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Come cambiare regime fiscale: passaggio a forfettario o ordinario

Aggiornato il 16 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Come cambiare regime fiscale: passaggio a forfettario o ordinario

Come cambiare regime fiscale dipende dalla direzione del passaggio: se hai i requisiti puoi entrare nel forfettario dall’anno successivo, mentre dal forfettario puoi passare all’ordinario per obbligo o per scelta. Il cambio non consiste però solo nel modificare l’aliquota: possono cambiare IVA, fatture, detrazioni, adempimenti e trattamento di beni e operazioni a cavallo dell’anno.

Questa guida spiega la procedura e gli effetti del passaggio. La convenienza economica è un intento diverso, approfondito nella guida su regime forfettario o ordinario.

Si può cambiare regime fiscale mantenendo la stessa Partita IVA?

Sì. Passare dal regime ordinario al forfettario, o viceversa, non richiede di chiudere e riaprire la Partita IVA. Cambia il regime con cui vengono determinati imposte e adempimenti, mentre il numero di Partita IVA può restare lo stesso.

Prima del passaggio bisogna però verificare che il nuovo regime sia applicabile, individuare la corretta decorrenza e gestire gli effetti fiscali della transizione. Il punto più delicato è spesso il passaggio dell’IVA tra i due sistemi.

Quando si può passare dall’ordinario al forfettario

Il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e rispettano i requisiti previsti dalla Legge 190/2014. In presenza dei requisiti e in assenza di cause ostative, il passaggio può avvenire senza una nuova apertura della Partita IVA.

Il controllo va effettuato sulla situazione rilevante per l’anno di ingresso: ricavi o compensi, spese per personale, eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati, partecipazioni societarie, rapporti con ex datori di lavoro e applicazione di regimi IVA speciali.

Per il quadro generale dei requisiti puoi partire dalla guida su regime forfettario e requisiti.

Il cambio di regime decorre normalmente dal 1° gennaio

Il passaggio volontario dall’ordinario al forfettario si gestisce normalmente dall’inizio del periodo d’imposta. Non è una scelta da applicare a metà anno alle fatture future lasciando le precedenti nel vecchio regime.

Per questo il controllo va fatto prima dell’inizio dell’anno in cui vuoi applicare il nuovo regime, verificando anche le operazioni già avviate, gli acconti, gli acquisti effettuati e gli eventuali beni ancora nel periodo di monitoraggio IVA.

Dal forfettario all’ordinario: scelta volontaria o uscita obbligatoria

Il passaggio all’ordinario può avere due origini diverse. Puoi scegliere volontariamente il regime ordinario anche se avresti i requisiti per il forfettario, oppure puoi essere costretto a uscire perché non rispetti più una condizione di accesso o permanenza.

Nel primo caso la scelta va resa coerente con il comportamento fiscale adottato. Nel secondo caso occorre capire da quando il nuovo regime produce effetti: alcune cause incidono dall’anno successivo, mentre il superamento della soglia che determina l’uscita immediata richiede una gestione specifica delle operazioni effettuate durante l’anno.

Opzione per il regime ordinario e comportamento concludente

Chi potrebbe applicare il forfettario può optare per l’IVA e le imposte secondo le regole ordinarie. In pratica l’opzione si manifesta anche attraverso il comportamento concludente: fatture, liquidazioni e adempimenti devono essere coerenti con il regime scelto.

L’opzione per il regime ordinario è, in via generale, vincolante per almeno un triennio secondo le regole sulle opzioni fiscali, salvo i casi in cui modifiche normative consentano una revoca anticipata. Per questo conviene decidere dopo una simulazione e non semplicemente perché un singolo anno presenta più costi.

Passare dall’ordinario al forfettario: attenzione alla rettifica IVA

Nel 2026 il passaggio dalle regole IVA ordinarie al regime forfettario continua a richiedere attenzione alla rettifica della detrazione IVA. Il comma 61 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 richiama la rettifica prevista dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.

La logica è questa: nel regime ordinario hai potuto detrarre l’IVA sugli acquisti; entrando nel forfettario, in via ordinaria, perdi il diritto alla detrazione. Per alcune categorie di beni e servizi ancora rilevanti al momento del cambio può quindi essere necessario rettificare l’IVA precedentemente detratta.

Il riferimento normativo è l’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.

Rimanenze, servizi e beni strumentali: cosa controllare

Prima del passaggio è utile costruire un inventario fiscale minimo. Non serve guardare soltanto alle fatture dell’ultimo mese: possono essere rilevanti rimanenze, beni e servizi non ancora utilizzati e beni ammortizzabili ancora nel periodo di monitoraggio previsto dalla disciplina IVA.

Per i beni ammortizzabili la rettifica non coincide necessariamente con tutta l’IVA originariamente detratta: occorre considerare il periodo residuo di monitoraggio. Gli immobili seguono un periodo più lungo rispetto ai beni mobili.

La disciplina della rettifica IVA cambia dal 2027

Per il 2026 il meccanismo della rettifica per cambio di regime resta operativo. La riforma che elimina la rettifica cosiddetta “per masse” è stata rinviata al 1° gennaio 2027. Da quella data il quadro cambia e la rettifica dovrà essere letta secondo le nuove disposizioni del Testo unico IVA e le regole applicabili ai singoli beni e servizi.

