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Codice ATECO 69.20.06: Altri consulenti e periti in ambito tributario e contabile

Aggiornato il 2 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 69.20.06: Altri consulenti e periti in ambito tributario e contabile

Il codice ATECO 69.20.06 identifica le attività di altri consulenti, periti e soggetti simili in ambito tributario e contabile. È il riferimento da verificare per tributaristi e altri professionisti non ricompresi nelle sottocategorie specifiche di commercialisti, revisori legali, esperti contabili, consulenti del lavoro o CAF.

Il codice descrive l’attività economica ma non attribuisce qualifiche riservate né consente di svolgere attività professionali che la legge riserva a soggetti iscritti in Albi o Registri.

DatoIndicazione
Codice ATECO 202569.20.06
Denominazione ufficialeAttività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile
Figura tipicaTributarista / consulente fiscale non ordinistico
Commercialista69.20.01
Esperto contabile69.20.03
CAF69.20.07
Coefficiente forfettario78%, secondo il raccordo vigente
Previdenza tipicaGestione Separata INPS, se non esiste altra Cassa applicabile

Cosa comprende il codice ATECO 69.20.06

La categoria 69.20 comprende attività di contabilità, assistenza fiscale, predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni e consulenza tributaria. ATECO 2025 dedica il 69.20.06 agli altri consulenti e periti in ambito tributario e contabile.

Il riferimento ufficiale è la classificazione ATECO 2025 di ISTAT. La voce è volutamente residuale rispetto alle professioni ordinistiche esplicitamente separate nei codici 69.20.01–69.20.05 e ai CAF del 69.20.07.

Tributarista e Legge 4/2013

La figura del tributarista viene normalmente ricondotta alle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla Legge 4/2013, quando non rientra in una professione regolamentata.

Il MIMIT chiarisce che l’iscrizione a un’associazione professionale prevista dalla Legge 4/2013 non è un’autorizzazione pubblica all’esercizio e che l’eventuale attestazione associativa non costituisce requisito necessario per esercitare l’attività professionale non regolamentata.

La Legge 4/2013 non consente però di invadere attività che altre norme riservano a professionisti iscritti in ordini o registri. Il perimetro dei servizi offerti deve quindi essere definito con attenzione.

69.20.06 o 69.20.01? Tributarista e commercialista

Il 69.20.01 è specifico per le attività dei commercialisti. Il 69.20.06 riguarda invece altri consulenti tributari e contabili che non esercitano con la qualifica di commercialista.

Non è corretto utilizzare il 69.20.06 per un dottore commercialista che esercita la propria professione ordinistica: in quel caso il codice specifico è 69.20.01.

Allo stesso modo, un tributarista non può presentarsi come commercialista o esperto contabile se non possiede le relative qualifiche e iscrizioni.

Tributarista e CAF: perché 69.20.06 non è 69.20.07

Il 69.20.07 è riservato all’attività dei centri di assistenza fiscale autorizzati. Un tributarista che presta consulenza ai propri clienti non diventa CAF usando un codice diverso o offrendo servizi dichiarativi.

Se l’attività viene svolta in collaborazione con un CAF o con altri intermediari abilitati, devono essere chiariti ruoli, responsabilità e servizi effettivamente fatturati.

Quali attività può svolgere un tributarista

Nel perimetro consentito possono rientrare consulenza tributaria e contabile, assistenza nell’organizzazione documentale, supporto fiscale e altri servizi non riservati. La concreta attività deve però essere verificata caso per caso.

La predisposizione tecnica di documenti non equivale automaticamente a rappresentanza professionale o assunzione di incarichi riservati. Quando un servizio richiede una specifica abilitazione, il cliente deve essere assistito dal soggetto legittimato dalla normativa.

È quindi importante descrivere correttamente l’attività nei contratti, nelle fatture e nella comunicazione commerciale, evitando titoli professionali protetti o formulazioni che possano creare confusione con professioni ordinistiche.

Associazioni professionali e attestazioni

La Legge 4/2013 consente la presenza di associazioni professionali che possono adottare codici di condotta, strumenti di tutela dell’utenza e, nei casi previsti, attestazioni di qualità dei servizi.

L’adesione non trasforma però il professionista in soggetto ordinistico e non amplia il perimetro delle attività consentite dalla legge. Il MIMIT mantiene un elenco pubblico delle associazioni che dichiarano di possedere i requisiti previsti.

Regime forfettario e coefficiente del 78%

Per le attività professionali dell’area tributaria e contabile il coefficiente di redditività nel regime forfettario è normalmente 78%, secondo il raccordo vigente per ATECO 2025.

Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo sarebbe pari a 31.200 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi e dell’imposta sostitutiva.

Software fiscali, banche dati, assicurazione, formazione, coworking e collaborazioni non vengono dedotti analiticamente nel forfettario. La convenienza va quindi verificata sui costi reali.

Gestione Separata INPS e previdenza

Il tributarista non dispone, in quanto tale, di una Cassa previdenziale ordinistica dedicata. Quando esercita attività professionale autonoma e non è soggetto a un’altra forma previdenziale obbligatoria collegata alla stessa attività, il riferimento tipico è la Gestione Separata INPS.

La posizione va comunque verificata sul caso concreto, soprattutto in presenza di lavoro dipendente, pensione, altre professioni o iscrizioni previdenziali.

Attività secondarie e consulenza gestionale

Il 69.20.06 non copre automaticamente consulenza aziendale, controllo di gestione, servizi software o elaborazione dati quando queste attività diventano autonome.

ISTAT separa la consulenza gestionale dalla consulenza tributaria e contabile. Se il professionista affianca analisi organizzativa, business planning o controllo di gestione, va verificato se occorra un codice della classe 70.20.

Esempi pratici

Tributarista non ordinistico che presta consulenza fiscale nei limiti consentiti. 69.20.06 è il codice da verificare.

Dottore commercialista iscritto all’Albo. Deve usare il 69.20.01 per la professione di commercialista.

Centro di assistenza fiscale autorizzato. Usa il 69.20.07.

Consulente che svolge soprattutto consulenza manageriale e controllo di gestione. Va verificata la classe 70.20.

Errori frequenti

  • Usare 69.20.06 per presentarsi come commercialista.
  • Confondere tributarista e CAF.
  • Ritenere che l’associazione professionale autorizzi attività riservate.
  • Usare il codice come copertura per qualsiasi consulenza aziendale.
  • Attribuire automaticamente una previdenza diversa dalla Gestione Separata senza verifiche.
  • Non distinguere attività fiscale, contabile e gestionale.

Per il tributarista è particolarmente importante definire bene l’oggetto dell’incarico. Consulenza fiscale, supporto documentale e assistenza amministrativa possono essere leciti nel perimetro consentito, ma rappresentanza, attività riservate e utilizzo di titoli professionali protetti richiedono verifiche specifiche.

La presenza di software fiscali o di accessi telematici non modifica questo principio: uno strumento tecnologico non amplia le competenze professionali del soggetto. Il contratto con il cliente dovrebbe quindi descrivere in modo trasparente i servizi realmente prestati.

Dal punto di vista economico, il tributarista può avere costi per software, banche dati, assicurazione, formazione e collaborazioni con altri professionisti. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente e il coefficiente del 78% va confrontato con la struttura reale dello studio.

La famiglia 69.20 distingue in modo netto commercialisti, revisori, esperti contabili, consulenti del lavoro, area paghe e CAF. Il 69.20.06 resta quindi una voce residuale ma non generica.

Il tributarista e gli altri consulenti fiscali non ordinistici operano in un perimetro diverso da quello dei commercialisti. La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, ma non attribuisce attività riservate che restano di competenza dei professionisti abilitati.

Per questo è importante descrivere correttamente i servizi offerti, evitare qualifiche professionali riservate e chiarire al cliente il perimetro dell’assistenza. Dichiarazioni, contabilità, consulenza e adempimenti possono avere limiti diversi a seconda dell’attività concreta e delle abilitazioni possedute.

La previdenza tipica può essere la Gestione Separata quando non esiste una Cassa professionale specifica, ma la verifica va fatta sul caso concreto. Anche qui il codice ATECO non determina da solo la posizione contributiva.

Domande frequenti sul codice ATECO 69.20.06

Qual è il codice ATECO del tributarista?

Il riferimento ATECO 2025 da verificare è 69.20.06.

Il tributarista è un commercialista?

No. Il commercialista è una professione ordinistica con codice specifico 69.20.01.

È obbligatorio iscriversi a un’associazione Legge 4/2013?

No. Il MIMIT chiarisce che l’attestazione associativa non è requisito necessario per esercitare una professione non organizzata.

Qual è il coefficiente forfettario?

Normalmente 78%, secondo il raccordo vigente.

Quale previdenza si applica?

In assenza di altra Cassa obbligatoria, il riferimento tipico è la Gestione Separata INPS, da verificare sul caso concreto.

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