• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Commercio elettronico indiretto: cos’è, IVA, fatture e vendite UE

Aggiornato il 22 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Commercio elettronico indiretto: cos’è, IVA, fatture e vendite UE

Il commercio elettronico indiretto è la vendita online di beni materiali: ordine e pagamento avvengono via Internet, mentre il prodotto viene consegnato fisicamente tramite corriere o altro canale tradizionale. È il modello tipico di molti e-commerce che vendono abbigliamento, elettronica, libri, cosmetici, ricambi o altri beni fisici.

La distinzione dall’e-commerce diretto è importante perché cambia il trattamento fiscale: nel commercio elettronico diretto il bene o servizio viene fornito digitalmente, mentre nell’indiretto il contratto nasce online ma la merce deve essere spedita e consegnata.

Che cos’è il commercio elettronico indiretto

L’Agenzia delle Entrate e FiscoOggi qualificano come commercio elettronico indiretto le vendite in cui la transazione commerciale viene conclusa tramite Internet, mentre la consegna del bene avviene successivamente attraverso i normali canali di distribuzione.

In pratica:

  • il cliente sceglie il prodotto online;
  • effettua l’ordine e normalmente anche il pagamento online;
  • il venditore prepara o fa preparare il bene;
  • il prodotto viene spedito fisicamente;
  • il cliente riceve un bene materiale.

E-commerce diretto e indiretto: la differenza

La differenza dipende da ciò che viene consegnato al cliente.

E-commerce indiretto: vendita di un bene fisico che deve essere spedito. Esempi: scarpe, libri, mobili, accessori, ricambi, prodotti cosmetici.

E-commerce diretto: prestazione o contenuto fornito interamente online. Esempi: software scaricabile, file digitali, accessi digitali e determinati servizi elettronici.

Questa distinzione incide soprattutto su IVA, documentazione e regole delle vendite transfrontaliere.

Quali attività rientrano nell’e-commerce indiretto

Rientrano normalmente nel commercio elettronico indiretto:

  • negozi online proprietari;
  • vendite di beni fisici tramite marketplace;
  • ordini tramite Shopify o WooCommerce con spedizione;
  • dropshipping di beni materiali;
  • vendite tramite piattaforme che si concludono con consegna fisica.

Il criterio decisivo non è la piattaforma utilizzata, ma il fatto che l’oggetto della vendita sia un bene materiale consegnato fisicamente.

Serve la Partita IVA?

Se l’attività di vendita online è abituale e organizzata, serve un corretto inquadramento d’impresa.

Per una ditta individuale possono essere necessari:

  • Partita IVA;
  • Registro Imprese;
  • Comunicazione Unica;
  • Gestione Commercianti INPS;
  • PEC e firma digitale;
  • eventuale SCIA al SUAP;
  • adempimenti specifici legati ai prodotti venduti.

La guida su e-commerce e regime forfettario approfondisce l’inquadramento generale.

Quale codice ATECO usare

Con ATECO 2025 non esiste più una logica corretta basata automaticamente sul vecchio codice unico della vendita via Internet.

Il codice deve essere scelto in base alla tipologia di beni venduti e alla natura dell’attività. Il fatto che la vendita avvenga online non identifica da solo il codice ATECO.

Puoi approfondire nella guida sul codice ATECO e-commerce.

Commercio elettronico indiretto e regime forfettario

L’e-commerce indiretto può essere compatibile con il regime forfettario se il contribuente possiede tutti i requisiti previsti e non ricade in cause ostative.

La convenienza economica dipende però dai margini reali. Chi vende beni fisici sostiene spesso costi importanti per:

  • merce;
  • spedizioni;
  • commissioni marketplace;
  • pagamenti elettronici;
  • advertising;
  • resi;
  • imballaggi;
  • logistica.

Nel forfettario questi costi non vengono normalmente dedotti uno per uno dal reddito imponibile, quindi devono essere comunque analizzati nel business plan.

