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Regime forfettario infermiere 2026: ENPAPI, tasse e limiti

Aggiornato il 23 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario infermiere 2026: ENPAPI, tasse e limiti

Un infermiere libero professionista può applicare il regime forfettario nel 2026 se rispetta i requisiti previsti dalla disciplina e coordina correttamente attività professionale, codice ATECO, previdenza ENPAPI ed eventuale lavoro dipendente. Per l’attività infermieristica il riferimento ATECO 2025 è 86.94.01, il coefficiente di redditività è normalmente del 78% e l’imposta sostitutiva è del 15% oppure del 5% quando ricorrono i requisiti per la nuova attività.

Il punto più delicato non è soltanto quante tasse si pagano: bisogna verificare soglie del forfettario, contribuzione ENPAPI, compatibilità con il lavoro dipendente, fatturazione sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria. Nel 2026, inoltre, per il personale sanitario dipendente del comparto pubblico la deroga alle incompatibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027, fermo restando l’obbligo di preventiva autorizzazione nei casi previsti.

Regime forfettario infermiere 2026: dati essenziali

  • codice ATECO 2025: 86.94.01 – Attività infermieristiche;
  • coefficiente di redditività: 78%;
  • limite ordinario di ricavi o compensi: 85.000 euro;
  • superamento di 100.000 euro: cessazione del regime nello stesso anno secondo la disciplina vigente;
  • limite per determinate spese di lavoro dipendente e collaborazioni: 20.000 euro lordi;
  • soglia redditi di lavoro dipendente e assimilati per il 2026: 35.000 euro, salvo le eccezioni previste;
  • imposta sostitutiva: 15% oppure 5% con i requisiti di nuova attività;
  • previdenza: ENPAPI;
  • contributo soggettivo ENPAPI: 16% del reddito professionale, con minimo ordinario di 1.600 euro;
  • contributo integrativo ENPAPI: 4% sui corrispettivi lordi, con minimo ordinario di 150 euro.

Quando l’infermiere può usare il forfettario

Il limite di 85.000 euro è il primo controllo, ma non è l’unico. Per applicare il regime forfettario occorre verificare tutte le condizioni previste dalla legge e l’assenza delle cause ostative.

Se nel corso dell’anno i compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, gli effetti sul regime si producono secondo le regole previste per l’anno successivo. Se invece i compensi percepiti superano 100.000 euro, la cessazione è immediata nello stesso anno.

Va inoltre controllato il limite di 20.000 euro lordi relativo a determinate spese per lavoro dipendente e collaborazioni e, per il 2026, la soglia di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, salvo le eccezioni previste dalla disciplina.

Infermiere dipendente: soglia di 35.000 euro e altri controlli

Un infermiere che svolge contemporaneamente lavoro dipendente e attività autonoma deve distinguere almeno tre piani diversi: compatibilità del rapporto di lavoro con l’attività professionale esterna; soglia fiscale dei redditi di lavoro dipendente ai fini del forfettario; eventuale causa ostativa collegata alla prevalenza dei compensi verso il datore di lavoro attuale o verso datori dei due periodi d’imposta precedenti.

Sono controlli differenti e non vanno confusi. Il fatto che l’attività autonoma sia autorizzata dal datore di lavoro non significa automaticamente che il regime forfettario sia applicabile, e viceversa.

Infermiere dipendente pubblico e Partita IVA

Per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al comparto sanità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 la deroga temporanea al regime delle incompatibilità, per attività svolte al di fuori dell’orario di servizio. Il quadro normativo aggiornato è riepilogato anche dalla Camera dei deputati.

La deroga non equivale a un’autorizzazione automatica. Gli incarichi devono essere previamente autorizzati nei casi previsti, con verifica delle esigenze organizzative dell’amministrazione, del rispetto della normativa sull’orario di lavoro e dell’assenza di effetti negativi sugli obiettivi aziendali.

Per chi lavora nel Servizio sanitario nazionale, quindi, prima di iniziare o proseguire l’attività con Partita IVA è opportuno verificare la procedura interna della propria azienda o ente. Sul caso specifico è disponibile anche la guida dedicata all’infermiere dipendente pubblico con Partita IVA.

Infermiere dipendente privato

Per il dipendente di una struttura privata vanno controllati contratto, eventuali clausole di esclusiva o non concorrenza, conflitti di interesse e compatibilità concreta dell’attività autonoma con gli obblighi verso il datore di lavoro.

