La nota di credito nel regime forfettario serve a rettificare, in tutto o in parte, una fattura già emessa. Può essere necessaria quando l’importo era sbagliato, il servizio viene annullato o ridotto, il cliente restituisce un bene, viene concesso uno sconto successivo oppure le parti modificano il corrispettivo dopo l’emissione della fattura.
Anche chi applica il regime forfettario deve gestire correttamente queste variazioni. Il fatto che il forfettario non addebiti normalmente l’IVA non rende inutile la nota di credito: il documento serve a mantenere coerenti fattura elettronica, importi dovuti, incassi e successive rettifiche.
Nella fatturazione elettronica la nota di credito ordinaria viene normalmente trasmessa al Sistema di Interscambio con tipo documento TD04. Va inoltre collegata alla fattura originaria e compilata rispettando la stessa natura fiscale dell’operazione che si sta rettificando.
Quando serve una nota di credito nel regime forfettario
La nota di credito è una variazione in diminuzione. Non serve per correggere qualunque errore in qualsiasi modo, ma è lo strumento tipico quando occorre ridurre o annullare un importo già fatturato. Le situazioni più frequenti sono:
- fattura emessa con importo superiore a quello corretto;
- prestazione annullata in tutto o in parte;
- sconto o abbuono concesso dopo la fattura;
- reso di beni;
- rimborso concordato con il cliente;
- riduzione del corrispettivo dopo una contestazione;
- storno totale di una fattura che non deve più produrre effetti economici.
Il riferimento normativo generale per le variazioni è l’articolo 26 del DPR 633/1972, che disciplina i casi in cui l’operazione viene meno, si riduce o deve essere rettificata.
Nota di credito o nuova fattura: quale documento usare?
Se una fattura già emessa deve essere ridotta, emettere una seconda fattura positiva non corregge la prima. La nota di credito serve proprio a creare una variazione di segno opposto rispetto al documento originario.
Se, invece, l’importo originario era troppo basso e bisogna aumentare il corrispettivo, il problema è diverso: occorre gestire una variazione in aumento o un nuovo documento coerente con l’operazione. Per questo prima di emettere una nota di credito bisogna capire se la rettifica è realmente in diminuzione.
TD04: come si emette la nota di credito elettronica
Per una nota di credito elettronica ordinaria il codice utilizzato è normalmente TD04 – Nota di credito. L’Agenzia delle Entrate, nella documentazione tecnica sulla fatturazione elettronica, prevede inoltre l’indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa e inviata da rettificare.
- seleziona il tipo documento TD04;
- indica numero e data della nota di credito;
- riporta i dati del cliente;
- collega numero e data della fattura originaria;
- descrivi chiaramente la causa dello storno;
- indica l’importo che deve essere rettificato;
- mantieni la corretta natura dell’operazione ai fini IVA;
- trasmetti il documento tramite SdI.
La procedura ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica consente espressamente di selezionare una nota di variazione, a credito o a debito, come tipologia di documento.
N2.2 e dicitura del regime forfettario
Quando la nota di credito rettifica una normale fattura emessa da un contribuente forfettario, deve essere coerente con il trattamento della fattura originaria. Nella fatturazione elettronica il forfettario utilizza normalmente la Natura N2.2 per l’operazione non soggetta ad IVA.
La nota di credito non diventa quindi una fattura con IVA solo perché è un documento di rettifica. Se si storna un’operazione forfettaria senza IVA, la variazione deve riflettere quella stessa natura. È inoltre opportuno mantenere la dicitura del regime forfettario già utilizzata nei documenti ordinari.
Esempio: storno totale di una fattura non ancora incassata
Un professionista forfettario emette una fattura da 1.000 euro per una consulenza. Prima del pagamento, cliente e professionista concordano di annullare integralmente l’incarico. Se la fattura deve essere completamente stornata, viene emessa una nota di credito per 1.000 euro collegata al documento originario.
Dal punto di vista del reddito, per un professionista che applica il principio di cassa la fattura originaria non incassata non equivale a un compenso percepito. La nota di credito serve comunque a correggere formalmente la documentazione e a rendere coerenti i dati trasmessi tramite SdI.
