La formazione sulla sicurezza dei lavoratori neoassunti non può più essere rinviata utilizzando il vecchio termine di 60 giorni. Con la nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026, pubblicata il 28 ottobre, l’Ispettorato chiarisce che il percorso formativo va avviato in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato. Per imprese turistico-ricettive e attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista una specifica deroga che consente di completare formazione e addestramento entro 30 giorni, senza rinviare l’avvio del percorso.
Le nuove indicazioni, dirette al personale ispettivo, riguardano anche le conseguenze dei controlli: quali documenti possono dimostrare che l’azienda ha iniziato a organizzare i corsi e come si ottiene la revoca di una sospensione per lavoro nero. Il punto decisivo è distinguere avvio, completamento e prova della formazione. La nota INL prot. 2377/2026, testo integrale PDF di tre pagine, chiarisce queste fasi e aggiorna le vecchie istruzioni contenute nella circolare INL 3/2021.
Formazione sicurezza all’assunzione: superata la regola dei 60 giorni
L’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 81/2008 prevede che la formazione avvenga in occasione della costituzione del rapporto di lavoro oppure, per il personale somministrato, all’inizio dell’utilizzazione. Altre ipotesi riguardano il trasferimento o il cambiamento di mansioni e l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’obiettivo è che il lavoratore conosca i rischi prima di esservi esposto.
Il vecchio Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione. Quella previsione era stata spesso letta come la possibilità di aspettare due mesi prima ancora di iniziare la formazione. L’Ispettorato precisa che questa interpretazione era errata e che il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 ha eliminato il riferimento ai 60 giorni.
Il chiarimento non significa che la formazione generale e specifica sia scomparsa o che basti consegnare un’informativa. Al contrario, per i datori di lavoro non coperti dalla particolare deroga settoriale la formazione e l’eventuale addestramento specifico sono considerati attività propedeutiche all’impiego del lavoratore. Prima di iniziare una mansione occorre quindi applicare la disciplina corretta, in relazione ai rischi effettivi e all’Accordo vigente.
Un errore da evitare è applicare un termine generalizzato di 30 giorni a qualsiasi azienda italiana. La legge e la nota INL individuano in modo specifico i settori che beneficiano della deroga; per altre attività non è corretto trasformare tale termine in un periodo di tolleranza. La distinzione tra le situazioni va fatta prima di programmare i turni.
Bar, ristoranti, alberghi e turismo: formazione entro 30 giorni
L’articolo 1-bis del decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, prevede una deroga circoscritta agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande richiamati dall’articolo 5 della legge 287/1991 e alle imprese turistico-ricettive. Per i dipendenti interessati, la formazione e l’eventuale addestramento specifico previsti dall’articolo 37, comma 4, lettera a), devono essere conclusi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione in somministrazione.
Il termine riguarda la conclusione del percorso, non la sua partenza. Il datore di lavoro o l’utilizzatore deve attivarsi già al momento dell’ingresso della persona nell’organizzazione. La nota INL consente a questi lavoratori, nelle condizioni indicate, di svolgere attività anche prima della conclusione della formazione generale e specifica, ma resta l’obbligo di informarli sui rischi prima dell’impiego, secondo l’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
Questa disciplina non deve essere applicata automaticamente a tutti i soggetti che vendono alimenti, a tutti i negozi o a qualsiasi impresa con un codice ATECO apparentemente simile. Conta che il datore rientri fra gli esercizi e le imprese espressamente individuati e che la formazione sia quella regolata dalla disposizione speciale. Per le altre lavorazioni e per gli eventuali addestramenti soggetti a regole specifiche vanno rispettati gli obblighi pertinenti.
Esempio: un ristorante assume un cameriere il 5 novembre 2026. Il datore organizza fin dall’assunzione il percorso previsto per la mansione e informa il neoassunto sui rischi prima dell’attività. Se ricorrono i requisiti della deroga, la formazione può essere completata entro 30 giorni dalla data iniziale. Non è invece conforme considerare i primi 29 giorni come periodo senza alcun impegno formativo, confidando di prenotare un corso soltanto alla fine del mese.
