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E-commerce e regime forfettario: Partita IVA, tasse, INPS e vendite online

Aggiornato il 10 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > E-commerce e regime forfettario: Partita IVA, tasse, INPS e vendite online

Un e-commerce può operare in regime forfettario, ma la convenienza dipende molto più dal margine reale che dal solo fatturato. Chi vende online deve considerare insieme Partita IVA, codice ATECO, INPS, costi di acquisto della merce, commissioni dei marketplace, pubblicità, logistica, vendite estere e regole IVA. Il forfettario può essere molto efficiente per attività leggere e con margini elevati, ma può diventare meno vantaggioso quando acquisto merce, advertising e logistica assorbono una quota importante degli incassi.

Dal 2025 c’è inoltre un cambiamento importante che molte guide continuano a spiegare in modo superato: con ATECO 2025 il commercio online non viene più classificato principalmente in base al canale Internet. Per il commercio al dettaglio il criterio guida è la tipologia di prodotti venduti. Il vecchio codice 47.91.10 non va quindi utilizzato come risposta automatica per qualsiasi e-commerce.

E-commerce e regime forfettario: quando è possibile

Il regime forfettario può essere applicato da una persona fisica che esercita attività d’impresa e rispetta i requisiti previsti dalla legge. La disciplina generale resta quella dell’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014.

Per un negozio online il punto di partenza è verificare che ricavi, cause ostative e struttura dell’attività consentano l’accesso o la permanenza nel regime. La soglia ordinaria è 85.000 euro di ricavi o compensi; se nell’anno si supera 85.000 euro ma non 100.000 euro, in linea generale l’uscita avviene dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno secondo le regole vigenti.

Per il quadro generale puoi consultare la nostra guida al regime forfettario.

Quando serve la Partita IVA per vendere online

Se la vendita online è svolta in modo abituale, organizzato e professionale, l’attività assume natura d’impresa e richiede la Partita IVA. Non esiste una soglia universale di 5.000 euro che consenta di gestire stabilmente un e-commerce senza aprire una posizione fiscale.

Per una ditta individuale commerciale l’avvio passa normalmente dalla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, che consente di coordinare attribuzione della Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese, adempimenti INPS e, quando prevista, SCIA al SUAP. Per il commercio elettronico al dettaglio la SCIA al Comune competente è normalmente uno degli adempimenti da verificare in fase di avvio.

Vendere qualche bene personale usato in modo sporadico non equivale invece ad aprire un’attività commerciale organizzata. La frequenza, l’organizzazione, l’acquisto di merce per la rivendita, la promozione stabile e la continuità sono elementi molto più importanti dell’importo di una singola vendita.

Codice ATECO per e-commerce: cosa è cambiato con ATECO 2025

Con ATECO 2025 è cambiata la logica di classificazione del commercio elettronico. L’Istat chiarisce che il commercio al dettaglio non viene più distinto tra negozio fisico e vendita online: il criterio principale è la tipologia di beni venduti.

Questo significa che non è corretto indicare automaticamente il vecchio 47.91.10 come codice e-commerce universale. Un negozio online di abbigliamento, uno di cosmetici e uno di elettronica possono ricadere in codici differenti perché vendono prodotti differenti, anche se utilizzano tutti Shopify, WooCommerce, Amazon o un altro canale digitale.

La stessa classificazione distingue inoltre chi assume la proprietà della merce da chi svolge mera intermediazione. Se una piattaforma mette in contatto venditori e compratori senza acquistare i beni, il suo inquadramento può essere diverso da quello di un commerciante che compra e rivende prodotti.

Prodotti digitali: attenzione, non sono automaticamente commercio al dettaglio

ATECO 2025 esclude dal commercio al dettaglio della sezione G la vendita di beni digitali come e-book, audio, streaming e download, che vengono classificati nelle attività editoriali o digitali pertinenti. Vendere un prodotto fisico spedito al cliente e vendere un file digitale non sono quindi la stessa attività né sotto il profilo ATECO né, spesso, sotto quello IVA.

Tasse e contributi: come si calcola il reddito

Nel forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi. Si applica ai ricavi il coefficiente di redditività collegato all’attività esercitata e, successivamente, si considerano i contributi previdenziali deducibili secondo le regole applicabili.

