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Cosa scaricare con il regime dei minimi

Home > Guide Fiscali > Cosa scaricare con il regime dei minimi

Una delle domande più frequenti che riceviamo dai nostri lettori, riguarda questo argomento. Il motivo è semplice, per il contribuente questa è una questione molto importante, ne siamo consapevoli.

Per chi è novello di tematiche fiscali, chiariamo il significato del verbo scaricare quando è usato in ambito fiscale.
Il verbo scaricare, utilizzato in ambito fiscale, è ovviamente atecnico, ossia utilizzato dai neofiti e sostituisce il verbo, questa volta tecnico, dedurre.

Il significato, pur nella sua semplicità terminologica, assume grande importanza perché è fondamentale togliere dai ricavi conseguiti i costi inerenti all’attività.

Dopo questa premessa vediamo cosa scaricare con il regime dei minimi e quali sono le modalità da utilizzare.
E’ necessario introdurre il concetto di costi inerenti, che in questo contesto, indica che un costo è strettamente afferente all’esercizio dell’attività del contribuente in regime minimi.

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Prima di esaminare cosa è possibile scaricare nel regime dei minimi, è necessario capire chi nel periodo d’imposta 2017, può ancora adottarlo.

Argomenti del post

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  •  Chi può adottare il regime dei minimi?
  • Cosa scaricare con il regime dei minimi
  • Spese per beni strumentali
  • Spese di viaggio e trasferta
  • Detrazione spese auto 2015: bollo, assicurazione e manutenzione
  • Detrazione per spese abitazione ad uso promiscuo
  • Detrazioni per i costi inerenti lo smartphone
  • Contattaci

 Chi può adottare il regime dei minimi?

Dopo la modifica dei regimi fiscali 2015, il regime dei minimi può essere adottato nel 2017 soltanto per trascinamento.
Questo significa che possono adottarlo quei contribuenti che nel periodo d’imposta 2016:

  1. sono ancora entro il quinto anno di attività;
  2. pur avendo superato il quinto anno di attività hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni.

Coloro che ancora nel 2017, sono nel regime dei minimi, possono applicare una aliquota sostitutiva al 5% sulla differenza tra ricavi/compensi della propria attività e costi inerenti.
Prima di ogni altra considerazione, ricordati che tutti i ricavi ed i costi possono essere presi in considerazione soltanto se sono riscossi o pagati.

Questo principio è conosciuto come il principio di cassa.
Sulla stessa differenza, ricavi riscossi e costi pagati, si applicheranno le aliquote Inps, se dovute.
Vediamo quindi finalmente cosa scaricare con il regime dei minimi, analizzando le varie possibilità.

Cosa scaricare con il regime dei minimi

Il contribuente minimo, può scaricare tutte le spese che sono inerenti all’esercizio della sua attività.
Facciamo alcuni esempi per chiarire questo principio di inerenza.

Se eserciti l’attività di geometra, potrai scaricare tutte le spese di cartolibreria che necessita per l’ufficio.
Un classico esempio è rappresentato da libri tecnici, strumenti per misurazione delle distanze, spese per energia elettrica, riscaldamento, spese di condominio dove è situato l’ufficio, spese di un legale per un recupero di un credito, le spese del commercialista.

Non potranno però essere scaricate spese per vestiario, spese per i familiari ed altre voci non inerenti.

Spese per beni strumentali

Il contribuente minimo, per le spese dei beni strumentali, può scaricare le spese nei limiti indicati di seguito.
Sono totalmente deducibili le spese per beni strumentali, quali apparecchiature elettroniche e non, mobili e arredamento ai fini di svolgimento dell’attività di impresa, acquisto licenze, software.

Per altri beni strumentali, occorre fare delle considerazioni più mirate.
Ci stiamo riferendo a ai beni strumentali ad uso promiscuo.

Che cosa sono i beni ad uso promiscuo?
Sono beni strumentali, che possono essere utilizzati sia per l’esercizio di attività di impresa che per finalità ad essa estranee.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il significato, pensiamo ad esempio all’utilizzo dell’auto.
L’automobile è deducibile al 50% nell’anno in cui si è sostenuta la spesa perché è proprio un bene ad uso promiscuo.

