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Home > Guide Fiscali > Iperammortamento 2026: requisiti, calcolo e domanda GSE

Iperammortamento 2026: requisiti, calcolo e domanda GSE

Aggiornato il 26 Ottobre 2026

L’iperammortamento 2026 consente alle imprese che investono in beni tecnologici nuovi e impianti agevolabili di maggiorare il costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Non è un contributo di denaro né un credito d’imposta immediato: il vantaggio si recupera attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing, riducendo nel tempo il reddito imponibile IRES o IRPEF.

Per utilizzare la misura occorre verificare chi è ammesso, quali beni rientrano negli allegati tecnici, il periodo dell’investimento e le tre comunicazioni al GSE. Dal 15 ottobre 2026 è operativa anche la fase di completamento. Per chi è in regime forfettario, invece, la deduzione aggiuntiva non determina normalmente un risparmio nell’imposta sostitutiva, perché i costi dei beni non sono dedotti analiticamente.

Chi può usare l’iperammortamento 2026

La misura è rivolta ai titolari di reddito d’impresa residenti in Italia e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, senza una limitazione generalizzata in base alla dimensione aziendale, al settore o alla forma giuridica. Possono perciò rientrare società di capitali, società di persone e imprese individuali che effettuano investimenti coerenti con le condizioni del piano.

Il criterio non è avere genericamente una Partita IVA: chi esercita una professione con solo reddito di lavoro autonomo non diventa impresa perché compra un computer o un macchinario. La regolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e dei contributi è inoltre rilevante per accedere e mantenere la misura.

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy descrive la platea come imprese residenti e stabili organizzazioni, con accesso legato agli investimenti tecnologici e alla corretta procedura di comunicazione. La valutazione va svolta prima di assumere impegni di acquisto, non soltanto quando arriva la fattura.

Iperammortamento e regime forfettario: spetta anche a una ditta individuale?

Una ditta individuale che applica il regime forfettario produce normalmente reddito fiscale determinato applicando un coefficiente di redditività agli incassi. Il costo dei beni acquistati, anche se strumentali e molto elevati, non viene dedotto analiticamente come nel regime ordinario.

Questo rende ordinariamente inefficace ai fini dell’imposta sostitutiva forfettaria la maggiorazione delle quote di ammortamento, che è invece il meccanismo attraverso cui opera l’incentivo. Bisogna quindi distinguere la platea formale delle imprese dalla possibilità di sfruttare concretamente una deduzione fiscale. La prassi dell’Agenzia delle Entrate sugli ammortamenti maggiorati conferma questo principio di incompatibilità economico-fiscale con la determinazione forfettaria.

Non è corretto promettere a un forfettario il risparmio IRES del 43,2% tipico di un’impresa soggetta al 24%, né suggerire di cambiare regime solo per un macchinario senza confrontare tutti gli effetti fiscali, previdenziali e finanziari. Per le differenze sulla deduzione dei beni vedi la guida RM ai beni strumentali nel regime forfettario e il confronto su forfettario o ordinario.

Quali investimenti sono ammessi: macchine, software e rinnovabili

Gli investimenti agevolabili riguardano beni nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, nelle categorie individuate dagli Allegati IV e V alla legge 199/2025, e determinati beni materiali destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Fra gli esempi possono figurare macchine industriali digitalizzate e interconnesse, robot, impianti produttivi automatizzati, sistemi tecnologici integrati e software con le caratteristiche previste dagli allegati. Non basta che un bene sia moderno, costoso o collegabile a Internet: occorre verificare la classificazione tecnica concreta, l’interconnessione richiesta e la documentazione probatoria.

Per gli impianti rinnovabili rilevano finalità di autoconsumo, caratteristiche degli impianti, modalità di collegamento alla struttura produttiva e requisiti specifici. La guida del Governo sull’iperammortamento distingue espressamente investimenti digitali da quelli energetici.

Dal 2026 al 2028: qual è il periodo agevolabile

Secondo il quadro vigente, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 alle condizioni della disciplina e del decreto attuativo del 7 maggio 2026. Non è sufficiente che l’ordine sia stato firmato in quel periodo: contano l’effettiva effettuazione dell’investimento e gli altri presupposti tecnici.