Per molte attività di commercio il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è il 40%, ma dopo il passaggio ad ATECO 2025 il dato va sempre verificato sul codice effettivamente attribuito e sulla corrispondenza con i gruppi previsti dalla disciplina fiscale. Non conviene quindi partire dal presupposto che qualunque attività online abbia automaticamente lo stesso coefficiente.

Chi esercita commercio al dettaglio come impresa individuale è normalmente iscritto alla Gestione Commercianti INPS. Per il 2026 l’INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, indica per i commercianti un’aliquota del 24,48%, un minimale di reddito pari a 18.808 euro e un’aliquota maggiorata di un punto sulla quota di reddito che supera la prima fascia prevista.

Per simulare il risultato fiscale puoi usare il nostro calcolatore del regime forfettario.

Commissioni Amazon, Etsy, eBay e Shopify: conta il netto accreditato?

Uno degli errori più pericolosi nell’e-commerce è considerare automaticamente come ricavo il solo importo che arriva sul conto corrente dopo le trattenute della piattaforma. Se il marketplace incassa 100 euro dal cliente, trattiene 15 euro di commissione e ne accredita 85 al venditore, quei 15 euro possono rappresentare un costo del servizio della piattaforma, non una riduzione automatica del prezzo di vendita fiscalmente rilevante.

La corretta rilevazione dipende dal contratto con il marketplace, dal ruolo assunto dalla piattaforma e dal modo in cui la vendita è documentata. Per questo è prudente riconciliare sempre ordini, prezzo pagato dal cliente, commissioni, rimborsi e accrediti, senza usare il payout netto come unico dato per controllare la soglia del forfettario.

Le commissioni del marketplace, i costi del gateway di pagamento, la pubblicità e la logistica restano comunque costi economici reali. Nel forfettario non vengono normalmente dedotti uno per uno: il tema è approfondito nella guida sulle spese deducibili nel regime forfettario.

Fattura, corrispettivi e vendite online in Italia

Per l’e-commerce di beni fisici venduti a distanza al consumatore finale non va applicata automaticamente la stessa procedura di un negozio con cassa fisica. L’e-commerce indiretto è storicamente assimilato alle vendite per corrispondenza e, per queste operazioni, la prassi dell’Agenzia ha riconosciuto specifiche semplificazioni sulla certificazione dei corrispettivi.

La stessa Agenzia, attraverso FiscoOggi, ha chiarito che per il commercio elettronico indiretto i corrispettivi non ricadono automaticamente nella trasmissione telematica tipica del registratore telematico e che la fattura va emessa quando richiesta dal cliente nei casi previsti.

Questo punto va distinto dalle vendite effettuate in negozio fisico o da attività miste. Se lo stesso soggetto vende sia online sia al banco, le due modalità possono richiedere procedure documentali differenti. Per il quadro generale sui corrispettivi puoi consultare la nostra guida allo scontrino elettronico nel regime forfettario; quando viene emessa fattura, invece, resta utile la guida su forfettario e fattura elettronica.

Vendite a privati UE: soglia 10.000 euro e OSS

Essere in regime forfettario non significa essere fuori dalle regole IVA europee. Per le vendite a distanza di beni a consumatori finali di altri Paesi UE opera una soglia unionale di 10.000 euro, calcolata secondo le regole europee sulle vendite transfrontaliere B2C.

Il portale ufficiale Your Europe spiega che, oltre la soglia e nei casi previsti, l’IVA deve essere gestita nel Paese di destinazione. Il regime OSS consente di dichiarare e versare da un unico Stato membro l’IVA dovuta sulle vendite B2C negli altri Paesi UE, evitando normalmente una registrazione IVA separata in ogni Stato interessato.

Il fatto che in Italia il forfettario non addebiti ordinariamente IVA sulle operazioni domestiche non elimina quindi eventuali obblighi IVA esteri. Le vendite UE devono essere monitorate separatamente e con maggiore attenzione rispetto alle sole vendite nazionali.

IOSS per beni importati da Paesi extra UE

Se il modello di business prevede beni spediti direttamente da Paesi extra UE a consumatori europei, può entrare in gioco anche l’IOSS per determinate vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro. È un ambito diverso dall’OSS ordinario e va verificato sulla catena concreta di vendita e importazione.