Tieni presente che i costi dei beni strumentali ad uso promiscuo e quelli relativi all’attività, sono soggetti ad un limite.
Questo limite massimo di spesa è pari a 15.000 € in 3 anni.

Il rispetto di questo requisito è condizione essenziale per l’adozione del regime dei minimi.
Nel caso si verificasse il superamento della soglia, rientriamo nella casistica che porta alla fuoriuscita dal regime dei minimi.

Spese di viaggio e trasferta

Prima di sapere quanto si può scaricare dalle spese di viaggio e di trasporto, dobbiamo capire che cosa sono.
Con questo termine si intendono i viaggi di lavoro.

Per essere qualificato come viaggio di lavoro, bisogna che l’imprenditore o il professionista possa dimostrare che nel luogo di destinazione, vi siano interessi imprenditoriali concreti per l’attività che lo stesso esercita.

Le spese di viaggio e trasferta effettuate dal professionista al di fuori del comune di residenza, sono deducibili nella misura del 100%.
Non sono invece deducibili dal reddito di impresa o da lavoro autonomo, le spese effettuate all’interno del comune che non siano riconducibili a spese di rappresentanza.
La spesa del viaggio, del ristorante e dell’hotel, per fruire della detrazione spesa, deve essere debitamente documentata con fattura indicante il codice fiscale del professionista e il dettaglio dei costi.

Detrazione spese auto 2015: bollo, assicurazione e manutenzione

Esaminato quale deduzione spetta all’acquisto dell’auto, analizziamo adesso la deduzione che spetta per tutte le spese riconducibili all’auto.
Nel regime dei minimi la detrazione spese auto quale carburante, manutenzione, bollo e assicurazione sono scaricabili per il 50% dei costi sostenuti.

Detrazione per spese abitazione ad uso promiscuo

Il contribuente nel regime dei minimi intestatario, usufruttuario, o inquilino con regolare contratto di locazione di una abitazione ad uso promiscuo può scaricare dalle tasse:

  • il costo dei canoni di affitto;
  • le spese condominiali;
  • le utenze di luce, acqua, gas.

Questo è possibile anche nel caso utilizzi l’abitazione in questione per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
Tali spese, possono essere portate in detrazione al 50%.

Detrazioni per i costi inerenti lo smartphone

Esaminata quale deduzione spetta all’acquisto dello smartphone quale bene strumentale, parliamo adesso delle spese per il suo utilizzo.
Anche per tali costi, il contribuente in regime minimi può portare in deduzione una quota degli stessi pari al 50%.
Per ulteriori informazioni leggi la nostra guida al regime dei minimi e il calcolo tasse nel regime dei minimi.

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    Commenti

    1. mssimiliano roda dice

      14 Giugno 2017 alle 14:41

      Salve,

      sapreste indicarmi la quota percentuale di detrazione per i corsi di formazione?

      Saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        15 Giugno 2017 alle 18:04

        Buonasera Massimiliano, grazie per il tuo commento. La quota percentuale di deduzione per i corsi di formazione è il 100%.
        Cordiali Saluti

        Rispondi
    2. Luca dice

      17 Giugno 2017 alle 08:30

      Salve come agente di commercio in regime dei minimi cosa posso detrarre?tenete presente che lavoro anche fuori dal comune di residenza

      Rispondi
      • Staff dice

        19 Giugno 2017 alle 19:02

        Buonasera, nel regime dei minimi sono deducibili tutte le spese strettamente inerenti l’attività (deduzione al 100%), con l’eccezione che i beni ad uso promiscuo (uso misto privato lavorativo) e la telefonia sono deducibili al 50%, indipendentemente se dalle regole ordinarie del Tuir sono previste percentuali diverse di deduzione (comprese quelle previste per gli agenti di commercio).
        Cordiali Saluti