Per i beni di trasformazione digitale, la documentazione deve comprovare la conformità alle caratteristiche richieste e l’interconnessione ove prevista. Per il beneficio fiscale è inoltre rilevante il momento del completamento e della comunicazione al GSE, assieme all’entrata in funzione nel medesimo periodo secondo le condizioni applicabili.

Il termine finale per la comunicazione di completamento è il 15 novembre 2028; non va confuso con il termine del 30 settembre 2028 previsto per effettuare gli investimenti agevolati. La pagina MIMIT, aggiornata al 15 ottobre 2026, riporta entrambi i riferimenti.

Maggiorazione del 180%, 100% e 50%: come funzionano gli scaglioni

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è progressiva e si articola nelle fasce stabilite dall’articolo 1, commi 427–436, della legge di bilancio 2026. Gli importi indicati riguardano la quota dell’investimento, non aliquote dell’imposta da versare.

Quota di investimentoMaggiorazione fiscaleEffetto
Fino a 2,5 milioni di euro+180%Costo maggiorato complessivo pari al 280% di quella quota
Da 2,5 a 10 milioni+100%Ulteriore deduzione pari al 100% della quota nella fascia
Da 10 a 20 milioni+50%Ulteriore deduzione pari al 50% della quota nella fascia

Per un investimento da 5 milioni di euro, ad esempio, la maggiorazione complessiva non è 180% su tutti i 5 milioni: si calcola il 180% sui primi 2,5 milioni e il 100% sulla quota successiva di 2,5 milioni. Si ottengono quindi 7 milioni di euro di maggiorazione fiscale teorica, distinta dai 5 milioni di costo ordinario, da ripartire secondo le regole di ammortamento dei beni.

Esempio pratico: macchinario da 100.000 euro e risparmio IRES

Consideriamo un’impresa soggetta a IRES del 24% che acquista un macchinario nuovo agevolabile del costo fiscalmente riconosciuto di 100.000 euro, rispettando tutte le condizioni. Poiché l’importo rientra nella prima fascia, la maggiorazione è pari al 180% del costo.

Costo iniziale del macchinario100.000 €
Maggiorazione iperammortamento (+180%)180.000 €
Base complessiva teorica per le quote fiscali280.000 €
Risparmio IRES addizionale teorico (180.000 × 24%)43.200 €

Il beneficio di 43.200 euro è un risparmio fiscale teorico complessivo distribuito nel tempo, non un bonifico da ricevere dal GSE e nemmeno una detrazione immediata di 43.200 euro nell’anno dell’acquisto. L’effettiva fruizione richiede imponibile fiscale capiente, quote annuali determinate correttamente e rispetto delle condizioni tecniche e amministrative.

Per un’impresa individuale tassata a IRPEF il beneficio non si calcola usando automaticamente il 24%: dipende dalla posizione e dall’aliquota fiscale effettivamente rilevante. Nei modelli di budget si devono inoltre distinguere IVA, ammortamento civilistico e variazioni fiscali extracontabili.

Come accedere al GSE: preventiva, conferma e completamento

La procedura non è una deduzione automatica richiesta soltanto in dichiarazione: l’impresa deve utilizzare il portale GSE e trasmettere le comunicazioni stabilite dal decreto attuativo. Le fasi sono tre.

  1. Prenotazione o comunicazione preventiva: si indicano dati dell’impresa, caratteristiche e costi degli investimenti, tempi previsti e informazioni sull’interconnessione o entrata in funzione.
  2. Comunicazione di conferma: dopo l’esito positivo, entro il termine previsto va documentato il pagamento relativo ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati delle fatture. Per il leasing sono previste modalità specifiche.
  3. Comunicazione di completamento: una volta concluso il progetto e soddisfatti gli adempimenti tecnici, vengono inviati dati consuntivi, fatture e attestazioni richieste.

La piattaforma GSE per la prenotazione è operativa dal 12 giugno 2026; la fase di conferma è stata attivata il 21 luglio e la comunicazione di completamento il 15 ottobre 2026 alle ore 12:00. Il MIMIT pubblica aggiornamenti e modelli ufficiali. Per compilare passo per passo soltanto l’ultima fase, consulta la guida RM sulla comunicazione di completamento Transizione 5.0.

