La fattura dell’ostetrica nel 2026 cambia in base alla natura della prestazione e al cliente. Una prestazione sanitaria resa a una persona fisica non va trattata come una consulenza o un’attività non sanitaria resa a un’impresa: cambiano il canale di emissione, il rapporto con il Sistema Tessera Sanitaria e alcuni dati da indicare nel documento.
Per l’ostetrica in regime forfettario bisogna inoltre coordinare assenza di IVA, assenza della normale ritenuta d’acconto, eventuale bollo da 2 euro e descrizione corretta della prestazione. La previdenza resta distinta: l’ostetrica libera professionista è normalmente inquadrata nella Gestione Commercianti INPS.
Fattura ostetrica 2026: prima distinzione, sanitaria o non sanitaria
| Caso | Canale | Controllo principale |
|---|---|---|
| Prestazione sanitaria a persona fisica | Fuori dallo SdI | Sistema Tessera Sanitaria quando previsto |
| Prestazione non sanitaria a persona fisica | Fatturazione elettronica secondo le regole ordinarie applicabili | Natura del servizio e regime fiscale |
| Prestazione a impresa, ente o società | Normalmente fattura elettronica via SdI quando non opera una specifica esclusione | Cliente, descrizione e natura fiscale dell’operazione |
Prestazione sanitaria a persona fisica: niente SdI
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio è diventato permanente con il D.Lgs. 81/2025. L’ostetrica che fattura una prestazione sanitaria direttamente alla paziente non deve quindi inviare quella fattura allo SdI.
Il divieto riguarda la fattura sanitaria verso la persona fisica e resta distinto dall’obbligo di trasmettere i dati della spesa al Sistema Tessera Sanitaria quando previsto. Il fatto che la professionista sia in regime forfettario non cambia questa regola.
Sistema Tessera Sanitaria: l’ostetrica è tra i soggetti obbligati
Le ostetriche rientrano tra i professionisti sanitari che comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche, quando la prestazione rientra tra quelle da trasmettere. I dati vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata.
La trasmissione è un adempimento distinto dall’emissione della fattura. Per le spese sanitarie sostenute nel 2026 l’invio segue il calendario annuale previsto per l’anno successivo; prima della scadenza è opportuno verificare sempre il calendario pubblicato dal Sistema TS e dall’Agenzia delle Entrate.
Il riferimento istituzionale è la pagina dell’Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie.
Se la paziente si oppone al Sistema TS, posso usare lo SdI?
No. L’opposizione della paziente riguarda l’utilizzo dei dati della spesa sanitaria nella dichiarazione precompilata e non trasforma la prestazione sanitaria in una normale fattura elettronica. Il divieto di invio allo SdI continua ad applicarsi alla prestazione sanitaria resa alla persona fisica.
Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce che il divieto opera anche quando i dati non vengono inviati al Sistema TS per effetto dell’opposizione. Il riferimento è nelle FAQ del Garante sulla fatturazione elettronica.
Fattura a impresa, ente o struttura
Quando il cliente non è una persona fisica, per esempio una società, un ente o una struttura, non va applicata automaticamente la regola prevista per la fattura sanitaria alla paziente. Se non ricorre una specifica esclusione, la fattura segue le ordinarie regole di fatturazione elettronica tramite SdI.
È quindi importante identificare correttamente sia il destinatario sia la natura della prestazione. Una collaborazione professionale con una struttura e una prestazione sanitaria resa direttamente alla persona sono situazioni diverse anche se vengono svolte dalla stessa ostetrica.
Prestazioni non sanitarie e attività formative
Un’ostetrica può svolgere, accanto alle prestazioni sanitarie, anche attività che hanno natura diversa, per esempio formazione o docenza. Quando l’attività è realmente autonoma e non sanitaria, la fattura non va trattata come una prestazione sanitaria soltanto perché il prestatore è un professionista sanitario.
Se queste attività diventano stabili e rilevanti, va verificato anche l’inquadramento ATECO. La guida sul codice ATECO ostetrica 86.94.02 spiega perché corsi e servizi ulteriori non devono essere ricondotti automaticamente all’attività ostetrica.
Fattura elettronica del forfettario: Natura N2.2
Quando una fattura dell’ostetrica forfettaria deve effettivamente transitare tramite SdI, il file XML deve essere coerente con il regime applicato. La guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica indica il codice Natura N2.2 – operazioni non soggette, altri casi anche per le operazioni del contribuente in regime forfettario.
