• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Regime forfettario perito assicurativo: ATECO, CONSAP e INPS

Aggiornato il 24 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario perito assicurativo: ATECO, CONSAP e INPS

Il regime forfettario per il perito assicurativo può essere applicato quando sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa fiscale e l’attività è correttamente inquadrata. Per il perito che svolge in autonomia valutazione dei rischi e dei danni, il riferimento ATECO 2025 è normalmente 66.21.00; sul piano professionale, però, vanno tenuti distinti il codice fiscale dell’attività e i requisiti per l’iscrizione al Ruolo dei periti assicurativi gestito da CONSAP.

Nel 2026 il limite ordinario del regime forfettario resta pari a 85.000 euro di ricavi o compensi. Per il tipico inquadramento professionale del perito assicurativo il coefficiente di redditività di riferimento è pari al 78%; i contributi previdenziali vengono normalmente versati alla Gestione Separata INPS quando non esiste un’altra forma di previdenza obbligatoria.

ATECO 66.21.00: cosa comprende

Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT indicano il codice 66.21.00 – Valutazione dei rischi e dei danni. La voce comprende attività connesse all’accertamento delle richieste di indennizzo, alla valutazione del rischio e dei danni e alla definizione dei pagamenti delle richieste di indennizzo.

ISTAT esclude invece da questa classe la stima di beni immobili, le valutazioni effettuate per finalità diverse da quelle assicurative e le attività investigative. Il codice deve quindi essere usato quando la prestazione realmente svolta rientra nell’ambito peritale assicurativo.

Per casi diversi o attività multiple puoi consultare la guida dedicata al codice ATECO del perito assicurativo.

Ruolo CONSAP e Partita IVA sono due verifiche diverse

La Partita IVA identifica fiscalmente l’attività, mentre il Ruolo dei periti assicurativi riguarda l’abilitazione professionale prevista dal Codice delle Assicurazioni Private. L’apertura fiscale non sostituisce quindi i requisiti richiesti per l’esercizio della professione.

Secondo le informazioni CONSAP per i candidati, per l’iscrizione al Ruolo occorrono, tra gli altri requisiti, il tirocinio previsto, il superamento della prova di idoneità, i requisiti di onorabilità e un diploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale.

Tirocinio di 24 mesi e almeno 15 perizie

Il tirocinio professionale deve svolgersi presso un perito abilitato e non può essere inferiore a 24 mesi, anche se frazionato tra più professionisti iscritti al Ruolo. Il tirocinante non può redigere autonomamente le perizie né svolgere singoli atti peritali in autonomia.

CONSAP specifica inoltre che il tirocinante deve partecipare con continuità alle attività peritali e, nel biennio, assistere ad almeno 15 perizie. Nelle perizie deve risultare la sua partecipazione, perché la documentazione può essere richiesta per dimostrare l’effettività del praticantato.

Per il percorso completo, distinto dagli aspetti fiscali, puoi consultare anche la guida su come diventare perito assicurativo.

Incompatibilità professionali da controllare

CONSAP indica specifiche incompatibilità per l’iscrizione al Ruolo. Tra queste rientrano, nei casi previsti, l’attività di riparatore di veicoli o natanti, l’iscrizione al RUI degli intermediari assicurativi e il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o a tempo parziale superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.

Queste condizioni devono essere verificate separatamente dai requisiti fiscali del forfettario. Essere fiscalmente ammessi al regime non significa automaticamente poter esercitare l’attività professionale.

Coefficiente di redditività del 78%

Per il tipico inquadramento professionale del perito assicurativo il coefficiente di redditività di riferimento è pari al 78%. Il reddito forfettario lordo si ottiene quindi applicando il 78% ai compensi incassati.

Con 40.000 euro di compensi, per esempio, il reddito forfettario lordo è pari a 31.200 euro. Dal reddito determinato in questo modo possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e ammessi in deduzione, prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva del 15% o del 5%

L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Il 5% non è automatico per chi apre una nuova Partita IVA. Va verificato, tra l’altro, che l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività già esercitata nei casi previsti dalla legge.

Gestione Separata INPS nel 2026

Il perito assicurativo libero professionista senza una cassa previdenziale autonoma viene normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’INPS ha fissato per i liberi professionisti senza altra tutela previdenziale obbligatoria l’aliquota complessiva al 26,07%.

Il minimale di reddito utilizzato per l’accredito dell’intero anno contributivo è pari a 18.808 euro. Per chi applica il 26,07%, l’importo necessario all’accredito annuale completo è pari a 4.903,25 euro. Il minimale, però, non funziona come il contributo minimo fisso degli artigiani: nella Gestione Separata la contribuzione è calcolata sul reddito effettivo e il minimale rileva soprattutto per la copertura contributiva dell’intero anno.

Quando l’aliquota INPS può essere diversa

La posizione previdenziale concreta deve essere verificata quando il professionista è già coperto da un’altra forma di previdenza obbligatoria o percepisce una pensione. In questi casi l’aliquota applicabile può essere diversa da quella ordinaria del 26,07%.

Per questo è importante non copiare automaticamente un’aliquota da una simulazione generica: il corretto inquadramento previdenziale viene prima del calcolo delle tasse.

Costi reali e convenienza del coefficiente 78%

Con coefficiente 78%, il sistema presume costi pari al 22% dei compensi. Nel forfettario le normali spese professionali non vengono dedotte analiticamente.

Per un perito assicurativo possono incidere automobile, carburante, trasferte, strumenti fotografici, software, telefono, dispositivi informatici, assicurazione professionale e aggiornamento. La convenienza del regime dipende quindi dal rapporto tra questi costi reali e la quota presunta del 22%.

