Se un contribuente in regime forfettario riceve per errore compensi che non gli spettano e li restituisce integralmente, quelle somme non devono essere considerate automaticamente nel limite di 85.000 euro. La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 6 marzo 2026 ha chiarito che, quando il superamento della soglia dipende esclusivamente da importi erroneamente percepiti e poi restituiti, occorre guardare ai compensi realmente spettanti al contribuente.
Il chiarimento è particolarmente importante perché rettifica la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. L’Agenzia aveva inizialmente adottato una lettura molto rigida del principio di cassa, considerando rilevanti tutte le somme materialmente incassate. Con la risposta 68/2026 ha invece riconosciuto che un pagamento privo di titolo, se l’errore è reale, documentato e seguito dalla restituzione, non può essere trattato allo stesso modo di un compenso effettivamente maturato.
Cosa cambia con la risposta Agenzia Entrate 68/2026
Il caso esaminato riguardava una professionista in regime forfettario che aveva ricevuto, per errore del committente, somme superiori a quelle effettivamente dovute. L’importo accreditato aveva fatto superare formalmente gli 85.000 euro, ma la parte non spettante era stata integralmente restituita nell’anno successivo.
La risposta 68/2026 afferma che, ai fini della verifica del limite, devono essere valorizzati i compensi effettivamente spettanti, valutando caso per caso le circostanze che dimostrano sia l’errore sia i comportamenti adottati per porvi rimedio.
Perché è una rettifica importante
La precedente risposta 26/2026 aveva dato maggiore peso al mero momento dell’incasso. La rettifica evita invece che un semplice errore amministrativo del cliente possa determinare la perdita del forfettario quando il contribuente non aveva alcun diritto economico alla somma ricevuta.
La regola non elimina il principio di cassa. Lo rende più coerente con la realtà sostanziale del rapporto tra contribuente e committente.
La soglia degli 85.000 euro nel forfettario
L’articolo 1, comma 54, della Legge 190/2014 stabilisce che possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge.
Per i professionisti rilevano in via ordinaria i compensi percepiti secondo il principio di cassa. Per chi esercita attività d’impresa occorre invece verificare la disciplina propria dei ricavi.
La risposta 68/2026 non trasforma quindi la soglia in un criterio basato sulle sole fatture. Il punto è più preciso: un accredito non dovuto non diventa automaticamente compenso solo perché è transitato sul conto corrente.
Per la regola generale puoi leggere anche come si calcola il fatturato nel regime forfettario.
Quando una somma restituita può non contare nel limite
Per applicare correttamente il principio della risposta 68/2026 devono emergere alcuni elementi concreti.
La somma non doveva essere pagata
Il primo requisito è sostanziale: il contribuente non deve avere avuto diritto a quella somma. Può trattarsi di un bonifico duplicato, di un errore di calcolo del committente, di una tariffa applicata in modo errato o di un importo pagato per una prestazione mai dovuta.
L’errore deve essere dimostrabile
Non basta affermare, a posteriori, che il pagamento era sbagliato. Servono contratto, incarico, fatture, email, PEC, conteggi o altra documentazione capace di dimostrare quale fosse il corrispettivo corretto.
La restituzione deve essere reale
La risposta dell’Agenzia valorizza l’integrale restituzione della parte non spettante. Per questo è consigliabile utilizzare un pagamento tracciabile e una causale chiara che colleghi il rimborso all’errore originario.
I comportamenti devono essere coerenti
Fattura, eventuale nota di credito, CU, bonifici e dichiarazione dei redditi devono raccontare la stessa vicenda. Una ricostruzione incoerente rende più difficile sostenere che l’accredito non fosse un vero compenso.
Restituzione nello stesso anno o nell’anno successivo
Uno degli aspetti più utili del chiarimento è che la restituzione può avvenire anche nell’anno successivo a quello dell’incasso.
Nel caso esaminato, l’errore era stato commesso in un anno e corretto successivamente. L’Agenzia ha comunque riconosciuto che le somme non spettanti non dovevano determinare la fuoriuscita dal regime.
Esempio: 83.000 euro effettivi e 5.000 ricevuti per errore
Un professionista ha diritto a 83.000 euro di compensi nel 2026. A dicembre riceve per errore ulteriori 5.000 euro, portando gli accrediti complessivi a 88.000 euro.
Nel gennaio 2027 il committente riconosce l’errore e il professionista restituisce integralmente i 5.000 euro. Se la documentazione dimostra che la parte eccedente non era dovuta, il limite può essere verificato sui compensi effettivamente spettanti, pari a 83.000 euro.
Esempio: compenso corretto ma successivamente scontato
Diverso è il caso in cui il professionista aveva realmente diritto a 88.000 euro e, dopo l’incasso, decide volontariamente di restituire 5.000 euro per concedere uno sconto commerciale.
