Il codice ATECO 66.21.00 identifica la valutazione dei rischi e dei danni. È il riferimento da verificare per chi svolge attività di accertamento e valutazione dei danni in ambito assicurativo, gestione delle richieste di indennizzo, liquidazione dei sinistri e valutazione del rischio. Per il perito assicurativo che opera su sinistri auto e natanti, il codice ATECO va inoltre coordinato con i requisiti professionali previsti per il Ruolo dei periti assicurativi gestito da CONSAP.
Il 66.21.00 non è però un codice generico per qualsiasi “perizia”. ISTAT esclude espressamente le stime immobiliari, le valutazioni svolte per finalità non assicurative e le attività investigative. Va inoltre distinto dal 66.22.00 per agenti e intermediari assicurativi e dal 66.29.09 per altre attività ausiliarie delle assicurazioni. Nel regime forfettario il coefficiente di riferimento è normalmente il 78%, se il soggetto possiede i requisiti per applicarlo.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 66.21.00 |
| Denominazione | Valutazione dei rischi e dei danni |
| Comprende | Accertamento richieste di indennizzo, liquidazione indennizzi, valutazione rischio e danni, aggiustamento perdite, definizione dei pagamenti |
| Da distinguere | 68.31 stime immobiliari; 74.99 perizie per altri scopi; 80.01 investigazioni; 66.22 intermediazione assicurativa |
| Forfettario | Coefficiente di riferimento 78%, se applicabile |
| Previdenza | Normalmente Gestione Separata per il libero professionista senza Cassa, da verificare sul caso concreto |
| Ruolo CONSAP | Da verificare quando l’attività rientra nella perizia assicurativa regolamentata prevista dal Codice delle Assicurazioni |
Cosa comprende il codice ATECO 66.21.00
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano il 66.21.00 tra le attività ausiliarie delle assicurazioni. La classe riguarda servizi amministrativi e tecnici connessi alla gestione dei rischi e dei danni, non la vendita delle polizze.
Il codice è quindi coerente quando la prestazione consiste nel verificare un sinistro, stimare il danno, accertare gli elementi utili alla liquidazione e contribuire alla definizione dell’indennizzo. Il nome commerciale usato dal professionista — perito, liquidatore, loss adjuster o tecnico incaricato — non è sufficiente: conta il contenuto effettivo dell’incarico.
Accertamento sinistri, liquidazione e valutazione del rischio
ISTAT include l’accertamento delle richieste di indennizzo, la liquidazione degli indennizzi, l’accertamento e la valutazione del rischio, la valutazione dei danni, l’aggiustamento della media e delle perdite e la definizione del pagamento delle richieste di indennizzo.
In pratica il 66.21.00 copre il lavoro tecnico collegato al sinistro assicurativo: raccolta degli elementi, ispezione del bene, quantificazione del danno e attività necessarie alla gestione della pratica. Per chi deve ancora aprire la posizione fiscale, la guida su Partita IVA perito assicurativo approfondisce i passaggi di avvio.
Attività escluse: immobili, perizie non assicurative e investigazioni
Il 66.21.00 non comprende ogni attività di stima. La valutazione di beni immobili è rinviata da ISTAT all’area 68.31; le valutazioni effettuate per altri scopi, cioè le attività peritali non assicurative, sono rinviate all’area 74.99; le attività di investigazione appartengono invece all’area 80.01.
La distinzione dipende quindi dalla finalità dell’incarico. Una stima tecnica commissionata per un sinistro assicurativo può rientrare nel 66.21.00; la stessa competenza utilizzata per una valutazione immobiliare, una controversia tecnica non assicurativa o un’investigazione richiede una classificazione diversa.
66.21.00, 66.22.00 e 66.29.09: come distinguerli
Il 66.21.00 riguarda valutazione e liquidazione dei danni. Il 66.22.00 riguarda invece agenti, broker e altri intermediari che vendono, negoziano o distribuiscono prodotti assicurativi. Il 66.29.09 è una voce residuale per altre attività ausiliarie, tra cui alcune forme di consulenza assicurativa e previdenziale non già classificate altrove.
Il criterio pratico è il servizio per cui si viene pagati: se il compenso deriva dalla gestione tecnica del sinistro, il 66.21.00 è il riferimento da verificare; se deriva dalla distribuzione della polizza, il perimetro è il 66.22.00; se si vende una consulenza assicurativa diversa dalla perizia e dall’intermediazione, va valutato il 66.29.09.
Ruolo CONSAP: quando il codice ATECO non basta
Il codice ATECO classifica l’attività economica, ma non sostituisce l’abilitazione professionale. Il Ruolo dei periti assicurativi CONSAP riguarda l’attività peritale regolamentata prevista dal Codice delle Assicurazioni Private.
Per le attività che rientrano in questo perimetro, l’iscrizione al Ruolo va verificata separatamente dall’apertura della Partita IVA. Il fatto di avere il codice 66.21.00 non consente da solo di esercitare un’attività per la quale la normativa richiede requisiti professionali specifici. La guida su come diventare perito assicurativo approfondisce il percorso professionale.
Requisiti CONSAP, tirocinio e prova di idoneità
Le informazioni CONSAP aggiornate nel 2026 richiamano, tra i requisiti per l’iscrizione, il tirocinio previsto dalla normativa, il superamento della prova di idoneità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di un titolo di studio almeno di scuola secondaria superiore. Il tirocinio è disciplinato dal Regolamento CONSAP n. 3/2024.