Per distinguere correttamente documenti emessi e somme effettivamente percepite puoi leggere la guida su fatturato, reddito e incassato con Partita IVA.
Esempio: storno parziale dopo uno sconto
Un consulente emette una fattura da 2.000 euro. Dopo la consegna, concede al cliente uno sconto di 300 euro per una parte del lavoro non più necessaria. La fattura originaria non deve essere cancellata: il professionista può emettere una nota di credito da 300 euro, indicando chiaramente la fattura rettificata e il motivo della variazione.
Il cliente avrà così una fattura da 2.000 euro e una nota di credito da 300 euro, con un saldo economico finale di 1.700 euro.
Fattura già incassata e successivo rimborso al cliente
Il caso più delicato è quello in cui la fattura sia già stata pagata e, solo dopo, venga concordata una restituzione totale o parziale. La nota di credito documenta la riduzione del corrispettivo, ma non bisogna trasformare automaticamente questa operazione nella regola semplicistica secondo cui “ogni somma restituita cancella sempre il reddito già prodotto”.
Nel forfettario il momento dell’incasso è fondamentale, ma quando incasso e restituzione ricadono in periodi d’imposta diversi oppure la restituzione nasce da una fattispecie particolare, il trattamento reddituale deve essere verificato nel caso concreto. La scelta più prudente è mantenere perfettamente tracciati nota di credito, accordo con il cliente e movimento di restituzione.
Se il problema nasce invece da una fattura mai pagata, non va confuso con lo storno: abbiamo una guida separata su fattura non pagata e recupero del credito.
Nota di credito e soglia degli 85.000 euro
Nel regime forfettario la soglia ordinaria di accesso e permanenza è collegata ai ricavi o compensi rilevanti secondo le regole del regime. Per questo non è corretto guardare soltanto al totale lordo di tutte le fatture emesse senza distinguere cosa sia stato effettivamente incassato e cosa sia stato successivamente rettificato.
Se una fattura viene integralmente stornata prima dell’incasso, per un professionista in cassa non c’è un compenso percepito da includere solo perché il documento era stato emesso. Se invece il pagamento è già avvenuto e viene restituito successivamente, occorre verificare la corretta imputazione fiscale della restituzione, soprattutto quando i due movimenti ricadono in anni diversi.
La stessa cautela vale in prossimità delle soglie del forfettario: 85.000 euro per il limite ordinario e 100.000 euro per la fuoriuscita immediata nell’anno secondo la disciplina vigente. La nota di credito non va usata come strumento artificiale per “abbassare il fatturato”: deve corrispondere a una reale riduzione o cessazione dell’operazione.
Nota di credito e imposta di bollo
Il bollo merita una verifica separata. Le fatture elettroniche soggette all’imposta devono valorizzare il campo “Bollo virtuale” e l’Agenzia delle Entrate effettua controlli trimestrali sui documenti trasmessi. La disciplina generale è riepilogata nella guida ufficiale sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Una nota di credito emessa da un forfettario può a sua volta richiedere il bollo quando ricorrono i presupposti previsti per il documento. Non bisogna però confondere due aspetti:
- il bollo dovuto sulla nota di credito come documento;
- l’eventuale storno al cliente dei 2 euro di bollo che erano stati riaddebitati nella fattura originaria.
Se il bollo della fattura originaria era stato riaddebitato al cliente e si procede a uno storno totale, occorre verificare se nella nota di credito deve essere rettificata anche quella componente economica. Per gli aspetti operativi puoi consultare anche come pagare il bollo sulle fatture elettroniche e la guida sul bollo dimenticato nella fattura forfettaria.
Quanto tempo c’è per emettere una nota di credito?
Non esiste una risposta unica da applicare a qualunque storno. L’articolo 26 del DPR 633/1972 distingue le cause della variazione e prevede regole diverse a seconda che la riduzione derivi, per esempio, da nullità, annullamento, revoca, risoluzione, sconti contrattuali, procedure concorsuali o altre situazioni.
Per un forfettario l’assenza dell’IVA non autorizza comunque a emettere rettifiche senza limiti temporali o senza una causa reale. Quando la nota di credito riguarda fatture vecchie, importi elevati o situazioni controverse, è opportuno verificare il presupposto giuridico della variazione prima dell’invio.