Separatamente resta il controllo fiscale sul regime forfettario. In particolare, quando una quota prevalente dei compensi deriva dal datore di lavoro attuale o da un datore dei due periodi d’imposta precedenti, va verificata con attenzione la specifica causa ostativa prevista dalla normativa.

Codice ATECO infermiere: 86.94.01

Con la classificazione ATECO 2025 l’attività infermieristica è identificata dal codice 86.94.01 – Attività infermieristiche, come risulta dalla struttura ufficiale ATECO 2025 ISTAT.

Il codice deve riflettere l’attività effettivamente esercitata. Se l’infermiere svolge anche attività autonome diverse dalla professione infermieristica, per esempio formazione o consulenza non riconducibile alle prestazioni professionali tipiche, può essere necessario verificare un secondo codice e il relativo trattamento fiscale.

Per il dettaglio dell’inquadramento consulta la guida sul codice ATECO per infermieri.

Coefficiente di redditività del 78%

Nel regime forfettario il reddito imponibile non viene determinato sottraendo tutte le spese effettivamente sostenute. Per l’attività infermieristica si applica normalmente un coefficiente di redditività del 78%.

Con 40.000 euro di compensi, per esempio, il reddito forfettario lordo è pari a 31.200 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori deducibili.

Questo non significa che le spese reali siano irrilevanti sul piano economico. Auto, assicurazione professionale, formazione, dispositivi, software, studio, trasferte e altri costi incidono sulla convenienza effettiva del forfettario anche se non vengono dedotti analiticamente.

Per simulazioni fiscali complete è preferibile utilizzare la guida dedicata al calcolo delle tasse per infermieri in regime forfettario, così da mantenere distinto l’intento di questa pagina.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Il 5% può essere applicato per l’anno di avvio e i quattro successivi quando sono rispettati tutti i requisiti previsti per una nuova attività.

Non basta aprire una nuova Partita IVA: occorre verificare, tra l’altro, che l’attività non rappresenti una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste. La verifica va fatta prima di applicare l’aliquota ridotta, perché un’impostazione errata può produrre differenze di imposta e necessità di correzioni successive.

Contributi ENPAPI: 16% più 4%

L’infermiere libero professionista deve normalmente iscriversi a ENPAPI, la Cassa previdenziale di categoria. Secondo le regole contributive ENPAPI, il contributo soggettivo obbligatorio è pari al 16% del reddito professionale. In fase di comunicazione reddituale può essere scelta, per l’anno interessato, un’aliquota superiore fino al 23%.

È previsto un contributo soggettivo minimo ordinario di 1.600 euro annui. Il contributo integrativo è pari al 4% dei corrispettivi lordi dell’attività infermieristica ed è previsto un minimo ordinario di 150 euro annui. Si aggiunge inoltre il contributo di maternità, il cui importo viene determinato annualmente dall’Ente.

Riduzioni ed esoneri ENPAPI

I minimi ENPAPI non vanno applicati meccanicamente a tutti nello stesso modo. Le agevolazioni contributive ENPAPI prevedono, su richiesta e al ricorrere delle condizioni, la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo in alcuni casi, tra cui i primi quattro anni di iscrizione per titolari di Partita IVA, età fino a 30 anni e alcune situazioni di part-time o sospensione dell’attività.

Per alcuni lavoratori dipendenti è previsto anche l’esonero dai contributi minimi, mentre resta dovuta la contribuzione percentuale sul reddito professionale prodotto. La posizione previdenziale va quindi verificata sul singolo caso, soprattutto quando l’infermiere è contemporaneamente dipendente, pensionato o nei primi anni di attività.

Contributi versati e imposta sostitutiva

Nel forfettario i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili riducono la base sulla quale viene calcolata l’imposta sostitutiva, secondo le regole fiscali applicabili.

È utile distinguere i contributi che maturano in relazione al reddito professionale dai contributi che vengono effettivamente versati durante l’anno. Acconti e conguagli ENPAPI possono infatti cadere in momenti diversi rispetto all’incasso dei compensi.

  • reddito forfettario;
  • contribuzione ENPAPI maturata;
  • contributi effettivamente versati;
  • imposta sostitutiva;
  • liquidità da accantonare per saldo e acconti.

Scadenze ENPAPI e Modello UNI

ENPAPI prevede quattro rate in acconto collegate ai contributi minimi, normalmente nei mesi di febbraio, aprile, giugno e agosto. La comunicazione del reddito professionale e del volume d’affari dell’anno precedente viene effettuata tramite Modello UNI entro il 10 settembre. Il conguaglio viene poi gestito in tre rate tra ottobre e dicembre, secondo le modalità di versamento ENPAPI.

