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Codice ATECO tributarista 2026: 69.20.06, attività e limiti

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO tributarista 2026: 69.20.06, attività e limiti

Il codice ATECO del tributarista nel 2026 è 69.20.06, denominato Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile. È il riferimento ATECO 2025 per il professionista che presta consulenza tributaria e contabile fuori dalle professioni ordinistiche, ma il codice fiscale non amplia le attività che la legge riserva a soggetti iscritti in Albi o elenchi.

Argomenti del post

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  • Cosa identifica il codice 69.20.06
  • 69.20.01, 69.20.02, 69.20.03 e 69.20.06: differenze
  • Tributarista e Legge 4/2013
  • Associazione professionale: è obbligatoria?
  • Attività riservate: il codice ATECO non basta
  • Coefficiente di redditività nel forfettario: 78%
  • Previdenza: Gestione Separata
  • Dove proseguire
  • Fonti ufficiali
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Cosa identifica il codice 69.20.06

ATECO 2025 colloca il 69.20.06 nella classe dedicata a contabilità, controllo e revisione contabile e consulenza fiscale. Il codice identifica gli altri consulenti, periti e soggetti simili che operano in ambito tributario e contabile e che non rientrano nei codici specifici delle professioni ordinistiche o di strutture come i CAF.

69.20.01, 69.20.02, 69.20.03 e 69.20.06: differenze

  • 69.20.01: attività di commercialisti;
  • 69.20.02: attività di revisori legali in ambito contabile;
  • 69.20.03: attività di esperti contabili;
  • 69.20.06: attività di altri consulenti, periti e soggetti simili in ambito tributario e contabile;
  • 69.20.07: attività dei centri di assistenza fiscale.

Il tributarista non diventa commercialista, revisore legale o CAF per effetto del codice ATECO. Se vengono svolte più attività realmente autonome occorre valutare eventuali codici secondari, senza usare il 69.20.06 per coprire prestazioni che appartengono a un diverso perimetro professionale.

Tributarista e Legge 4/2013

L’attività del tributarista rientra nel quadro delle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla Legge 4/2013. La legge esclude espressamente le attività riservate per legge agli iscritti in Albi o elenchi.

La stessa legge impone al professionista di richiamare espressamente gli estremi della Legge 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente. È quindi un obbligo operativo da considerare nella modulistica, negli incarichi e nella documentazione professionale.

Associazione professionale: è obbligatoria?

No. Il MIMIT pubblica l’elenco delle associazioni professionali previste dalla Legge 4/2013 e alcune possono rilasciare attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi. Il Ministero chiarisce però che l’attestazione non è requisito necessario per esercitare l’attività.

Attività riservate: il codice ATECO non basta

Quando una legge riserva una specifica attività a soggetti iscritti in Albi o elenchi, il tributarista non può superare quel limite soltanto perché possiede il codice 69.20.06. Lo stesso vale per funzioni che richiedono una particolare abilitazione, come determinati visti, attestazioni o forme di rappresentanza.

Anche l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate segue regole proprie: Entratel è destinato, tra gli altri, agli intermediari abilitati. La possibilità concreta di trasmettere dichiarazioni per conto dei clienti deve quindi essere verificata sulla specifica abilitazione posseduta, non dedotta dal solo codice ATECO.

Coefficiente di redditività nel forfettario: 78%

Nel 2026 il coefficiente di redditività applicabile è 78%. Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti su ATECO 2025, si continua a utilizzare l’Allegato 4 della Legge 190/2014 sulla base del codice ATECO 2007 corrispondente. La vecchia attività 69.20.13 appartiene al gruppo 69, per il quale l’Allegato 4 prevede il coefficiente del 78%.

Con 30.000 euro di compensi il reddito lordo forfettario è 23.400 euro. Il 78% non è un’aliquota d’imposta: serve a determinare il reddito prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Previdenza: Gestione Separata

Per il tributarista libero professionista privo di una Cassa previdenziale autonoma il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. L’INPS indica per il 2026 un’aliquota complessiva del 26,07% per i professionisti non pensionati e non assicurati presso altra forma obbligatoria; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra previdenza obbligatoria l’aliquota è del 24%.

Dove proseguire

Dopo aver verificato il codice, consulta come aprire la Partita IVA da tributarista, il regime forfettario per tributaristi, il calcolo delle tasse e la guida al commercialista per tributaristi.

Fonti ufficiali

  • ISTAT – Note esplicative ATECO 2025.
  • Normattiva – Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  • MIMIT – Professioni non organizzate.
  • INPS – Gestione Separata 2026.

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