È un punto importante: una guida che tratta il passaggio nel 2026 non deve applicare in anticipo la disciplina prevista dal 2027.

Fatture e incassi a cavallo dell’anno

Il cambio di regime richiede di distinguere data dell’operazione, fattura e incasso. Una fattura emessa nel vecchio regime non va trasformata retroattivamente solo perché il pagamento arriva quando sei già nel nuovo regime.

Allo stesso modo, acconti e operazioni con esigibilità differita vanno ricostruiti correttamente prima del passaggio. Per chi applica il principio di cassa è utile coordinare il cambio con la guida sulla differenza tra fatturato, reddito e incassato.

Crediti IVA e ultima dichiarazione prima del forfettario

Chi lascia il regime ordinario deve controllare l’ultima dichiarazione IVA, l’eventuale credito disponibile e gli effetti delle rettifiche. Il fatto di entrare nel forfettario non significa che la posizione IVA precedente sparisca: va chiusa correttamente secondo le regole applicabili all’ultimo periodo ordinario.

È quindi utile evitare di decidere il cambio soltanto sulla base dell’imposta sostitutiva, senza stimare l’eventuale costo IVA della transizione.

Passare al forfettario non dà automaticamente diritto all’aliquota del 5%

Uno degli errori più frequenti è pensare che il passaggio dall’ordinario al forfettario permetta sempre di usare l’imposta sostitutiva al 5%. Non è così: il 5% richiede i requisiti specifici previsti per una nuova attività e non basta entrare nel forfettario nei primi anni di vita della Partita IVA.

Quando l’attività è la prosecuzione di quella già svolta in regime ordinario, il semplice cambio del regime fiscale non trasforma l’attività in una nuova iniziativa.

Esempio: da ordinario a forfettario

Un professionista opera nel 2026 in regime ordinario e vuole applicare il forfettario dal 2027. Prima del cambio verifica requisiti e cause ostative, controlla beni e servizi per cui è stata detratta IVA, ricostruisce le operazioni a cavallo dell’anno e chiude correttamente gli adempimenti IVA del 2026.

Solo dopo questa verifica può quantificare il vantaggio reale del nuovo regime. Se negli anni precedenti ha sostenuto investimenti importanti, la transizione può avere un costo fiscale che una semplice simulazione “15% contro IRPEF” non mostrerebbe.

Esempio: dal forfettario all’ordinario

Un freelance in forfettario prevede un aumento consistente di costi e investimenti e sceglie l’ordinario dall’anno successivo. Dovrà iniziare ad applicare correttamente l’IVA, organizzare la contabilità del nuovo regime e verificare gli effetti della rettifica IVA collegata al cambio.

Se invece l’uscita deriva dal superamento di una soglia o da una causa ostativa, prima di emettere le fatture successive bisogna determinare con precisione la decorrenza dell’uscita.

Checklist prima di cambiare regime fiscale

  • Verifica i requisiti per il regime di destinazione.
  • Controlla eventuali cause ostative.
  • Determina la data esatta di decorrenza.
  • Fai un inventario di rimanenze, beni e servizi rilevanti ai fini IVA.
  • Controlla beni strumentali ancora nel periodo di monitoraggio.
  • Verifica crediti IVA, acconti e operazioni a cavallo dell’anno.
  • Controlla l’aliquota 5% o 15% senza presumere che il 5% spetti automaticamente.
  • Prepara il nuovo flusso di fatturazione e contabilità.
  • Valuta separatamente la convenienza economica del nuovo regime.

Per la parte economica puoi usare il confronto dedicato tra forfettario e ordinario; per gli adempimenti del forfettario è utile anche la guida sulla contabilità nel regime forfettario.

Domande frequenti

Devo chiudere la Partita IVA per cambiare regime?

No. In generale il numero di Partita IVA resta lo stesso: cambia il regime fiscale applicato all’attività.

Posso passare dall’ordinario al forfettario durante l’anno?

Il passaggio volontario si applica normalmente dall’inizio del periodo d’imposta, dopo la verifica dei requisiti. Non si cambia regime liberamente a metà anno sulle sole fatture future.

Entrando nel forfettario devo sempre restituire IVA?

Non automaticamente tutta l’IVA detratta in passato. La rettifica dipende dai beni e servizi interessati e dal periodo di monitoraggio applicabile.

Se passo dall’ordinario al forfettario posso usare il 5%?

Non per il solo fatto del passaggio. Il 5% richiede le condizioni specifiche previste per le nuove attività.

Dal 2027 la rettifica IVA resta uguale?

No. Dal 1° gennaio 2027 cambia la disciplina della rettifica collegata ai mutamenti di regime, per effetto della riforma IVA già approvata e rinviata a quella data.

In sintesi

Cambiare regime fiscale è possibile senza cambiare Partita IVA, ma la transizione va preparata. Prima si verificano requisiti e decorrenza, poi si controllano IVA, beni, fatture e operazioni a cavallo dell’anno; soltanto dopo si valuta la convenienza economica.

Nel 2026 la rettifica IVA nel passaggio tra ordinario e forfettario resta un controllo centrale. Dal 2027 la disciplina cambia: per questo il momento del passaggio può incidere anche sugli adempimenti da gestire.

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