Come diventare perito assicurativo nel 2026? Per esercitare in proprio la specifica attività professionale di accertamento e stima dei danni a veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria non basta conoscere il settore o aprire una Partita IVA: occorre seguire il percorso previsto per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi tenuto da CONSAP, che comprende tirocinio, prova di idoneità e verifica dei requisiti personali e professionali.
Cosa fa il perito assicurativo iscritto al Ruolo
Il Ruolo CONSAP raccoglie le persone fisiche abilitate a svolgere in proprio l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
Il perito esamina il danno, ricostruisce gli elementi tecnici utili alla valutazione, documenta lo stato del bene e redige la perizia nell’ambito dell’incarico ricevuto. L’attività regolata dal Ruolo non coincide con qualunque forma di valutazione tecnica e non va confusa con l’intermediazione assicurativa o con l’attività di riparazione.
Quali requisiti servono per iscriversi al Ruolo
Le informazioni ufficiali CONSAP per i candidati indicano tra i requisiti lo svolgimento del tirocinio previsto, il superamento della prova di idoneità, il godimento dei diritti civili, i requisiti di onorabilità e il possesso del titolo di studio richiesto dalla disciplina.
È inoltre necessario rispettare le incompatibilità previste dal Codice delle Assicurazioni. Il percorso deve quindi essere verificato nel suo insieme: titolo di studio, tirocinio ed esame non bastano se sussiste una condizione incompatibile con l’iscrizione al Ruolo.
Tirocinio: dura 24 mesi
Il tirocinio ha durata di 24 mesi e deve essere svolto presso un perito assicurativo iscritto e abilitato secondo le modalità previste dal Regolamento CONSAP n. 3/2024. L’inizio del tirocinio viene comunicato a CONSAP con la modulistica prevista e, ai fini dell’ammissione alla prova, la decorrenza è collegata alla comunicazione inviata secondo le regole stabilite.
Il tirocinio può proseguire presso più periti se viene correttamente documentato. Non è quindi un periodo informale di affiancamento: deve essere tracciato e concluso con le dichiarazioni previste dalla disciplina.
Quante perizie bisogna seguire durante il tirocinio
Il Regolamento CONSAP n. 3/2024 prevede che il tirocinante partecipi con diligenza e continuità alle attività peritali e, nel corso del biennio, assista a un numero di perizie non inferiore a 15. Nelle perizie il professionista deve dare atto della partecipazione del tirocinante secondo le modalità previste.
Il tirocinante non può però redigere autonomamente le perizie né compiere in autonomia singoli atti relativi alle perizie stesse. Questa distinzione è importante anche dal punto di vista fiscale: il periodo di tirocinio non equivale ancora all’esercizio in proprio dell’attività regolata.
La prova di idoneità CONSAP
CONSAP indice di norma una volta l’anno la prova di idoneità con un apposito bando. Il regolamento prevede materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti per l’attività peritale, tra cui normativa assicurativa, responsabilità civile auto, circolazione stradale e navigazione, estimo e meccanica.
L’esame consiste in una prova scritta articolata in un questionario a risposta multipla e nella redazione di una perizia di danno. Le modalità operative, le date e i termini per presentare la domanda vengono definiti nel bando della singola sessione e vanno quindi verificati sul sito CONSAP per l’anno interessato.
Serve una laurea?
Non è richiesta necessariamente una laurea per accedere al percorso. La disciplina prevede un titolo di studio non inferiore a quello indicato dalle regole di ammissione; le informazioni CONSAP richiamano il diploma di scuola secondaria superiore o i titoli ammessi dalla normativa applicabile. Prima di iniziare il tirocinio è opportuno verificare che il proprio titolo soddisfi i requisiti della sessione e del regolamento vigente.
Le incompatibilità più importanti
Tra le condizioni che impediscono l’iscrizione al Ruolo rientrano, nei casi previsti dalla disciplina, l’iscrizione nel registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, il pubblico impiego a tempo pieno o con part-time superiore alla metà dell’orario pieno e l’esercizio diretto o indiretto dell’attività di riparatore di veicoli o natanti.
Queste incompatibilità servono a tutelare l’indipendenza della funzione peritale. Vanno controllate prima di impostare il percorso professionale, soprattutto quando il candidato proviene già dal settore assicurativo, dalla riparazione automobilistica o dalla Pubblica Amministrazione.
Dopo la prova: iscrizione al Ruolo
Dopo aver superato la prova di idoneità e verificato tutti i requisiti, il candidato può presentare la domanda di iscrizione al Ruolo secondo la modulistica e le procedure CONSAP. Gli iscritti sono poi soggetti agli obblighi di comunicazione e al contributo di gestione stabilito annualmente dalla disciplina.
Il Ruolo è pubblico e consente di verificare nome, numero di iscrizione e sedi operative del professionista. L’iscrizione non è quindi una semplice formalità amministrativa: identifica chi è abilitato a esercitare in proprio l’attività peritale regolata.
Quando aprire la Partita IVA
La Partita IVA va coordinata con l’avvio effettivo dell’attività autonoma. Durante il tirocinio non è consentito svolgere autonomamente le perizie regolate; quando invece il professionista è abilitato e inizia a offrire stabilmente i propri servizi in proprio, deve impostare posizione fiscale, codice ATECO, previdenza e fatturazione.
La guida su come aprire la Partita IVA da perito assicurativo approfondisce il momento dell’apertura, gli adempimenti, i costi e la Gestione Separata.
Codice ATECO e regime forfettario
Per la valutazione di rischi e danni in ambito assicurativo il codice di riferimento è normalmente 66.21.00 – Valutazione dei rischi e dei danni. Non tutte le attività peritali ricadono però nello stesso codice: stime immobiliari e perizie svolte per finalità differenti devono essere verificate separatamente.
La guida al codice ATECO del perito assicurativo spiega i confini della voce 66.21.00. Se sono rispettati tutti i requisiti fiscali, l’attività può accedere al regime forfettario, per il quale la divisione 66 utilizza un coefficiente di redditività del 78% nel quadro normativo vigente nel 2026.
Competenze utili oltre ai requisiti formali
- meccanica e caratteristiche tecniche dei veicoli;
- estimo e tecniche di valutazione del danno;
- normativa sulla responsabilità civile e sulle assicurazioni;
- capacità di documentazione fotografica e tecnica;
- uso di software e banche dati di settore;
- scrittura chiara e motivata della perizia;
- gestione dei sopralluoghi e rapporto con i committenti;
- aggiornamento professionale continuo.
Percorso pratico in sei passaggi
- verificare titolo di studio, requisiti personali e incompatibilità;
- individuare un perito iscritto presso cui svolgere il tirocinio;
- comunicare correttamente l’inizio e completare i 24 mesi con l’attività peritale richiesta;
- presentare domanda alla prova di idoneità e superare l’esame CONSAP;
- richiedere l’iscrizione al Ruolo e adempiere agli obblighi previsti;
- se si lavora in proprio, aprire la Partita IVA e impostare ATECO, regime fiscale e previdenza.
In sintesi
Per diventare perito assicurativo e svolgere in proprio l’attività regolata non basta aprire la Partita IVA: bisogna completare il tirocinio biennale, superare la prova di idoneità, rispettare i requisiti e le incompatibilità e ottenere l’iscrizione al Ruolo CONSAP. Solo a quel punto l’avvio autonomo va coordinato con ATECO 66.21.00, previdenza e regime fiscale.
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