Per date e modalità operative aggiornate consulta la guida dedicata alle scadenze ENPAPI 2026.

Fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria

Gli iscritti all’Albo degli infermieri rientrano tra i soggetti interessati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, nei casi previsti.

Dal 2026 il divieto di emissione tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è divenuto strutturale. Le prestazioni sanitarie B2C vanno quindi documentate fuori dallo SdI secondo le regole applicabili, mentre per prestazioni non sanitarie o fatture verso soggetti diversi occorre verificare il corretto canale di fatturazione.

La natura della prestazione e il soggetto destinatario devono essere valutati prima di emettere il documento fiscale.

Sistema TS, pagamento tracciabile e pazienti

Il Sistema Tessera Sanitaria non coincide con la fatturazione elettronica. La trasmissione dei dati al Sistema TS serve, tra l’altro, alla predisposizione della dichiarazione precompilata del paziente.

Per le spese sanitarie detraibili può essere rilevante anche la modalità di pagamento. L’operatore sanitario tenuto alla trasmissione deve quindi gestire correttamente i dati richiesti e le eventuali opposizioni previste dalla disciplina.

Costi reali: quando il forfettario va rivalutato

Il coefficiente del 78% presume costi pari al 22% dei compensi. Se i costi reali sono molto più elevati, il regime forfettario può diventare meno conveniente rispetto a quanto appare guardando soltanto l’aliquota del 15%.

  • assicurazione professionale;
  • quota Ordine;
  • formazione e aggiornamento;
  • auto e trasferte;
  • dispositivi e materiale professionale;
  • software e strumenti digitali;
  • eventuale studio;
  • collaborazioni e personale.

Un controllo annuale della struttura dei costi permette di capire se il forfettario resta coerente con l’attività reale.

Controlli da fare durante l’anno

Una gestione prudente non aspetta la dichiarazione dei redditi. Almeno trimestralmente è utile controllare:

  • compensi incassati e distanza dalle soglie di 85.000 e 100.000 euro;
  • redditi da lavoro dipendente;
  • rapporti economici con il datore di lavoro o ex datore;
  • contributi ENPAPI maturati e versati;
  • spese di personale e collaborazioni;
  • fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria;
  • costi reali dell’attività;
  • liquidità accantonata per contributi, saldo e acconti.

Quando conviene chiedere assistenza fiscale

Per un infermiere la gestione fiscale deve coordinare forfettario, ATECO, ENPAPI, lavoro dipendente, fatture sanitarie, Sistema TS e scadenze. Il commercialista dovrebbe quindi conoscere non soltanto il regime forfettario in generale, ma anche la previdenza di categoria e le particolarità delle professioni sanitarie. Per questo aspetto consulta la pagina dedicata al commercialista per infermieri.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’infermiere nel 2026?

Il codice ATECO 2025 specifico è 86.94.01 – Attività infermieristiche.

Quanto paga di ENPAPI un infermiere libero professionista?

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari al 16% del reddito professionale, con minimo ordinario di 1.600 euro. Il contributo integrativo è del 4% sui corrispettivi lordi, con minimo ordinario di 150 euro, salvo riduzioni o esoneri previsti.

Un infermiere dipendente pubblico può avere Partita IVA?

Nel comparto sanità la deroga alle incompatibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027, ma l’attività esterna richiede la preventiva autorizzazione nei casi previsti e deve rispettare orario di lavoro ed esigenze organizzative.

Le fatture sanitarie ai pazienti passano dallo SdI?

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche opera il divieto strutturale di emissione tramite SdI. Restano gli obblighi documentali e, nei casi previsti, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’infermiere forfettario può dedurre tutte le spese?

No. Nel forfettario i costi dell’attività sono normalmente considerati attraverso il coefficiente di redditività; restano invece rilevanti, secondo le regole applicabili, i contributi previdenziali obbligatori deducibili.

Fonti ufficiali

  • ISTAT – ATECO 2025;
  • ENPAPI – tipologia dei contributi;
  • ENPAPI – agevolazioni contributive;
  • ENPAPI – modalità di versamento;
  • Camera dei deputati – organizzazione del SSN e deroga per le professioni sanitarie.

Per il percorso di avvio consulta anche la guida su come aprire la Partita IVA per infermieri, per i calcoli la guida sulle tasse degli infermieri in forfettario e per l’assistenza continuativa la guida sul commercialista per infermieri.

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