Il limite dei 30 giorni non può essere sfruttato per programmare corsi irragionevolmente lontani: l’avvio tempestivo deve essere dimostrabile. Per rapporti molto brevi, inoltre, non basta indicare la normale scadenza mensile: occorre verificare che la formazione si concluda entro un periodo coerente con la durata effettiva del contratto.
Quali documenti dimostrano l’avvio della formazione durante un’ispezione
La nota INL del 27 ottobre 2026 fornisce indicazioni particolarmente pratiche per le ispezioni effettuate nei primi 30 giorni presso i settori beneficiari della deroga. Se il lavoratore non ha ancora un attestato perché il corso non è terminato, gli ispettori possono richiedere documenti che provino l’avvio di azioni propedeutiche all’adempimento, già dal momento dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione.
- Prenotazione del corso presso un soggetto formatore, con comunicazioni via PEC o altri mezzi che garantiscano la data certa.
- Richiesta di collaborazione all’organismo paritetico, quando pertinente, documentata con modalità idonee.
- Contatti con il docente se il datore organizza direttamente il percorso formativo secondo l’Accordo vigente.
- Interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sull’organizzazione dei corsi.
L’elenco non è tassativo: altri documenti possono essere idonei se dimostrano realmente l’attivazione tempestiva. Una mail priva di una data verificabile o un calendario creato soltanto dopo l’ispezione non offre la stessa prova di una prenotazione effettivamente effettuata prima. Conviene conservare la corrispondenza e associarla al dipendente, al corso e alla data della sua assunzione.
Quando l’azienda non produce né attestati né documenti idonei a dimostrare l’avvio del percorso, la nota indica che il personale ispettivo riterrà violato l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, redigendo il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato. La norma speciale non è quindi un’esenzione dalla formazione, né una sanatoria della mancata organizzazione aziendale.
La prescrizione dovrà essere orientata al completamento della formazione nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall’assunzione nei casi soggetti alla disciplina speciale. Se il contratto dura meno di 30 giorni, la conclusione deve avvenire in tempi coerenti con la durata del rapporto, invece di essere programmata dopo che il dipendente ha terminato l’attività.
Revoca della sospensione per lavoro nero: prenotazione e attestato non sono equivalenti
La nota 2377 aggiorna anche le indicazioni della circolare INL n. 3/2021 sulle condizioni per la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero. In quel contesto il datore deve regolarizzare il rapporto contrattuale e gli obblighi di salute e sicurezza collegati: formazione, informazione e, ove prevista, sorveglianza sanitaria.
Per la revoca della sospensione, la nota considera sufficiente che la formazione sia stata programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, con documentazione che ne dimostri l’effettiva prenotazione. Non occorre aspettare necessariamente la fine di ogni corso per chiedere la revoca; tuttavia restano le altre condizioni previste dall’articolo 14 e dagli atti ispettivi, compresa la regolarizzazione degli ulteriori obblighi dovuti.
È diversa l’ottemperanza alla prescrizione: in quel caso la prova richiesta è il completamento del percorso, attraverso gli attestati di formazione. Il termine non è il vecchio intervallo automatico di 60 giorni: nel verbale deve essere fissato un periodo non superiore al tempo tecnicamente necessario. Per i comparti turistico-ricettivi e della somministrazione di alimenti e bevande la nota ribadisce anche il limite speciale dei 30 giorni dalla data di assunzione.
La distinzione è fondamentale: documentare un corso prenotato può servire per la revoca della sospensione, ma non sostituisce la formazione completata quando occorre dimostrare l’adempimento della prescrizione. La guida RM su lavoro nero, sospensione dell’attività e condizioni per la revoca spiega la disciplina generale dell’articolo 14, che continua a operare insieme ai nuovi chiarimenti.
