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Home > Guide Fiscali > Aprire Partita IVA perito assicurativo: ATECO, CONSAP e INPS

Aprire Partita IVA perito assicurativo: ATECO, CONSAP e INPS

Aggiornato il 6 Ottobre 2026

Per aprire la Partita IVA come perito assicurativo bisogna tenere separati due piani: i requisiti professionali per poter esercitare l’attività e l’apertura fiscale vera e propria. Il riferimento da approfondire è il codice ATECO 66.21.00 per valutazione dei rischi e dei danni, mentre l’iscrizione al Ruolo dei periti assicurativi è gestita da CONSAP.

Il percorso corretto non è quindi “apro la Partita IVA e poi verifico se posso lavorare”: prima bisogna accertare di avere i requisiti per l’attività professionale, poi impostare codice ATECO, posizione fiscale, previdenza e regime tributario in modo coerente.

Partita IVA e abilitazione professionale sono due cose diverse

L’apertura della Partita IVA serve a identificare fiscalmente l’attività autonoma. Non sostituisce però i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di perito assicurativo.

Il Ruolo dei periti assicurativi CONSAP riguarda l’abilitazione professionale prevista dal Codice delle Assicurazioni Private. Prima di iniziare a operare in proprio bisogna quindi verificare che l’iscrizione al Ruolo e le eventuali incompatibilità siano regolari.

Il percorso CONSAP prima dell’attività in proprio

Secondo le informazioni ufficiali CONSAP, l’accesso al Ruolo richiede, tra gli altri requisiti, il tirocinio previsto e il superamento della prova di idoneità.

Il tirocinio non può essere inferiore a 24 mesi e deve essere svolto presso uno o più periti abilitati. Nel biennio il tirocinante deve partecipare con continuità all’attività professionale e assistere ad almeno 15 perizie.

Il tirocinante non può sostituire il perito abilitato né svolgere autonomamente singoli atti peritali. L’apertura della Partita IVA non consente quindi di anticipare o aggirare il percorso professionale richiesto.

Per requisiti, tirocinio e prova puoi consultare anche la guida su come diventare perito assicurativo.

Incompatibilità da controllare prima dell’apertura

CONSAP prevede specifiche incompatibilità con l’iscrizione al Ruolo. Tra i casi da verificare rientrano l’attività di riparatore di veicoli o natanti, l’iscrizione al RUI degli intermediari assicurativi e determinate situazioni di pubblico impiego.

Questi controlli sono distinti dalle cause ostative del regime forfettario. Una persona può quindi essere fiscalmente nelle condizioni per aprire una Partita IVA ma non avere ancora i requisiti per esercitare come perito assicurativo.

Codice ATECO 66.21.00

Per l’attività di valutazione dei rischi e dei danni in ambito assicurativo, ATECO 2025 individua il codice 66.21.00 – Valutazione dei rischi e dei danni.

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono in questa voce attività connesse all’accertamento delle richieste di indennizzo e alla valutazione di rischi e danni. Non tutte le attività genericamente definite “perizie” appartengono però allo stesso codice.

Stime immobiliari, valutazioni svolte per finalità diverse da quelle assicurative, investigazioni e attività di intermediazione possono richiedere classificazioni differenti. La guida sul codice ATECO del perito assicurativo approfondisce queste distinzioni.

Come si apre fiscalmente la Partita IVA

Il perito che opera come libero professionista apre la posizione fiscale comunicando all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività, indicando i dati personali, il codice ATECO, la data di avvio e il regime fiscale applicabile.

L’apertura può essere gestita direttamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato. Per il tipico perito libero professionista non si tratta dell’avvio di una ditta artigiana: non va quindi impostata automaticamente una procedura ComUnica o un’iscrizione alla Gestione Artigiani.

La data di inizio attività deve essere coerente con l’avvio effettivo dell’attività professionale. Anche l’inquadramento previdenziale va coordinato con la posizione fiscale fin dall’inizio.