        Rispondi
    3. Andrea dice

      12 Luglio 2017 alle 00:54

      Grazie x l’articolo molto chiaro ed esaustivo

      Rispondi
    4. Palmerio dice

      13 Luglio 2017 alle 08:05

      Buongiorno, avrei una domanda da porvi se fosse possibile.
      Vorrei chiedervi se posso detrarre le spese di manutenzione dell ‘automobile che utilizzo per la mia attività intestata però a mio padre.
      Da quel che ho capito dovrei fare un contratto di comodato gratuito e registrarlo
      Il mio dubbio è questo: avendo io la medesima residenza di mio padre potrebbero nascere dei problemi?
      Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        13 Luglio 2017 alle 13:05

        Buongiorno Palmerio, ti confermiamo che è necessaria la stipula di un contratto di comodato d’uso. Avere la stessa residenza di tuo padre non ti comporterà particolari problemi.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    5. Giorgia dice

      16 Luglio 2017 alle 08:47

      Buongiorno,con il regime dei minimi posso detrarre dall’imponibile,la cifra per una pensionistica integrativa? E’ una pensionistica creata da Banca Intesa per i giovani e la stessa sostiene che I professionisti con p.iva possono scaricarla. Grazie mille

      Rispondi
      • Staff dice

        17 Luglio 2017 alle 15:47

        Buongiorno, a nostro avviso i contributi versati alla pensione integrativa non possono essere dedotti dal reddito di impresa in regime dei minimi. Possono essere inserite tra le spese deducibili del reddito personale, ovvero inserite nel quadro RP del Modello Unico 2017. Si ricorda che le si può godere solamente delle detrazioni/deduzioni personali solo qualora si abbia anche un reddito tassato da IRPEF (come lavoro dipendente o reddito da locazione) oltre a quello in regime minimi (tassato da imposta sostitutiva).
        Cordiali saluti

        Rispondi
    6. concetto dice

      18 Luglio 2017 alle 20:03

      buonasera con il regime dei minimi le tasse come vengono calcolate se fatturo 10000 e acquisto per 5000 le tasse vengono calcolate sui 5000?

      Rispondi
      • Staff dice

        19 Luglio 2017 alle 15:25

        Buonasera, se applichi il regime dei minimi L.244/2007 pagherai il 5% sulla differenza tra ricavi e costi, ovvero su 5.000€. Se applichi il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 non potrai dedurre i costi e pagherai le imposte sul totale dei ricavi (10.000€) moltiplicati per il coefficiente di redditività relativo al codice Ateco della tua partita Iva. Cordiali saluti

        Rispondi
    7. Dino dice

      12 Settembre 2017 alle 10:44

      Buongiorno, vorrei acquistare l’auto da un privato, rientro del regime dei minimo, posso comunque portarla in detrazione?

      Rispondi
      • Staff dice

        12 Settembre 2017 alle 16:02

        Buonasera Dino, l’auto può essere portata comunque in deduzione dal reddito d’impresa, per il 50% del costo sostenuto.
        Ricorda però che non sarà possibile applicare il superammortamento del 140% in quanto si tratterà di un bene usato.
        Inoltre ricorda di farti rilasciare una ricevuta in modo da poterla utilizzare come pezza d’appoggio.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
        • Dino dice

          12 Settembre 2017 alle 16:08

          Grazie mille per la risposta… gentilissimi .
          Dino

          Rispondi
    8. Vittoria Maria Vecchiarelli dice

      18 Settembre 2017 alle 15:12

      Vorrei sapere se è possibile scaricare le spese per occhiali da vista e lenti a contatto. Grazie.

      Rispondi
      • Staff dice

        18 Settembre 2017 alle 16:05

        Buongiorno Vittoria, quelle che sono considerate spese sanitarie che godono delle detrazioni IRPEF, come le lenti a contatto o gli occhiali da vista non possono essere dedotte dal reddito d’impresa nel regime dei minimi.
        Questo perchè non sono considerate inerenti l’attività svolta con partita iva, ma spese personali.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    9. Stefano dice

      21 Settembre 2017 alle 17:58

      Buonasera ,
      Sono nel regime dei minimi , fatturo 30.000 all’anno , in questo caso è possibile acquistare un’auto e dedurre ? L’auto è sia per utilizzo lavorativo che privato .