Un caso recente di controlli con sospensioni per lavoro irregolare e violazioni di sicurezza è descritto nella news RM sulle quattro attività sospese ad Agrigento. Il fatto che in quel comunicato siano menzionate carenze di formazione non significa che il limite speciale di 30 giorni si applichi indistintamente a tutte le imprese interessate: occorre verificare il settore e la posizione di ciascun lavoratore.
Come organizzarsi con i neoassunti: controlli pratici per il datore di lavoro
Un’azienda può ridurre il rischio di contestazioni collegando gli adempimenti di sicurezza alla procedura di assunzione. Prima dell’inizio della prestazione occorre verificare le mansioni, i rischi effettivi, gli obblighi di formazione e addestramento e la corretta informazione del dipendente. Se il settore rientra nella deroga dei 30 giorni, la pianificazione dei corsi deve essere avviata subito e documentata; non può essere lasciata a una data indeterminata.
Il datore dovrebbe conservare insieme la prova dell’assunzione, i documenti sull’informazione resa ai sensi dell’articolo 36, le prenotazioni con data certa, il programma formativo e, una volta concluso il corso, i relativi attestati. Questo insieme documentale consente di distinguere ciò che è già stato fatto da ciò che deve ancora essere completato, soprattutto nel caso di rapporti stagionali o temporanei.
L’attestato, da solo, non è sempre prova sufficiente che la formazione abbia riguardato i rischi della mansione e sia stata organizzata correttamente; resta necessario il rispetto delle modalità, dei contenuti e delle durate minime previsti dall’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 2025. Per i professionisti che erogano i corsi RM ha una guida distinta sull’attività del formatore per la sicurezza sul lavoro, da non confondere con gli obblighi dell’azienda che assume personale.
Infine, la nota n. 2377 è rivolta principalmente agli obblighi formativi dei lavoratori e alle verifiche ispettive. Non modifica il diverso calendario transitorio relativo al nuovo corso generale per i datori di lavoro introdotto dall’Accordo 2025. Usare la medesima scadenza per tutti questi adempimenti porta a errori: corso del datore, formazione del dipendente e addestramento specifico sono percorsi distinti con riferimenti diversi.
FAQ sulla formazione sicurezza dei nuovi assunti nel 2026
Un nuovo dipendente può completare la formazione entro 60 giorni?
Non esiste più la vecchia previsione transitoria dei 60 giorni come termine generale. L’articolo 37 richiede la formazione in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione; per turismo e somministrazione di alimenti e bevande, nei casi previsti, è applicabile la deroga che consente il completamento entro 30 giorni.
Nei bar e negli alberghi si può iniziare a lavorare prima di finire il corso?
Sì, nei casi specificamente previsti dalla disciplina derogatoria, purché il percorso sia stato avviato tempestivamente e si concluda entro 30 giorni. Prima dell’impiego il lavoratore deve comunque essere adeguatamente informato sui rischi ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
Una PEC di prenotazione del corso basta durante un controllo INL?
Nei settori coperti dalla deroga può essere documento idoneo a dimostrare che il percorso è stato avviato all’assunzione, se la comunicazione è reale e verificabile. Non sostituisce però l’attestato di completamento, che serve per dimostrare l’adempimento definitivo della formazione.
Per togliere la sospensione per lavoro nero serve già l’attestato?
La nota INL distingue la revoca della sospensione, per cui può bastare una programmazione documentata del corso nel più breve tempo possibile, dall’ottemperanza alla prescrizione, che richiede la prova del completamento. Restano valide le ulteriori condizioni per la revoca e le norme speciali dei 30 giorni dove applicabili.
Le fonti ufficiali sono la nota prot. INL n. 2377 del 27 ottobre 2026, la comunicazione pubblicata il 28 ottobre dall’Ispettorato, le indicazioni ministeriali sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e le FAQ del Ministero sulla decorrenza della formazione. Le regole vanno sempre applicate al settore, alla mansione e al rapporto di lavoro concretamente interessati.
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