Conferma del 20% e limiti sulle variazioni del progetto

La comunicazione di conferma richiede, secondo la disciplina attuativa, documentazione relativa al pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione per ciascun bene, nei termini conseguenti all’esito positivo della prenotazione. Non è corretto generalizzare un unico bonifico per il 20% dell’intero progetto quando gli investimenti comprendono più beni con contratti distinti.

Per beni in leasing la disciplina contiene una regola specifica connessa alla sottoscrizione del contratto e all’impegno di acquisto del concedente. Prima di pianificare l’anticipo vanno quindi esaminati il contratto e il modello di comunicazione applicabili.

Alla chiusura non si possono aggiungere beni completamente diversi o aumentare gli importi oltre quanto autorizzato nella precedente conferma. Il decreto MIMIT–MEF del 7 maggio 2026 disciplina modalità, documentazione e verifiche del GSE: conviene che amministrazione aziendale, tecnico e revisore lavorino su uno stesso elenco dei beni.

Perizia tecnica, certificazione contabile e documentazione

Per fruire della maggiorazione occorre poter dimostrare caratteristiche tecniche, costo e completamento degli investimenti. La procedura richiede in particolare una perizia tecnica asseverata o le attestazioni alternative ammesse nei casi previsti e una certificazione contabile della corretta imputazione delle spese.

Le fatture devono essere riconciliate ai beni effettivamente agevolati; è necessario poter collegare matricole e caratteristiche tecniche, ordine, consegna, entrata in funzione e, dove necessario, interconnessione al sistema aziendale. Per gli investimenti rinnovabili vanno inoltre documentate le condizioni di produzione e autoconsumo.

Il semplice acquisto di un software non basta a dimostrare che rientri nell’allegato previsto. La perdita dei requisiti, i documenti incompleti e il mancato mantenimento delle condizioni possono comportare la decadenza dal beneficio, anche se il contribuente ha già iniziato a utilizzarlo fiscalmente.

Beni extra-UE: il vincolo geografico è stato eliminato?

Il testo iniziale della legge 199/2025 prevedeva un limite relativo alla provenienza dei beni dai Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo. L’articolo 7 del DL 38/2026, poi convertito, ha soppresso quel vincolo generale con applicazione agli investimenti dal 1° gennaio 2026. Non si può quindi escludere automaticamente dal nuovo iperammortamento una macchina agevolabile soltanto perché prodotta fuori dall’Unione europea. La relazione parlamentare illustra espressamente la soppressione.

Bisogna però evitare un altro errore: alcuni requisiti di origine e di tecnologia continuano a essere previsti per specifiche componenti degli impianti fotovoltaici. Non vale dunque la formula «qualsiasi pannello extra-UE è sempre ammissibile»; in questo caso il controllo deve riguardare la disciplina speciale sui moduli e le caratteristiche tecniche.

Indipendentemente dal Paese di fabbricazione, rimangono obbligatori tutti gli altri presupposti previsti dagli allegati, l’effettiva disponibilità del bene, la documentazione tecnica e l’interconnessione.

Iperammortamento e crediti d’imposta Transizione 4.0: si possono sommare?

Il nuovo iperammortamento reintroduce una maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi, mentre i precedenti incentivi Transizione 4.0 e 5.0 erano strutturati, nei rispettivi periodi, anche come crediti d’imposta. Per lo stesso costo di investimento non è possibile attribuirsi automaticamente entrambi i benefici.

La disciplina prevede limiti di cumulabilità e il divieto di duplicare l’agevolazione con il credito d’imposta Transizione 4.0 sui medesimi investimenti. Se l’impresa riceve altri contributi pubblici, occorre verificare le condizioni specifiche, le eventuali regole sugli aiuti di Stato e il divieto di coprire più volte la stessa quota di costo.

Un piano di investimento può contenere beni con periodi di consegna differenti: il commercialista dovrebbe controllare individualmente anno di effettuazione, beneficio prenotato, incentivi già riconosciuti e corretta imputazione. La sola etichetta «Industria 4.0» non basta per stabilire quale agevolazione spetti.

Quando si recupera il beneficio nelle imposte

La maggiorazione non viene erogata sul conto corrente dell’impresa: incrementa il costo fiscale da utilizzare per calcolare le quote di ammortamento o i canoni di leasing agevolabili. Il risparmio si realizza via dichiarazione dei redditi, con l’ammortamento fiscale distribuito nei periodi pertinenti.