Questo codice non supera però il divieto specifico previsto per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il riferimento tecnico è la guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche.
Bollo da 2 euro: quando controllarlo
Sui documenti non soggetti a IVA di importo superiore a 77,47 euro può essere dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Nel regime forfettario questo controllo è frequente perché le operazioni non espongono normalmente IVA.
La modalità di assolvimento dipende dal documento: sulle fatture elettroniche il bollo viene indicato nel file XML e versato secondo il sistema dell’e-bollo; sui documenti sanitari che non transitano dallo SdI va utilizzata la modalità compatibile con il documento emesso e con le regole applicabili.
L’Agenzia delle Entrate considera, per le fatture elettroniche, gli importi superiori a 77,47 euro e determina un bollo dovuto di 2 euro quando ricorrono i presupposti. Il riferimento operativo è la guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Dicitura del regime forfettario
Il documento deve rendere chiaro che la professionista opera nel regime forfettario e che l’operazione non addebita IVA secondo la disciplina del regime. Va inoltre gestita correttamente l’assenza della normale ritenuta d’acconto prevista per i compensi dei contribuenti forfettari.
La formulazione concreta può essere adattata al software e al tipo di documento, purché rappresenti correttamente il regime fiscale applicato. Per requisiti e soglie puoi consultare la guida sul regime forfettario dell’ostetrica.
Quali dati inserire nella fattura dell’ostetrica
- dati della professionista e Partita IVA;
- dati del cliente e codice fiscale o Partita IVA secondo il caso;
- numero e data del documento;
- descrizione chiara e coerente della prestazione;
- compenso professionale;
- dicitura fiscale del regime applicato;
- eventuale imposta di bollo;
- totale da pagare;
- ulteriori dati richiesti dal canale utilizzato o dal Sistema TS.
Pagamento tracciabile e detrazione della spesa sanitaria
Per molte spese sanitarie sostenute presso professionisti privati la detrazione fiscale del paziente richiede un pagamento tracciabile, salvo le eccezioni previste dalla normativa per specifiche spese e strutture. È quindi utile che la professionista organizzi fin dall’inizio strumenti di pagamento e documentazione in modo coerente.
La modalità di pagamento è inoltre una delle informazioni che possono rilevare nella gestione dei dati della precompilata. Le regole aggiornate sono riepilogate dall’Agenzia delle Entrate nelle pagine dedicate agli oneri e alle spese sanitarie.
Fattura e contributi INPS dell’ostetrica
La fattura non va confusa con il calcolo previdenziale. L’ostetrica libera professionista è normalmente iscritta alla Gestione Commercianti INPS, che nel 2026 prevede contributi minimi annuali e contribuzione sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Per aliquote, minimale, scadenze e questione della riduzione contributiva del 35% consulta la guida sui contributi INPS dell’ostetrica.
Errori frequenti nella fattura dell’ostetrica
- inviare tramite SdI una fattura sanitaria resa a una persona fisica;
- pensare che l’opposizione al Sistema TS consenta di usare lo SdI;
- considerare sanitaria qualsiasi attività svolta dall’ostetrica;
- dimenticare di verificare l’invio al Sistema Tessera Sanitaria;
- non controllare il bollo oltre 77,47 euro quando ne ricorrono i presupposti;
- utilizzare una fattura ordinaria con ritenuta d’acconto pur essendo in regime forfettario;
- confondere il canale di emissione della fattura con la previdenza INPS;
- usare la stessa descrizione per prestazioni sanitarie e attività formative o non sanitarie.
In sintesi
Nel 2026 la fattura dell’ostetrica richiede prima di tutto di distinguere prestazione sanitaria, prestazione non sanitaria e tipo di cliente. Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non transitano dallo SdI e possono richiedere l’invio al Sistema Tessera Sanitaria; le fatture elettroniche del forfettario utilizzano, quando applicabile, la Natura N2.2. Vanno inoltre gestiti correttamente bollo, diciture fiscali, modalità di pagamento e contributi INPS come adempimento separato.
Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita
Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.
- Apertura della Partita IVA
- Cambio commercialista
- Gestione del regime forfettario
- Gestione della contabilità semplificata
La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.