Dropshipping in forfettario: perché va analizzata la catena di vendita

Il dropshipping non è un regime fiscale. È un modello logistico in cui il venditore può non detenere fisicamente il magazzino e il fornitore spedisce direttamente al cliente. Fiscalmente bisogna capire chi vende a chi, chi incassa, chi importa i beni, chi sostiene dazi e IVA all’importazione e chi risponde verso il consumatore.

Il rischio più frequente è pensare che, non avendo un magazzino, il dropshipping abbia automaticamente costi bassi. Commissioni pubblicitarie, resi, chargeback, costi del fornitore, spedizione e assistenza possono erodere il margine molto rapidamente. Nel forfettario questi costi non vengono normalmente dedotti analiticamente dal reddito.

Quando il forfettario può diventare poco conveniente per un e-commerce

L’e-commerce è uno dei casi in cui il confronto tra reddito fiscale e margine reale è essenziale. Immagina 60.000 euro di vendite con 28.000 euro di acquisto merce, 8.000 euro di advertising, 5.000 euro tra marketplace e pagamenti e 4.000 euro di logistica. Il business genera 15.000 euro prima di altri costi personali e finanziari, ma il reddito fiscale forfettario non viene determinato sottraendo analiticamente quei 45.000 euro.

Il forfettario può quindi essere molto interessante per chi ha margini elevati e costi contenuti, mentre può essere meno adatto a modelli con costo merce, pubblicità o logistica molto pesanti. Va considerato anche che l’IVA sugli acquisti non viene normalmente detratta come nel regime ordinario.

Quando i costi reali diventano strutturalmente elevati, è utile simulare entrambe le opzioni con la nostra guida su regime forfettario o ordinario: quando conviene.

Checklist pratica prima di aprire o gestire un e-commerce forfettario

  • definisci con precisione cosa vendi: beni fisici, digitali o servizi;
  • scegli il codice ATECO 2025 in base all’attività e ai prodotti, non copiando il vecchio codice e-commerce;
  • verifica Registro Imprese, SCIA/SUAP e Gestione Commercianti INPS;
  • controlla il coefficiente di redditività realmente associato all’attività;
  • riconcilia prezzo di vendita, commissioni marketplace, rimborsi e payout;
  • separa vendite italiane, B2B, B2C UE ed extra UE;
  • monitora la soglia OSS di 10.000 euro quando rilevante;
  • verifica chi gestisce IVA e dazi nel dropshipping e nelle importazioni;
  • calcola il margine reale dopo merce, advertising, logistica e piattaforme;
  • monitora con anticipo le soglie 85.000 e 100.000 euro del forfettario.

Domande frequenti su e-commerce e regime forfettario

Qual è il codice ATECO per un e-commerce?

Con ATECO 2025 non esiste più un unico codice e-commerce da usare automaticamente. Nel commercio al dettaglio la classificazione dipende soprattutto dalla tipologia di prodotti venduti, indipendentemente dal fatto che la vendita avvenga online o in negozio.

Un e-commerce forfettario deve iscriversi all’INPS?

Se si tratta di attività commerciale esercitata come impresa individuale, normalmente è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. L’inquadramento va comunque verificato in base all’attività effettivamente svolta.

Le commissioni Amazon ed Etsy si deducono nel forfettario?

Di norma non vengono dedotte analiticamente dal reddito come nel regime ordinario. Restano però costi economici reali e devono essere considerati nel calcolo del margine e nella corretta riconciliazione dei ricavi.

Posso vendere in Europa se sono forfettario?

Sì, ma le vendite transfrontaliere possono generare obblighi IVA nel Paese di destinazione. Per le vendite B2C UE va monitorata anche la soglia unionale di 10.000 euro e, quando necessario, il regime OSS.

Il dropshipping può usare il regime forfettario?

Può essere compatibile se il contribuente possiede i requisiti del regime, ma bisogna verificare catena contrattuale, importazioni, IVA, dazi, ruolo del fornitore e margine reale. Il dropshipping non crea un regime fiscale speciale.

Quando conviene passare all’ordinario?

Non esiste una percentuale valida per tutti. Se merce, advertising, logistica, marketplace e IVA sugli acquisti assorbono una parte elevata delle vendite, conviene confrontare numericamente forfettario e ordinario prima che il margine si riduca troppo.

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