Il codice ATECO del perito assicurativo nel 2026 è normalmente 66.21.00 – Valutazione dei rischi e dei danni quando l’attività consiste nell’accertamento e nella valutazione di rischi, sinistri e danni in ambito assicurativo. Il codice fiscale, però, non sostituisce l’abilitazione professionale: per la specifica attività peritale sui danni a veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria occorre distinguere anche il Ruolo dei Periti Assicurativi tenuto da CONSAP.
Cosa comprende ATECO 66.21.00
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT collocano il codice 66.21.00 nella classe “Valutazione dei rischi e dei danni”. Sono comprese, tra l’altro, attività legate all’accertamento delle richieste di indennizzo, alla liquidazione degli indennizzi, all’accertamento del rischio, alla valutazione di rischi e danni e alla definizione del pagamento delle richieste di indennizzo.
È quindi un codice coerente con il professionista che opera nel ciclo tecnico del sinistro assicurativo. Non va scelto soltanto perché nel nome dell’attività compare la parola “perito”: conta la natura concreta delle valutazioni svolte e il loro collegamento con il settore assicurativo.
ATECO e Ruolo CONSAP non sono la stessa cosa
La classificazione ATECO identifica l’attività economica ai fini amministrativi e fiscali. Il Ruolo dei Periti Assicurativi CONSAP riguarda invece le persone fisiche abilitate a svolgere in proprio l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria.
Per questa attività regolata non basta quindi aprire la Partita IVA con 66.21.00. Occorre possedere i requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni e risultare iscritti nel Ruolo; il Regolamento CONSAP n. 3/2024 stabilisce inoltre che, anche quando l’attività viene svolta nell’ambito di una società o associazione, la prestazione peritale deve essere eseguita da un perito iscritto.
Quando serve l’iscrizione al Ruolo
Chi vuole esercitare in proprio la specifica attività peritale assicurativa disciplinata dal Codice delle Assicurazioni deve seguire il percorso previsto da CONSAP. Tra i requisiti rientrano il tirocinio, il superamento della prova di idoneità, i requisiti di onorabilità e il possesso del titolo di studio richiesto. Sono previste anche incompatibilità, ad esempio con l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e, nei casi stabiliti dalla normativa, con il pubblico impiego o con l’attività di riparatore di veicoli o natanti.
Le informazioni CONSAP per i candidati indicano un tirocinio biennale e una successiva prova di idoneità. Questi requisiti professionali vanno verificati prima dell’avvio effettivo dell’attività regolata, non dopo l’apertura fiscale.
Attività escluse dal 66.21.00
L’ISTAT esclude espressamente dalla classe 66.21 la stima di beni immobili, da verificare nell’area 68.31, le valutazioni effettuate per altri scopi e le altre attività peritali, rinviate alla classe 74.99, e le attività investigative, classificate separatamente. Questa distinzione è importante per chi svolge perizie sia assicurative sia tecniche in altri ambiti.
Anche l’intermediazione assicurativa è un’attività diversa: vendere, negoziare o collocare polizze non coincide con stimare il danno. Se il professionista svolge più servizi, ogni attività deve essere analizzata per capire se occorre un codice secondario e se esistono requisiti professionali ulteriori.
Tre casi pratici
- Perito iscritto al Ruolo che stima danni a veicoli: 66.21.00 è coerente con la valutazione dei rischi e dei danni assicurativi, insieme ai requisiti CONSAP applicabili.
- Professionista che effettua una stima immobiliare: non deve usare automaticamente 66.21.00; l’ISTAT rinvia le valutazioni immobiliari alla classe 68.31.
- Professionista che svolge perizie per finalità diverse dal settore assicurativo: deve verificare la classe 74.99 o il codice specifico dell’attività realmente esercitata.
Coefficiente di redditività: 78%
Nel regime forfettario, per l’attività ricondotta alla divisione 66 il coefficiente di redditività è 78%. Su 30.000 euro di compensi il reddito lordo forfettario è quindi 23.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Nel 2026 il codice dell’attività è individuato con ATECO 2025, mentre il D.Lgs. 81/2025 dispone, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti, di continuare a utilizzare quelli della disciplina vigente individuandoli attraverso la corrispondente attività ATECO 2007. La divisione 66 rientra nel gruppo con redditività del 78%.
Il 78% non è la tassa da pagare
Il coefficiente non è un’aliquota fiscale. Serve a determinare il reddito forfettario: il 22% dei compensi viene considerato in modo presuntivo come quota di costi, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Dal reddito così determinato si deducono, secondo le regole applicabili, i contributi previdenziali obbligatori versati; sulla base residua si calcola l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando ne ricorrono i requisiti.
Previdenza: Gestione Separata senza automatismi
L’iscrizione al Ruolo CONSAP non istituisce di per sé una Cassa previdenziale professionale. Per il libero professionista che produce reddito autonomo e per il quale non esiste una Cassa autonoma, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. L’inquadramento, però, va confermato sulla posizione personale e sulle eventuali altre coperture obbligatorie.
Nel 2026 l’aliquota complessiva per il libero professionista in Gestione Separata non pensionato e privo di altra copertura previdenziale obbligatoria è 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria il riferimento è il 24%. Il codice ATECO, da solo, non determina l’aliquota previdenziale.
Più attività e codici secondari
Un perito può affiancare all’attività assicurativa consulenze tecniche o altre prestazioni. Se sono autonome e abituali, occorre verificare l’eventuale apertura di codici secondari. Nel forfettario è inoltre necessario separare correttamente i compensi quando le attività appartengono a gruppi con coefficienti di redditività differenti.
Quando aggiornare il codice ATECO
Il codice va rivisto quando cambia in modo sostanziale l’attività esercitata: per esempio se alle perizie assicurative si aggiungono stabilmente servizi di altra natura oppure se l’attività principale diventa diversa dalla valutazione dei rischi e dei danni. La variazione va gestita tempestivamente per mantenere coerenti Partita IVA, fatture, dichiarazione e previdenza.
Le guide fiscali collegate
Dopo aver verificato ATECO e requisiti professionali, puoi approfondire come aprire la Partita IVA da perito assicurativo, il regime forfettario, il calcolo di tasse e contributi e la gestione con un commercialista per perito assicurativo.
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