Il tirocinio previsto per l’accesso al Ruolo dura 24 mesi. Secondo le indicazioni CONSAP vigenti, l’avvio deve essere comunicato dal perito che segue il praticante e, nel biennio, il tirocinante deve partecipare con continuità all’attività peritale, assistendo ad almeno 15 perizie. Al termine, il percorso professionale prosegue con la prova di idoneità: non si tratta quindi di un semplice requisito formale collegato all’apertura fiscale.
CONSAP indica inoltre incompatibilità specifiche, tra cui l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e, in determinati casi, il pubblico impiego o l’esercizio di attività di riparazione di veicoli o natanti. Questi limiti spiegano perché non bisogna confondere il codice ATECO con il diritto a esercitare la professione regolamentata.
Casi pratici: quale codice usare
- Perito incaricato da una compagnia di stimare il danno di un veicolo: 66.21.00 da verificare, insieme ai requisiti CONSAP quando applicabili.
- Liquidatore indipendente che gestisce richieste di indennizzo: attività coerente con il perimetro del 66.21.00.
- Professionista che vende o negozia polizze: attività diversa, da confrontare con 66.22.00.
- Stima del valore di un immobile: esclusa dal 66.21 e rinviata all’area 68.31.
- Perizia tecnica per una causa o finalità non assicurativa: da verificare nell’area 74.99 o nel codice specifico della professione.
Più attività e codici ATECO secondari
Un professionista può svolgere in modo stabile sia perizie assicurative sia altre attività tecniche o consulenziali. In questo caso non è corretto ricondurre automaticamente tutto al 66.21.00: va identificata l’attività prevalente e verificata l’eventuale necessità di codici secondari.
Preventivi, lettere di incarico, descrizioni in fattura e composizione dei ricavi aiutano a capire quali attività vengono realmente esercitate. Per la gestione pratica puoi consultare più codici ATECO con la stessa Partita IVA e la guida su codice principale e secondario.
Un controllo semplice è leggere insieme lettera d’incarico, oggetto della fattura e risultato consegnato al cliente. Se l’incarico riguarda sopralluogo, accertamento del sinistro, quantificazione del danno e relazione per la liquidazione, il 66.21.00 è coerente. Se invece la prestazione consiste nel consigliare coperture, distribuire polizze o svolgere una perizia per una finalità diversa dall’assicurazione, il codice va rivalutato.
ATECO 2025 e continuità con il vecchio codice
Nella classificazione ATECO 2025 il codice 66.21.00 conserva la denominazione “Valutazione dei rischi e dei danni” e mantiene continuità con il precedente perimetro dedicato a periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. La nuova classificazione va comunque letta insieme alle note esplicative correnti.
Chi possiede già una Partita IVA dovrebbe controllare che gli incarichi effettivi siano ancora coerenti con il codice, soprattutto se nel tempo ha aggiunto consulenza, stime non assicurative o attività di intermediazione. Per il metodo generale è utile come scegliere il codice ATECO.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%
Per il libero professionista che svolge attività riconducibili al 66.21.00, il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è normalmente il 78%, da verificare attraverso il raccordo con la classificazione precedente e la disciplina transitoria applicabile.
Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori e del calcolo dell’imposta sostitutiva. Il coefficiente non è però un criterio per scegliere il codice. Per approfondire puoi consultare il coefficiente di redditività del 78%, il forfettario per periti assicurativi e gli esempi di calcolo delle tasse.
Previdenza: Gestione Separata da verificare sul caso concreto
Il 66.21.00 non determina da solo la gestione previdenziale. Per il perito assicurativo che opera personalmente come libero professionista, senza una Cassa previdenziale autonoma, la Gestione Separata INPS è normalmente la posizione da verificare.
La situazione può cambiare in presenza di altra copertura obbligatoria, pensione, attività ulteriori o una diversa organizzazione dell’attività. Per una verifica coordinata di ATECO, previdenza e adempimenti puoi consultare la guida sul commercialista per periti assicurativi.
Errori frequenti con il codice 66.21.00
- usare 66.21.00 per qualsiasi perizia, anche se non assicurativa;
- confondere valutazione del danno e intermediazione di polizze;
- usare il codice per stime immobiliari escluse da ISTAT;
- considerare l’ATECO equivalente all’iscrizione al Ruolo CONSAP;
- scegliere il codice in funzione del coefficiente del 78%;
- scrivere Gestione Separata come conseguenza automatica del codice;
- non aggiungere un codice secondario quando esiste una seconda attività stabile e autonoma.
Domande frequenti sul codice ATECO 66.21.00
Qual è il codice ATECO del perito assicurativo?
Per l’attività di valutazione dei rischi e dei danni in ambito assicurativo il riferimento ATECO 2025 è il 66.21.00.
Il 66.21.00 comprende la vendita di polizze?
No. La distribuzione e intermediazione di polizze appartengono al 66.22.00.
Le perizie immobiliari rientrano nel 66.21.00?
No. ISTAT esclude la stima di beni immobili dalla classe 66.21 e la rinvia all’area 68.31.
Serve l’iscrizione al Ruolo CONSAP?
Va verificata quando l’attività rientra nella perizia assicurativa regolamentata dal Codice delle Assicurazioni. Il solo codice ATECO non sostituisce i requisiti professionali.
Qual è il coefficiente di redditività?
Per il tipico libero professionista in forfettario il coefficiente di riferimento è il 78%, se ricorrono tutti i requisiti per applicare il regime.
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Caterina
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