Fattura e corrispettivi nelle vendite online B2C

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi del commercio elettronico indiretto non rientrano, in base alla disciplina applicata al settore, nell’obbligo ordinario di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto per altre attività al dettaglio.

Resta però necessario registrare correttamente le operazioni e gestire l’eventuale fattura quando richiesta dal cliente nei casi previsti.

Questo significa che il flusso fiscale dell’e-commerce indiretto non va gestito semplicemente guardando il bonifico ricevuto sul conto.

Ordini, incassi e payout devono essere riconciliati

Un e-commerce può ricevere pagamenti tramite Stripe, PayPal, Shopify Payments, Amazon o altri operatori.

Il payout netto può essere inferiore al valore delle vendite perché la piattaforma può trattenere:

  • commissioni;
  • costi di transazione;
  • rimborsi;
  • chargeback;
  • altre tariffe.

Per questo bisogna collegare ordini, incassi, payout, resi e documentazione. La guida sulla contabilità e-commerce nel forfettario approfondisce questo punto.

Vendite in Italia

Quando venditore e cliente sono in Italia, il quadro è normalmente più semplice rispetto alle operazioni transfrontaliere.

Restano comunque da gestire correttamente:

  • ordine;
  • incasso;
  • eventuale fattura;
  • registrazione del corrispettivo;
  • reso;
  • rimborso.

Vendite B2C verso altri Paesi UE

Le vendite a distanza di beni verso consumatori di altri Paesi UE seguono regole IVA specifiche.

La normativa europea prevede una soglia complessiva di 10.000 euro per determinate vendite a distanza intracomunitarie e servizi transfrontalieri B2C. Superata la soglia, l’IVA è normalmente dovuta nello Stato del consumatore.

Per semplificare gli adempimenti è possibile utilizzare il regime OSS, evitando in molti casi registrazioni IVA separate in ogni Stato membro.

Come funziona l’OSS

Con il One Stop Shop il venditore può registrarsi in un solo Stato membro, presentare un’unica dichiarazione OSS e versare l’IVA dovuta sulle vendite transfrontaliere interessate.

Il sistema consente quindi di centralizzare gli adempimenti IVA collegati alle vendite B2C verso altri Paesi UE.

Vendite B2B verso imprese UE

Le vendite a imprese UE seguono regole diverse dalle vendite a consumatori.

È importante verificare la validità della Partita IVA del cliente e il corretto trattamento dell’operazione. La presenza o meno del cliente nel VIES può modificare il trattamento fiscale.

Marketplace: chi è il venditore ai fini IVA?

Quando utilizzi un marketplace non bisogna presumere automaticamente che tutti gli obblighi IVA restino sempre a carico del merchant.

In alcune operazioni previste dalla normativa europea, la piattaforma può essere considerata “fornitore presunto” ai fini IVA e assumere responsabilità specifiche nella riscossione e nel versamento dell’imposta.

Questo dipende dalla struttura dell’operazione, dal luogo in cui è stabilito il venditore e dalla provenienza della merce.

Commercio elettronico indiretto e dropshipping

Il dropshipping di beni fisici è normalmente una forma di commercio elettronico indiretto: il cliente ordina online e il prodotto viene spedito fisicamente dal fornitore o da un partner logistico.

La complessità aumenta quando il fornitore è estero, soprattutto extra-UE, perché bisogna capire chi importa la merce e chi sostiene IVA e dazi.

Importazioni da Paesi extra-UE

Se i beni provengono da Paesi extra-UE, possono entrare in gioco:

  • IVA all’importazione;
  • dazi;
  • IOSS per determinate spedizioni;
  • obblighi doganali;
  • regole sulla sicurezza dei prodotti;
  • identificazione dell’importatore.

Diritto di recesso nelle vendite online

Per le vendite B2C a distanza, il consumatore dispone normalmente di 14 giorni per recedere dal contratto senza fornire una motivazione, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

Il venditore deve quindi informare correttamente il cliente prima dell’acquisto sulle condizioni di recesso e restituzione.

