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Fattura fisioterapista: Sistema TS, bollo e forfettario

Aggiornato il 4 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Fattura fisioterapista: Sistema TS, bollo e forfettario

La fattura del fisioterapista in regime forfettario richiede di coordinare regole fiscali e adempimenti sanitari. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, nel 2026 resta il divieto di emissione tramite Sistema di Interscambio: il documento viene quindi gestito fuori dallo SdI e i dati sanitari vengono trasmessi al Sistema TS secondo le regole previste.

Nel forfettario il fisioterapista non addebita IVA e non subisce normalmente ritenuta d’acconto. Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è inoltre normalmente dovuta l’imposta di bollo da 2 euro. La gestione cambia invece quando il cliente è un’impresa, una struttura o un soggetto per cui la prestazione non rientra tra i dati da inviare al Sistema TS.

Fattura fisioterapista: cosa deve contenere

Il documento deve permettere di identificare chiaramente professionista, paziente o committente e prestazione effettuata. In pratica vanno verificati:

Se l’attività comprende più tipologie di prestazione o collaborazioni con strutture, può essere utile impostare procedure distinte. Per i controlli periodici su ATECO, INPS, Sistema TS e documentazione puoi vedere anche commercialista per fisioterapisti.

  • dati del fisioterapista;
  • dati del paziente o committente;
  • numero e data del documento;
  • descrizione della prestazione;
  • importo del compenso;
  • IVA non applicata nel regime forfettario;
  • ritenuta d’acconto non applicata nel forfettario;
  • bollo da 2 euro quando dovuto;
  • modalità di pagamento;
  • eventuale gestione Sistema TS.

Prestazione sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria

Il fisioterapista appartiene alle professioni sanitarie della riabilitazione e le spese sostenute dal paziente possono confluire nella dichiarazione precompilata tramite Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate include espressamente tra le spese sanitarie quelle erogate dagli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Per questo il documento fiscale deve essere collegato correttamente ai dati del paziente, compreso il codice fiscale quando richiesto per la trasmissione. È utile verificare anche la modalità di pagamento, perché il Sistema TS acquisisce l’informazione sulla tracciabilità ai fini della detraibilità della spesa.

Nel 2026 le fatture sanitarie al paziente non passano dallo SdI

Dal 2026 la regola è stata resa strutturale nel nuovo Testo unico IVA: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fattura elettronica tramite SdI per le fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.

Quindi, per una prestazione sanitaria resa direttamente a una persona fisica e rientrante nel Sistema TS, il fisioterapista non invia la fattura tramite Sistema di Interscambio. Il documento viene consegnato al paziente con modalità idonee e i dati vengono gestiti tramite Sistema TS.

Opposizione del paziente e privacy

Il paziente può esercitare i diritti previsti rispetto all’utilizzo dei dati sanitari nella dichiarazione precompilata. La gestione dell’opposizione non va confusa con le regole di emissione della fattura: prima di modificare il flusso documentale è opportuno verificare la procedura prevista dal Sistema TS.

Fisioterapista forfettario: niente IVA

Il fisioterapista che applica il regime forfettario non addebita IVA sulle proprie fatture. Questo deriva dal regime fiscale scelto. Va però ricordato che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni sanitarie sono comunque disciplinate anche dall’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972.

Nel documento del contribuente forfettario si utilizza quindi la dicitura coerente con il regime applicato, senza aggiungere IVA. Per il quadro completo puoi consultare regime forfettario fisioterapista.

Ritenuta d’acconto nel forfettario

Il fisioterapista in regime forfettario non subisce normalmente la ritenuta d’acconto del 20% prevista per i professionisti in regime ordinario. Questo vale anche quando il committente è un soggetto che normalmente agisce come sostituto d’imposta.

È importante che il cliente o la struttura conoscano il regime fiscale applicato, così da evitare trattenute non dovute e successive correzioni.

Imposta di bollo da 2 euro

Le fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro sono normalmente soggette all’imposta di bollo da 2 euro. Se la fattura sanitaria non transita dallo SdI, il professionista deve comunque assolvere il bollo secondo le modalità previste per il documento emesso.