Qui non siamo necessariamente davanti a un errore originario. Occorre analizzare l’accordo successivo e il corretto trattamento fiscale senza applicare automaticamente il principio della risposta 68/2026.
Cosa succede alla soglia dei 100.000 euro
Il regime forfettario cessa di avere applicazione nello stesso anno quando ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro. In quel caso possono scattare conseguenze immediate, compresa l’applicazione dell’IVA dalle operazioni che determinano il superamento.
La risposta 68/2026 nasce sul limite degli 85.000 euro, ma il tema delle somme non spettanti è rilevante anche quando un pagamento errato porta gli accrediti bancari sopra 100.000 euro.
In una situazione del genere non bisogna attendere la dichiarazione: occorre ricostruire subito la natura del pagamento, documentare l’errore e procedere alla restituzione.
Per le conseguenze ordinarie del superamento puoi consultare cosa succede quando superi 85.000 euro ma non 100.000 e la guida su quando si esce dal regime forfettario.
CU errata e importo superiore al compenso effettivo
Una delle situazioni più delicate nasce quando il committente certifica nella CU anche la somma successivamente restituita.
La Certificazione Unica è un documento importante, ma non può trasformare automaticamente in reddito una somma che il contribuente dimostra di non aver mai avuto diritto a trattenere.
Se la CU può essere corretta
La soluzione più lineare è chiedere al committente di correggere la certificazione quando ne ricorrono i presupposti. In questo modo CU, incassi e dichiarazione risultano allineati.
Se la CU resta sbagliata
Se il committente non rettifica il dato, il contribuente deve comunque compilare la propria dichiarazione sulla base della corretta situazione fiscale, conservando tutta la documentazione che giustifica la differenza.
Lo scostamento rispetto alla CU può generare controlli automatizzati o richieste di chiarimenti, perciò è importante predisporre sin dall’inizio un fascicolo probatorio completo.
Quadro LM: quali compensi indicare
Il quadro LM del modello Redditi PF è il quadro utilizzato dai contribuenti forfettari per determinare il reddito imponibile e l’imposta sostitutiva.
Alla luce della risposta 68/2026, quando il pagamento errato è correttamente documentato e restituito, il quadro deve essere costruito considerando i compensi realmente spettanti.
Per la compilazione generale puoi consultare quadro LM nel regime forfettario 2026.
Non copiare automaticamente la CU
Il dato certificato dal committente deve essere verificato. Se contiene una somma non dovuta e restituita, la dichiarazione non va compilata meccanicamente replicando un importo che non rappresenta il reddito effettivo.
Conserva la riconciliazione
È utile predisporre un prospetto che parta dagli accrediti bancari, individui la somma non spettante, riporti la restituzione e arrivi al compenso correttamente indicato nel quadro LM.
Se hai già dichiarato e tassato l’importo sbagliato
La risposta 68/2026 chiarisce anche come recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso quando il contribuente ha già incluso nella dichiarazione le somme poi riconosciute come non spettanti.
Dichiarazione integrativa
Una prima strada è presentare una dichiarazione integrativa e correggere il quadro LM, indicando i compensi effettivamente spettanti. La rettifica può generare un credito corrispondente alla maggiore imposta sostitutiva versata.
RM ha una guida dedicata a correttiva e integrativa della dichiarazione del forfettario.
Istanza di rimborso
La seconda possibilità richiamata dall’Agenzia è l’istanza di rimborso documentata. Il rimborso dei versamenti diretti non dovuti segue l’articolo 38 del DPR 602/1973, che prevede un termine di decadenza di 48 mesi dal versamento nei casi previsti.
La scelta tra integrativa e rimborso dipende dall’anno interessato, dalla dichiarazione già presentata, dai crediti disponibili e dalla situazione concreta del contribuente.
Errori di pagamento, note di credito e restituzioni parziali
Non tutti i casi si presentano in modo pulito come un bonifico duplicato interamente restituito. Proprio per questo l’Agenzia richiama una valutazione caso per caso.
Nota di credito dopo pagamento errato
Se l’errore nasce da una fattura sbagliata, la rettifica fiscale deve essere coerente con quella finanziaria. Una nota di credito può documentare la correzione del corrispettivo, ma se il denaro era già stato incassato occorre anche dimostrare cosa è successo alla somma ricevuta.
Restituzione solo parziale
Se il contribuente riceve 8.000 euro non spettanti ma ne restituisce soltanto 5.000, non è possibile presumere automaticamente che tutti gli 8.000 euro siano irrilevanti.
La parte rimasta deve essere analizzata per capire se era comunque dovuta, se è stata compensata con altri crediti o se deve ancora essere restituita.