Informazioni obbligatorie prima dell’ordine

Nelle vendite online al consumatore devono essere comunicate in modo chiaro informazioni come:

  • caratteristiche principali del bene;
  • prezzo totale;
  • spese aggiuntive;
  • identità e contatti del venditore;
  • modalità di pagamento e consegna;
  • diritto di recesso;
  • eventuali limitazioni applicabili.

Garanzia legale sui beni

La vendita online non riduce i diritti del consumatore sulla conformità del prodotto.

Nell’UE il venditore professionale deve rispettare gli obblighi di garanzia legale previsti per i beni difettosi o non conformi.

Sicurezza dei prodotti

I prodotti venduti online devono rispettare le norme applicabili sulla sicurezza.

Questo aspetto è particolarmente importante quando l’e-commerce importa beni o vende prodotti provenienti da fornitori extra-UE.

Resi e rimborsi

Un reso deve essere collegato alla vendita originaria e al relativo movimento economico.

È utile conservare:

  • ordine;
  • prova di pagamento;
  • richiesta di recesso;
  • documentazione di restituzione;
  • rimborso;
  • eventuale rettifica fiscale.

Commercio elettronico indiretto e Shopify

Un negozio Shopify che vende beni fisici e li spedisce al cliente opera normalmente in commercio elettronico indiretto.

La piattaforma gestisce tecnologia e pagamenti, ma il venditore deve comunque verificare il proprio inquadramento fiscale, IVA e obblighi verso il consumatore.

Errori frequenti

  • confondere e-commerce diretto e indiretto;
  • usare un vecchio codice ATECO generico per Internet;
  • considerare il payout come ricavo;
  • ignorare OSS nelle vendite UE;
  • non distinguere B2B e B2C;
  • non gestire correttamente resi e rimborsi;
  • trascurare le informazioni precontrattuali;
  • ignorare sicurezza e garanzia dei prodotti.

Checklist operativa

  1. Verifica che il prodotto sia un bene materiale.
  2. Definisci chi vende e chi spedisce.
  3. Scegli il codice ATECO 2025 corretto.
  4. Verifica Partita IVA, Registro Imprese, INPS e SCIA.
  5. Imposta correttamente ordini e documentazione fiscale.
  6. Riconcilia vendite, payout e rimborsi.
  7. Verifica B2B/B2C.
  8. Controlla OSS per le vendite UE.
  9. Definisci recesso, resi e garanzia.
  10. Controlla conformità e sicurezza dei prodotti.

Fonti ufficiali e istituzionali

  • FiscoOggi — e-commerce diretto, indiretto e OSS
  • FiscoOggi / Agenzia Entrate — corrispettivi nel commercio elettronico indiretto
  • Your Europe — regime OSS e IOSS
  • Your Europe — e-commerce B2C e vendite a distanza

Domande frequenti

Che cos’è il commercio elettronico indiretto?

È la vendita online di beni materiali in cui ordine e pagamento avvengono via Internet, mentre la consegna avviene fisicamente.

Qual è la differenza con l’e-commerce diretto?

Nell’indiretto viene spedito un bene fisico; nel diretto il prodotto o servizio viene fornito digitalmente.

Serve la Partita IVA?

Se l’attività è abituale e organizzata, normalmente sì, insieme agli altri adempimenti d’impresa applicabili.

Serve l’OSS per vendere in Europa?

Può diventare rilevante per determinate vendite B2C transfrontaliere nell’UE; va verificata la soglia e la struttura delle vendite.

Il cliente ha diritto al recesso?

Nelle vendite online B2C il consumatore ha normalmente 14 giorni per recedere, salvo le eccezioni previste.

Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.

  • Apertura della Partita IVA
  • Cambio commercialista
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata

La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.

Compila il modulo e descrivici brevemente la tua situazione.
RM Regimeminimi.com

Un progetto di The Loft S.r.l.s.

Via Mariotti 190
51100 Pistoia (PT)
P.IVA 01843800473
REA PT-184294

Servizio

Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

Contenuti

Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite

Legale

Termini e condizioni Privacy Cookie

I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

© 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.