Il bollo può essere sostenuto dal fisioterapista oppure riaddebitato al paziente, mantenendo una gestione coerente nei documenti e nella contabilità del regime forfettario.

Pagamento tracciabile e detrazione del paziente

Per molte spese sanitarie la detrazione del 19% richiede un pagamento tracciabile. L’operatore sanitario trasmette al Sistema TS anche l’informazione relativa alla modalità di pagamento, così che il dato possa essere utilizzato correttamente nella dichiarazione precompilata.

Bonifico, carta, assegno e altri strumenti tracciabili consentono di documentare il pagamento. Il fisioterapista dovrebbe quindi registrare correttamente la modalità utilizzata dal paziente e conservarne evidenza quando necessario.

Rivalsa INPS del 4%: è facoltativa

Il fisioterapista iscritto alla Gestione Separata può addebitare al cliente una rivalsa INPS del 4% sui compensi lordi. L’INPS chiarisce che si tratta di un diritto e non di un obbligo: il professionista resta comunque l’unico soggetto tenuto al versamento dei propri contributi.

La rivalsa del 4% non funziona come il contributo integrativo di una Cassa professionale. Se viene addebitata, entra nei compensi del professionista e nel regime forfettario concorre quindi ai componenti positivi su cui si applica il coefficiente di redditività.

Per questo la scelta di applicarla va considerata anche nel calcolo del reddito fiscale. Per esempi completi su compensi, coefficiente 78%, contributi e imposta sostitutiva puoi consultare calcolo tasse fisioterapista forfettario.

Fac-simile fattura fisioterapista forfettario

Un esempio semplice per una seduta da 100 euro, senza rivalsa INPS, può essere impostato così:

  • prestazione fisioterapica: 100,00 euro;
  • IVA: non applicata per regime forfettario;
  • ritenuta d’acconto: non applicata;
  • bollo: +2,00 euro se dovuto e riaddebitato;
  • totale da pagare: 102,00 euro.

Se il professionista decide di applicare la rivalsa INPS del 4%, la stessa prestazione può prevedere 4 euro di rivalsa, oltre al bollo quando dovuto. È utile mantenere la voce separata nel documento per rendere chiara la composizione del totale.

Fattura al paziente e fattura a struttura o impresa

La differenza principale riguarda il destinatario e la natura della prestazione. La fattura sanitaria resa direttamente a una persona fisica e destinata al Sistema TS non passa attraverso lo SdI. Se invece il fisioterapista fattura una clinica, una società, una palestra o altro committente per una prestazione B2B che non rientra tra i dati da inviare al Sistema TS, la fatturazione elettronica tramite SdI torna normalmente applicabile.

Prima dell’emissione conviene quindi chiedersi non solo “chi paga?”, ma soprattutto “a chi è resa la prestazione e questo documento rientra nel Sistema TS?”. È questa distinzione che determina il flusso corretto.

Questo controllo è utile anche quando il fisioterapista collabora con studi, poliambulatori o società sportive: la stessa persona può emettere documenti con flussi diversi nello stesso mese, a seconda che fatturi direttamente il paziente oppure il soggetto organizzatore della prestazione.

Prestazioni domiciliari

Il fatto che la seduta venga svolta a domicilio non cambia di per sé la natura sanitaria della prestazione. La fattura deve indicare il paziente, il compenso e gli altri elementi fiscali; la spesa resta collegata al Sistema TS quando rientra negli obblighi di trasmissione.

Per il professionista è utile distinguere nel proprio gestionale compenso sanitario ed eventuali costi organizzativi o di trasferta, soprattutto se vengono addebitati separatamente. Nel forfettario i costi sostenuti non sono dedotti analiticamente.

Prestazioni non sanitarie, corsi e consulenze

Un fisioterapista può svolgere anche attività che non costituiscono una prestazione sanitaria resa al paziente, come formazione, docenza, consulenza organizzativa o altri servizi autonomi. Queste operazioni non vanno automaticamente trattate come spese sanitarie.