      Attendo risposta
      Grazie
      Saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        22 Settembre 2017 alle 15:38

        Buonasera Stefano, nel regime dei minimi di cui alla legge 244/2007 è possibile portare in deduzione i costi sostenuti inerenti la partita Iva.
        L’acquisto dell’auto è considerato per un costo promiscuo, ovvero ad uso misto privato-lavorativo, pertanto è possibile portare in deuzione solamente il 50% del costo sostenuto.
        Ricorda che nel regime dei minimi si applica il principio di cassa, per tanto potrà essere dedotto dal reddito solamente la parte di costo effettivamente sostenuta nel periodo d’imposta.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    10. Roberto dice

      26 Settembre 2017 alle 19:00

      Buonasera, sono da fine 2015 nel regime dei minimi, appena al disotto dei 30000 euro l’anno, vorrei sapere se dato che ho poche spese da dedurre, sarebbe possibile e più conveniente per me passare al regime forfettario, sempre che possa aderire all’ agevolazione dell’irpef al 5%
      Grazie roberto

      Rispondi
      • Staff dice

        9 Ottobre 2017 alle 14:21

        Buonasera Roberto, a nostro avviso, se si possiedono i requisiti di accesso, è possibile passare al regime forfettario godendo della riduzione al 5% per gli anni residui al completamento del quinquennio agevolato, quindi fino al 2019.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    11. Angelo dice

      5 Ottobre 2017 alle 15:56

      Buonasera,
      sono un consulente aziendale nel regime dei contribuenti minimi dall’anno 2014. Quest’anno si è palesata la possibilità di effettuare una erogazione liberale nei confronti di un’associazione di promozione sociale. Tale erogazione è deducibile dall’importo del fatturato totale annuo? Se si in che misura?
      Grazie
      Saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        10 Ottobre 2017 alle 14:27

        Buongiorno Angelo, purtroppo le erogazioni liberali non sono deducibili dal reddito d’impresa. Andrebbero inserite nel modello Unico tra gli oneri personali ovvero nel quadro RP.
        Nel caso in cui però, si sia titolari solamente del reddito derivante dall’attività nel regime dei minimi, non si potrà godere delle detrazioni/deduzioni IRPEF previste per le erogazioni liberali in quanto si è in possesso di un reddito tassato non da IRPEF, ma da un’imposta sostitutiva.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    12. Consuelo dice

      20 Novembre 2017 alle 14:27

      Salve, sono un architetto in regime dei minimi. Vorrei frequentare un master ed ho la possibilità di accedere ad un bando di finanziamento. Nella domanda di ammissione va specificato se l’IVA è detraibile e pertanto il contributo richiesto è calcolato al netto dell’IVA;
      oppure
      che l’IVA è indetraibile e che, pertanto, il contributo richiesto è calcolato IVA compresa;
      Va inoltre indicata anche il riferimento alla norma su cui eventualmente si fonda l’indetraibilità dell’imposta.
      Sapete indicarmi cosa barrare e il rif. alla norma in questione?
      Grazie.

      Rispondi
      • Staff dice

        20 Novembre 2017 alle 16:14

        Buonasera Consuelo, a nostro parere se sei nel regime dei minimi dovrai comunicare che nel tuo caso l’Iva è indetraibile.
        Come riferimento normativo può essere indicato l’art. 1 comma 100 della legge 244/2007.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    13. Alessandro dice

      29 Novembre 2017 alle 12:26

      Buongiorno e complimenti per l’articolo. Sono un fisioterapista e non vedo informazioni circa la deducibilità dei costi di pubblicità. Mi paiono costi sicuramente inerenti alla mia attività professionale ma non è stato specificato. Mi chiedevo se e come potessi dedurre i costi di promozione della mia attività su una piattaforma web. Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        29 Novembre 2017 alle 17:51

        Buongiorno Alessandro, confermiamo che i costi di pubblicità sono deducibili al 100% dal reddito.
        Come del resto tutti i costi che rispettano il principio di inerenza con l’attvità svolta.
        Ci sono molti atrli costi deducibili che magari non siamo riusciti a menzionare nell’articolo.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    14. Enry dice

