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Fatturare alla propria SRL con il regime forfettario: quando è possibile

Aggiornato il 1 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Fatturare alla propria SRL con il regime forfettario: quando è possibile

Fatturare alla propria SRL con il regime forfettario è possibile solo in determinate situazioni. La semplice partecipazione a una società a responsabilità limitata non fa scattare automaticamente una causa ostativa. Il problema nasce soprattutto quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente la SRL e la società svolge un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata dal contribuente in regime forfettario.

Per questo non basta chiedersi “posso emettere una fattura alla mia SRL?”. Bisogna verificare partecipazione, controllo, attività svolte dalla società e attività esercitata con la Partita IVA.

Fatturare alla propria SRL: la regola da conoscere

La disciplina del regime forfettario prevede una specifica causa ostativa per chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, controlla direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente.

La regola è contenuta nell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014. La norma non vieta quindi in assoluto di avere quote di una SRL e di possedere una Partita IVA in regime forfettario.

Possedere quote di una SRL non significa automaticamente controllarla

La prima verifica riguarda il controllo. Una partecipazione minoritaria non determina automaticamente una situazione di controllo, ma la percentuale delle quote non è l’unico elemento da considerare.

Il controllo può essere diretto oppure indiretto. Occorre quindi valutare anche eventuali partecipazioni attraverso altre società, accordi e la concreta possibilità di esercitare un’influenza dominante secondo le regole applicabili.

Per questo non è corretto utilizzare una regola semplicistica come “sotto il 50% va sempre bene” oppure “sopra il 50% è sempre vietato” senza esaminare la struttura societaria complessiva.

Il secondo elemento: l’attività della SRL

Anche quando esiste una situazione di controllo, bisogna verificare se l’attività economica della SRL è direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata con la Partita IVA.

Una SRL controllata che svolge un’attività completamente diversa da quella individuale non si trova necessariamente nella stessa situazione di una SRL che offre ai clienti gli stessi servizi del socio forfettario.

La verifica deve essere concreta: codici ATECO, servizi offerti, clienti, contratti, modalità operative e attività effettivamente svolte possono essere elementi da esaminare.

Fatturare alla propria SRL non è sempre vietato

Non esiste una regola generale secondo cui ogni fattura emessa da un socio alla propria SRL fa perdere il regime forfettario. Il caso va analizzato sulla base della causa ostativa prevista dalla legge.

Se un professionista controlla una SRL che opera in un settore completamente diverso dalla sua attività individuale, la fattura va comunque verificata ma la sola partecipazione non consente di concludere automaticamente che il forfettario sia precluso.

La situazione cambia quando la SRL controllata svolge sostanzialmente la stessa attività che il professionista esercita con la Partita IVA.

Quando il rischio di causa ostativa è più evidente

  • il contribuente controlla direttamente o indirettamente la SRL;
  • la SRL svolge un’attività economica riconducibile a quella individuale;
  • il contribuente fattura alla SRL servizi coincidenti con quelli dell’attività societaria;
  • clientela e organizzazione risultano fortemente sovrapposte;
  • Partita IVA e SRL vengono utilizzate come strutture parallele per attività molto simili.

In questi casi non è sufficiente guardare alla singola fattura: bisogna analizzare l’intero rapporto economico.

Socio di minoranza e fatture alla SRL

Essere socio di minoranza può essere compatibile con il regime forfettario, ma non significa che ogni situazione sia automaticamente irrilevante. Bisogna verificare se esiste comunque una forma di controllo diretto o indiretto.

Se il contribuente non controlla la società, la specifica causa ostativa relativa al controllo di una SRL non opera per il solo fatto di possedere una partecipazione. Restano comunque da controllare le altre cause di esclusione.

Socio al 50%: non basta fermarsi alla percentuale

Una partecipazione del 50% richiede particolare attenzione perché la percentuale, da sola, non descrive necessariamente gli equilibri decisionali. Bisogna considerare voti, altri soci, accordi e gli altri elementi che possono incidere sul controllo.