Regime forfettario e coefficiente del 78%

Quando sono rispettati i requisiti previsti, il perito assicurativo può applicare il regime forfettario. Nel 2026 il limite ordinario è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi.

Per il tipico inquadramento professionale del perito assicurativo il coefficiente di redditività di riferimento è pari al 78%. Questo significa che, ai fini del calcolo fiscale, il 78% dei compensi incassati viene assunto come reddito lordo forfettario, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili.

Il regime non consente di dedurre analiticamente le normali spese professionali. Per questo è utile confrontare il coefficiente del 78% con i costi reali sostenuti per auto, trasferte, strumenti, software, telefono e assicurazione professionale. Per requisiti e convenienza trovi la guida sul regime forfettario del perito assicurativo.

Gestione Separata INPS

Il perito assicurativo libero professionista non dispone di una cassa previdenziale professionale autonoma. In assenza di un’altra forma di previdenza obbligatoria, l’inquadramento tipico è quindi nella Gestione Separata INPS.

Per il 2026 l’INPS ha fissato per i liberi professionisti senza altra tutela previdenziale obbligatoria un’aliquota complessiva del 26,07%. Il minimale di reddito utilizzato ai fini dell’accredito dell’intero anno contributivo è pari a 18.808 euro.

Il minimale della Gestione Separata non equivale a un contributo minimo fisso come quello previsto per Artigiani e Commercianti: i contributi vengono calcolati sul reddito effettivo, mentre la soglia incide sull’accredito dell’intero anno contributivo.

Iscrizione alla Gestione Separata

L’iscrizione previdenziale è un passaggio distinto dall’apertura della Partita IVA. Il professionista deve quindi verificare anche la corretta registrazione presso INPS, evitando di dare per scontato che l’apertura fiscale completi automaticamente tutti gli adempimenti previdenziali.

Se il professionista è pensionato o già coperto da un’altra previdenza obbligatoria, aliquota e posizione possono essere differenti e devono essere verificate sul caso concreto.

Imposta al 15% o al 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria del regime forfettario è pari al 15%. Per le nuove attività può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi se sono rispettate tutte le condizioni previste dalla legge.

Il 5% non dipende semplicemente dal fatto di aprire una nuova Partita IVA: va verificato che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di un’attività precedente nei casi previsti dalla normativa.

Costi iniziali e ricorrenti

  • assicurazione professionale, quando necessaria o scelta per la gestione del rischio;
  • computer, smartphone, fotocamera e strumenti di documentazione;
  • software gestionali e archiviazione;
  • auto, carburante, pedaggi e parcheggi per i sopralluoghi;
  • formazione e aggiornamento;
  • servizio di fatturazione elettronica;
  • assistenza fiscale e previdenziale.

Nel forfettario questi costi non vengono dedotti uno per uno. Prima dell’apertura è quindi utile stimarli e confrontarli con la quota di costi implicitamente riconosciuta dal coefficiente del 78%.

Fatturazione verso compagnie e altri committenti

Dopo l’apertura il professionista deve emettere fattura elettronica per i compensi professionali, applicando il bollo quando dovuto e indicando correttamente la prestazione.

Le fatture possono essere emesse verso compagnie assicurative, società che gestiscono sinistri o altri soggetti che affidano incarichi compatibili con l’attività esercitata. È importante che la descrizione delle prestazioni resti coerente con il codice ATECO e con il ruolo professionale.

Trasferte e rimborsi spese

I sopralluoghi possono generare numerosi costi di viaggio. Non tutti i rimborsi ricevuti dal committente possono essere trattati automaticamente come somme escluse dai compensi.

Bisogna distinguere i normali rimborsi delle spese professionali dalle vere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente nei casi previsti. Questa distinzione incide sulla fatturazione e sul reddito forfettario.