      28 Dicembre 2017 alle 21:15

      Buonasera, volevo chiedere se posso portare in detrazione le spese sostenute per un abbonamento internet. Non è indicato il mio numero di partita IVA ma sono un professionista nel regime di vantaggio per cui l’abbonamento corrisponde al mio nome è cognome della partita iva. Grazie saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        3 Gennaio 2018 alle 17:11

        Buongiorno Enry, a nostro parere, quando si vuole portare in deduzione una spesa al 100% è necessario che il numero della partita iva sia presente sui documenti fiscali.
        Pertanto non essendo riportato tale dato, la spesa potrà essere dedotta al massimo al 50%.
        Inoltre è importante poter dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività effettivamente svolta.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    15. Ciro dice

      9 Gennaio 2018 alle 11:27

      Salve, sono un contribuente minimo, volevo sapere se posso portare in detrazione una fattura di collaborazione professionale fatta da un altro contribuente minimo.
      Grazie in anticipo per la risposta.
      Cordiali saluti.

      Rispondi
      • Staff dice

        9 Gennaio 2018 alle 11:27

        Buongiorno Ciro,
        se il costo sostenuto è inerente all’attività di impresa o al lavoro autonomo è possibile portare in deduzione al 100% anche le fatture del contribuente minimo.
        Si riocrda che il pagamento di fatture nei confronti di contribuenti nel regime dei minimi comporta la necessità di trasmettere la Certficazione Unica all’agenzia delle entrate.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
    16. Ana dice

      9 Gennaio 2018 alle 20:04

      Buonasera,
      sono un’operatrice socio sanitaria in regime dei minimi. Volevo gentilmente chiederle se possibile portare in deduzione i costi per l’affitto di casa (possiedo regolare contratto).

      Grazie mille per il vostro servizio.
      Cordiali saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        11 Gennaio 2018 alle 17:31

        Buonasera Ana, la deduzione del costo dell’affitto dal reddito professionale è possibile solamente se parte dell’abitazione è adibita a studio e risulta essere sede dell’attività.
        Se queste condizioni vengono verificate sarà possibile portare in deduzione tali costi al 50%, in quanto si tratta di un bene ad uso promiscuo.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    17. Roberto dice

      24 Gennaio 2018 alle 13:20

      Buongiorno,
      ho un dubbio sulle informazioni lette nell’articolo. Il commercialista mi dice che nel regime dei minimi (gestione separata) i costi non vanno proprio dedotti, ma si paga il 5% sul totale delle fatture emesse più il 25% di contributi Inps.
      Qui leggo che invece la deduzione esiste eccome! Sono confuso… Come funziona?
      Grazie mille!

      Saluti

      Rispondi
      • Staff dice

        25 Gennaio 2018 alle 17:09

        Buonasera Roberto, l’articolo si riferisce al vecchio regime dei minimi, il quale dal 1° gennaio 2016 è stato sostituito con il regime forfettario.
        Coloro che applicavano il regime dei minimi già al 31/12/2015 possono continuare ad applicarlo fino alla naturale scadenza, determinando il reddito imponibile con la differenza tra ricavi e costi deducibili. Coloro che invece hanno aperto partita iva a partire dal 1° Gennaio 2016, applicano come regime agevolato, il regime forfettario. Nel regime forfettario, il reddito imponibile viene determinato applicando al totale dei ricavi una percentuale, indipendentemente dai costi sostenuti nell’attività.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    18. Brunhilde dice

      15 Marzo 2018 alle 19:10

      Buonasera, innanzitutto complimenti per l’articolo, molto interessante!
      Sono una professionista nel regime dei minimi prossimo alla scadenza. Nel 2019 passerò a forfettario. Se acquisto un’auto (usata da concessionario) sono obbligata a intestarla alla partita iva o posso acquistare come privato? Se ho ben capito si tratta di un bene promiscuo 50% ma se la intesto al codice fiscale devo dichiararla come bene o non è necessario? Non supererei comunque il limite dei 20.000, più che altro volevo capire se ci sia un obbligo di fatturazione/dichiarazione sugli acquisti che possono essere considerati un bene (promiscuo e non) del professionista.
      Es. mettiamo che quest’anno io acquisti una macchina da 5000 e un computer da 2000 euro.
      Il computer col mio attuale regime lo scaricherei al 100% mentre la macchina al 50%, però in entrambi i casi il prossimo anno dovrei rettificare l’iva restituendola (ancora prima di dedurla come costo nella dichiarazione) per 4/5 giusto?
      Grazie in anticipo per la cortese risposta.