Una risposta corretta non può quindi essere costruita esclusivamente sulla percentuale indicata nella visura camerale.

Socio di maggioranza o amministratore della SRL

Quando il contribuente dispone del controllo della società, la verifica diventa ancora più importante. Se la SRL svolge un’attività riconducibile a quella individuale, la causa ostativa può diventare determinante.

Essere anche amministratore non crea da solo la causa ostativa prevista per il controllo di una SRL, ma è un elemento da considerare insieme alla partecipazione e all’attività esercitata.

Fatturare servizi diversi da quelli della SRL

La differenza tra le attività può essere importante. Immaginiamo un socio che controlla una SRL informatica ma svolge individualmente una professione completamente diversa. La verifica deve concentrarsi sulla reale natura delle due attività e sulla loro eventuale riconducibilità.

Non basta però cambiare il nome del servizio in fattura. Se nella sostanza le attività sono sovrapponibili, una differenza formale nella descrizione non elimina il problema.

Fatturare consulenze alla propria SRL

Le consulenze sono uno dei casi nei quali la sovrapposizione può essere difficile da valutare. Una fattura descritta come “consulenza” non dimostra da sola che l’attività individuale sia diversa da quella della società.

Bisogna chiedersi quale servizio viene effettivamente prestato, a chi, con quali strumenti, nell’ambito di quale organizzazione e quale attività economica esercita la SRL.

Fatturare alla SRL e lavorare anche per altri clienti

Avere altri clienti non elimina automaticamente la causa ostativa. Allo stesso modo, avere la SRL come cliente principale non determina da solo la causa prevista per il controllo.

La valutazione deve essere fatta sul complesso dei requisiti. Il rapporto economico con la società controllata è un elemento della verifica, non una regola matematica basata sulla percentuale di fatturato.

La differenza tra fattura e permanenza nel forfettario

È importante distinguere due domande: posso emettere una fattura alla società? e posso continuare ad applicare il regime forfettario?

Una fattura può essere possibile sotto il profilo contrattuale e, allo stesso tempo, la situazione complessiva può richiedere una verifica del diritto a permanere nel forfettario. Sono due piani distinti.

Attività indirettamente riconducibili

La legge non considera soltanto attività identiche: parla anche di attività indirettamente riconducibili. Questo rende importante analizzare il rapporto economico e non limitarsi al codice ATECO formale.

Due attività possono avere codici differenti e risultare comunque collegate sul piano concreto. Viceversa, attività nominalmente simili possono essere realmente distinte. La verifica deve quindi partire dai fatti.

Come verificare correttamente la situazione

Prima di strutturare la fatturazione alla propria SRL è utile raccogliere:

  • visura della società;
  • percentuale e tipo di partecipazione;
  • eventuali partecipazioni indirette;
  • composizione degli altri soci;
  • cariche ricoperte;
  • oggetto sociale;
  • codici ATECO della società;
  • attività effettivamente svolte dalla SRL;
  • attività esercitata con la Partita IVA;
  • tipologia e contenuto dei servizi fatturati.

Un esempio: consulente IT e SRL informatica

Un professionista controlla una SRL che offre sviluppo software e servizi IT. Con la Partita IVA individuale svolge anch’egli sviluppo software per clienti della stessa area.

Se SRL e attività individuale sono economicamente riconducibili e il professionista controlla la società, la situazione richiede una verifica specifica della causa ostativa. Non è sufficiente sostenere che la fattura individuale riguarda “consulenza IT” mentre la SRL indica “servizi informatici”.

Un esempio: socio di SRL commerciale e professionista

Un professionista possiede una partecipazione in una SRL che gestisce un’attività commerciale mentre la sua Partita IVA riguarda una professione completamente diversa. La partecipazione, da sola, non consente di concludere automaticamente che il forfettario sia vietato.

Resta necessario verificare controllo, attività e tutte le altre cause ostative applicabili.

Un esempio: SRL e Partita IVA svolgono la stessa attività

Se la SRL acquisisce il cliente e il socio forfettario fattura alla SRL per una parte della stessa prestazione, occorre esaminare la sostanza economica dell’operazione e la riconducibilità delle attività.

