Diventare tributarista nel 2026 non richiede l’iscrizione a un Albo professionale statale né un esame di Stato specifico per assumere questa qualifica. La professione rientra nel perimetro delle attività non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla Legge 4/2013, fermo restando il divieto di svolgere attività che la legge riserva ad altri professionisti.
Chi è il tributarista
Il tributarista è un professionista che presta servizi in ambito tributario e contabile nel perimetro consentito dalla normativa. La definizione professionale non coincide con quella di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale o avvocato tributarista: queste figure possono essere soggette a differenti Albi, registri, requisiti e attività riservate.
Serve una laurea per diventare tributarista?
La Legge 4/2013 non stabilisce una laurea obbligatoria per l’esercizio delle professioni non organizzate. Formazione economica, contabile e tributaria resta però essenziale per lavorare con competenza e responsabilità. Inoltre, singole associazioni professionali o percorsi di certificazione possono prevedere propri requisiti di studio, esperienza e aggiornamento.
Serve un esame di Stato o un Albo?
Per la professione di tributarista disciplinata dalla Legge 4/2013 non esiste un Albo statale obbligatorio equivalente a quello dei dottori commercialisti e non è previsto uno specifico esame di Stato quale requisito generale per esercitare la professione. Questo non consente però di utilizzare titoli professionali protetti né di svolgere attività che la legge riserva a soggetti iscritti in Albi o elenchi.
Legge 4/2013: l’obbligo nei documenti con il cliente
L’articolo 1 della Legge 4/2013 prevede che chi esercita una professione rientrante in questo perimetro indichi espressamente, nei documenti e nei rapporti scritti con il cliente, gli estremi della legge applicabile. Non è quindi un semplice richiamo facoltativo di immagine professionale, ma un adempimento previsto dalla disciplina.
Iscrizione a un’associazione professionale: è obbligatoria?
No. La Legge 4/2013 prevede associazioni professionali costituite su base volontaria e senza rappresentanza esclusiva. Il MIMIT pubblica l’elenco delle associazioni che dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla disciplina, ma l’iscrizione a una di esse non costituisce di per sé requisito generale necessario per esercitare la professione.
Prima di aderire è utile verificare statuto, requisiti di ammissione, formazione permanente, codice di condotta, eventuali servizi agli associati e presenza nell’elenco ministeriale quando dichiarata.
Attestazione dell’associazione: cosa vale davvero
Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti attestazioni relative all’iscrizione, agli standard qualitativi, alla formazione e alle garanzie offerte agli utenti. La stessa Legge 4/2013 precisa però che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l’esercizio della professione.
Certificazione UNI: è obbligatoria?
Anche la certificazione di conformità a una norma tecnica UNI prevista per le professioni non organizzate ha carattere volontario. Il MIMIT chiarisce che il singolo professionista, iscritto o meno a un’associazione, può ottenere la certificazione da un organismo accreditato quando esiste una norma tecnica riferita all’attività. La certificazione può documentare competenze e qualificazione, ma non sostituisce eventuali abilitazioni richieste dalla legge per attività riservate.
Quali attività non può svolgere automaticamente
La Legge 4/2013 esclude dal proprio perimetro le attività riservate per legge agli iscritti in Albi o elenchi. Per questo non basta qualificarsi come tributarista o aprire la Partita IVA per ottenere automaticamente facoltà attribuite a commercialisti, revisori legali, avvocati o altri soggetti abilitati.
Anche l’accesso a specifici servizi telematici o la possibilità di svolgere determinati adempimenti per conto dei clienti richiede una verifica separata dei requisiti previsti dalla normativa e dall’Agenzia delle Entrate.
Quando serve la Partita IVA
Quando l’attività viene esercitata abitualmente come lavoro autonomo, occorre aprire la Partita IVA. Per il profilo analizzato la classificazione ATECO 2025 di riferimento è 69.20.06 – Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile. La scelta deve comunque essere confermata sulla base dei servizi realmente prestati.
La guida su come aprire la Partita IVA da tributarista approfondisce ATECO, forfettario, Gestione Separata e fatturazione.
ATECO, forfettario e previdenza
Per il codice 69.20.06 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è il 78%. Nel caso ordinario del libero professionista senza cassa professionale e senza altra previdenza obbligatoria, il riferimento è la Gestione Separata INPS. Prima di iniziare è quindi utile coordinare correttamente qualifica professionale, servizi offerti, ATECO, regime fiscale e previdenza.
Per gli aspetti fiscali consulta anche il regime forfettario per tributaristi, il codice ATECO 69.20.06 e il calcolo di tasse e contributi.
Percorso pratico per iniziare
- definire con precisione i servizi che si intendono offrire;
- verificare quali attività sono libere e quali sono riservate;
- costruire una preparazione tributaria e contabile adeguata;
- valutare facoltativamente associazione professionale e certificazione;
- predisporre contratti e documenti coerenti con la Legge 4/2013;
- aprire la Partita IVA quando l’attività è abituale;
- scegliere il codice ATECO coerente;
- definire regime fiscale e previdenza;
- verificare separatamente eventuali abilitazioni telematiche richieste dai servizi offerti.
Fonti ufficiali
- Normattiva – Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- MIMIT – professioni non organizzate e associazioni professionali;
- MIMIT – FAQ sulla Legge 4/2013.
Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita
Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.
- Apertura della Partita IVA
- Cambio commercialista
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.