      Rispondi
      • Staff dice

        16 Marzo 2018 alle 12:48

        Buongiorno, se i beni vengono acquistati completamente nel 2019, sarà sufficiente acquistarli con partita iva per poter inserirli in dichiarazione dei redditi come costo.
        L’auto al 50% e il pc al 100%.
        Cordiali saluti

        Rispondi
        • Brunhilde dice

          19 Marzo 2018 alle 10:08

          Buongiorno,
          alla fine ho acquistato l’auto come privato altrimenti perdevo la garanzia consumatori dei 12 mesi sull’usato. Ora che l’auto è intestata al mio codice fiscale, posso detrarre uso promiscuo bollo, assicurazione, revisioni, ecc?
          Seconda domanda: l’auto va inserita comunque in dichiarazione redditi tra i beni posseduti?
          Grazie in anticipo per la vostra cortese risposta.
          Cordiali saluti

          Rispondi
          • Staff dice

            20 Marzo 2018 alle 18:27

            Buonasera, per dedurre il costo dell’auto, è necessario fare un contratto di comodato d’uso gratuito dalla persona fisica alla ditta individuale.
            In questo modo sarà possibile dedurre le relative spese di gestione, ma non il costo sostenuto per l’acquisto.
            Cordiali saluti

            Rispondi
    19. Daniele dice

      19 Marzo 2018 alle 17:49

      Buonasera, ho un paio di domande da porgervi gentilmente:

      1) nell’esempio fatto del geometra, sono state escluse a prescindere le spese per vestiario.
      E’ invece possibile considerare i costi del vestiario inerenti se eseguiti da professionisti quali avvocati, commercialisti, geometri che riguardano ad esempio l’acquisto di una giacca elegante o un tailleur?
      il dubbio mi sorge in quanto un professionista in certi settori necessita di un abito elegante per la propria professione, il costo effettuato, in questi casi, mi sembra rispettare il principio di inerenza.

      2) il secondo quesito riguarda le spese inerenti a pranzi/cene “di lavoro”. Mi spiego meglio:
      sono un professionista, ad esempio un agente immobiliare, per esigenze lavorative, nello specifico, ad esempio, appuntamenti per mostrare case, sono costretto a dover mangiare fuori e delle volte anche con i miei clienti. in questi casi fa differenza se mangio nel comune di residenza o mangio fuori il comune di residenza? se e come dovrei dedurre tali costi dal reddito?

      cordialmente

      Rispondi
      • Staff dice

        20 Marzo 2018 alle 18:40

        Buonasera Daniele, quando è dimostrabile che le spese sostenute sono inerenti la propria attività non si incorrerà in problemi con il fisco.
        Per quanto riguarda i pranzi/cene di trasferte in effetti sono deducibili quando sostenute fuori dal comune di residenza. Diverso il discorso per le spese di rappresentanza (pranzi/cene con clienti) che non prevedono questo vincolo.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    20. stefy dice

      13 Maggio 2018 alle 10:05

      Buongiorno volevo sapere con il regime dei minimi pagando 2448 di contributi annui (612)x4 ed emettendo fattura di 1100 al mese, al anno quanto dovrei versare ? l’aliquota è del 15%? grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        15 Maggio 2018 alle 18:35

        Buongiorno Stefy, se rispetti i requisiti di start up, l’aliquota del regime forfettario è del 5% per i primi 5 anni, altrimenti è del 15%.
        Su un reddito imponibile dato da: (1.100€ x 12 mesi) – 2.448€ contributi versati, pagherai di saldo quanto segue:
        – se aliquota al 5% = 537,60€
        – se aliquota al 15% = 1.612,80€
        Attenzione, ricorda che dovrai versare anche gli acconti per l’anno successivo, nella misura del 40% e del 60% del saldo.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    21. stefy dice

