Il coefficiente di redditività del 62% nel regime forfettario è previsto per gli intermediari del commercio ricondotti al gruppo storico ATECO 46.1. In pratica, il 62% dei ricavi o compensi fiscalmente rilevanti viene assunto come reddito forfettario iniziale, mentre il restante 38% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.
È il coefficiente tipico di molte attività di agenzia, rappresentanza e intermediazione commerciale. Non va però attribuito automaticamente a chiunque “procacci clienti” o svolga consulenza commerciale: la percentuale dipende dall’attività realmente esercitata e dal corretto inquadramento ATECO. Con ATECO 2025, nel 2026 continua inoltre a valere la disciplina transitoria di raccordo con ATECO 2007.
Cosa significa coefficiente di redditività 62%
Il 62% non è la percentuale di tasse e non è neppure l’aliquota dei contributi. È il parametro con cui il regime forfettario determina il reddito partendo dai ricavi o compensi rilevanti. Con 30.000 euro di ricavi, per esempio, il reddito forfettario iniziale è 18.600 euro.
Dal reddito così determinato si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole applicabili. Sulla base imponibile risultante si applica infine l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Quali attività hanno il coefficiente del 62%
L’Allegato 4 alla Legge 190/2014 associa il 62% agli intermediari del commercio, individuati storicamente dal gruppo ATECO 46.1. In questa area rientrano varie figure che operano mettendo in relazione imprese, clienti e fornitori o promuovendo la conclusione di affari secondo il proprio specifico inquadramento.
- agenti di commercio;
- rappresentanti di commercio;
- intermediari specializzati in determinate categorie di prodotti;
- alcune attività di procacciamento e intermediazione quando effettivamente ricondotte al gruppo previsto;
- agenti e intermediari operanti in settori merceologici specifici.
L’elenco ha valore esemplificativo. La corretta percentuale non si sceglie dal titolo professionale, ma dalla classificazione dell’attività effettivamente svolta.
Agente di commercio e consulente commerciale non sono la stessa cosa
Un errore frequente consiste nell’applicare il 62% a qualsiasi attività collegata alle vendite. Un agente che promuove stabilmente contratti per conto di un’impresa svolge un’attività diversa da un consulente che analizza processi commerciali, strategia, pricing o organizzazione delle vendite.
Nel secondo caso l’attività potrebbe ricadere in un gruppo differente e quindi avere un altro coefficiente. Anche un export manager che offre consulenza organizzativa non diventa automaticamente agente di commercio soltanto perché aiuta l’impresa a trovare clienti esteri. La descrizione reale dell’attività e il codice ATECO restano decisivi.
ATECO 2025 e coefficiente 62% nel 2026
La classificazione ATECO 2025 è operativa dal 1° aprile 2025, ma i coefficienti del forfettario non sono stati automaticamente riscritti secondo i nuovi codici. Il decreto legislativo 81/2025 dispone che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati su ATECO 2025, continuino ad applicarsi quelli dell’Allegato 4 individuati tramite il codice corrispondente secondo ATECO 2007.
Nel 2026 bisogna quindi verificare il codice ATECO 2025 assegnato e il relativo raccordo. Le tavole pubblicate dall’ISTAT servono proprio a ricostruire la corrispondenza tra classificazioni.
Come si calcola il reddito con il 62%
La formula iniziale è ricavi rilevanti × 62%. Con 20.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 12.400 euro e la quota di costi riconosciuta forfettariamente è 7.600 euro.
- Ricavi: 20.000 €.
- Coefficiente: 62%.
- Reddito forfettario iniziale: 12.400 €.
- Quota forfettaria di costi: 7.600 €.
Per arrivare al carico complessivo bisogna poi considerare i contributi previdenziali e l’imposta sostitutiva. Il calcolatore del regime forfettario permette di simulare i passaggi successivi.
Esempio con 50.000 euro di ricavi
Con 50.000 euro di ricavi e coefficiente 62%, il reddito forfettario iniziale è 31.000 euro. Il regime considera implicitamente 19.000 euro come quota di costi, pari al 38% dei ricavi.
Se l’intermediario sostiene realmente costi superiori o inferiori a 19.000 euro, il coefficiente non cambia per questo motivo. È proprio il carattere forfettario a sostituire la deduzione analitica delle normali spese dell’attività.
Contributi e coefficiente sono due cose diverse
Il coefficiente 62% determina il reddito forfettario, ma non identifica da solo la gestione previdenziale. Un agente o rappresentante può avere obblighi previdenziali che dipendono dalla propria posizione concreta e dalla natura dell’attività. Per questo non è corretto calcolare il “netto” applicando semplicemente una percentuale fissa al fatturato.
Nel calcolo complessivo vanno tenuti distinti tre livelli: coefficiente di redditività, contributi obbligatori e imposta sostitutiva.
Differenza tra 62%, 67% e 78%
Il 62% è legato agli intermediari del commercio. Il 67% è il coefficiente residuale di molte altre attività economiche non incluse nei gruppi specifici, mentre il 78% riguarda il grande gruppo delle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, finanziarie e assicurative.
La differenza può essere rilevante: su 40.000 euro di ricavi, il 62% produce 24.800 euro di reddito forfettario iniziale; il 78% ne produce 31.200. Per questo la classificazione ATECO non è un dettaglio formale.
Il 38% di costi è una deduzione reale?
No. È una quota presunta dal meccanismo forfettario. Non serve sostenere davvero costi pari al 38% per ottenerla e non puoi aggiungere una seconda deduzione analitica dei normali costi d’esercizio. Restano separati i contributi previdenziali obbligatori, che seguono la propria disciplina di deduzione.
Errori frequenti sul coefficiente 62%
- Applicare il 62% a qualunque consulente commerciale.
- Confondere agente, rappresentante, procacciatore e consulente senza verificare l’attività reale.
- Usare il 62% come se fosse un’aliquota fiscale.
- Applicare direttamente un nuovo codice ATECO 2025 alla vecchia tabella senza raccordo.
- Dimenticare che la posizione previdenziale va verificata separatamente.
- Dedurre nuovamente i normali costi reali oltre alla quota forfettaria.
Checklist per verificare il coefficiente 62%
- Descrivi con precisione l’attività svolta.
- Verifica se si tratta realmente di intermediazione del commercio.
- Controlla il codice ATECO 2025.
- Ricostruisci il raccordo con ATECO 2007.
- Applica il 62% ai ricavi fiscalmente rilevanti.
- Considera separatamente contributi e imposta sostitutiva.
Per confrontare il gruppo del commercio puoi leggere anche coefficiente di redditività 40% e coefficiente di redditività 54%.
Domande frequenti sul coefficiente di redditività 62%
Chi ha il coefficiente di redditività 62%?
Il coefficiente è previsto per gli intermediari del commercio ricondotti al gruppo storico ATECO 46.1.
Un agente di commercio usa il 62%?
È il coefficiente tipico del gruppo degli intermediari del commercio, ma va sempre verificato il codice ATECO effettivo e il raccordo applicabile.
Un consulente commerciale usa sempre il 62%?
No. Una consulenza può appartenere a un gruppo diverso dall’intermediazione commerciale e avere quindi un altro coefficiente.
Con 10.000 euro di ricavi quanto è il reddito al 62%?
Il reddito forfettario iniziale è 6.200 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori applicabili.
ATECO 2025 ha modificato il coefficiente 62%?
Non automaticamente. Fino ai nuovi coefficienti continua la disciplina transitoria basata sul raccordo con ATECO 2007.
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