Trasferte, spese e rimborsi

L’attività peritale può richiedere numerosi sopralluoghi e spostamenti. È importante distinguere i compensi professionali dalle somme che rappresentano vere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente nei casi previsti dalla normativa.

Non ogni rimborso spese può essere automaticamente escluso dai compensi: la qualificazione dipende dalla natura della spesa e da come viene sostenuta e documentata. La gestione della fattura deve quindi essere impostata prima di trattare trasferte e rimborsi come semplici somme fuori reddito.

Fatturazione elettronica e principio di cassa

Il perito in forfettario deve gestire la fatturazione elettronica e l’imposta di bollo quando dovuta. Il reddito viene determinato secondo il principio di cassa: per il calcolo annuale contano i compensi effettivamente incassati nel periodo.

Per questo è utile tenere separati fatture emesse, compensi già incassati e crediti ancora da riscuotere, soprattutto a fine anno.

Più attività: non usare 66.21.00 per tutto

Il codice 66.21.00 è legato alla valutazione dei rischi e dei danni in ambito assicurativo. Se il professionista svolge anche consulenze tecniche per finalità diverse, stime immobiliari, investigazioni o attività di intermediazione assicurativa, può essere necessario un inquadramento distinto.

ATECO 2025 esclude espressamente alcune di queste attività dalla classe 66.21. La presenza di più prestazioni deve quindi essere verificata in base a ciò che viene effettivamente fatturato.

Forfettario e lavoro dipendente

Nel 2026 va verificata anche la causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, con soglia pari a 35.000 euro nei casi previsti dalla legge. Questa verifica fiscale è distinta dalle incompatibilità CONSAP relative al pubblico impiego.

È quindi possibile che una situazione debba essere valutata su due piani diversi: ammissibilità al regime forfettario e compatibilità professionale con il Ruolo.

Incarichi, compensi e incassi dalle compagnie

Il perito può ricevere incarichi da compagnie, società di gestione sinistri o altri committenti. Per ogni rapporto è utile tenere separati incarico, perizia, fattura emessa, compenso maturato e somma effettivamente incassata, perché nel regime forfettario il momento dell’incasso incide sulla determinazione del reddito annuale.

Se una parte rilevante dei compensi viene pagata con ritardo o concentrata a fine anno, la previsione fiscale deve essere aggiornata sulla base degli incassi reali e non soltanto delle fatture emesse. Questo controllo aiuta anche a programmare contributi e imposta sostitutiva senza confondere i crediti professionali con la liquidità già disponibile.

Quando il forfettario può essere meno conveniente

  • trasferte e utilizzo dell’auto incidono molto sui compensi;
  • software, strumenti e attrezzatura professionale hanno costi elevati;
  • i rimborsi non hanno natura di anticipazione esclusa dal compenso;
  • si svolgono più attività con inquadramenti fiscali differenti;
  • i costi reali superano stabilmente la quota presunta dal coefficiente del 78%.

In questi casi è utile confrontare il risultato del forfettario con un regime che consenta la deduzione analitica dei costi. Per esempi numerici puoi consultare il calcolo tasse per periti assicurativi.

Scadenze e accantonamento della liquidità

È utile mantenere un calendario condiviso per imposta sostitutiva, contributi e principali adempimenti, accantonando periodicamente una quota degli incassi. In questo modo i pagamenti fiscali e previdenziali non dipendono dai tempi di liquidazione delle singole perizie o dai ritardi dei committenti.

Controlli da fare durante l’anno

  • compensi effettivamente incassati;
  • distanza dalle soglie del regime forfettario;
  • corretto codice ATECO per le prestazioni svolte;
  • coerenza con i requisiti e le incompatibilità CONSAP;
  • contributi Gestione Separata versati e da versare;
  • costi reali di trasferte, auto, strumenti e software;
  • eventuali attività secondarie o variazioni professionali.

Se devi ancora aprire la posizione fiscale trovi i passaggi operativi nella guida su come aprire la Partita IVA da perito assicurativo. Per la gestione annuale puoi approfondire il ruolo del commercialista per periti assicurativi.

Domande frequenti sul forfettario per periti assicurativi

Qual è il codice ATECO del perito assicurativo?

Per la valutazione dei rischi e dei danni in ambito assicurativo il riferimento ATECO 2025 è 66.21.00. Attività peritali svolte per finalità diverse possono richiedere classificazioni differenti.

Il coefficiente di redditività è 78%?

Per il tipico inquadramento professionale considerato il riferimento è 78%. Il coefficiente va comunque verificato sulla classificazione fiscale effettivamente applicata.

La Partita IVA basta per lavorare come perito assicurativo?

No. L’apertura fiscale e i requisiti professionali CONSAP sono verifiche diverse. Per l’iscrizione al Ruolo servono i requisiti previsti, compresi tirocinio e prova di idoneità.

Quanto dura il tirocinio CONSAP?

Il tirocinio non può essere inferiore a 24 mesi e deve svolgersi presso uno o più periti abilitati. CONSAP richiede inoltre la partecipazione ad almeno 15 perizie nel biennio.

Quale INPS paga il perito assicurativo?

Il libero professionista senza una cassa autonoma viene normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria per chi non ha altra tutela previdenziale obbligatoria è 26,07%.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

  • Apertura della Partita IVA
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata
Caterina Caterina Servizio clienti
Compila il modulo indicando il servizio fiscale che ti interessa e descrivi brevemente la tua esigenza.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite Strumenti di lavoro

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.