      16 Maggio 2018 alle 10:37

      ok grazie mille per la risposta

      Rispondi
    22. Cristina dice

      14 Novembre 2018 alle 18:22

      Buongiorno, avrei due domande per cortesia..
      Sono iscritta al regime dei minimi da giugno 2018 se ho acquistato l’auto nel novembre 2017 può essere detratta per uso lavorativo oppure no?
      Altra precisazione..nell’anno 2018 nella prima metà lavoravo con contratto determinato e da giugno ho aperto la partita iva e raggiungero’ i 15 mila euro per chiudere l’anno, se dovessi affittare un laboratorio categoria C3 per un costo totale di 800 euro al mese, qual’è il calcolo corretto che si farà per la dichiarazione dei redditi? Pagherò una percentuale più bassa di tasse a giugno? Le bollette si detraggono?
      Vi ringrazio

      Rispondi
      • Staff dice

        14 Novembre 2018 alle 18:43

        Buonasera Cristina, avendo aperto partita Iva a Giugno 2018 si desume che non applica il regime dei minimi, ma bensì il regime forfettario. Il regime dei minimi è stato abrogato il 31/12/2015. Applicando il regime forfettario ricordiamo che non può essere scaricato alcun costo sostenuto durante l’esercizio dell’attività.
        Inoltre i redditi da affitto e quelli da partita Iva nel forfettario, saranno sempre tassati separatamente.
        Cordiali saluti

        Rispondi
        • Cristina dice

          14 Novembre 2018 alle 21:29

          Grazie per la risposta, ma cosa significa saranno tassati separatamente? Non capisco

          Rispondi
          • Staff dice

            15 Novembre 2018 alle 15:42

            Buongiorno Cristina, il significato di tassazione separata è che non faranno cumulo tra di loro.
            I redditi da partita Iva saranno tassati da imposta sostitutiva del regime forfettario mentre i redditi da affitto saranno tassati da IRPEF ordinaria o cedolare secca.
            Cordiali saluti

            Rispondi
    23. Cri dice

      29 Marzo 2019 alle 18:52

      Buonasera,

      dovrei lavorare per qualche mese fuori dal mio comune di residenza con un’azienda che fa il mio stesso lavoro.
      Lavorerei e quindi fatturerei sempre con la mia partita iva, ma naturalmente dovrei sostenere le spese dell’affitto. Mi hanno proposta la cedolare secca per la locazione.
      Posso detrarre il costo dell’affitto al 100% con il regime dei minimi?
      Grazie e buona serata.

      Rispondi
      • Staff dice

        2 Aprile 2019 alle 10:38

        Buongiorno Cri, a nostro avviso il costo dell’alloggio è deducibile al 50%.
        Cordiali saluti

        Rispondi
        • Cri dice

          2 Aprile 2019 alle 11:32

          Grazie per la risposta,
          mi premeva avere un altro parere. Il mio commercialista infatti sostiene che la cedolare secca è totalmente incompatibile con il regime.
          Pertanto va scelto un altro tipo di contratto per scaricare i costi che saranno deducibili al 100% per il fatto che sono fuori dal mio comune di residenza.
          Non so a questo punto però chi ha ragione 🙂
          Cordialmente.

          Rispondi
          • Staff dice

            8 Aprile 2019 alle 08:46

            Buongiorno Cri, confermiamo che la cedolare secca è in contrasto con l’attività professionale, pertanto non è possibile stipulare un contratto di affitto a cedolare secca e portare in deduzione il relativo costo.
            Nel precedente commento ci era sfuggito questo particolare.
            Cordiali saluti

            Rispondi
    24. alfonso Posati dice

      7 Settembre 2019 alle 16:43

      Mio figlio apertura della partita IVA nel settebre 2014 ha aderito al regime dei minimi-
      Nell’anno 2018 ha percepito un reddito lordo di 34150 euro.
      la scadenza naturale del suo regime è dicembre 2018. avendo superato nel 2018 i 30.000 la denuncia 2019 anno 2018 ricade ancora nell’imposta agevolata del 5%?
      grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        11 Settembre 2019 alle 16:09

        Buonasera Alfonso, nel 2018 i redditi verranno ancora tassati al 5%.
        Cordiali saluti

        Rispondi

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