Bonifico duplicato
Il bonifico duplicato è l’esempio più semplice: stessa fattura pagata due volte, errore immediatamente riconosciuto, comunicazione al cliente e restituzione integrale della seconda somma. In presenza di documentazione coerente, è il caso più vicino alla logica della risposta 68/2026.
Pagamento sbagliato scoperto dopo la chiusura dell’anno
Può capitare che il contribuente si accorga dell’errore soltanto dopo il 31 dicembre, quando sta riconciliando incassi e fatture oppure quando riceve la Certificazione Unica. La risposta 68/2026 è importante proprio perché esclude che il passaggio da un anno all’altro renda automaticamente irrilevante la restituzione.
In questi casi è utile predisporre una riconciliazione cronologica: data dell’accredito, importo spettante, data in cui viene scoperto l’errore, comunicazione del committente e data della restituzione. Più la sequenza è chiara, più semplice sarà spiegare perché il totale bancario dell’anno non coincide con i compensi fiscalmente spettanti.
Compensazione con fatture future: caso da trattare con cautela
Talvolta cliente e professionista decidono di non effettuare un rimborso immediato, ma di compensare la somma non dovuta con prestazioni future. È una situazione diversa dalla restituzione integrale tramite bonifico e richiede maggiore attenzione.
Per applicare il principio della risposta 68/2026 occorre dimostrare in modo preciso che la somma originaria non costituiva compenso maturato e che la successiva compensazione non maschera semplicemente un corrispettivo già dovuto. In assenza di una documentazione chiara, la posizione è più esposta a contestazioni.
Documenti da conservare in caso di controllo
La tutela del contribuente dipende dalla capacità di dimostrare che l’importo non era un compenso reale.
È consigliabile conservare:
- contratto, incarico o accordo economico;
- fattura o documento originario;
- eventuale nota di credito o rettifica;
- bonifico ricevuto;
- email o PEC che segnalano l’errore;
- richiesta del cliente di restituzione;
- bonifico di rimborso con causale chiara;
- CU originaria ed eventuale CU corretta;
- prospetto di riconciliazione tra incassi e compensi spettanti;
- copia della dichiarazione e dell’eventuale integrativa.
Perché la tracciabilità è essenziale
Una restituzione in contanti, una causale generica o una correzione predisposta molto tempo dopo l’errore possono rendere più complessa la prova. Il comportamento più prudente è intervenire subito, usare strumenti tracciabili e mantenere una catena documentale completa.
Fonti ufficiali e riferimenti normativi
Il limite degli 85.000 euro e la soglia di 100.000 euro derivano dall’articolo 1 della Legge 190/2014, in particolare dai commi 54 e 71.
Il chiarimento sulle somme non spettanti è contenuto nella risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che rettifica la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. L’oggetto ufficiale precisa la non concorrenza alla soglia di 85.000 euro dei compensi erroneamente percepiti e restituiti e disciplina anche le modalità di recupero dell’imposta sostitutiva versata. La risposta è richiamata nella raccolta degli interpelli di marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Per la dichiarazione integrativa restano applicabili le regole del DPR 322/1998 e i termini collegati all’accertamento. Per il rimborso dei versamenti diretti il riferimento è l’articolo 38 del DPR 602/1973.
FAQ sui compensi restituiti nel forfettario
Le somme ricevute per errore contano sempre negli 85.000 euro?
No. La risposta 68/2026 chiarisce che, quando non erano dovute e vengono integralmente restituite, possono essere escluse dal calcolo della soglia se la situazione è adeguatamente documentata.
La restituzione può avvenire nell’anno successivo?
Sì. Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava proprio somme restituite nell’anno successivo a quello della percezione.
Se la CU contiene l’importo sbagliato perdo il forfettario?
Non automaticamente. Va ricostruita la situazione reale e documentata la parte non spettante. È comunque opportuno chiedere al committente la rettifica della CU.
Se ho già pagato l’imposta sostitutiva posso recuperarla?
Sì. L’Agenzia ammette la dichiarazione integrativa oppure l’istanza di rimborso documentata.
Vale anche se restituisco volontariamente un compenso dovuto?
Non necessariamente. La risposta riguarda somme non spettanti per errore. Uno sconto o una rinuncia successiva a un compenso realmente maturato devono essere valutati separatamente.
In sintesi: la risposta 68/2026 evita che un errore materiale del committente determini da solo la perdita del regime forfettario. Il contribuente deve però poter dimostrare che la somma non era dovuta, che l’errore è stato corretto e che la restituzione è effettiva. La documentazione diventa quindi fondamentale quanto il calcolo della soglia: contratto, fatture, CU, movimenti bancari e dichiarazione devono essere coerenti tra loro.
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