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Regime forfettario tributarista 2026: ATECO, tasse e INPS

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario tributarista 2026: ATECO, tasse e INPS

Il regime forfettario per tributarista nel 2026 può essere applicato dal professionista che rispetta i requisiti fiscali e opera nel perimetro della Legge 4/2013. Per impostare correttamente la posizione servono quattro controlli: ATECO 69.20.06, coefficiente 78%, Gestione Separata INPS e limiti delle attività riservate.

Argomenti del post

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  • I dati chiave per il tributarista in forfettario
  • Perché il coefficiente corretto è 78%
  • Tributarista e Legge 4/2013
  • Attività riservate e servizi telematici
  • Contributi INPS del tributarista
  • Esempio con 30.000 euro di compensi
  • Il 5% non dipende dalla qualifica di tributarista
  • Quando confrontare il regime ordinario
  • Approfondimenti utili
  • Fonti ufficiali
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

I dati chiave per il tributarista in forfettario

  • ATECO 2025: 69.20.06 – Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile.
  • Coefficiente di redditività: 78%.
  • Previdenza ordinaria: Gestione Separata INPS per il libero professionista senza Cassa autonoma.
  • Aliquota Gestione Separata 2026: 26,07%; 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria.
  • Imposta sostitutiva: 15% oppure 5% quando ricorrono le condizioni per la nuova attività.
  • Soglia ordinaria del regime: 85.000 euro di ricavi o compensi.

Perché il coefficiente corretto è 78%

Il codice 69.20.06 appartiene alle attività professionali della divisione 69. Il D.Lgs. 81/2025 stabilisce che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, il reddito forfettario continua a essere determinato con l’Allegato 4 della Legge 190/2014 utilizzando il codice ATECO 2007 corrispondente. Il gruppo 69 rientra nel coefficiente del 78%.

Con 30.000 euro di compensi il reddito lordo forfettario è quindi 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario: i costi effettivi sostenuti non vengono dedotti singolarmente.

Tributarista e Legge 4/2013

Il tributarista opera nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. La Legge 4/2013 consente l’esercizio libero della professione, ma esclude le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi. Il regime forfettario non modifica questi limiti: essere fiscalmente in regola non attribuisce abilitazioni professionali ulteriori.

La legge richiede inoltre che nei documenti e rapporti scritti con il cliente sia indicato espressamente il riferimento alla Legge 4/2013. L’eventuale iscrizione a un’associazione professionale resta distinta: il MIMIT chiarisce che l’attestazione di qualità eventualmente rilasciata dall’associazione non è necessaria per esercitare.

Attività riservate e servizi telematici

Il tributarista può prestare consulenza e assistenza tributaria e contabile nel perimetro consentito, ma non deve presentare come proprie funzioni che una norma riserva a professionisti specificamente abilitati. Anche il visto di conformità, la rappresentanza in determinate sedi e altri atti con requisiti professionali propri vanno verificati separatamente.

Lo stesso vale per Entratel: l’Agenzia delle Entrate consente l’accesso agli intermediari previsti dalla normativa, ma il possesso del codice ATECO 69.20.06 non equivale automaticamente all’abilitazione alla trasmissione per conto dei clienti.

Contributi INPS del tributarista

Per il tributarista libero professionista senza Cassa autonoma il riferimento è la Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva è del 26,07% per chi non è pensionato e non è assicurato presso altra forma obbligatoria. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria l’aliquota è del 24%.

La contribuzione viene calcolata sul reddito professionale rilevante, compreso quello prodotto in regime forfettario. I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili riducono poi la base sulla quale si calcola l’imposta sostitutiva.

Esempio con 30.000 euro di compensi

  • compensi: 30.000 euro;
  • reddito lordo al 78%: 23.400 euro;
  • contributi Gestione Separata al 26,07%: circa 6.100 euro;
  • base dopo i contributi: circa 17.300 euro;
  • imposta al 15%: circa 2.595 euro;
  • imposta al 5%, se spettante: circa 865 euro.

La simulazione serve a spiegare il metodo. Il risultato effettivo può cambiare per aliquota previdenziale, acconti, crediti, altri redditi e condizioni personali.

Il 5% non dipende dalla qualifica di tributarista

L’aliquota ridotta del 5% richiede le condizioni previste dalla disciplina delle nuove attività. Non basta aver appena aperto la Partita IVA o essersi appena iscritti a un’associazione professionale. Va verificata, tra l’altro, l’assenza di una mera prosecuzione di attività già esercitata, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Quando confrontare il regime ordinario

Il coefficiente del 78% riconosce implicitamente costi pari al 22% dei compensi. Se l’attività sostiene costi reali molto più elevati per personale, ufficio, software, banche dati, assicurazione, formazione o collaborazioni, può essere utile confrontare il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.

Approfondimenti utili

Per partire consulta come aprire la Partita IVA da tributarista e il codice ATECO 69.20.06. Per le simulazioni trovi il calcolo delle tasse del tributarista; per la gestione annuale puoi approfondire il ruolo del commercialista per tributaristi. Restano disponibili la guida generale al regime forfettario e il calcolatore generale.

Fonti ufficiali

  • Normattiva – Legge 4/2013.
  • Normattiva – D.Lgs. 81/2025.
  • INPS – Gestione Separata 2026.
  • MIMIT – Professioni non organizzate.

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