è il limite di fatturato per lo psicologo forfettario?

Il limite ordinario è di 85.000 euro di ricavi o compensi, verificato secondo le regole del regime. Se durante l’anno vengono superati 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro, l’uscita avviene normalmente dall’anno successivo. Superando 100.000 euro, la fuoriuscita avviene nello stesso anno.

Lo psicologo paga sempre il 5% nei primi cinque anni?

No. L’aliquota del 5% spetta solo se sono rispettati tutti i requisiti della nuova attività previsti dalla Legge 190/2014. L’apertura di una nuova Partita IVA o l’iscrizione recente all’ENPAP non sono condizioni sufficienti da sole.

Il regime forfettario elimina i contributi ENPAP?

No. Gli obblighi previdenziali ENPAP sono distinti dal regime fiscale. Quando nasce l’obbligo di iscrizione, lo psicologo deve versare i contributi soggettivo, integrativo e di maternità secondo le regole dell’Ente, verificando eventuali riduzioni del minimo e le scadenze.

Si può avere una seconda attività oltre a quella di psicologo?

Sì, quando l’attività è consentita e correttamente inquadrata. Tuttavia le attività differenti possono richiedere codici ATECO diversi e, ai fini della soglia del forfettario, devono essere considerate complessivamente secondo la disciplina applicabile. Il coefficiente di redditività non è necessariamente lo stesso per ogni attività.

Con molte spese di studio il forfettario conviene ancora?

Dipende. Nel forfettario le spese ordinarie non vengono dedotte analiticamente e il reddito fiscale è determinato con il coefficiente del 78% per la normale attività dello psicologo. Se i costi reali sono elevati, serve un confronto numerico con il regime ordinario, tenendo conto anche delle prestazioni sanitarie esenti IVA, dei contributi e degli adempimenti.

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