Errore nella fattura: quando la nota di credito non basta
Una nota di credito riduce o annulla importi, ma non è necessariamente la soluzione per ogni errore formale. Se il problema riguarda dati anagrafici, codice destinatario, descrizioni, natura dell’operazione o altri elementi del file XML, bisogna capire se il documento è stato scartato da SdI, accettato oppure deve essere rettificato con una procedura diversa.
Una fattura scartata dal Sistema di Interscambio non è equiparabile a una fattura regolarmente emessa e poi da stornare. Prima di creare una nota di credito occorre quindi verificare lo stato del documento originario.
Resi e vendite: come cambia il caso rispetto ai professionisti
Per artigiani e commercianti la nota di credito può nascere anche da resi di beni, annullamenti di ordini o riduzioni del prezzo. In questi casi va coordinata la rettifica fiscale con la reale movimentazione economica: bene restituito, rimborso al cliente, eventuali spese di spedizione e documento originario.
Se la vendita è avvenuta tramite e-commerce o marketplace, la piattaforma può generare documenti o movimenti propri, ma questo non sostituisce automaticamente gli adempimenti fiscali del venditore. Per la gestione generale dell’attività puoi consultare e-commerce e regime forfettario.
Cinque errori da evitare
- Cancellare mentalmente la fattura senza rettificarla: se il documento è stato validamente emesso e l’operazione si riduce, occorre documentare la variazione.
- Usare una nuova fattura positiva per correggere un importo troppo alto: non produce lo stesso effetto di una variazione in diminuzione.
- Non collegare la nota alla fattura originaria: il riferimento rende chiara la rettifica anche nei controlli successivi.
- Confondere fattura emessa e compenso incassato: nel forfettario il principio di cassa resta centrale per i professionisti.
- Usare note di credito fittizie per restare sotto soglia: la variazione deve corrispondere a un’effettiva riduzione dell’operazione.
Checklist prima di inviare una TD04
- La fattura originaria è stata effettivamente emessa e non semplicemente scartata da SdI?
- La variazione è realmente in diminuzione?
- Esiste una causa concreta e documentabile dello storno?
- Numero e data della fattura originaria sono indicati correttamente?
- L’importo da rettificare è totale o parziale?
- La Natura N2.2 e la dicitura del forfettario sono coerenti con il documento originario?
- Il bollo è stato verificato anche sulla nota di credito?
- Se il cliente aveva già pagato, il rimborso è tracciato?
- Se incasso e restituzione cadono in anni diversi, il trattamento reddituale è stato verificato?
Domande frequenti sulla nota di credito nel forfettario
Un forfettario può emettere una nota di credito?
Sì. Anche il contribuente forfettario può emettere una nota di credito per rettificare una fattura precedente. Nella fatturazione elettronica la tipologia ordinaria è TD04.
La nota di credito deve passare dallo SdI?
Quando il documento rientra nell’obbligo di fatturazione elettronica, la nota di credito viene predisposta in formato elettronico e trasmessa tramite Sistema di Interscambio.
Quale Natura IVA usa il forfettario nella nota di credito?
Per la normale operazione forfettaria non soggetta ad IVA viene utilizzata la Natura N2.2, mantenendo coerenza con la fattura originaria che si sta rettificando.
Se la fattura non è stata pagata serve comunque la nota di credito?
Il semplice mancato pagamento non annulla automaticamente la fattura. Se l’operazione resta dovuta, il problema è il recupero del credito. Se invece l’operazione viene realmente annullata o ridotta e ricorrono i presupposti per la variazione, la nota di credito serve a documentare lo storno.
La nota di credito abbassa sempre il reddito del forfettario?
No, non va formulata una regola così automatica. Occorre distinguere fattura non incassata, incasso già avvenuto, restituzione effettiva e periodo d’imposta in cui avvengono i movimenti. Nei casi a cavallo d’anno è opportuno verificare il trattamento specifico.
La nota di credito può avere il bollo da 2 euro?
Sì, quando sul documento ricorrono i presupposti dell’imposta di bollo. Il trattamento va verificato sulla nota di credito stessa e non deciso soltanto in base al fatto che la fattura originaria avesse o meno il bollo.
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