La semplice interposizione di una fattura tra professionista e cliente non risolve automaticamente la questione del regime fiscale.

Se la causa ostativa esiste, cosa succede

Nel caso delle partecipazioni in SRL, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate spiegano che la riconducibilità delle attività deve essere verificata nell’anno di applicazione del regime. Quando la causa ostativa sussiste, l’uscita dal regime opera a partire dall’anno successivo secondo le regole richiamate dall’Agenzia.

Per questo la situazione deve essere verificata tempestivamente, senza aspettare la dichiarazione dell’anno successivo.

La causa ostativa non riguarda solo le SRL

Il regime forfettario prevede anche altre cause ostative, comprese quelle relative alla partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni o imprese familiari. La verifica non deve quindi fermarsi alla SRL.

Se il contribuente ha più partecipazioni o più attività, la situazione deve essere esaminata nel suo complesso.

Fatturare alla SRL e compenso da amministratore

Essere amministratore della società e fatturare servizi professionali alla stessa società sono situazioni da tenere distinte. Il compenso per la carica e il corrispettivo per una prestazione professionale non sono necessariamente la stessa cosa.

Prima di strutturare i compensi è quindi importante verificare natura dell’incarico, previdenza applicabile e modalità di fatturazione.

Documentare il servizio prestato alla SRL

Quando la fatturazione è compatibile con la situazione concreta, è prudente mantenere documentazione coerente: incarico, contratto, descrizione del servizio, corrispondenza, attività svolta e criteri di determinazione del compenso.

La documentazione deve permettere di ricostruire perché il servizio è stato prestato e quale rapporto esiste tra professionista e società.

Non basta scegliere un codice ATECO diverso

Uno degli errori più comuni è pensare di risolvere il problema utilizzando un codice ATECO differente. Il codice deve rappresentare l’attività reale e non può essere scelto soltanto per creare una distanza formale dalla società.

La riconducibilità richiesta dalla normativa deve essere valutata sulla sostanza economica dell’attività.

Checklist prima di fatturare alla propria SRL

  1. sono socio della SRL?
  2. la controllo direttamente o indirettamente?
  3. la SRL svolge un’attività riconducibile alla mia?
  4. quale servizio sto fatturando?
  5. il servizio coincide o si sovrappone all’attività della società?
  6. sono anche amministratore?
  7. ho altri clienti e altre attività?
  8. esistono partecipazioni indirette?
  9. la documentazione del servizio è completa?
  10. esistono altre cause ostative?

Fatturare alla propria SRL: riferimento normativo

Il riferimento principale è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate richiamano inoltre la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 per le partecipazioni e le situazioni di controllo.

La verifica va fatta sulla disciplina vigente e sulla situazione concreta del contribuente: partecipazione, controllo, attività e natura dei compensi.

Domande frequenti

Posso essere socio di una SRL e avere il forfettario?

Sì, la sola partecipazione non determina automaticamente l’esclusione. Occorre verificare soprattutto controllo e riconducibilità delle attività, oltre alle altre cause ostative.

Posso fatturare alla mia SRL?

Non esiste un divieto automatico. Se controlli la SRL e svolge attività riconducibile alla tua attività individuale, però, la causa ostativa deve essere verificata con particolare attenzione.

Se sono socio al 30% posso fatturare?

La percentuale da sola non risolve il problema: bisogna verificare se esiste comunque controllo diretto o indiretto e analizzare le attività svolte.

Se sono amministratore della SRL perdo il forfettario?

Non automaticamente. La carica va valutata insieme alla partecipazione, al controllo, alle attività della società e alle altre cause ostative.

Se la SRL fa un’attività completamente diversa?

La sola partecipazione non basta a determinare l’esclusione per la specifica causa collegata al controllo di una SRL. Restano comunque necessarie le altre verifiche previste dalla disciplina.

Per approfondire puoi consultare anche le guide RM su società e regime forfettario, socio di SRL e regime fiscale e amministratore di SRL.

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