Quando la prestazione non rientra nel Sistema TS, va verificata la normale disciplina della fatturazione elettronica e l’eventuale necessità di un codice ATECO secondario. Per il quadro professionale puoi consultare Partita IVA fisioterapista.

Correzioni, rimborsi e dati Sistema TS

Se una fattura viene annullata, rettificata o rimborsata, anche i dati trasmessi al Sistema TS devono restare coerenti con il documento effettivamente valido. È quindi importante che gestionale, documento consegnato al paziente e comunicazione sanitaria riportino gli stessi importi.

Gli errori andrebbero corretti appena individuati, evitando di attendere la scadenza annuale della dichiarazione precompilata. La coerenza tra fatture, incassi e Sistema TS riduce il rischio di duplicazioni o spese sanitarie riportate in modo errato al contribuente.

È utile effettuare una riconciliazione periodica tra documenti emessi, incassi, dati inviati al Sistema TS e rimborsi registrati. Questo controllo diventa particolarmente importante quando il paziente paga in più tranche o quando una prestazione viene annullata dopo l’emissione del documento.

Controlli prima di consegnare la fattura

  • dati del paziente corretti;
  • codice fiscale verificato quando necessario per il Sistema TS;
  • prestazione sanitaria descritta in modo chiaro;
  • regime forfettario correttamente indicato;
  • IVA non applicata;
  • ritenuta non applicata nel forfettario;
  • rivalsa INPS 4% presente solo se scelta dal professionista;
  • bollo valorizzato quando dovuto;
  • modalità di pagamento registrata;
  • flusso Sistema TS o SdI scelto correttamente;
  • eventuali rimborsi o rettifiche aggiornati anche nel Sistema TS.

Errori frequenti da evitare

  • inviare tramite SdI una fattura sanitaria i cui dati devono andare al Sistema TS;
  • confondere fattura sanitaria e fattura B2B a una struttura;
  • applicare IVA in regime forfettario;
  • applicare ritenuta d’acconto del 20% come nel regime ordinario;
  • considerare obbligatoria la rivalsa INPS del 4%;
  • dimenticare il bollo sopra 77,47 euro;
  • non registrare la modalità di pagamento;
  • trasmettere al Sistema TS dati diversi da quelli riportati nel documento;
  • trattare corsi o consulenze come prestazioni sanitarie senza verificarne la natura;
  • non correggere rimborsi e annullamenti nel flusso TS.

Domande frequenti

Il fisioterapista deve fare fattura elettronica al paziente?

Per le fatture relative a prestazioni sanitarie i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, nel 2026 non si utilizza lo SdI.

Il fisioterapista forfettario applica IVA?

No. Nel regime forfettario non viene addebitata IVA. Le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione hanno inoltre una disciplina IVA specifica anche fuori dal forfettario.

La rivalsa INPS del 4% è obbligatoria?

No. Il professionista iscritto alla Gestione Separata ha titolo ad addebitarla al cliente, ma non è obbligato a farlo.

Quando il pagamento deve essere tracciabile?

Per molte spese sanitarie la detrazione del 19% richiede un pagamento tracciabile. Il Sistema TS riceve anche l’informazione sulla modalità di pagamento utilizzata.

Fonti ufficiali

Per il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie destinate al Sistema TS il riferimento è l’articolo 78 del Testo unico IVA in vigore nel 2026. Per l’esenzione delle prestazioni sanitarie resta rilevante l’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972. Per la rivalsa del 4% il riferimento è il messaggio INPS n. 7751/2012. Per la dichiarazione precompilata e le spese sanitarie va consultata l’Agenzia delle Entrate.

In sintesi

La fattura del fisioterapista forfettario non espone IVA né ritenuta d’acconto. Per le prestazioni sanitarie rese al paziente e destinate al Sistema TS, nel 2026 il documento non passa dallo SdI. Il bollo da 2 euro è normalmente dovuto sopra 77,47 euro e il professionista può scegliere di addebitare la rivalsa INPS del 4%. Quando il committente è una struttura o la prestazione non è sanitaria, va invece verificato il normale flusso di fatturazione elettronica.

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