Il decreto attuativo collega l’avvio della maggiorazione al periodo in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo d’imposta e sia presente l’esito positivo del GSE, secondo le regole applicabili.

Un investimento consegnato ma non interconnesso, o un progetto non confermato dal GSE, non deve essere trattato come se producesse automaticamente tutta la maggiorazione fiscale. La contabilità deve separare la quota ordinaria e quella aggiuntiva, rispettando la logica extracontabile. La nostra guida al libro cespiti aiuta a comprendere la registrazione dei beni ammortizzabili, fermo restando che il calcolo fiscale dell’iperammortamento richiede ulteriori verifiche.

Tre errori che possono far perdere l’agevolazione

  • Credere che sia un bonus sul prezzo d’acquisto: il 180% è una maggiorazione deducibile fiscalmente, non uno sconto sul costo del bene né un credito monetario.
  • Saltare la procedura GSE: prenotazione, conferma e completamento non sono sostituibili con la sola contabilizzazione della fattura.
  • Investire in un bene non ammissibile: la categoria merceologica da sola non dimostra che siano rispettati gli Allegati IV e V.
  • Ignorare la posizione fiscale: un contribuente forfettario non beneficia normalmente della maggiore deduzione attraverso il proprio imponibile calcolato a coefficiente.
  • Applicare il 180% a tutti gli scaglioni: il beneficio è progressivo per quote di investimento.
  • Confondere le due scadenze 2028: effettuazione degli investimenti fino al 30 settembre e completamento comunicazioni fino al 15 novembre.
  • Supporre che sia sempre necessario un bene made in UE: il vincolo generale è stato eliminato, ma permangono condizioni speciali per determinati pannelli fotovoltaici.

L’impresa dovrebbe conservare un fascicolo unico con documenti di acquisto, fatture, impegni e acconti, comunicazioni GSE, perizia, certificazione contabile e prove dell’effettiva entrata in funzione del bene. Se cambiano contratti e macchinari, verificare la variazione prima di trasmettere la comunicazione finale.

FAQ sull’iperammortamento 2026

Un forfettario può usare il 180% per dedurre un macchinario?

In generale non ottiene quel beneficio nell’imposta sostitutiva, perché il reddito forfettario non prevede la deduzione analitica delle quote di ammortamento. Serve analizzare il regime fiscale effettivamente applicato, non solo il possesso della Partita IVA.

Un investimento da 100.000 euro genera un contributo da 180.000 euro?

No. La maggiorazione di 180.000 euro rappresenta un maggiore costo fiscale da dedurre nelle quote di ammortamento; non è denaro erogato dal GSE.

Quando scade l’iperammortamento?

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati entro il 30 settembre 2028, mentre le comunicazioni di completamento al GSE sono previste entro il 15 novembre 2028, in presenza delle altre condizioni.

La piattaforma GSE è aperta?

Sì: nel 2026 sono stati attivati progressivamente prenotazione, conferma e completamento. Quest’ultima funzione è operativa dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 per chi ha già l’esito positivo della conferma.

I macchinari costruiti fuori dall’Unione europea sono esclusi?

Non in generale: il vincolo geografico generale è stato eliminato con effetto dagli investimenti 2026. Bisogna comunque verificare ogni requisito tecnico e le disposizioni speciali per i moduli fotovoltaici.

Normativa e fonti di riferimento

La misura deriva dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 427–436, ed è attuata dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026. Il MIMIT mantiene la pagina ufficiale del piano, con aggiornamenti sulle comunicazioni e relativi modelli, e il GSE descrive l’avvio della fase di completamento del 15 ottobre 2026.

Il comunicato in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2026 dà notizia del decreto attuativo. La soppressione del vincolo generale di origine dei beni deriva dall’articolo 7 del DL 38/2026, secondo il quadro ricostruito dal Senato.

Questa guida è dedicata a **requisiti, funzionamento fiscale ed esempi del nuovo iperammortamento**. Le operazioni di caricamento della comunicazione di completamento sono descritte separatamente nella nostra guida al GSE, per evitare di duplicare la stessa procedura in più URL.

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