Principio di cassa e primi incassi

Nel regime forfettario il reddito viene determinato sulla base dei compensi effettivamente incassati. Per questo, soprattutto nel primo anno, è utile distinguere fatture emesse, crediti ancora da riscuotere e somme realmente incassate.

Se le compagnie o gli altri committenti pagano con tempi lunghi, una fattura emessa a fine anno può incidere fiscalmente nell’anno successivo se il compenso viene incassato successivamente.

Attività secondarie e più codici ATECO

Se, oltre alle perizie assicurative, vengono svolte stabilmente consulenze, stime per finalità diverse, attività investigative o altre prestazioni, bisogna verificare se il solo codice 66.21.00 descrive correttamente tutta l’attività.

In presenza di più attività può essere necessario indicare un codice secondario e verificare quale attività sia prevalente ai fini fiscali e previdenziali.

Documenti e organizzazione del primo anno

Fin dall’inizio è utile conservare in modo ordinato attestazioni CONSAP, incarichi ricevuti, documentazione delle perizie, fatture emesse, incassi, F24 e comunicazioni INPS. Per i sopralluoghi conviene inoltre mantenere separata la documentazione delle spese di viaggio e delle eventuali somme anticipate per conto del committente.

Un archivio coerente facilita sia la gestione fiscale sia la verifica dell’attività effettivamente svolta. Nel primo anno è utile controllare periodicamente compensi incassati, contributi maturati, costi reali e distanza dalle soglie del forfettario, così da evitare di arrivare alla dichiarazione senza una stima aggiornata della liquidità necessaria.

Nei primi mesi conviene verificare che ATECO, posizione INPS, fatturazione e descrizione degli incarichi siano coerenti tra loro. Eventuali errori iniziali sono più semplici da correggere prima che diventino strutturali o si riflettano sulla dichiarazione annuale.

Checklist prima di iniziare

  • verificare requisiti e iscrizione al Ruolo CONSAP;
  • controllare eventuali incompatibilità professionali;
  • definire correttamente il codice ATECO;
  • aprire la Partita IVA con data coerente con l’inizio attività;
  • verificare l’iscrizione alla Gestione Separata INPS;
  • valutare l’accesso al regime forfettario e l’eventuale aliquota al 5%;
  • attivare la fatturazione elettronica;
  • organizzare documenti, incarichi, perizie, fatture e incassi;
  • prevedere un accantonamento per imposte e contributi.

Per una stima numerica di imposte e contributi puoi consultare il calcolo tasse per periti assicurativi; per la gestione continuativa trovi la guida sul commercialista per periti assicurativi.

Domande frequenti sull’apertura della Partita IVA

Posso aprire la Partita IVA prima di essere iscritto al Ruolo CONSAP?

L’apertura fiscale e l’abilitazione professionale sono procedure diverse, ma la Partita IVA non abilita a esercitare attività riservate. Prima di iniziare concretamente l’attività peritale vanno quindi rispettati i requisiti professionali applicabili.

Qual è il codice ATECO del perito assicurativo?

Per l’attività di valutazione dei rischi e dei danni in ambito assicurativo il riferimento ATECO 2025 è 66.21.00.

Devo iscrivermi alla Gestione Artigiani?

Normalmente no. Il perito assicurativo che opera come libero professionista, senza cassa autonoma, viene tipicamente inquadrato nella Gestione Separata INPS.

Il coefficiente forfettario è 78%?

Per il tipico inquadramento professionale considerato il coefficiente di riferimento è 78%. Va comunque verificato sulla classificazione fiscale effettivamente applicata.

La Partita IVA si apre con ComUnica?

Non nel tipico caso del libero professionista. L’apertura fiscale viene comunicata all’Agenzia delle Entrate; eventuali ulteriori adempimenti professionali e previdenziali seguono procedure distinte.

Richiedi informazioni sui nostri servizi di apertura, contabilità e gestione fiscale della Partita IVA.

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